Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 febbraio 2025.

Priimta 2025-02-25 · ECLI:EU:C:2025:108 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-339/22
Teismas
Court of Justice
Data
2025-02-25
ECLI
ECLI:EU:C:2025:108
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsPirmininkasT. von DanwitzTeisėjasK. JürimäeTeisėjasC. LycourgosTeisėjasI. JarukaitisTeisėjasM.L. Arastey SahúnTeisėjasS. RodinTeisėjasA. KuminTeisėjasN. JääskinenTeisėjasM. GavalecTeisėjasE. ReganTeisėjasZ. CsehiTeisėjas · pranešėjasO. Spineanu-MateiGeneralinis advokatasN. EmiliouKanclerisM. Siekierzyńska
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

25 febbraio 2025 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 4, paragrafo 1 – Competenza generale – Articolo 24, punto 4 – Competenze esclusive – Competenza in materia di registrazione o di validità dei brevetti – Azione per contraffazione – Brevetto europeo convalidato in taluni Stati membri e in uno Stato terzo – Contestazione della validità del brevetto mediante eccezione – Competenza internazionale del giudice investito dell’azione per contraffazione»

Nella causa C‑339/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Corte d’appello di Stoccolma per la proprietà intellettuale e il commercio, Svezia), con decisione del 24 maggio 2022, pervenuta in cancelleria il 24 maggio 2022, nel procedimento

BSH Hausgeräte GmbH

contro

Electrolux AB,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, T. von Danwitz, vicepresidente, K. Jürimäe, C. Lycourgos, I. Jarukaitis, M.L. Arastey Sahún, S. Rodin, A. Kumin, N. Jääskinen e M. Gavalec, presidenti di sezione, E. Regan, Z. Csehi e O. Spineanu-Matei (relatrice), giudici,

avvocato generale: N. Emiliou

cancelliere: M. Siekierzyńska, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 giugno 2023,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 febbraio 2024,

vista l’ordinanza di riapertura della trattazione orale del 16 aprile 2024 e in seguito all’udienza del 14 maggio 2024,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 settembre 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

«(13)

Occorre un collegamento tra i procedimenti cui si applica il presente regolamento e il territorio degli Stati membri. Di conseguenza, quando il convenuto è domiciliato in uno Stato membro dovrebbero applicarsi in linea di principio le norme comuni in materia di competenza giurisdizionale.

(...)

(...)

«A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».
«Indipendentemente dal domicilio delle parti, hanno competenza esclusiva le seguenti autorità giurisdizionali di uno Stato membro:

(...)

Fatta salva la competenza dell’Ufficio europeo dei brevetti [(UEB)] in base alla convenzione sul rilascio di brevetti europei, sottoscritta a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, le autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro hanno competenza esclusiva in materia di registrazione o di validità di un brevetto europeo rilasciato per tale Stato membro;

(...)».

«L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, se investita a titolo principale di una controversia per la quale l’articolo 24 stabilisce la competenza esclusiva di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, dichiara d’ufficio la propria incompetenza».
«1. Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione della convenzione [concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 30 ottobre 2007 ( GU 2007, L 339, pag. 3 ; in prosieguo: la “convenzione di Lugano”)].

Diritto svedese

«Se viene intentata un’azione per contraffazione e la persona contro cui viene intentata l’azione sostiene che il brevetto è nullo, la questione della nullità può essere esaminata solo dopo che è stata intentata un’azione di nullità. Il giudice deve ordinare alla persona che rivendica la nullità del brevetto di intentare tale azione entro un certo periodo».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’articolo 24, punto 4, del regolamento [Bruxelles I bis ] debba essere interpretato nel senso che l’espressione relativa ai procedimenti “in materia di registrazione o di validità di brevetti (...) a prescindere dal fatto che la questione sia sollevata mediante azione o eccezione” significhi che un giudice nazionale che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento suddetto, constata la propria competenza a conoscere dell’azione di contraffazione, non è più competente a conoscerne se viene sollevata un’eccezione di nullità del brevetto in questione, oppure se tale disposizione deve essere interpretata nel senso che il giudice nazionale non è competente a conoscere solo dell’eccezione di nullità.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni prima e seconda

Sulla terza questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

dev’essere interpretato nel senso che:

un giudice dello Stato membro del domicilio del convenuto, investito in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento di un’azione per contraffazione di un brevetto rilasciato in un altro Stato membro, resta competente a conoscere di tale azione qualora, nell’ambito di quest’ultima, detto convenuto contesti, mediante eccezione, la validità di tale brevetto, mentre la competenza a statuire su tale validità spetta esclusivamente ai giudici di tale altro Stato membro.

dev’essere interpretato nel senso che:

esso non si applica a un giudice di uno Stato terzo e, di conseguenza, non conferisce alcuna competenza, esclusiva o meno, a un siffatto giudice per quanto riguarda la valutazione della validità di un brevetto rilasciato o convalidato in tale Stato. Se un giudice di uno Stato membro è investito, sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, di un’azione per contraffazione di un brevetto rilasciato o convalidato in uno Stato terzo nell’ambito della quale è sollevata, mediante eccezione, la questione della validità di tale brevetto, detto giudice è competente, in applicazione di detto articolo 4, paragrafo 1, a statuire su tale eccezione, dato che la sua decisione al riguardo non è tale da incidere sull’esistenza o sul contenuto di detto brevetto in tale Stato terzo o da comportare la modifica del registro nazionale di quest’ultimo.

Firme

(*1) Lingua processuale: lo svedese.

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Sąjungos leidinių biuro „Cellar“ duomenys). Commission Decision 2011/833/EU — free reuse incl. commercial; attribution to EUR-Lex / Court of Justice of the European Union required; EUR-Lex is not the authentic record of the Court.