Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 28 novembre 2018.

Priimta 2018-11-28 · ECLI:EU:C:2018:963 · General Court · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Teismas
General Court
Data
2018-11-28
ECLI
ECLI:EU:C:2018:963
Originalas
EUR-Lex ↗
TeisėjasA. PrechalTeisėjas · pranešėjasC. ToaderTeisėjasA. RosasGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

ORDINANZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

28 novembre 2018 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 2008/48/CE – Procedimento di ingiunzione di pagamento fondato su un estratto di libri bancari – Impossibilità per il giudice, in assenza del ricorso del consumatore, di valutare l’eventuale carattere abusivo delle clausole contrattuali»

Nella causa C‑632/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Tribunale circondariale di Siemianowice Śląskie, Polonia), con decisione del 4 ottobre 2017, pervenuta in cancelleria il 9 novembre 2017, nel procedimento

Powszechna Kasa Oszczędności (PKO) Bank Polski S.A.

contro

Jacek Michalski,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da A. Prechal, presidente della Terza Sezione, facente funzione di presidente della Settima Sezione, C. Toader (relatrice) e A. Rosas, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

ha emesso la seguente

Ordinanza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 93/13

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».
«Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori».

Direttiva 2008/48

«Per consentire al consumatore di conoscere i suoi diritti e obblighi in virtù del contratto di credito, questo dovrebbe contenere tutte le informazioni necessarie in modo chiaro e conciso».
«Nella misura in cui la presente direttiva contiene disposizioni armonizzate, gli Stati membri non possono mantenere né introdurre nel proprio ordinamento disposizioni diverse da quelle in essa stabilite».

Diritto polacco

«2. Il giudice esamina la causa nell’ambito di un procedimento d’ingiunzione di pagamento su istanza scritta del ricorrente formulata nell’atto introduttivo del giudizio.
«1. Il giudice emette un’ordinanza di ingiunzione di pagamento qualora il ricorrente promuova l’azione per recuperare un credito pecuniario (…) e gli elementi giustificanti la pretesa fatta valere in giudizio siano provati con [i documenti] allegat[i] alla domanda (…)

(…)

«Se non vi è alcun fondamento a giustificazione dell’adozione di un’ingiunzione di pagamento, il presidente fissa un’udienza, salvo qualora la causa possa essere esaminata in camera di consiglio».
«Nell’emettere l’ordinanza recante ingiunzione di pagamento il giudice dichiara che il convenuto deve, entro due settimane dalla data di notifica dell’ordinanza, soddisfare la pretesa creditoria per intero, compresi gli interessi, oppure, entro il medesimo termine, proporre opposizione avverso l’ordinanza».
«L’ordinanza recante ingiunzione di pagamento, fin dal momento dell’emissione, costituisce titolo di garanzia, esecutivo senza l’apposizione della formula esecutiva. (…)».
«L’opposizione deve essere proposta dinanzi al giudice che ha emesso l’ordinanza di ingiunzione di pagamento. Nell’opposizione il convenuto deve indicare se contesta l’ordinanza di ingiunzione nella sua integralità o in parte, formulare i motivi e le eccezioni che, a pena di inammissibilità, devono essere dedotti prima di comparire all’udienza di trattazione del merito della causa, nonché esporre le circostanze di fatto ed indicare i mezzi di prova. Il giudice non tiene conto degli argomenti e dei mezzi di prova tardivi, salvo che il convenuto dimostri in modo plausibile di non averli dedotti nell’opposizione per cause ad esso non imputabili, o che la valutazione degli argomenti e dei mezzi di prova tardivi non causi un ritardo nella decisione della causa oppure che debbano essere prese in considerazione altre circostanze eccezionali (…)».
«Il giudice respinge l’opposizione proposta dopo la scadenza del termine, quella in relazione alla quale è stato omesso il pagamento del contributo o che è inammissibile per altri motivi, nonché l’opposizione le cui carenze non sono state sanate dal convenuto entro il termine stabilito».
«Il convenuto deve sostenere tre quarti delle spese giudiziarie nel caso in cui presenti opposizione avverso l’ordinanza recante ingiunzione di pagamento emessa nell’ambito del procedimento di ingiunzione».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

«Se le disposizioni della direttiva [93/13], ed in particolare dei suoi articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, nonché le disposizioni della direttiva [2008/48], ed in particolare dei suoi articoli 10 e 22, paragrafo 1, debbano essere interpretate nel senso che esse ostano al fatto che un credito sia fatto valere in giudizio da parte di una banca (mutuante) contro un consumatore (mutuatario), sulla base di un estratto dei libri contabili di detta banca, firmato da una persona autorizzata a rilasciare dichiarazioni in merito ai diritti ed agli obblighi di natura patrimoniale della banca e munito del sigillo di quest’ultima, nonché della prova della notifica al debitore della lettera di costituzione in mora, nell’ambito di un procedimento d’ingiunzione di pagamento definito dal combinato disposto delle norme di cui agli articoli 485, paragrafo 3, e segg. del kpc (…)».

Sulla questione pregiudiziale

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, nonché l’articolo 10 della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che consenta di emettere un’ordinanza di ingiunzione di pagamento, fondata su un estratto dei libri contabili di una banca, quale elemento attestante l’esistenza di un credito originato da un contratto di credito al consumo, qualora il giudice investito di una domanda di ingiunzione di pagamento non disponga del potere di procedere a un esame del carattere eventualmente abusivo delle clausole di tale contratto e di verificare la presenza, in quest’ultimo, delle informazioni contemplate in detto articolo 10, dal momento che le modalità di esercizio del diritto di proporre opposizione avverso una simile ordinanza non consentono di garantire il rispetto dei diritti che il consumatore trae da tali direttive.

Firme

(*1) Lingua processuale: il polacco.

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