CASE OF S.H. AND OTHERS v. AUSTRIA

[Italian Translation] by the Italian Ministry of Justice

Peticija Nr. 57813/00 · Priimta 2011-11-03 · ECLI:CE:ECHR:2011:1103JUD005781300 · Kalbos: IT · EN · FR · IT

Peticija Nr.
57813/00
Priimta
2011-11-03
Valstybė atsakovė
AUT
Išvada
Preliminary objection dismissed (non-exhaustion of domestic remedies);No violation of Art. 8
Konvencijos straipsniai
8, 8-1, 8-2, 35, 35-1
Svarba
Pagrindinė byla (Key case)
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasJean-Paul CostaTeisėjasNicolas BratzaTeisėjasFrançoise TulkensTeisėjasJosep CasadevallTeisėjasElisabeth SteinerTeisėjasElisabet FuraTeisėjasDanutė JočienėTeisėjasJán ŠikutaTeisėjasDragoljub PopovićTeisėjasIneta ZiemeleTeisėjasPäivi HirveläTeisėjasMirjana Lazarova TrajkovskaTeisėjasLedi BiankuTeisėjasNona TsotsoriaTeisėjasIşıl KarakaşTeisėjasGuido RaimondiTeisėjasVincent A. De GaetanoKanclerisMichael O’Boyle
Santrauka
Rengiama…

Traduzione © a cura del Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, eseguita da Concetta Argirò, assistente linguistico

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court’s database HUDOC

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

GRANDE CAMERA

CAUSA S.H. ED ALTRI c. AUSTRIA

(Ricorso n. 57813/00)

SENTENZA

STRASBURGO - 3 novembre 2011

La presente sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa S.H. ed altri c. Austria,

La Corte europea dei diritti dell’uomo, riunita in una Grande Camera, composta da:

Jean-Paul Costa, presidente,

Nicolas Bratza,

Françoise Tulkens,

Josep Casadevall,

Elisabeth Steiner,

Elisabet Fura,

Danutė Jočienė,

Ján Šikuta,

Dragoljub Popović,

Ineta Ziemele,

Päivi Hirvelä,

Mirjana Lazarova Trajkovska,

Ledi Bianku,

Nona Tsotsoria,

Işıl Karakaş,

Guido Raimondi,

Vincent A. de Gaetano, giudici,

e da Michael O’Boyle, cancelliere aggiunto,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 23 febbraio 2011 e il 5 ottobre 2011,

Rende la seguente sentenza, adottata in quest’ultima data:

PROCEDURA

Dinanzi alla Corte sono comparsi:

(a) per il Governo B. OHMS, Agente Aggiunto,

M. STORMANN, G. DOUJAK, Consulenti;

(b) per i ricorrenti H.F. KINZ, W.L. WEH, Avvocati,

S. HARG, C. EBERLE, Consulenti;

La Corte ha sentito le dichiarazioni degli avvocati Weh, Kinz e Ohms.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

II. DIRITTO INTERNO PERTINENTE

A. Il diritto interno: la legge sulla procreazione artificiale

B. La situazione in altri Paesi

C. Strumenti del Consiglio d’Europa

“1. Di regola la fecondazione in vitro dovrà essere effettuata utilizzando gameti dei membri della coppia. La stessa regola può applicarsi ad ogni altra procedura che richiede ovuli in vitro o embrioni in vitro. Tuttavia, in casi eccezionali, definiti dagli Stati membri, può essere consentito l’utilizzo di gameti di donatori. ”
“L’utilizzo di tecniche di procreazione medicalmente assistita non sarà consentito per scegliere il sesso del nascituro, eccetto per evitare una grave malattia ereditaria collegata al sesso.”

D. Strumenti dell’Unione Europea

“(12) La presente direttiva non dovrebbe interferire con le decisioni degli Stati membri relativamente all’uso o non uso di particolari tipi di cellule umane, comprese le cellule germinali e le cellule staminali dell’embrione. Se però uno Stato membro autorizza un uso particolare di tali cellule, la presente direttiva disporrà l’applicazione di tutte le disposizioni necessarie alla tutela della sanità pubblica, in considerazione dei rischi specifici di tali cellule in base alle conoscenze scientifiche e alla loro natura particolare, e garantirà il rispetto dei diritti fondamentali. Inoltre, la presente direttiva non dovrebbe interferire con le disposizioni degli Stati membri che definiscono il termine giuridico di "persona" o "individuo". ”

IN DIRITTO

I. SULL’ECCEZIONE PRELIMINARE DEL GOVERNO

“La Corte ribadisce che l’applicazione della regola di esaurimento dei rimedi interni deve tener debito conto del fatto che è applicata nel contesto di un meccanismo di salvaguardia dei diritti umani che le Parti contraenti hanno convenuto di istituire. Di conseguenza, la Corte ha riconosciuto che l’articolo 35 § 1 deve essere applicato con una certa flessibilità e senza eccessivo formalismo. La regola non è né assoluta né in grado di essere applicata automaticamente. Nel controllo del suo rispetto, è emerso che è essenziale considerare le specifiche circostanze di ciascun caso. Tra le altre cose, questo significa che la Corte deve effettivamente tener conto del contesto giuridico e politico generale in cui i rimedi operano, nonché le circostanze personali del ricorrente (si veda Mentes ed Altri c. Turchia, sentenze del 28 novembre 1997, Reports of Judgments and Decisions 1997-VIII, p. 2707, § 58).

La Corte osserva che la prima e la terza ricorrente si sono rivolte alla Corte Costituzionale per un controllo della legittimità costituzionale dell’articolo 3 della legge sulla procreazione artificiale. Nell’ambito di tale procedura, hanno dimostrato che esse, insieme ai rispettivi coniugi, avevano preso la ferma decisione di sottoporsi al processo di procreazione medicalmente assistita poiché a causa delle loro naturali condizioni mediche il concepimento di un bambino non era possibile e che pertanto erano direttamente toccate dal divieto in questione. Sebbene il secondo e quarto ricorrente non abbiano preso parte al procedimento dinanzi alla Corte Costituzionale, la loro situazione personale era intrinsecamente collegata a quella delle rispettive mogli. Quindi, la Corte ritiene sufficiente che quest’ultime abbiano avviato il procedimento presentando il loro caso, e di conseguenza anche quello dei rispettivi coniugi, dinanzi alla competente autorità giudiziaria nazionale.

La Corte pertanto conclude che tutti i ricorrenti hanno esaurito le vie di ricorso interne ai sensi dell’articolo 35§ 1 della Convenzione.”

II. DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e famigliare ...

A. La sentenza della Camera

B. Tesi delle parti

2. Il Governo

C. Interventi da parte di terzi

D. Valutazione della Corte

(a) Prevista dalla legge e scopo legittimo

(b) Necessità in una società democratica e il relativo margine di discrezionalità

(c) La terza e il quarto ricorrente (donazione di ovuli)

(d) La prima e il secondo ricorrente (donazione di sperma)

(e) Conclusioni della Corte

III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 8

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE

Fatta in inglese e francese, e pronunciata in pubblica udienza a Strasburgo, Palazzo dei Diritti dell’Uomo, il 3 novembre 2011.

Michael O’Boyle

Cancelliere Aggiunto

Jean-Paul Costa

Presidente

Conformemente all’articolo 45 § 2 della Convenzione e all’articolo 74 § 2 del Regolamento della Corte, alla presente sentenza sono allegate le seguenti opinioni separate:

(a) Opinione separata del giudice de Gaetano;

(b) Opinione dissenziente comune dei giudici Tulkens, Hirvelä, Lazarova Trajkovska e Tsotsoria . J.-P.C.

M.O.B.

OPINIONE SEPARATA DEL GIUDICE DE GAETANO

PARERI DISSENZIENTI DEI GIUDICI TULKENS, HIRVELÄ, LAZAROVA TRAJKOVSKA E TSOTSORIA

(Traduzione)

[1]“Il ruolo del consenso nel sistema della Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo”, Dialogo tra Giudici, Corte Europea dei Diritti Umani, Consiglio d’Europa, 2008.

[2]E.VAYENA et al.(eds.),Current Practices and Controversies in Assisted Reproduction, Geneva, World Health Organisation, 2002, p. XIII.

[3]M.F.FATHALLA, “Current challenges in assisted reproduction”, in E. VAYENA et al. (eds.), Current Practices and Controversies in Assisted Reproduction, op. cit., p. 20.

[4]C.L.ROZAKIS, “The European Judge as Comparatist”, Tul. L. Rev., vol. 80, no. 1, 2005, p. 272.

[5]Parere congiunto dissenziente dei Giudici Türmen, Tsatsa-Nikolovska, Spielmann e Ziemele, allegato alla sentenza Evans c.Regno Unito [GC] del 10 aprile 2007, punto 12.

[6]Si veda, su questo punto, R.F. STORROW, “The pluralism problem in cross-border reproductive care”, Human Reproduction, vol. 25, no. 12, 2010, pp. 2939 et seq.

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