25 febbraio 2025 (*1)
«Rinvio pregiudiziale – Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 4, paragrafo 1 – Competenza generale – Articolo 24, punto 4 – Competenze esclusive – Competenza in materia di registrazione o di validità dei brevetti – Azione per contraffazione – Brevetto europeo convalidato in taluni Stati membri e in uno Stato terzo – Contestazione della validità del brevetto mediante eccezione – Competenza internazionale del giudice investito dell’azione per contraffazione»
Nella causa C‑339/22,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Corte d’appello di Stoccolma per la proprietà intellettuale e il commercio, Svezia), con decisione del 24 maggio 2022, pervenuta in cancelleria il 24 maggio 2022, nel procedimento
BSH Hausgeräte GmbH
contro
Electrolux AB,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente, T. von Danwitz, vicepresidente, K. Jürimäe, C. Lycourgos, I. Jarukaitis, M.L. Arastey Sahún, S. Rodin, A. Kumin, N. Jääskinen e M. Gavalec, presidenti di sezione, E. Regan, Z. Csehi e O. Spineanu-Matei (relatrice), giudici,
avvocato generale: N. Emiliou
cancelliere: M. Siekierzyńska, amministratrice
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 giugno 2023,
considerate le osservazioni presentate:
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 febbraio 2024,
vista l’ordinanza di riapertura della trattazione orale del 16 aprile 2024 e in seguito all’udienza del 14 maggio 2024,
considerate le osservazioni presentate:
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 5 settembre 2024,
ha pronunciato la seguente
1La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 24, punto 4, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 2012, L 351, pag. 1 , e rettifica in GU 2020, L 338, pag. 13 ; in prosieguo: il «regolamento Bruxelles I bis »).
2Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la BSH Hausgeräte GmbH (in prosieguo: la «BSH»), una società di diritto tedesco, e la Electrolux AB, una società di diritto svedese, in merito alla contraffazione di un brevetto europeo.
3Ai sensi dei considerando 13, 15 e 34 del regolamento Bruxelles I bis :
«(13)
Occorre un collegamento tra i procedimenti cui si applica il presente regolamento e il territorio degli Stati membri. Di conseguenza, quando il convenuto è domiciliato in uno Stato membro dovrebbero applicarsi in linea di principio le norme comuni in materia di competenza giurisdizionale.
(...)
(...)
4Il capo II di detto regolamento, rubricato «Competenza», comprende dieci sezioni. L’articolo 4 del medesimo regolamento, contenuto nella sezione 1 di tale capo II, rubricata «Disposizioni generali», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:
«A norma del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro».
5Ai sensi dell’articolo 24 di detto regolamento, che fa parte della sezione 6 del suo capo II, rubricata «Competenze esclusive»:
«Indipendentemente dal domicilio delle parti, hanno competenza esclusiva le seguenti autorità giurisdizionali di uno Stato membro:
(...)
Fatta salva la competenza dell’Ufficio europeo dei brevetti [(UEB)] in base alla convenzione sul rilascio di brevetti europei, sottoscritta a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, le autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro hanno competenza esclusiva in materia di registrazione o di validità di un brevetto europeo rilasciato per tale Stato membro;
(...)».
6L’articolo 27 del medesimo regolamento, che fa parte della sezione 8 del suo capo II, intitolata «Esame della competenza e della ricevibilità dell’azione», così recita:
«L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, se investita a titolo principale di una controversia per la quale l’articolo 24 stabilisce la competenza esclusiva di un’autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, dichiara d’ufficio la propria incompetenza».
7Nella sezione 9 di tale capo, intitolata «Litispendenza e connessione», gli articoli 33 e 34 del regolamento Bruxelles I bis stabiliscono le condizioni alle quali un giudice di uno Stato membro può sospendere il procedimento, o addirittura dichiararne l’estinzione dinanzi ad esso, o, al contrario, proseguire tale procedimento, qualora la sua competenza sia fondata in particolare sull’articolo 4 di tale regolamento e un procedimento sia pendente dinanzi ad un giudice di uno Stato terzo al momento in cui tale giudice di uno Stato membro è investito, rispettivamente, di una causa tra le medesime parti, avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo del procedimento promosso davanti all’autorità giurisdizionale dello Stato terzo o di una causa connessa a quella proposta dinanzi al giudice dello Stato terzo.
8L’articolo 63, paragrafo 1, di tale regolamento, che rientra nel capo V, intitolato «Disposizioni generali», dispone che, ai fini dell’applicazione di detto regolamento, una società o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova la sua sede statutaria, la sua amministrazione centrale o il suo centro di attività principale.
9L’articolo 73 del regolamento Bruxelles I bis , che fa parte del suo capo VII, intitolato «Relazione con gli altri atti normativi», prevede quanto segue:
«1. Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione della convenzione [concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 30 ottobre 2007 ( GU 2007, L 339, pag. 3 ; in prosieguo: la “convenzione di Lugano”)].
2Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione della convenzione [per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere, firmata a New York il 10 giugno 1958].
3Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione delle convenzioni e degli accordi bilaterali tra uno Stato terzo e uno Stato membro conclusi prima della data di entrata in vigore del [regolamento Bruxelles I] che riguardino materie disciplinate dal presente regolamento».
10L’articolo 61, secondo comma, della patentlagen (1967: 837) [legge sui brevetti (1967: 837); in prosieguo: la «legge sui brevetti»] così recita:
«Se viene intentata un’azione per contraffazione e la persona contro cui viene intentata l’azione sostiene che il brevetto è nullo, la questione della nullità può essere esaminata solo dopo che è stata intentata un’azione di nullità. Il giudice deve ordinare alla persona che rivendica la nullità del brevetto di intentare tale azione entro un certo periodo».
11La BSH è titolare del brevetto europeo EP 1434512, che protegge un’invenzione nel settore degli aspirapolvere. Tale brevetto è stato convalidato in Germania, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Austria, Svezia, Regno Unito e Turchia, il che ha dato luogo alla concessione di brevetti nazionali nell’ambito di tali Stati.
12Il 3 febbraio 2020 la BSH ha proposto contro la Electrolux un’azione per contraffazione di tutte le parti nazionali di detto brevetto europeo dinanzi al Patent- och marknadsdomstolen (Tribunale della proprietà industriale e del commercio, Svezia). La BSH ha chiesto, in particolare, che fosse ingiunto alla Electrolux di cessare di utilizzare l’invenzione brevettata in tutti gli Stati in cui lo stesso brevetto europeo è stato convalidato e che l’Electrolux fosse condannata al pagamento di un’equa remunerazione nonché al risarcimento dei danni per l’uso asseritamente illecito di tale invenzione.
13L’Electrolux ha chiesto il rigetto di tali domande. Essa ha inoltre eccepito l’irricevibilità delle domande relative alle contraffazioni delle parti nazionali del brevetto EP 1434512 diverse dalla parte svedese (in prosieguo: i «brevetti stranieri»).
14A tal riguardo, l’Electrolux ha sostenuto che i brevetti stranieri erano nulli e che i giudici svedesi non erano competenti a statuire sulla loro contraffazione. Secondo l’Electrolux, l’azione per contraffazione deve essere considerata una controversia «in materia (...) di validità dei brevetti», ai sensi dell’articolo 24, punto 4, del regolamento Bruxelles I bis , in quanto essa è inscindibile dalla questione relativa alla validità dei brevetti in questione. Pertanto, in forza di tale disposizione, i giudici degli Stati membri nei quali i brevetti stranieri sono stati convalidati sarebbero competenti a conoscere delle domande della BSH relative alla contraffazione di tali brevetti nazionali. Ne conseguirebbe che il giudice svedese adito non sarebbe competente a pronunciarsi sulla contraffazione di detti brevetti.
15Inoltre, secondo l’Electrolux, l’articolo 61, secondo comma, della legge sui brevetti, il quale prevede che la questione della validità di un brevetto debba essere esaminata nell’ambito di un procedimento distinto dall’azione per contraffazione di tale brevetto, riguarda solo i brevetti svedesi. Poiché il diritto svedese si applica esclusivamente ai brevetti svedesi, un giudice svedese non può, sulla base di tale disposizione, conoscere di una controversia nella quale il convenuto eccepisce, nell’ambito di un’azione per contraffazione, la nullità di un brevetto rilasciato da uno Stato diverso dal Regno di Svezia. Ne conseguirebbe che la BSH dovrebbe avviare azioni per contraffazione relative ai brevetti stranieri negli Stati in cui essi sono stati convalidati.
16Con decisione del 21 dicembre 2020, il Patent- och marknadsdomstolen (Tribunale della proprietà industriale e del commercio), sulla base dell’articolo 24, punto 4, e dell’articolo 27 del regolamento Bruxelles I bis , si è dichiarato incompetente a conoscere dell’azione per contraffazione dei brevetti convalidati negli Stati membri diversi dal Regno di Svezia intentata dalla BSH. Esso si è altresì dichiarato incompetente a conoscere dell’azione per contraffazione del brevetto convalidato in Turchia (in prosieguo: il «brevetto turco») per il motivo che tale articolo 24, punto 4, sarebbe l’espressione di un principio di competenza riconosciuto a livello internazionale.
17La BSH ha impugnato tale decisione dinanzi allo Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Corte d’appello di Stoccolma per la proprietà intellettuale e il commercio, Svezia), giudice del rinvio. La BSH ha sostenuto che l’articolo 24, punto 4, del regolamento Bruxelles I bis non è applicabile alle azioni per contraffazione di brevetto «pure», cosicché il giudice adito sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis potrebbe conoscere di un’azione per contraffazione di un brevetto straniero anche se non è competente a statuire su un’azione di nullità di tale brevetto. Inoltre, secondo tale parte del procedimento principale, il Patent- och marknadsdomstolen (Tribunale della proprietà industriale e del commercio) poteva conoscere dell’azione per contraffazione di un brevetto straniero che non è stato rilasciato o convalidato in uno Stato membro, quale, nel caso di specie, il brevetto turco, attesa la competenza internazionale derivante dall’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento. Ne conseguirebbe che tale giudice era competente a statuire sull’azione per contraffazione nella sua interezza, anche per quanto riguarda tale brevetto turco. Infatti, la competenza di principio dei giudici dello Stato nel cui territorio il convenuto è domiciliato sarebbe riconosciuta nel diritto internazionale.
18Dinanzi al giudice del rinvio, l’Electrolux ha ricordato in sostanza la posizione da essa esposta dinanzi al Patent- och marknadsdomstolen (Tribunale della proprietà industriale e del commercio), facendo valere che l’articolo 24, punto 4, del regolamento Bruxelles I bis si applica ai procedimenti per contraffazione nell’ambito dei quali viene invocata la nullità del brevetto di cui trattasi come mezzo di difesa. I giudici svedesi non avrebbero competenza a conoscere del procedimento giurisdizionale nel suo complesso, poiché la questione della contraffazione non potrebbe essere disgiunta da quella della validità.
19Il giudice del rinvio nutre dubbi quanto alla competenza dei giudici svedesi. Esso si chiede, anzitutto, se l’articolo 24, punto 4, del regolamento Bruxelles I bis debba essere interpretato nel senso che l’espressione «in materia di registrazione o di validità di brevetti, (...) a prescindere dal fatto che la questione sia sollevata mediante azione o eccezione», includa anche l’azione per contraffazione del brevetto qualora il convenuto abbia sollevato, mediante eccezione, la nullità di tale brevetto. Tale disposizione potrebbe essere interpretata nel senso che essa rende il giudice nazionale incompetente a conoscere dell’azione per contraffazione di tutte le parti nazionali del brevetto europeo diverse da quella convalidata nello Stato membro di tale giudice, qualora il convenuto abbia sollevato, in tale ambito, un’eccezione di nullità di dette parti nazionali. Un procedimento unico dinanzi a un solo giudice ridurrebbe il rischio di decisioni contraddittorie, ma una siffatta interpretazione obbligherebbe il richiedente a riproporre azioni per contraffazione in altri Stati membri.
20Il giudice del rinvio rileva che un’altra interpretazione possibile consisterebbe nel ritenere che il giudice nazionale investito di un’azione per contraffazione di un brevetto, nell’ambito della quale il convenuto solleva un’eccezione di nullità dei brevetti stranieri, sia incompetente solo a conoscere di tale eccezione e possa, pertanto, statuire su tale azione per contraffazione. Una siffatta interpretazione sarebbe corroborata, in particolare, dalla necessità di interpretare restrittivamente l’articolo 24, punto 4, del regolamento Bruxelles I bis , come eccezione alla regola generale enunciata all’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, nonché dall’obiettivo di quest’ultimo consistente nel riservare le controversie vertenti sulla validità dei brevetti ai giudici dello Stato di registrazione.
21Inoltre, nel caso in cui l’articolo 24, punto 4, del regolamento Bruxelles I bis dovesse essere interpretato nel senso che, quando un’eccezione di nullità è sollevata nell’ambito del procedimento relativo all’azione per contraffazione di un brevetto, tale azione rientra nella competenza esclusiva prevista da tale disposizione, il giudice del rinvio si chiede se una siffatta interpretazione possa essere esclusa da una disposizione nazionale, come l’articolo 61, secondo comma, della legge sui brevetti, che impone al convenuto di proporre un’azione distinta di nullità di detto brevetto.
22Infine, il giudice del rinvio si chiede se il fatto che il brevetto europeo di cui trattasi nel procedimento principale è stato convalidato in uno Stato terzo rivesta una qualsivoglia importanza ai fini della sua competenza. Secondo tale giudice, non è chiaro se l’articolo 24, punto 4, del regolamento Bruxelles I bis si applichi nei confronti dei giudici di uno Stato terzo, nel caso di specie la Repubblica di Turchia, mentre gli articoli 33 e 34 di tale regolamento riguardano siffatti giudici. In tale contesto, il giudice del rinvio rileva che dalla sentenza del 1o marzo 2005, Owusu ( C‑281/02 , EU:C:2005:120 , punti 26 e 35 ), potrebbe discendere che l’articolo 4 del regolamento Bruxelles I bis si applica anche nei confronti dei giudici degli Stati terzi.
23In tali circostanze, lo Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Corte d’appello di Stoccolma per la proprietà intellettuale e il commercio, Svezia) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se l’articolo 24, punto 4, del regolamento [Bruxelles I bis ] debba essere interpretato nel senso che l’espressione relativa ai procedimenti “in materia di registrazione o di validità di brevetti (...) a prescindere dal fatto che la questione sia sollevata mediante azione o eccezione” significhi che un giudice nazionale che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento suddetto, constata la propria competenza a conoscere dell’azione di contraffazione, non è più competente a conoscerne se viene sollevata un’eccezione di nullità del brevetto in questione, oppure se tale disposizione deve essere interpretata nel senso che il giudice nazionale non è competente a conoscere solo dell’eccezione di nullità.
24Con le sue questioni prima e seconda, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 24, punto 4, del regolamento Bruxelles I bis debba essere interpretato nel senso che un giudice dello Stato membro del domicilio del convenuto investito, in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, di un’azione per contraffazione di un brevetto rilasciato in un altro Stato membro resta competente a conoscere di tale azione qualora, nell’ambito di quest’ultima, detto convenuto contesti, mediante eccezione, la validità di tale brevetto.
25Il giudice del rinvio chiede inoltre se il fatto che una norma processuale nazionale imponga a detto convenuto di proporre un’azione distinta di nullità di detto brevetto abbia una qualche incidenza sulla risposta da fornire a tale questione.
26A quest’ultimo riguardo, occorre anzitutto rilevare che una siffatta norma nazionale non può influire sull’interpretazione dell’articolo 24, punto 4, del regolamento Bruxelles I bis . Infatti, tale disposizione non contiene alcun rinvio al diritto degli Stati membri, cosicché le espressioni in essa contenute devono essere considerate nozioni autonome del diritto dell’Unione che devono essere interpretate in modo uniforme in tutti gli Stati membri, indipendentemente da una norma o da una procedura nazionale al riguardo (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2022, IRnova, C‑399/21 , EU:C:2022:648 , punto 38 e giurisprudenza ivi citata).
27Secondo una costante giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in tal senso, sentenza del 7 aprile 2022, Berlin Chemie A. Menarini, C‑333/20 , EU:C:2022:291 , punto 34 e giurisprudenza ivi citata).
28Nel contesto specifico dell’interpretazione del regolamento Bruxelles I bis , inoltre, conformemente al considerando 34 di tale regolamento, è opportuno garantire una continuità nell’interpretazione delle disposizioni che hanno sostituito quelle che possono essere qualificate come «equivalenti» nella normativa precedente, come l’articolo 16, punto 4, della convenzione di Bruxelles e l’articolo 22, punto 4, del regolamento Bruxelles I, che sono stati sostituiti dall’articolo 24, punto 4, del regolamento Bruxelles I bis (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2022, IRnova, C‑399/21 , EU:C:2022:648 , punti 29 e 37 ).
29Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis , le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute davanti ai giudici di tale Stato membro. L’articolo 63, paragrafo 1, di tale regolamento precisa che una società o altra persona giuridica è domiciliata nel luogo in cui si trova la sua sede statutaria, la sua amministrazione centrale o il suo centro di attività principale.
30Tuttavia, tale regola di competenza dei giudici dello Stato membro del domicilio del convenuto è prevista da detto articolo 4, paragrafo 1, «a norma» delle altre disposizioni del regolamento Bruxelles I bis . Infatti, sebbene tale regola di competenza costituisca, conformemente al considerando 15 di tale regolamento, un principio generale, detto regolamento prevede un certo numero di eccezioni. Tra queste, l’articolo 24 del medesimo regolamento prevede la competenza esclusiva dei giudici di uno Stato membro determinato per talune materie di cui a tale articolo, «indipendentemente dal domicilio delle parti».
31Per quanto riguarda i brevetti, in particolare, conformemente alla formulazione del primo comma del punto 4 del suddetto articolo 24, sono esclusivamente competenti «in materia di registrazione o di validità di brevetti, (...) a prescindere dal fatto che la questione sia sollevata mediante azione o eccezione le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione [del brevetto] sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati a norma di un atto normativo dell’Unione o di una convenzione internazionale» (in prosieguo: lo «Stato membro di rilascio del brevetto»).
32Conformemente al secondo comma di tale punto 4, i giudici di ciascuno Stato membro hanno competenza esclusiva in materia di registrazione o di validità di un brevetto europeo rilasciato per tale Stato membro.
33Pertanto, in forza dell’articolo 24, punto 4, secondo comma, del regolamento Bruxelles I bis , un brevetto europeo, rilasciato dall’UEB conformemente alla procedura prevista al riguardo dalla convenzione sulla concessione dei brevetti europei firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, che è stata successivamente convalidata in uno Stato membro, è soggetto alle stesse norme di competenza in materia di validità di un brevetto nazionale.
34Inoltre, risulta chiaramente dalla lettera dell’articolo 24, punto 4, primo comma, di tale regolamento, ricordata al punto 31 della presente sentenza, che, per quanto riguarda la competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro interessato, è irrilevante che la questione della registrazione o della validità del brevetto sia sollevata mediante azione o eccezione.
35Di conseguenza, in applicazione di detto articolo 24, punto 4, i giudici dello Stato membro di rilascio del brevetto sono i soli competenti a conoscere di una contestazione in materia di registrazione o di validità di tale brevetto, indipendentemente dal fatto che tale contestazione sia sollevata mediante azione o mediante eccezione come mezzo di difesa nell’ambito di un’azione per contraffazione dinanzi a un giudice di un altro Stato membro.
36Tale competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro di rilascio del brevetto per le controversie in materia di registrazione o di validità di tale brevetto è giustificata sia dal fatto che il rilascio dei brevetti comporta l’intervento dell’amministrazione nazionale, sia dal fatto che tali giudici sono nella posizione migliore per conoscere dei casi in cui la controversia verte essa stessa sulla validità del brevetto o sull’esistenza del deposito o della registrazione. Infatti, i giudici dello Stato membro nel cui territorio sono tenuti i registri possono statuire in applicazione del loro diritto nazionale sulla validità dei brevetti rilasciati in tale Stato. Questa preoccupazione di buona amministrazione della giustizia presenta un’importanza tanto maggiore nell’ambito dei brevetti in quanto, tenuto conto della specificità della materia, diversi Stati membri hanno istituito un sistema di tutela giurisdizionale particolare, riservando tale contenzioso a giudici specializzati (v., in tal senso, sentenza del 13 luglio 2006, GAT, C‑4/03 , EU:C:2006:457 , punti 22 e 23 ).
37Ne consegue che, quando un giudice dello Stato membro del domicilio del convenuto è investito, in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis , di un’azione per contraffazione di un brevetto rilasciato da un altro Stato membro, nell’ambito della quale la parte convenuta contesta, mediante eccezione, la validità di tale brevetto, tale giudice non può constatare, in via incidentale, la nullità di detto brevetto, ma deve dichiararsi incompetente, conformemente all’articolo 27 di tale regolamento, per quanto riguarda la questione della validità del medesimo brevetto, tenuto conto della competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro di rilascio del brevetto prevista all’articolo 24, punto 4, di detto regolamento (v., per quanto riguarda l’articolo 16, punto 4, della convenzione di Bruxelles, sentenza del 13 luglio 2006, GAT, C‑4/03 , EU:C:2006:457 , punti 26 e 31 ).
38Tuttavia, si pone la questione se, in un’ipotesi del genere, il giudice dello Stato membro del domicilio del convenuto resti competente a conoscere di tale azione per contraffazione o se debba dichiararsi incompetente per l’intera controversia relativa al brevetto rilasciato da un altro Stato membro.
39A tal riguardo, occorre rilevare che, conformemente alla lettera dell’articolo 24, punto 4, del regolamento Bruxelles I bis , la norma sulla competenza esclusiva ivi stabilita riguarda unicamente le controversie «in materia di registrazione o di validità di brevetti».
40La Corte ha già precisato che tale disposizione non riguarda, in particolare, le azioni per contraffazione di un brevetto, sebbene l’esame di una siffatta azione implichi un’analisi approfondita della portata della protezione conferita da tale brevetto alla luce del diritto dei brevetti dello Stato nel cui territorio detto brevetto è stato rilasciato (v., in tal senso, sentenze del 15 novembre 1983, Duijnstee, 288/82 , EU:C:1983:326 , punti 22 e 23 , nonché dell’8 settembre 2022, IRnova, C‑399/21 , EU:C:2022:648 , punto 48 ).
41Ne consegue che la norma sulla competenza esclusiva stabilita all’articolo 24, punto 4, del regolamento Bruxelles I bis riguarda solo la parte della controversia relativa alla validità del brevetto. Pertanto, un giudice dello Stato membro del domicilio del convenuto, che è competente, in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis , a conoscere di un’azione per contraffazione di un brevetto rilasciato in un altro Stato membro, non perde tale competenza per il solo fatto che tale convenuto contesta, in via di eccezione, la validità di tale brevetto.
42L’interpretazione dell’articolo 24, punto 4, del regolamento Bruxelles I bis accolta al punto precedente della presente sentenza, è corroborata dall’impianto sistematico di tale regolamento nonché dagli obiettivi perseguiti tanto da quest’ultimo quanto da tale disposizione.
43Infatti, in primo luogo, la nozione di controversia «in materia (...) di validità di brevetti», ai sensi dell’articolo 24, punto 4, del regolamento Bruxelles I bis , deve essere interpretata restrittivamente, in quanto stabilisce una competenza esclusiva che deroga alla regola generale della competenza del foro del luogo del domicilio del convenuto, enunciata all’articolo 4 di tale regolamento (v., in tal senso, sentenze del 15 novembre 1983, Duijnstee, 288/82 , EU:C:1983:326 , punto 23 , e dell’8 settembre 2022, IRnova, C‑399/21 , EU:C:2022:648 , punto 39 nonché giurisprudenza ivi citata).
44Del resto, un’interpretazione secondo la quale un giudice dello Stato membro del domicilio del convenuto perde la propria competenza a conoscere di un’azione per contraffazione di un brevetto rilasciato in un altro Stato membro per il solo fatto che tale convenuto contesta, in via incidentale, la validità di tale brevetto implicherebbe, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 69 e 70 delle sue conclusioni del 22 febbraio 2024, che l’eccezione prevista all’articolo 24, punto 4, del regolamento Bruxelles I bis diverrebbe la regola in gran parte delle controversie in materia di brevetti.
45Infatti, come osservato dalla Corte al punto 17 della sua sentenza del 13 luglio 2006, GAT ( C‑4/03 , EU:C:2006:457 ), la questione della validità del brevetto è sollevata molto frequentemente come mezzo di difesa nell’ambito delle azioni per contraffazione di brevetti. L’applicazione della regola generale di competenza prevista all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis sarebbe quindi limitata alle controversie nelle quali un siffatto mezzo di difesa non è sollevato, mentre tale norma è l’espressione della competenza dei giudici dello Stato membro del domicilio del convenuto, la quale, come risulta dal considerando 15 di tale regolamento, costituisce il principio generale intorno al quale si articolano le norme sulla competenza contenute in detto regolamento
46In secondo luogo, da tale considerando 15 risulta che il regolamento Bruxelles I bis mira a garantire la certezza del diritto attraverso l’alto grado di prevedibilità delle norme sulla competenza. Orbene, un siffatto obiettivo non potrebbe essere raggiunto se si ammettesse che, in funzione della difesa scelta dal convenuto, ed eventualmente nel momento in cui quest’ultimo lo ritenga opportuno, in particolare nell’ipotesi in cui le norme processuali del foro autorizzino che un siffatto mezzo di difesa venga sollevato in qualsiasi fase del procedimento, un giudice di uno Stato membro perderebbe la propria competenza a statuire sull’azione di cui è stato regolarmente investito. Infatti, come sottolineato dall’avvocato generale ai paragrafi 73 e 74 delle sue conclusioni del 22 febbraio 2024, una siffatta interpretazione dell’articolo 24, punto 4, del regolamento Bruxelles I bis avrebbe come conseguenza che, per tutta la durata del procedimento dinanzi a tale giudice, sussisterebbe il rischio che esso debba dichiararsi incompetente.
47Inoltre, dato che, in forza dell’articolo 27 del regolamento Bruxelles I bis , un giudice di uno Stato membro è tenuto a dichiararsi incompetente a causa della competenza esclusiva di un giudice di un altro Stato membro, senza poter rinviare la causa a quest’ultimo, una siffatta interpretazione implicherebbe che un convenuto possa, sollevando un’eccezione di nullità di un brevetto rilasciato in uno Stato membro diverso da quello del suo domicilio, porre fine al procedimento per contraffazione che pure è stato regolarmente avviato nei suoi confronti dinanzi a un giudice dello Stato membro del suo domicilio.
48In terzo luogo, l’interpretazione dell’articolo 24, punto 4, del regolamento Bruxelles I bis accolta al punto 41 della presente sentenza soddisfa pienamente l’obiettivo di tale disposizione, che consiste, come rilevato al punto 36 della presente sentenza, nel riservare le controversie che vertono esse stesse sulla registrazione o sulla validità di un brevetto ai giudici dello Stato membro di rilascio di tale brevetto che, a causa della prossimità materiale e giuridica, si trovano nella posizione migliore per conoscere di tali controversie, senza eccedere quanto necessario per conseguire tale obiettivo.
49In particolare, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 75 e 77 delle sue conclusioni del 22 febbraio 2024, tale interpretazione, contrariamente a quella menzionata al punto 44 della presente sentenza, consente al titolare di un brevetto europeo, il quale ritiene che tale brevetto sia oggetto di contraffazione da parte dello stesso convenuto in più Stati membri, di concentrare tutte le sue domande di contraffazione e di ottenere un risarcimento globale dinanzi a un solo foro, evitando così, in particolare, il rischio di decisioni divergenti.
50Infine, l’interpretazione dell’articolo 24, punto 4, del regolamento Bruxelles I bis esposta al punto 41 della presente sentenza non è rimessa in discussione dal fatto che la sua applicazione possa condurre a una scissione del procedimento per contraffazione, che resta pendente dinanzi a un giudice dello Stato membro del domicilio del convenuto, e della controversia relativa alla validità del brevetto rilasciato in un altro Stato membro, per il quale i giudici di quest’ultimo sono i soli competenti, in applicazione di tale disposizione.
51Infatti, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi da 79 a 94 delle sue conclusioni del 22 febbraio 2024, una siffatta scissione non comporta che il giudice dello Stato membro del domicilio del convenuto investito dell’azione per contraffazione debba ignorare il fatto che un’azione di nullità del brevetto rilasciato in un altro Stato membro è stata debitamente proposta da tale convenuto in tale altro Stato membro. Qualora lo ritenga giustificato, in particolare se ritiene che esista una possibilità ragionevole e non trascurabile che tale brevetto sia annullato dal giudice competente di detto altro Stato membro (v., per analogia, sentenza del 12 luglio 2012, Solvay, C‑616/10 , EU:C:2012:445 , punto 49 ), il giudice investito dell’azione per contraffazione può, se del caso, sospendere il procedimento, il che gli consente di tener conto, al fine di statuire sull’azione per contraffazione, di una decisione emessa dal giudice investito dell’azione di nullità.
52Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione dichiarando che l’articolo 24, punto 4, del regolamento Bruxelles I bis deve essere interpretato nel senso che un giudice dello Stato membro del domicilio del convenuto, investito in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, di un’azione per contraffazione di un brevetto rilasciato in un altro Stato membro, resta competente a conoscere di tale azione qualora, nell’ambito di quest’ultima, detto convenuto contesti, mediante eccezione, la validità di tale brevetto, mentre la competenza a statuire su tale validità spetta esclusivamente ai giudici di tale altro Stato membro.
53Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 24, punto 4, del regolamento Bruxelles I bis debba essere interpretato nel senso che esso si applica a un giudice di uno Stato terzo e, di conseguenza, conferisce una competenza esclusiva a tale giudice per quanto riguarda la valutazione della validità di un brevetto rilasciato o convalidato in tale Stato.
54Ai sensi dell’articolo 24, punto 4, di tale regolamento, hanno competenza esclusiva, segnatamente, in materia di validità dei brevetti, indipendentemente dal domicilio delle parti, i giudici dello Stato membro di rilascio del brevetto. Come risulta dal punto 33 della presente sentenza, tale disposizione non opera, al riguardo, alcuna distinzione tra un brevetto nazionale rilasciato in uno Stato membro e un brevetto europeo convalidato in uno Stato membro.
55Dalla formulazione dell’articolo 24, punto 4, di detto regolamento risulta che tale disposizione riguarda la competenza esclusiva dei giudici degli Stati membri per le controversie in materia di registrazione o di validità dei brevetti rilasciati da tali Stati membri. Infatti, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale al paragrafo 23 delle sue conclusioni del 5 settembre 2024, il regime previsto dal regolamento Bruxelles I bis , al pari degli atti che l’hanno preceduto, è un regime di competenza interna all’Unione europea, che persegue obiettivi propri quali il buon funzionamento del mercato interno nonché la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
56A tal riguardo, la Corte ha già dichiarato che l’articolo 24, punto 4, del regolamento Bruxelles I bis non può essere considerato applicabile in una situazione in cui i brevetti di cui trattasi sono rilasciati o convalidati non in uno Stato membro, bensì in uno Stato terzo (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2022, IRnova, C‑399/21 , EU:C:2022:648 , punto 35 ).
57Pertanto, si deve constatare che l’articolo 24, punto 4, del regolamento Bruxelles I bis non si applica a un giudice di uno Stato terzo e, di conseguenza, non conferisce alcuna competenza, esclusiva o meno, a un siffatto giudice per quanto riguarda la valutazione della validità di un brevetto rilasciato o convalidato in tale Stato.
58Ciò premesso, alla luce dei dubbi espressi dal giudice del rinvio in merito all’interpretazione dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis e al fine di fornire una risposta utile a tale giudice, occorre ancora stabilire se, qualora un giudice di uno Stato membro sia investito, sulla base di tale articolo 4, paragrafo 1, di un’azione per contraffazione di un brevetto rilasciato o convalidato in uno Stato terzo nell’ambito della quale è sollevata, mediante eccezione, la questione della validità di tale brevetto, detto giudice sia competente, in applicazione di detto articolo 4, paragrafo 1, a statuire su tale eccezione.
59A tal riguardo, occorre ricordare che, per rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento Bruxelles I bis , è necessario che il rapporto giuridico di cui trattasi presenti un elemento di estraneità. Quest’ultimo può risultare sia dal luogo in cui è situato il domicilio del convenuto sia dall’oggetto della controversia, potendo quest’ultimo essere situato in uno Stato terzo, qualora tale rapporto sia tale da sollevare, dinanzi ad un giudice di uno Stato membro, questioni relative alla determinazione della competenza dei giudici nell’ordinamento internazionale (v., in tal senso, sentenza dell’8 settembre 2022, IRnova, C‑399/21 , EU:C:2022:648 , punti da 27 a 29 ).
60Orbene, è pacifico che il rapporto giuridico di cui trattasi nel procedimento principale, oggetto della terza questione, contiene elementi di estraneità che sono collegati, da un lato, al domicilio dell’attore, in quanto situato in uno Stato membro diverso da quello del domicilio del convenuto, e, dall’altro, al suo oggetto, in quanto il brevetto di cui trattasi nel procedimento principale è stato convalidato in uno Stato terzo, vale a dire in Turchia. Pertanto, tale rapporto giuridico rientra nell’ambito di applicazione di tale regolamento.
61Ne consegue che, in forza della regola generale enunciata all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis , i giudici dello Stato membro del domicilio del convenuto sono, in linea di principio, competenti a conoscere di un’azione per contraffazione proposta contro quest’ultimo dal titolare di un brevetto rilasciato o convalidato in uno Stato terzo domiciliato nel territorio di un altro Stato membro. Inoltre, la competenza del giudice dello Stato membro così adito si estende, in linea di principio, in forza di tale regola generale, alla questione della validità di tale brevetto sollevata mediante eccezione nell’ambito di tale azione per contraffazione.
62Occorre tuttavia osservare che tale competenza di principio del giudice dello Stato membro del domicilio del convenuto che è investito di una siffatta controversia per conoscere della parte di tale controversia relativa alla validità di un brevetto rilasciato o convalidato in uno Stato terzo può essere limitata da norme speciali come quelle sancite all’articolo 73 del regolamento Bruxelles I bis .
63Infatti, in forza dell’articolo 73, paragrafo 1, di tale regolamento, i giudici degli Stati contraenti della Convenzione di Lugano sono esclusivamente competenti a conoscere di una questione relativa alla validità di un brevetto rilasciato in uno di tali Stati contraenti, poiché tale convenzione contiene, al suo articolo 22, punto 4, una norma analoga a quella di cui all’articolo 24, punto 4, del suddetto regolamento.
64Analogamente, una convenzione bilaterale conclusa tra uno Stato membro e uno Stato terzo alle condizioni previste all’articolo 73, paragrafo 3, del medesimo regolamento può prevedere che i giudici di tale Stato terzo abbiano competenza esclusiva a conoscere delle controversie relative alla validità di brevetti rilasciati in detto Stato terzo.
65Peraltro, alle condizioni previste agli articoli 33 e 34 del regolamento Bruxelles I bis , un giudice di uno Stato membro la cui competenza sia fondata sull’articolo 4 di tale regolamento può essere indotto a riconoscere la competenza dei giudici di Stati terzi, sospendendo il procedimento, o addirittura ponendo fine al procedimento dinanzi ad esso, qualora un procedimento sia già pendente dinanzi ad un giudice di uno Stato terzo nel momento in cui tale primo giudice è investito o di una domanda tra le stesse parti avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo della domanda proposta dinanzi al giudice dello Stato terzo, o di una domanda connessa a quella proposta dinanzi al giudice dello Stato terzo.
66Fatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, nessuna limitazione prevista da siffatte norme speciali sembra dover essere presa in considerazione nel caso di specie. Infatti, la Repubblica di Turchia non è uno Stato contraente della Convenzione di Lugano e il fascicolo di cui dispone la Corte non contiene alcuna indicazione quanto all’esistenza di una convenzione applicabile tra il Regno di Svezia e tale Stato terzo o di un procedimento pendente dinanzi a un giudice di detto Stato terzo, ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento Bruxelles I bis .
67Peraltro, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 23 delle sue conclusioni del 22 febbraio 2024, la convenzione sulla concessione dei brevetti europei, firmata a Monaco di Baviera il 5 ottobre 1973, non contiene alcuna disposizione che definisca o limiti espressamente le competenze dei giudici delle parti contraenti a conoscere delle controversie transfrontaliere relative al brevetto europeo.
68Ciò premesso, occorre stabilire se la competenza, fondata sull’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis , di un giudice di uno Stato membro a conoscere della questione della validità di un brevetto rilasciato o convalidato in uno Stato terzo qualora tale questione sia sollevata mediante eccezione nell’ambito di un’azione per contraffazione di cui tale giudice è investito sia limitata dal diritto internazionale generale.
69A tal riguardo, occorre ricordare che le norme e i principi del diritto internazionale generale vincolano, in quanto tali, le istituzioni dell’Unione e fanno parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 27 febbraio 2018, Western Sahara Campaign UK, C‑266/16 , EU:C:2018:118 , punto 47 , e del 7 maggio 2020, Rina, C‑641/18 , EU:C:2020:349 , punto 54 e giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che un atto adottato in forza delle competenze dell’Unione, come il regolamento Bruxelles I bis , deve essere interpretato, e la sua sfera di applicazione circoscritta, alla luce di tali norme e principi (v., in tal senso, sentenze del 24 novembre 1992, Poulsen e Diva Navigation, C‑286/90 , EU:C:1992:453 , punto 9 , nonché del 3 settembre 2008, Kadi e Al Barakaat International Foundation/Consiglio e Commissione, C‑402/05 P e C‑415/05 P , EU:C:2008:461 , punto 291 ).
70Orbene, da un lato, occorre rilevare che dalla giurisprudenza della Corte risulta che la competenza dei giudici di uno Stato membro, fondata sulla localizzazione del domicilio del convenuto nel territorio di tale Stato membro, a pronunciarsi in una controversia connessa, almeno in parte, in ragione del suo oggetto, a uno Stato terzo, non è contraria al principio di diritto internazionale dell’effetto relativo dei trattati (v., in tal senso, sentenza del 1o marzo 2005, Owusu, C‑281/02 , EU:C:2005:120 , punti 30 e 31 ).
71Dall’altro lato, occorre osservare che tale competenza del giudice del domicilio del convenuto deve essere esercitata senza interferire con il principio di non ingerenza, in forza del quale uno Stato non può interferire nelle cause che rientrano essenzialmente nella competenza nazionale di un altro Stato.
72Nell’esercizio delle sue competenze, uno Stato può rilasciare, convalidare e registrare titoli di proprietà intellettuale che, sul territorio di tale Stato, conferiscono al loro titolare diritti esclusivi di proprietà intellettuale, come un brevetto. Risulta peraltro dalla relazione del sig. P. Jenard sulla Convenzione del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( GU 1979, C 59, pag. 1 ), che una delle ragioni per le quali l’articolo 16, punto 4, di tale convenzione, al quale corrisponde l’articolo 24, punto 4, del regolamento Bruxelles I bis , ha attribuito una competenza esclusiva ai giudici dello Stato contraente che ha rilasciato un brevetto a statuire sulle controversie in materia di registrazione o di validità di quest’ultimo risiede nel fatto che «il rilascio di un brevetto nazionale è una questione di sovranità nazionale». Inoltre, come rilevato al punto 36 della presente sentenza, tale competenza esclusiva è giustificata sia dal fatto che il rilascio dei brevetti implica l’intervento dell’amministrazione nazionale, sia dal fatto che tali giudici si trovano nella posizione migliore per conoscere dei casi in cui la controversia verte essa stessa sulla validità del brevetto o sull’esistenza del deposito o della registrazione.
73Orbene, dal momento che una decisione giurisdizionale di annullamento di un brevetto incide sull’esistenza o, in caso di annullamento parziale, sul contenuto di tali diritti esclusivi, solo i giudici competenti di tale Stato possono emettere una siffatta decisione. Infatti, dal principio di non ingerenza menzionato al punto 71 della presente sentenza discende che solo i giudici dello Stato terzo di rilascio o di convalida di un brevetto sono competenti a dichiarare la nullità di tale brevetto, mediante una decisione che può comportare la modifica del registro nazionale di tale Stato per quanto riguarda l’esistenza o il contenuto di detto brevetto.
74Per contro, il giudice dello Stato membro del domicilio del convenuto, investito, come nel procedimento principale, sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento Bruxelles I bis , di un’azione per contraffazione nell’ambito della quale è sollevata mediante eccezione la questione della validità di un brevetto rilasciato o convalidato in uno Stato terzo, è competente a statuire su tale questione se nessuna delle limitazioni di cui ai punti da 63 a 65 della presente sentenza è applicabile, dato che la decisione di tale giudice richiesta al riguardo non è tale da incidere sull’esistenza o sul contenuto di tale brevetto in detto Stato terzo, o da comportare la modifica del registro nazionale di quest’ultimo.
75Infatti, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 62 delle sue conclusioni del 22 febbraio 2024 e come indicato dalle parti nel procedimento principale e dalla Commissione europea durate l’udienza del 14 maggio 2024 dinanzi alla Corte, tale decisione ha solo effetti inter partes , vale a dire una portata limitata alle parti in causa. Pertanto, quando la questione della validità di un brevetto rilasciato in uno Stato terzo è sollevata mediante eccezione nell’ambito di un’azione per contraffazione di tale brevetto dinanzi a un giudice di uno Stato membro, tale eccezione mira solo ad ottenere il rigetto di tale azione, e non è diretta a ottenere una decisione che comporti l’annullamento totale o parziale di detto brevetto. In particolare, detta decisione non può in alcun caso contenere un’ingiunzione rivolta all’autorità amministrativa responsabile della tenuta del registro nazionale dello Stato terzo interessato.
76Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che occorre rispondere alla terza questione dichiarando che l’articolo 24, punto 4, del regolamento Bruxelles I bis deve essere interpretato nel senso che esso non si applica a un giudice di uno Stato terzo e, di conseguenza, non conferisce alcuna competenza, esclusiva o meno, a un siffatto giudice per quanto riguarda la valutazione della validità di un brevetto rilasciato o convalidato da tale Stato. Se un giudice di uno Stato membro è investito, sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, di un’azione per contraffazione di un brevetto rilasciato o convalidato in uno Stato terzo nell’ambito della quale è sollevata, mediante eccezione, la questione della validità di tale brevetto, detto giudice è competente, in applicazione di detto articolo 4, paragrafo 1, a statuire su tale eccezione, dato che la sua decisione al riguardo non è tale da incidere sull’esistenza o sul contenuto di detto brevetto in tale Stato terzo o da comportare la modifica del registro nazionale di quest’ultimo.
77Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
dev’essere interpretato nel senso che:
un giudice dello Stato membro del domicilio del convenuto, investito in forza dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento di un’azione per contraffazione di un brevetto rilasciato in un altro Stato membro, resta competente a conoscere di tale azione qualora, nell’ambito di quest’ultima, detto convenuto contesti, mediante eccezione, la validità di tale brevetto, mentre la competenza a statuire su tale validità spetta esclusivamente ai giudici di tale altro Stato membro.
dev’essere interpretato nel senso che:
esso non si applica a un giudice di uno Stato terzo e, di conseguenza, non conferisce alcuna competenza, esclusiva o meno, a un siffatto giudice per quanto riguarda la valutazione della validità di un brevetto rilasciato o convalidato in tale Stato. Se un giudice di uno Stato membro è investito, sulla base dell’articolo 4, paragrafo 1, di tale regolamento, di un’azione per contraffazione di un brevetto rilasciato o convalidato in uno Stato terzo nell’ambito della quale è sollevata, mediante eccezione, la questione della validità di tale brevetto, detto giudice è competente, in applicazione di detto articolo 4, paragrafo 1, a statuire su tale eccezione, dato che la sua decisione al riguardo non è tale da incidere sull’esistenza o sul contenuto di detto brevetto in tale Stato terzo o da comportare la modifica del registro nazionale di quest’ultimo.
Firme
(*1) Lingua processuale: lo svedese.
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