CASE OF S.H. AND OTHERS v. AUSTRIA

[Italian Translation] by UFTDU (Unione forense per la tutela dei diritti umani)

Peticija Nr. 57813/00 · Priimta 2010-04-01 · ECLI:CE:ECHR:2010:0401JUD005781300 · Kalbos: IT · EN · FR · IT

Peticija Nr.
57813/00
Priimta
2010-04-01
Valstybė atsakovė
AUT
Išvada
Violation of Art. 14+8;Pecuniary damage - claim dismissed;Non-pecuniary damage - award
Konvencijos straipsniai
8, 8-1, 14, 14+8, 41
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasJean-Paul CostaTeisėjasNicolas BratzaTeisėjasFrançoise TulkensTeisėjasJosep CasadevallTeisėjasElisabeth SteinerTeisėjasElisabet FuraTeisėjasDanutė JočienėTeisėjasJán ŠikutaTeisėjasDragoljub PopovićTeisėjasIneta ZiemeleTeisėjasPäivi HirveläTeisėjasMirjana Lazarova TrajkovskaTeisėjasLedi BiankuTeisėjasNona TsotsoriaTeisėjasIşıl KarakaşTeisėjasGuido RaimondiTeisėjasVincent A. De GaetanoKanclerisMichael O’Boyle
Santrauka
Rengiama…

CONSIGLIO D’EUROPA

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

PRIMA SEZIONE

CASO S. H. E ALTRI c. AUSTRIA

(Ricorso n° 57813/00)

SENTENZA

STRASBURGO

1 aprile 2010

Pendente alla Grande Camera domanda di deferimento

Questa sentenza diventerà definitiva in base alle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Essa può subire modifiche di forma.

Nel caso S. H. e altri c. Austria,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunitasi in una camera composta da:

Christos Rozakis, Presidente,

Nina Vajić,

Anatoly Kovler,

traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo

Elisabeth Steiner,

Khanlar Hajiyev,

Sverre Erik Jebens,

Giorgio Malinverni, giudici, e André Wampach, cancelliere aggiunto di sezione,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio l’11 marzo 2010,

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in questa data:

PROCEDURA

Sono comparsi dinanzi alla Corte:

(a) per il Governo Ms B. OHMS,

Ms B. GROSSE,

Mr M. STORMANN,

Ms I. HAGER-RUHS,

Rappresentante aggiunto,

Consulenti legali;

(b) per i ricorrenti Mr H. KINZ,

Mr W.L. WEH,

Avvocati.

La Corte esamina le allegazioni degli avvocati Weh, Kinz e Ohms.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

II. MATERIALE NON CONVENZIONALE PERTINENTE

A. Il diritto interno: la legge sulla procreazione artificiale

B. La situazione in altri paesi

C. Strumenti del Consiglio d’Europa

“1. Di regola la fecondazione in vitro dovrà essere effettuata utilizzando gameti dei membri della

coppia. La stessa regola può applicarsi ad ogni altra procedura che richiede ovuli in vitro o embrioni

in vitro. Tuttavia, in casi eccezionali, definiti dagli Stati membri, l’utilizzo di gameti di donatori può

essere consentito. ”

“L’utilizzo di tecniche di procreazione medicalmente assistita non deve essere consentito per

scegliere il sesso del nascituro, eccetto per evitare una grave malattia ereditaria collegata al sesso.”

IN DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 14 IN COMBINATO

DISPOSTO CON L’ARTICOLO 8

Articolo 14: Divieto di discriminazione

“Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere

assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore,

la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale,

l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita o ogni altra condizione.”

Articolo 8: Diritto al rispetto della vita privata e familiare

“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare ...

ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è

necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla

difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla

protezione dei diritti e delle libertà altrui.”

A. Argomenti delle parti

2. Il Governo

B. Gli argomenti del Governo tedesco

C. Valutazione della Corte

a. Il caso della terza e del quarto ricorrente (donazione di ovuli)

b. Il caso della prima e il secondo ricorrente (donazione di sperma)

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8

III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto

dell’Alta Parte Contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di

tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”

A. Danni

B. Costi e spese

C. Interessi moratori

PER QUESTE RAGIONI, LA CORTE

Convenzione in combinato disposto con l’articolo 8 per quanto riguarda la terza e il

quarto ricorrente;

Convenzione in combinato disposto con l’articolo 8 per quanto riguarda la prima e il

secondo ricorrente;

dell’articolo 8 della Convenzione;

(a) che lo Stato convenuto è obbligato a pagare ad ogni coppia ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza diverrà definitiva ai sensi dell’articolo 44 § 2 della

Convenzione, EURO 10,000 (diecimila euro) a titolo di danni non pecuniari e a

pagare a tutti i ricorrenti EURO 18,333 (diciottomilatrecentotrentatrè euro), più ogni

tassa a carico dei ricorrenti, a titolo di costi e spese;

(b) che dal decorso dei tre mesi suddetti fino al pagamento degli interessi semplici sarà pagabile la somma di cui sopra ad un tasso pari al tasso di interesse ufficiale

marginale della Banca Centrale Europea durante il periodo di mora più tre punti

percentuali;

soddisfazione.

Redatta in inglese e notificata per iscritto il 1° aprile 2010, in applicazione dell’articolo 77 § § 2 e 3 del regolamento della Corte.

André Wampach Cancelliere aggiunto

Christos Rozakis

Presidente

In conformità all’articolo 45 § 2 della Convenzione e all’articolo 74 § 2 del regolamento della Corte, sono allegate alla presente sentenza le opinioni dissenzienti del giudice Steiner e del giudice Jebens.

C.L.R.

A.M.W.

OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE

STEINER

Io sono interamente d’accordo con la maggioranza sul fatto che c’è stata violazione dell’articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l’articolo 8 per quanto riguarda la prima e il secondo ricorrente. Invece, non sono d’accordo che c’è stata violazione di questi articoli nel caso della terza e del quarto ricorrente. Secondo la mia opinione il divieto delle tecniche eterologhe di procreazione artificiale per la fecondazione in vitro, sancito dal paragrafo 3(1) della legge sulla procreazione artificiale, è compatibile con l’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8.

Il settore della procreazione artificiale è soggetto a sviluppi notevolmente dinamici nella scienza nonché allo sviluppo di una disciplina giuridica per il suo impiego medico. Per questa ragione è particolarmente difficile ottenere una solida base per stabilire l’adeguatezza e l’opportunità delle misure legislative che possono mostrare le loro conseguenze solo dopo un considerevole lasso di tempo. È quindi comprensibile che gli Stati ritengano necessario legiferare con particolare cautela nel campo della procreazione artificiale.

Il legislatore austriaco non ha completamente vietato la procreazione consentendo l’uso di tecniche omologhe di procreazione. In conformità alle dichiarazioni della Corte Costituzionale nella sua decisione del 14 ottobre 1999. il legislatore austriaco era guidato dall’idea che la procreazione medicalmente assistita debba aver luogo similmente alla procreazione naturale, e in particolare che debba essere mantenuto il principio di diritto privato “mater semper certa est, pater est quem nuptiae demonstrant” per evitare la possibilità che due persone possano reclamare di essere la madre dello stesso bambino e per evitare liti tra la una madre biologica e una madre genetica in senso ampio. Così facendo il legislatore ha provato a conciliare il desiderio di rendere accessibili le tecniche di procreazione medicalmente assistita e il disagio avvertito da gran parte della società sul ruolo delle possibilità della moderna medicina riproduttiva, che solleva delicate questioni di natura morale ed etica.

Il legislatore austriaco ha anche adottato specifiche garanzie e precauzioni nella legge sulla procreazione artificiale, come quella di riservare l’impiego delle tecniche di procreazione artificiale a medici specializzati, che hanno una particolare conoscenza ed esperienza in questo campo e che sono essi stessi limitati dalle norme deontologiche professionali, e quella di vietare la remunerazione della donazione di ovuli e di sperma. Queste misure intendono prevenire i potenziali rischi di una selezione eugenetica e l’abuso di tali tecniche e prevenire il rischio di sfruttamento delle donne in situazioni vulnerabili quali donatrici di ovuli, e si può anche pensare che il legislatore austriaco potrà concepire e adottare ulteriori misure di tutela per ridurre i rischi connessi alla donazione di ovuli come descritti dal Governo. Il Governo sostiene anche che c’è il rischio che si creino relazioni inconsuete in cui le condizioni sociali deviano da quelle biologiche, ma rapporti familiari inconsueti in un ampio senso, che non seguono la tipica relazione genitore-figlio basata su un legame biologico diretto, non sono sconosciuti agli ordinamenti degli Stati contraenti. L’istituto dell’adozione è stato creato tempo fa per fornire un fondamento giuridico a tali relazioni, che sono conosciute in tutti gli Stati membri. In tal senso, una disciplina giuridica regolante in modo soddisfacente le problematiche sollevata dalla donazione di ovuli potrebbe anche essere adottata. Tuttavia, non si può trascurare che la condivisione della maternità fra una madre genetica e una che porta avanti la gravidanza si distingue significativamente dai rapporti basati su un adozione e aggiunge una nuova questione a questa materia.

Il legislatore austriaco avrebbe potuto concepire una diversa disciplina giuridica per regolare la procreazione artificiale permettendo la donazione di ovuli, la quale potrebbe accordarsi con le sue affermate intenzioni. Si noti, a tal proposito, che quest’ultima soluzione è adottata in certo numero di Stati membri del Consiglio d’Europa (si veda il paragrafo 33, supra). Tuttavia, secondo me, la questione principale non è tanto quella della diversa soluzione che il legislatore avrebbe potuto trovare la quale avrebbe probabilmente dato un equilibrio più giusto, ma quella di sapere se il legislatore austriaco, nel fissare l’equilibrio al punto in cui è giunto, abbia ecceduto nel margine di discrezionalità concessogli dall’articolo 14 della Convenzione. Definita tale questione, è di molto importante dire che, mentre, come si notava sopra, non c’è un consenso internazionale circa la liceità dell’utilizzazione del materiale genetico che può essere prelevato, l’Austria non è il solo paese fra gli Stati membri a vietare la donazione di ovuli per gli scopi della procreazione artificiale.

A questo riguardo vorrei sottolineare che gli unici strumenti a livello europea che trattano della materia della donazione di ovuli per la procreazione artificiale sono i principi adottati nel 1989 da una commissione ad hoc di esperti sui progressi delle scienze biomediche. Il principio 11 afferma che, la fecondazione in vitro, di regola, deve effettuarsi usando gameti de componenti della coppia (si veda il paragrafo 36, supra). La Convenzione su Diritti umani e biomedicina del 1997 e il protocollo addizionale del 2002 a codesta Convenzione sono lacunosi su questa materia (si vedano i paragrafi 37-38, supra). Il divieto della donazione di ovuli da parte della legge sulla procreazione artificiale è compatibile con i sopra menzionati principi.

Così, nel prevedere la norma chiara e di principio nel paragrafo 3 della legge sulla procreazione artificiale, attraverso la quale la donazione di ovuli per gli scopi della procreazione artificiale è proibita senza eccezioni, il legislatore austriaco non ha ecceduto l’ampio margine di discrezionalità concessogli dall’articolo 14 della Convenzione.

OPINIONE DISSENZIENTE DEL GIUDICE JEBENS

Rispettosamente sono in disaccordo con la maggioranza sul fatto che c’è stata violazione dell’articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l’articolo 8 con riguardo ai quattro ricorrenti. Né trovo che ci sia stata violazione del solo articolo 8. Discuto innanzitutto la questione relativa al solo articolo 8.

La legge sulla procreazione artificiale disciplina l’uso di metodi artificiali per concepire un bambino consentendo il ricorso a tecniche mediche conosciute, ma vietando l’utilizzo della donazione di ovuli e di sperma da individui esterni alla coppia stessa per la fecondazione in vitro. Questo riflette lo scopo della legge, che è quello di assistere le coppie sposate e conviventi, incapaci di concepire un figlio con metodi naturali, e allo stesso tempo quello di prevenire risultati indesiderati, come la creazione di relazioni familiari inconsuete, la commercializzazione e la riproduzione selettiva nonché lo sfruttamento delle donne povere. In aggiunta a queste concrete ragioni il legislatore ha tenuto in considerazione il consenso esistente nella società austriaca. Infatti, il divieto dell’utilizzo di materiale donato è stato basato non solo sulle possibilità della moderna medicina riproduttiva, ma anche sulle preoccupazioni della popolazione basate delicate questioni etiche e morali.

Credo che sia chiaro che le ragioni suddette ricadono nei limiti dell’articolo 8 § 2 della Convenzione, coperte in parte dalla “protezione della salute o della morale” e in parte dalla “protezione dei diritti e delle libertà altrui”. Con riguardo alla questione della proporzionalità del divieto rispetto allo scopo perseguito, è importante dire che esso ha impedito i ricorrenti della loro unica possibilità di avere biologicamente un figlio proprio. Tuttavia, non sembrano esserci altri mezzi, meno restrittivi, ma comunque effettivi, concretamente praticabili. Inoltre, deve essere preso in considerazione che sebbene l’Austria sia in una minoranza fra gli Stati europei, non c’è un consenso in Europa rispetto alla procreazione artificiale con utilizzo di materiale donato. A causa di ciò, e poiché il caso riguarda una materia questione delicata, allo Stato, secondo la mia opinione, dovrebbe essere concesso un ampio margine di apprezzamento (si veda il caso Evans c. Regno Unito[GC], ricorso n° 6339/05, § 77, ECHR 2007-IV). Tenendo presente che il legislatore austriaco ha soppesato attentamente gli interessi in conflitto ed è giunto ad una soluzione ragionevole, la quale consente in modo ampio la procreazione artificiale, non credo che la Corte debba interferire.

Dalla giurisprudenza della Corte si ricava che un trattamento è discriminatorio, ai sensi dell’articolo 14, se non c’è una giustificazione oggettiva e ragionevole. Tuttavia, una questione può essere sollevata sul terreno dell’articolo 14 se un trattamento diverso si riferisce a situazioni che sono simili in modo rilevante (si veda il caso D.H. e altri c. Repubblica ceca [GC], ricorso n° 57325/00, § 175, ECHR 2007-...). Anche se questa è la regola, gli Stati contraenti hanno un certo margine di discrezionalità quando stabiliscono se ed in quale misura un trattamento diverso è giustificato (caso Stec e altri c. Regno Unito [GC], ricorso n° 65731/01, §§ 51-52, ECHR 2006-VI, caso Burden c. Regno Unito [GC], ricorso n° 13378/05, § 60, ECHR 2008-...).

Tornando ai fatti del caso di specie, noto in primo luogo che tutti i quattro ricorrenti sono trattati diversamente dalle coppie che sono in grado di far uso delle tecniche mediche permesse dalla legge sulla procreazione artificiale, vale a dire quelle che producono ovili e sperma e che dunque non hanno bisogno di un donatore. Questa è una differenza di trattamento tra persone che si trovano in una situazione simile perché hanno bisogno dell’assistenza medica per concepire un bambino, ma differente per quanto riguardo il metodo che si applica. Più importante è il fatto che questa differenza si riferisce al nucleo duro del divieto nella legge austriaca. Tenendo presente che gli Stati hanno un certo margine di apprezzamento, e che il divieto è basato su ragioni che sono secondo me accettabili, non sono in grado di concludere che c’è stata una violazione rispetto alla differenza di trattamento appena discussa.

La prima e il secondo ricorrente, che hanno bisogno di una donazione di sperma per realizzare il loro desiderio di avere un figlio, lamentano inoltre che sono stati discriminati perché la legge sulla procreazione artificiale vieta l’uso di sperma donato per la fecondazione in vitro, ma permette la donazione di sperma per l’inseminazione artificiale. Ritengo che questi ricorrenti si trovino in una situazione simile a quella delle coppie che possono utilizzare il metodo dell’inseminazione, in quanto entrambe le coppie hanno bisogno della donazione di sperma. La ragione della differenza di trattamento è in parte storica, in quanto la tecnica dell’inseminazione viene usata da molti anni, e in parte concreta, perché l’inseminazione è così facile da eseguire che un divieto non sarebbe effettivamente controllabile. Richiamando ancora il margine di discrezionalità degli Stati in questa materia, sono convinto che il legislatore austriaco non ha permesso in via eccezionale la donazione di sperma, ma ha valutato la realtà e ha evitato che la legge potesse essere ineffettiva. In tali condizioni ritengo comunque che sia davvero inopportuno restringere le possibilità di una parte delle coppie di ottenere assistenza, discriminando un gruppo rispetto all’altro.

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