Sentenza della Corte del 19 novembre 1991.

Priimta 1991-11-19 · ECLI:EU:C:1991:428 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-6/90
Teismas
Court of Justice
Data
1991-11-19
ECLI
ECLI:EU:C:1991:428
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasO. DueTeisėjasGordon SlynnTeisėjasR. JolietTeisėjasF.A. SchockweilerTeisėjasF. GrévisseTeisėjasP.J.G. KapteynTeisėjasG.F. ManciniTeisėjasJ.C. Moitinho de AlmeidaTeisėjasG.C. Rodríguez IglesiasTeisėjasM. Díez de VelascoTeisėjasM. ZuleegTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasJ. MischoKanclerisD. Louterman
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Decisione relativa alle spese

Dispositivo

Parti

Nei procedimenti riuniti C-6/90 e C-9/90,

aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Pretura circondariale di Vicenza (nel procedimento C-6/90) e dalla Pretura circondariale di Bassano del Grappa (nel procedimento C-9/90) nelle cause dinanzi ad esse pendenti tra

Andrea Francovich

e

Repubblica italiana

e tra

Danila Bonifaci e altri

e

Repubblica italiana,

domande vertenti sull' interpretazione dell' art. 189, terzo comma, del Trattato CEE e della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro (GU L 283, pag. 23),

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, Sir Gordon Slynn, R. Joliet, F.A Schockweiler, F. Grévisse, P.J. Kapteyn, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco e M. Zuleeg, giudici,

avvocato generale: J. Mischo

cancelliere: D. Louterman, amministratore principale

considerate le osservazioni scritte presentate:

sentite le osservazioni orali del sig. Andrea Francovich e della sig.ra Danila Bonifaci, del governo italiano, del governo britannico, del governo tedesco, rappresentato dall' avvocato Jochim Sedemund, del foro di Colonia, in qualità di agente, e della Commissione, all' udienza del 27 febbraio 1991,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza

"1) In forza del sistema di diritto comunitario vigente, può il privato che sia stato leso dalla mancata attuazione da parte dello Stato della direttiva 80/987 - mancata attuazione accertata con sentenza di condanna della Corte di giustizia - pretendere l' adempimento da parte dello Stato stesso delle disposizioni in essa contenute che siano sufficientemente precise e incondizionate invocando direttamente, nei confronti dello Stato membro inadempiente, la normativa comunitaria per ottenere le garanzie che lo Stato stesso doveva assicurare, e comunque rivendicare il risarcimento dei danni subiti relativamente alle disposizioni che non godono di tale prerogativa?

2) Il combinato disposto degli artt. 3 e 4 della direttiva 80/987 del Consiglio dev' essere interpretato nel senso che, nel caso in cui lo Stato non si sia avvalso della facoltà di introdurre i limiti di cui all' art. 4, lo Stato stesso è tenuto al pagamento dei diritti dei lavoratori subordinati nella misura stabilita dall' art. 3?

3) Nel caso di risposta negativa alla domanda 2, stabilisca la Corte qual è la garanzia minima che lo Stato deve assicurare ai sensi della direttiva 80/987 al lavoratore avente diritto in modo che la quota di retribuzione a quest' ultimo dovuta possa considerarsi attuazione della direttiva stessa."

Sull' efficacia diretta delle disposizioni della direttiva che definiscono i diritti dei lavoratori

"Gli Stati fissano le modalità di organizzazione, di finanziamento e di funzionamento degli organismi di garanzia nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

a) il patrimonio degli organismi deve essere indipendente dal capitale di esercizio dei datori di lavoro e essere costituito in modo da non poter essere sequestrato in un procedimento in caso di insolvenza;

b) i datori di lavoro devono contribuire al finanziamento, a meno che quest' ultimo non sia integralmente assicurato dai pubblici poteri;

c) l' obbligo di pagamento, a carico degli organismi esiste indipendentemente dall' adempimento degli obblighi di contribuire al finanziamento".

Sulla responsabilità dello Stato per danni derivanti dalla violazione degli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario

a) Sul principio della responsabilità dello Stato

b) Sulle condizioni della responsabilità dello Stato

Sulla seconda e sulla terza questione

Decisione relativa alle spese

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni ad essa sottoposte dalla Pretura di Vicenza (nella causa C-6/90) e dalla Pretura di Bassano del Grappa (nella causa C-9/90) rispettivamente con ordinanze 9 luglio e 30 dicembre 1989, dichiara:

1) Le disposizioni della direttiva del Consiglio 20 ottobre 1980, 80/987/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, che definiscono i diritti dei lavoratori devono essere interpretate nel senso che gli interessati non possono far valere tali diritti nei confronti dello Stato dinanzi ai giudici nazionali in mancanza di provvedimenti di attuazione adottati entro i termini.

2) Uno Stato membro è tenuto a risarcire i danni derivanti ai singoli dalla mancata attuazione della direttiva 80/987/CEE.

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