Patrick Grégor Puppinck e a.
contro
Commissione europea
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2019
«Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Iniziativa dei cittadini “Uno di noi” – Comunicazione della Commissione europea che espone le conclusioni di tale istituzione e i motivi per non realizzare le azioni richieste nell’iniziativa dei cittadini»
Cittadinanza dell’Unione – Diritti del cittadino – Presentazione di un’iniziativa dei cittadini – Regolamento n. 211/2011 – Obbligo per la Commissione d’intraprendere l’azione specifica oggetto di un’iniziativa dei cittadini europei – Insussistenza
[Artt. 11, § 4, e 17, § 1‑3, TUE; artt. 24, comma 1, 225, 241 e 289 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 211/2011, considerando 1 e artt. 2, punto 1, 4 e 10, § 1, c)]
(v. punti 53‑55, 57, 61‑63, 70, 71)
Commissione – Competenze – Potere di iniziativa legislativa – Esercizio nel rispetto del principio di attribuzione e del principio dell’equilibrio istituzionale
(Artt. 13, § 2, e 17, §§ 1 e 2, TUE; art. 289 TFUE)
(v. punti 59, 60, 64, 65)
Cittadinanza dell’Unione – Diritti del cittadino – Presentazione di un’iniziativa dei cittadini – Regolamento n. 211/2011 – Esame da parte della Commissione – Obbligo di presentare separatamente le conclusioni giuridiche, da un lato, e quelle politiche, dall’altro – Insussistenza
[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 211/2011, considerando 20 e art. 10, § 1, c)]
(v. punti 77‑81)
Cittadinanza dell’Unione – Diritti del cittadino – Presentazione di un’iniziativa dei cittadini – Regolamento n. 211/2011 – Esame da parte della Commissione – Comunicazione contenente la sua decisione di non presentare una proposta di atto giuridico al legislatore dell’Unione – Sindacato giurisdizionale – Limiti
[Art. 17, § 1, TUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 211/2011, art. 10, § 1, c)]
(v. punti 88‑93, 95, 96)
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Comunicazione della Commissione contenente la sua decisione di non presentare una proposta di atto giuridico in risposta a un’iniziativa dei cittadini europei
[Art. 296 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 211/2011, art. 10, § 1, c)]
(v. punto 94)
Sintesi
Secondo la Corte, il Tribunale non è incorso in alcun errore confermando la decisione della Commissione di non presentare alcuna proposta legislativa nel quadro dell’iniziativa dei cittadini europei «Uno di noi»
Nella sentenza Puppinck e a./Commissione (C‑418/18 P), del 19 dicembre 2019, la Corte, riunita in Grande Sezione, ha respinto l’impugnazione proposta dagli organizzatori dell’iniziativa dei cittadini europei (ICE) intitolata «Uno di noi» avverso la sentenza del Tribunale (
1) mediante la quale quest’ultimo aveva respinto il loro ricorso inteso all’annullamento della comunicazione della Commissione, del 28 maggio 2014, relativa a tale ICE (
2).
3) e il regolamento n. 211/2011 (
4), dei cittadini dell’Unione, in numero di almeno un milione e appartenenti ad almeno un quarto degli Stati membri, possono prendere l’iniziativa di invitare la Commissione, nell’ambito delle sue attribuzioni, a proporre al legislatore dell’Unione di adottare un atto giuridico ai fini dell’attuazione dei Trattati. Prima di poter cominciare a raccogliere il numero richiesto di firme, gli organizzatori dell’ICE devono farla registrare presso la Commissione, che esamina in particolare il suo oggetto e i suoi obiettivi.
Il sig. Patrick Grégor Puppinck e altre sei persone formano il comitato dei cittadini dell’iniziativa dei cittadini europei intitolata «Uno di noi», registrata presso la Commissione nel 2012 (
5). L’obiettivo di tale iniziativa dei cittadini europei è di vietare e di porre fine al finanziamento, da parte dell’Unione, delle attività che implicano la distruzione di embrioni umani (in particolare nei settori della ricerca, dell’aiuto allo sviluppo e della sanità pubblica), compreso il finanziamento diretto o indiretto dell’aborto. Dopo la sua registrazione, l’iniziativa dei cittadini europei «Uno di noi» ha raccolto il milione di firme richiesto, prima di essere ufficialmente presentata alla Commissione all’inizio dell’anno 2014. Il 28 maggio 2014, la Commissione ha indicato in una comunicazione che non intendeva intraprendere alcuna azione a seguito di tale iniziativa dei cittadini europei.
Gli organizzatori dell’ICE hanno allora chiesto l’annullamento, dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, della comunicazione della Commissione, facendo valere, segnatamente, che tale istituzione è tenuta a presentare una proposta di atto giuridico dell’Unione in risposta ad un’ICE registrata. Il Tribunale ha confermato la decisione della Commissione.
A seguito di impugnazione, la Corte ha anzitutto rilevato che, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, TUE, l’ICE mira a «invitare» la Commissione a presentare una proposta adeguata ai fini dell’attuazione dei Trattati, e non ad obbligare tale istituzione a intraprendere l’azione o le azioni previste dall’ICE. Essa ha aggiunto che risulta da varie disposizioni del regolamento n. 211/2011 che, allorché riceve un’ICE, la Commissione presenta l’eventuale azione che essa intende intraprendere, nonché le ragioni che essa ha per intraprendere o non intraprendere un’azione, il che conferma che la presentazione, da parte della Commissione, di una proposta di atto dell’Unione a seguito di un’ICE riveste carattere facoltativo.
La Corte ha poi ricordato che il potere di iniziativa legislativa conferito alla Commissione dai Trattati implica che spetta a tale istituzione decidere se presentare o no una proposta di atto legislativo, tranne nel caso in cui essa sia tenuta, in virtù del diritto dell’Unione, ad attivarsi in tal senso. Tale potere di iniziativa legislativa della Commissione è una delle espressioni del principio dell’equilibrio tra istituzioni, caratteristico della struttura istituzionale dell’Unione. Tale principio implica che ciascuna delle istituzioni esercita le proprie competenze nel rispetto di quelle delle altre istituzioni. A questo proposito, la Corte ha rilevato che, ai termini del regolamento n. 211/2011, l’ICE intende conferire ai cittadini dell’Unione un diritto paragonabile a quello di cui dispongono, in virtù degli articoli 225 e 241 TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio di chiedere alla Commissione di presentare qualsiasi proposta appropriata ai fini dell’attuazione dei Trattati. Orbene, poiché il diritto così riconosciuto al Parlamento europeo e al Consiglio non pregiudica il potere di iniziativa legislativa della Commissione, lo stesso deve valere nel caso di un’ICE.
La Corte ha altresì sottolineato che il fatto che la Commissione non sia tenuta ad intraprendere un’azione a seguito di un’ICE non significa, contrariamente a quanto hanno fatto valere i ricorrenti, che una siffatta iniziativa sia priva di effetto utile. Infatti, da un lato, il meccanismo dell’ICE costituisce uno degli strumenti di democrazia partecipativa che hanno completato, in occasione dell’adozione del Trattato di Lisbona, il sistema di democrazia rappresentativa su cui si fonda il funzionamento dell’Unione, e che hanno come obiettivo di favorire la partecipazione dei cittadini al processo democratico e di promuovere il dialogo tra i cittadini e le istituzioni dell’Unione. Dall’altro lato, un’ICE che sia stata registrata in conformità del regolamento n. 211/2011 e che rispetti l’insieme delle procedure e delle condizioni previste da quest’ultimo fa sorgere una serie di obblighi specifici in capo alla Commissione, elencati agli articoli 10 e 11 di questo stesso regolamento. Secondo la Corte, il valore aggiunto particolare del meccanismo dell’ICE risiede dunque non già nella certezza del suo esito, bensì nelle possibilità e nelle opportunità che essa crea per i cittadini dell’Unione di dar vita ad un dibattito politico in seno alle istituzioni di quest’ultima senza dover attendere l’avvio di un procedimento legislativo.
Inoltre, la Corte ha convalidato l’approccio del Tribunale secondo cui una comunicazione relativa a un’ICE, come la comunicazione controversa, rientra nell’esercizio di un ampio potere discrezionale della Commissione e deve dunque costituire l’oggetto di un controllo giurisdizionale limitato, inteso a verificare, segnatamente, il carattere sufficiente della sua motivazione e l’assenza di errori manifesti di valutazione.
In tale contesto, la Corte ha, in particolare, confermato l’iter logico seguito dal Tribunale, secondo il quale la Commissione, fondandosi su una pubblicazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, non aveva commesso alcun errore manifesto di valutazione ritenendo che il finanziamento da parte dell’Unione di un insieme di servizi sanitari sicuri ed efficaci, segnatamente in materia di aborto, contribuisse alla riduzione del numero di aborti non sicuri e dunque del rischio di mortalità e di malattie delle madri.
1) Sentenza del Tribunale del 23 aprile 2018, One of Us e a./Commissione ( T‑561/14 , EU:T:2018:210 ).
2) Comunicazione COM(2014) 355 final della Commissione, del 28 maggio 2014, relativa all’iniziativa dei cittadini europei «Uno di noi».
3) Articolo 11, paragrafo 4, TUE.
4) Regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, riguardante l’iniziativa dei cittadini ( GU 2011, L 65, pag. 1 , rettifica in GU 2012, L 94, pag. 49 ).
5) COM(2014) 355 final.
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