Conclusioni dell’avvocato generale P. Pikamäe, presentate il 16 marzo 2021.

Priimta 2021-03-16 · ECLI:EU:C:2021:203 · General Court · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Teismas
General Court
Data
2021-03-16
ECLI
ECLI:EU:C:2021:203
Originalas
EUR-Lex ↗
Santrauka
Rengiama…

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

PRIIT PIKAMÄE

presentate il 16 marzo 2021 (

Causa C‑28/20

Airhelp Ltd

contro

Scandinavian Airlines System SAS

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dall’Attunda tingsrätt (Tribunale locale di Attunda, Svezia)]

«Rinvio pregiudiziale – Trasporto aereo – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articolo 5, paragrafo 3 – Articolo 7, paragrafo 1 – Diritto a compensazione pecuniaria – Esonero – Nozione di “circostanze eccezionali” – Sciopero indetto da un sindacato e previamente annunciato – Nozione di “misure del caso” per ovviare a una circostanza eccezionale o alle conseguenze di siffatta circostanza»

Indice

I. Introduzione

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

B. Diritto svedese

III. Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali

IV. Procedimento dinanzi alla Corte

V. Analisi giuridica

A. Osservazioni preliminari

B. Sulla prima questione pregiudiziale

a) Lo sciopero non costituisce un evento inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo

1) Distinzione tra i fattori «interni» ed «esterni» che incidono sulle attività del vettore aereo

2) Applicazione per analogia della giurisprudenza vertente su aspetti tecnici nell’ambito della gestione del personale

3) I principi enunciati nella sentenza Krüsemann non sono applicabili al caso di specie

b) Il vettore aereo non ha il controllo dello sciopero provocato da un sindacato di lavoratori

1) I principi enunciati nella sentenza Krüsemann non sono applicabili alla fattispecie di cui trattasi nel procedimento principale.

2) Sui rispettivi interessi delle parti sociali e dei consumatori tutelati dalla Carta, nonché sulla necessità di un bilanciamento

i) Osservazioni di carattere generale ii) Panoramica della giurisprudenza riguardante la risoluzione di un conflitto di interessi di rango costituzionale

3) Presa in considerazione delle conclusioni tratte dalla ponderazione degli interessi nell’interpretazione del regolamento n. 261/2004

c) Conclusione intermedia

d) Sulla pertinenza della «legittimità» di uno sciopero e dell’esistenza di un preavviso per qualificare una circostanza come «eccezionale»

a) La nozione di «misure del caso» conformemente alla giurisprudenza

b) Osservazioni sulla ripartizione delle competenze tra il giudice nazionale e il giudice dell’Unione

c) Elementi interpretativi da fornire al giudice del rinvio

1) Le misure del caso devono evitare la cancellazione o il ritardo prolungato di un volo

2) Il vettore aereo deve avvalersi di tutti i mezzi leciti per difendere i propri interessi e quelli dei passeggeri

3) Il vettore aereo deve prevedere un margine di tempo per rimediare agli eventuali imprevisti

4) Il vettore aereo deve prendere in considerazione il preavviso che ha preceduto lo sciopero indetto dal sindacato

5) Il vettore aereo deve organizzare le proprie risorse materiali e umane al fine di garantire la continuità delle sue operazioni

6) Il vettore deve agevolare l’accesso a voli su altre compagnie che non sono colpite dallo sciopero

C. Sulla seconda questione pregiudiziale

D. Sulla terza questione pregiudiziale

VI. Conclusione

I. Introduzione

II. Contesto normativo

A. Diritto dell’Unione

«(1)

L’intervento dell[’Unione] nel settore del trasporto aereo dovrebbe mirare, tra le altre cose, a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri. Andrebbero inoltre tenute in debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale.

(...)

«Ai sensi del presente regolamento si intende per:

(...)

(...)

«1. In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:
«1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri interessati ricevono una compensazione pecuniaria pari a:

Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l’ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all’arrivo rispetto all’orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo.

l’orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato, il vettore aereo operativo può ridurre del 50% la compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1.

«1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, al passeggero è offerta la scelta tra:

il rimborso entro sette giorni, secondo quanto previsto nell’articolo 7, paragrafo 3, del prezzo pieno del biglietto, allo stesso prezzo al quale è stato acquistato, per la o le parti di viaggio non effettuate e per la o le parti di viaggio già effettuate se il volo in questione è divenuto inutile rispetto al programma di viaggio iniziale del passeggero, nonché, se del caso:

(...)

«1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, il passeggero ha diritto a titolo gratuito:

B. Diritto svedese

«Qualora un’organizzazione di datori di lavoro, un datore di lavoro o un’organizzazione di lavoratori prevedano di adottare un’azione collettiva o di estendere un’azione collettiva in corso, sono tenuti a notificarlo per iscritto alla controparte e al Medlingsinstitutet [(Ufficio nazionale di conciliazione, Svezia)] con un preavviso di almeno sette giorni lavorativi. Si intende per “giorno lavorativo” ogni giorno eccetto il sabato, la domenica e gli altri giorni festivi, nonché la vigilia di Midsommar, di Natale e di Capodanno. Tale termine è calcolato con riferimento al momento in cui l’azione collettiva sarà avviata».

III. Fatti, procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se uno sciopero dei piloti impiegati da un vettore aereo e necessari per effettuare un volo costituisca una “circostanza eccezionale” ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, qualora lo sciopero non venga indetto in rapporto ad una misura decisa o comunicata dal vettore aereo, ma sia stato annunciato da organizzazioni di lavoratori a seguito di preavviso e legittimamente indetto nel rispetto della normativa nazionale, quale azione collettiva volta a indurre il vettore aereo ad aumentare le retribuzioni, a fornire prestazioni o a modificare le condizioni di lavoro al fine di soddisfare le richieste delle organizzazioni di lavoratori.

IV. Procedimento dinanzi alla Corte

V. Analisi giuridica

A. Osservazioni preliminari

B. Sulla prima questione pregiudiziale

1) Distinzione tra i fattori «interni» ed «esterni» che incidono sulle attività del vettore aereo

2) Applicazione per analogia della giurisprudenza vertente su aspetti tecnici nell’ambito della gestione del personale

3) I principi enunciati nella sentenza Krüsemann non sono applicabili al caso di specie

1) I principi enunciati nella sentenza Krüsemann non sono applicabili alla fattispecie di cui trattasi nel procedimento principale.

2) Sui rispettivi interessi delle parti sociali e dei consumatori tutelati dalla Carta, nonché sulla necessità di un bilanciamento

i) Osservazioni di carattere generale

ii) Panoramica della giurisprudenza riguardante la risoluzione di conflitti di interessi di rango costituzionale

3) Presa in considerazione delle conclusioni tratte dalla ponderazione degli interessi nell’interpretazione del regolamento n. 261/2004

1) Le misure del caso devono evitare la cancellazione o il ritardo prolungato di un volo

2) Il vettore aereo deve avvalersi di tutti i mezzi leciti per difendere i propri interessi e quelli dei passeggeri

3) Il vettore aereo deve prevedere un margine di tempo per rimediare agli eventuali imprevisti

4) Il vettore aereo deve prendere in considerazione il preavviso che ha preceduto lo sciopero indetto dal sindacato

5) Il vettore aereo deve organizzare le proprie risorse materiali e umane al fine di garantire la continuità delle sue operazioni

6) Il vettore deve agevolare l’accesso a voli su altre compagnie che non sono colpite dallo sciopero

C. Sulla seconda questione pregiudiziale

D. Sulla terza questione pregiudiziale

VI. Conclusione

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