Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 aprile 2012.

Priimta 2012-04-19 · ECLI:EU:C:2012:220 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-523/10
Teismas
Court of Justice
Data
2012-04-19
ECLI
ECLI:EU:C:2012:220
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasA. TizzanoTeisėjas · pranešėjasM. SafjanTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasE. LevitsTeisėjasJ.-J. KaselGeneralinis advokatasP. Cruz VillalónKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

19 aprile 2012 (*1)

«Regolamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Competenza “in materia di illeciti civili dolosi o colposi” — Determinazione del luogo in cui è avvenuto o può avvenire l’evento dannoso — Sito Internet di un prestatore di servizi di posizionamento operante con un nome di dominio nazionale di primo livello di uno Stato membro — Utilizzo, da parte di un inserzionista, di una parola chiave identica a un marchio registrato in un altro Stato membro»

Nella causa C-523/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Oberster Gerichtshof (Austria), con decisione del 5 ottobre 2010, pervenuta in cancelleria il 10 novembre 2010, nel procedimento

Wintersteiger AG

contro

Products 4U Sondermaschinenbau GmbH,

LA CORTE (Prima Sezione)

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. M. Safjan (relatore), A. Borg Barthet, E. Levits e J.-J. Kasel, giudici,

avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 febbraio 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Il regolamento n. 44/2001

«Le norme sulla competenza devono presentare un alto grado di prevedibilità ed articolarsi intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto, la quale deve valere in ogni ipotesi salvo in alcuni casi rigorosamente determinati, nei quali la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichi un diverso criterio di collegamento. Per le persone giuridiche il domicilio deve essere definito autonomamente, in modo da aumentare la trasparenza delle norme comuni ed evitare i conflitti di competenza».
«Il criterio del foro del domicilio del convenuto deve essere completato attraverso la previsione di fori alternativi, ammessi in base al collegamento stretto tra l’organo giurisdizionale e la controversia, ovvero al fine di agevolare la buona amministrazione della giustizia».
«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».
«Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo».
«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

(...)

(...)».

La direttiva 2008/95/CE

«Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

(...)»

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1) Se, in caso di asserita lesione di un marchio dello Stato del foro, da parte di un soggetto stabilito in un altro Stato membro, operata mediante l’utilizzo, in un motore di ricerca Internet che offre i propri servizi attraverso diversi domini di primo livello, specifici per ciascuno Stato, di una parola chiave (AdWord) identica al predetto marchio, l’espressione “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”, contenuta nell’articolo 5, punto 3, [del regolamento (CE) n. 44/2001], debba essere interpretata nel senso che

2) In caso di soluzione affermativa della [prima questione, sub c)]: in base a quali criteri si debba determinare se è fondata la competenza di cui all’articolo 5, punto 3, [del regolamento n. 44/2001] in caso di utilizzo di un marchio dello Stato del foro quale parola chiave (AdWord) sul sito Internet di un motore di ricerca avente un dominio nazionale di primo livello diverso da quello dello Stato del foro».

Sulle questioni pregiudiziali

Il luogo di concretizzazione del danno

Il luogo del fatto generatore del danno

Sulle spese

Per questi motivi la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che di una controversia relativa alla violazione di un marchio registrato in uno Stato membro a causa dell’uso, da parte di un inserzionista, di una parola chiave identica a detto marchio sul sito Internet di un motore di ricerca operante con un dominio nazionale di primo livello di un altro Stato membro possono essere investiti sia i giudici dello Stato membro in cui tale marchio è registrato, sia i giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento dell’inserzionista.

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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