Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 marzo 2021.

Priimta 2021-03-25 · ECLI:EU:C:2021:245 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-611/16
Teismas
Court of Justice
Data
2021-03-25
ECLI
ECLI:EU:C:2021:245
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasM. VilarasTeisėjas · pranešėjasD. ŠvábyTeisėjasS. RodinTeisėjasK. JürimäeTeisėjasP.G. XuerebTeisėjasRegistrars: M. AleksejevTeisėjasC. StrömholmGeneralinis advokatasJ. Kokott
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

25 marzo 2021 (*1)

[Testo rettificato con ordinanza del 3 settembre 2021]

«Impugnazione – Concorrenza – Intese – Prodotti farmaceutici – Mercato dei medicinali antidepressivi (citalopram) – Accordi di composizione amichevole di controversie relative a brevetti di procedimento conclusi tra un produttore di medicinali originali titolare di tali brevetti e produttori di medicinali generici – Articolo 101 TFUE – Concorrenza potenziale – Restrizione per oggetto – Qualificazione – Calcolo dell’importo dell’ammenda – Diritti della difesa – Termine ragionevole – Perdita di documenti in seguito al decorso del tempo – Dovere generale di prudenza – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 23, paragrafo 2, secondo comma – Massimale dell’ammenda – Presa in considerazione dell’esercizio sociale che precede quello dell’adozione della decisione della Commissione europea – Ultimo esercizio completo di attività economica normale»

Nella causa C‑611/16 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 25 novembre 2016,

Xellia Pharmaceuticals ApS , con sede in Copenaghen (Danimarca),

Alpharma LLC , già Zoetis Products LLC, con sede in Parsippany, New Jersey (Stati Uniti),

rappresentate da D.W. Hull, solicitor,

ricorrenti,

procedimento in cui le altre parti sono:

[Come rettificato con ordinanza del 3 settembre 2021] Commissione europea , rappresentata da F. Castilla Contreras, T. Vecchi, B. Mongin e C. Vollrath, in qualità di agenti, assistiti da B. Rayment, barrister,

convenuta in primo grado,

sostenuta da:

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord , rappresentato inizialmente da D. Guðmundsdóttir, Z. Lavery, e D. Robertson, in qualità di agenti, assistiti da J. Holmes, QC, successivamente da D. Guðmundsdóttir, in qualità di agente, assistita da J. Holmes, QC,

interveniente in sede d’impugnazione,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da M. Vilaras, presidente di sezione, D. Šváby (relatore), S. Rodin, K. Jürimäe e P.G. Xuereb, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancellieri: M. Aleksejev, capo unità, e C. Strömholm, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 gennaio 2019,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Regolamento (CE) n. 1/2003

«Se l’evoluzione degli scambi fra Stati membri, la rigidità dei prezzi o altre circostanze fanno presumere che la concorrenza può essere ristretta o falsata all’interno del mercato [interno], la Commissione può procedere ad una sua indagine in un settore specifico dell’economia o nell’ambito di un tipo particolare di accordi in vari settori. Nel corso di tale indagine la Commissione può richiedere alle imprese o alle associazioni di imprese interessate di fornire le informazioni necessarie per l’applicazione degli articoli [101 e 102 TFUE] e svolgere i necessari accertamenti».
«Una decisione adottata ai sensi del paragrafo 1 non può essere eseguita senza l’autorizzazione preliminare dell’autorità giudiziaria nazionale dello Stato membro interessato. Quest’ultima controlla l’autenticità della decisione della Commissione e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate in considerazione, in particolare, della gravità della presunta infrazione, dell’importanza della prova richiesta, del coinvolgimento dell’impresa interessata e della ragionevole probabilità che i registri e i documenti aziendali relativi all’oggetto degli accertamenti siano detenuti nei locali per i quali è chiesta l’autorizzazione. L’autorità giudiziaria nazionale può chiedere alla Commissione, direttamente o attraverso l’autorità garante della concorrenza dello Stato membro una spiegazione dettagliata degli elementi che sono necessari per permetterle di verificare la proporzionalità delle misure coercitive previste.

Tuttavia, l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità degli accertamenti né chiedere che siano fornite informazioni contenute nel fascicolo della Commissione. Il controllo della legittimità della decisione della Commissione è riservato alla Corte di giustizia».

«La Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza:

(...)

Per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10% del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente.

(...)».

Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006

«19.

L’importo di base dell’ammenda sarà legato ad una proporzione del valore delle vendite, determinata in funzione del grado di gravità dell’infrazione, moltiplicata per il numero di anni dell’infrazione.

(...)

La decisione del 15 gennaio 2008 che avvia un’indagine sul settore farmaceutico

«(3)

Talune circostanze relative alla concorrenza esercitata dai medicinali innovativi e generici in generale suggeriscono che la concorrenza nel settore farmaceutico in Europa possa essere ristretta o falsata, come, ad esempio, un regresso dell’innovazione, tenuto conto del numero di nuovi medicinali immessi sul mercato, nonché dei casi di ingresso tardivo nel mercato di fornitori di medicinali generici.

(...)

Fatti

«Società di cui trattasi nella causa in esame

Prodotto in questione e brevetti che lo riguardano

Accordo concluso dalla Lundbeck con il gruppo Alpharma e altri elementi del contesto

Interventi della Commissione nel settore farmaceutico e procedimento amministrativo

(...)

Decisione [controversa]

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

Procedimento dinanzi alla Corte

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

Sull’impugnazione

Sui motivi primo e secondo

Sui punti rilevanti della sentenza impugnata

«51

Ai punti da 615 a 620 della decisione [controversa], la Commissione ha esaminato le particolari caratteristiche del settore farmaceutico e ha distinto due fasi nel corso delle quali la concorrenza potenziale poteva manifestarsi in tale settore.

(...)

(...)

«339

(...) alla luce dei principi risultanti dalla giurisprudenza citata ai punti 315 e 316 [della sentenza impugnata], si deve osservare che la presunzione di validità di cui gode qualsiasi brevetto non può equivalere a una presunzione di illiceità di tutti i prodotti immessi in commercio che, secondo il titolare di un brevetto, violino quest’ultimo. Infatti, come ricordato dalla Commissione, nella fattispecie, spettava alla Lundbeck dimostrare, dinanzi ai giudici nazionali, in caso di ingresso dei medicinali generici nel mercato, che essi violassero l’uno o l’altro dei suoi brevetti di procedimento, in quanto un ingresso “a rischio” da parte di [un produttore] di medicinali generici non era di per sé illecito. Inoltre, nell’ambito di un siffatto contenzioso, sarebbe stato possibile per il convenuto contestare la validità del brevetto fatto valere dalla Lundbeck, mediante una domanda riconvenzionale. Siffatte azioni sono in realtà frequenti in materia di brevetti e sfociano, in molti casi, in una dichiarazione di invalidità del brevetto di procedimento fatto valere, come rilevato dalla Commissione al punto 76 della decisione [controversa]».

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sui motivi terzo e quarto

Sui punti rilevanti della sentenza impugnata

«119

(...) si deve certamente rilevare che l’ottenimento da parte della Lundbeck, il 30 gennaio 2002, del brevetto [a tutela del procedimento che utilizzava] la cristallizzazione nel Regno Unito ha sorpreso il gruppo Alpharma, dal momento che quest’ultimo si attendeva che la domanda che la Lundbeck aveva presentato a tal fine il 12 marzo 2001 venisse respinta, come risulta da una dichiarazione del direttore del gruppo Alpharma responsabile in particolare della proprietà industriale (...), prodotta dalle ricorrenti.

«261

Dalla decisione [controversa] emerge (…) che, anche se le restrizioni previste dagli accordi in questione rientrassero nell’ambito di applicazione dei [nuovi brevetti di procedimento] della Lundbeck, vale a dire che tali accordi impedivano unicamente l’ingresso nel mercato di citalopram generico prodotto da un procedimento giudicato dalle parti di questi ultimi come costituente, potenzialmente, una violazione di tali brevetti, e non già l’ingresso di qualsiasi tipo di citalopram generico, detti accordi sarebbero, comunque, restrittivi della concorrenza per oggetto, in quanto, in particolare, essi avevano impedito o reso inutile qualsiasi tipo di contestazione dei [nuovi brevetti di procedimento] della Lundbeck dinanzi ai giudici nazionali, mentre, secondo la Commissione, questo tipo di contestazione faceva parte del gioco normale della concorrenza in materia di brevetti (punti da 603 a 605, 625, 641 e 674 della decisione [controversa]).

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sul quinto motivo

Sui punti rilevanti della sentenza impugnata

«367

(...) occorre rilevare che le ricorrenti si limitano a invocare la perdita di tre categorie di documenti, vale a dire le bozze e le osservazioni relative all’accordo controverso, ad esempio la bozza menzionata nel messaggio di posta elettronica [di un collaboratore del gruppo Alpharma] del 20 febbraio 2002, i piani aziendali relativi al citalopram e i documenti del loro consulente esterno.

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sul sesto motivo

Sui punti rilevanti della sentenza impugnata

«387

[...] si deve rilevare che, durante il periodo pertinente, la Alpharma ApS, la Alpharma Inc. e la A.L. Industrier formavano un’unica impresa, circostanza questa che non ricorreva più al momento dell’adozione della decisione [controversa]. Infatti, a quella data, la Xellia, succeduta alla Alpharma ApS, la Zoetis, succeduta alla Alpharma Inc., e la A.L. Industrier facevano parte ciascuna di imprese diverse, come emerge dai punti da 50 a 52 e da 1269 a 1275 della decisione [controversa].

(...)

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sul settimo motivo

Sui punti rilevanti della sentenza impugnata

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sull’ottavo motivo

Sui punti rilevanti della sentenza impugnata

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sul nono motivo

Sui punti rilevanti della sentenza impugnata

«458

(...) occorre rilevare che, secondo la giurisprudenza, l’obiettivo della fissazione, all’articolo 23, paragrafo 2, [del regolamento n. 1/2003], di un limite pari al 10% del fatturato di ogni impresa che ha partecipato a un’infrazione consiste, segnatamente, nell’evitare che l’inflizione di un’ammenda di importo superiore a tale limite ecceda la capacità di pagamento dell’impresa alla data in cui essa è riconosciuta responsabile dell’infrazione e in cui le viene inflitta una sanzione pecuniaria da parte della Commissione (sentenza [del 4 settembre 2014,] YKK e a./Commissione, [ C‑408/12 P , EU:C:2014:2153 ], punto 63 ; v. anche, in tal senso, sentenze [del 15 giugno 2005,] Tokai Carbon e a./Commissione, [ T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 e T‑91/03 , non pubblicata, EU:T:2005:220 ], punto 389 , e del 16 novembre 2011, Kendrion/Commissione, T‑54/06 , EU:T:2011:667 , punto 91 ).

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:

Firme

(*1) Lingua processuale: l’inglese.

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