CASE OF X AND OTHERS v. AUSTRIA

[Italian Translation] by the Italian Ministry of Justice

Peticija Nr. 19010/07 · Priimta 2013-02-19 · ECLI:CE:ECHR:2013:0219JUD001901007 · Kalbos: IT · EN · FR

Peticija Nr.
19010/07
Priimta
2013-02-19
Valstybė atsakovė
AUT
Išvada
No violation of Article 14+8 - Prohibition of discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8-1 - Respect for family life;Article 8 - Right to respect for private and family life);Violation of Article 14+8 - Prohibition of discrimination (Article 14 - Discrimination) (Article 8-1 - Respect for family life;Article 8 - Right to respect for private and family life);Non-pecuniary damage - award
Konvencijos straipsniai
8, 8-1, 14, 14+8, 41
Svarba
Pagrindinė byla (Key case)
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasDean SpielmannTeisėjasJosep CasadevallTeisėjasGuido RaimondiTeisėjasIneta ZiemeleTeisėjasNina VajićTeisėjasLech GarlickiTeisėjasPeer LorenzenTeisėjasAnatoly KovlerTeisėjasElisabeth SteinerTeisėjasKhanlar HajiyevTeisėjasEgbert MyjerTeisėjasDanutė JočienėTeisėjasJán ŠikutaTeisėjasVincent A. De GaetanoTeisėjasLinos-Alexandre SicilianosTeisėjasErik MøseTeisėjasAndré PotockiTeisėjasJohan CallewaertTeisėjasDeputy Grand Chamber Registrar
Santrauka
Rengiama…

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico e da Rita Carnevali, assistente linguistico

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court’s database HUDOC

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

GRANDE CAMERA

CAUSA X E ALTRI c. AUSTRIA

(Ricorso n. 19010/07)

SENTENZA

STRASBURGO

19 febbraio 2013

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa X e altri c. Austria,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (Grande Camera), riunita in una Grande Camera composta da:

Dean Spielmann, presidente,

Josep Casadevall,

Guido Raimondi,

Ineta Ziemele,

Nina Vajić,

Lech Garlicki,

Peer Lorenzen,

Anatoly Kovler,

Elisabeth Steiner,

Khanlar Hajiyev,

Egbert Myjer,

Danutė Jočienė,

Ján Šikuta,

Vincent A. de Gaetano,

Linos-Alexandre Sicilianos,

Erik Møse,

André Potocki, giudici,

e da Johan Callewaert, cancelliere aggiunto della Grande Camera,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 3 ottobre 2012 e il 9 gennaio 2013,

Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

Sono comparsi:

B. Ohms, cancelleria federale, agente aggiunto,

M. Stormann, ministero federale della Giustizia,

A. Jankovic, ministero federale degli Affari europei e

internazionali, consiglieri;

H. Graupner, avvocato.

La Corte ha sentito le dichiarazioni della sig.ra Ohms e dell’avv. Graupner e le loro risposte alle domande poste dai giudici.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

« La sig.ra [...], la terza richiedente, è titolare della potestà genitoriale esclusiva sul figlio minorenne, [...], nato al di fuori del matrimonio. [Essa] vive a (...) con la sua compagna (...) (la prima richiedente) e (...) (il secondo richiedente).

Il 12 ottobre 2001 è stata definitivamente respinta la richiesta della madre del minore e della sua partner con la quale esse chiedevano il trasferimento parziale della potestà genitoriale sul [minore] a favore della compagna della madre di quest’ultimo in modo da permettere loro di esercitare congiuntamente la potestà genitoriale.

Ai sensi dell’accordo di adozione del 17 febbraio 2005, del quale le interessate chiedono ora l’omologazione, la prima richiedente rimarca la sua volontà di adottare il minore in qualità di compagna della madre [di quest’ultimo].

L’accordo di adozione che i richiedenti desiderano fare omologare avrebbe l’effetto di rompere i legami giuridici famigliari esistenti tra il minore e suo padre così come tra il minore e la famiglia di suo padre pur preservando la relazione tra il minore e sua madre. I richiedenti chiedono peraltro al giudice di ignorare il rifiuto del padre del minore di acconsentire all’adozione.

La richiesta degli interessati, che mira di fatto a permettere alla coppia omosessuale formata dalla madre biologica e dalla madre adottante di esercitare congiuntamente la potestà genitoriale sul minore, è giuridicamente infondata.

L’articolo 179 del codice civile enuncia che l’adozione può essere richiesta da una sola persona o da una coppia sposata. L’adozione di un minore da parte di una persona sposata che agisce da sola è subordinata a severe condizioni. Dalla seconda frase dell’articolo 182 § 2 del codice civile risulta che se il minore è adottato soltanto da un uomo (o una donna) i legami giuridici famigliari - diversi dal legame di filiazione stesso - sono spezzati soltanto nei confronti del padre biologico (o della madre biologica) e della famiglia di quest’ultimo (o di quest’ultima). Nel caso in cui i legami tra il minore e l’altro suo genitore permangano dopo l’adozione, il giudice li dichiara interrotti nei confronti del genitore interessato, salvo il consenso di quest’ultimo.

L’articolo 182 del codice civile è stato modificato per l’ultima volta nel 1960 (Gazzetta ufficiale n. 58/1960). Avuto riguardo alla formulazione non equivoca di questa norma e alla manifesta volontà del legislatore dell’epoca, vi è da presumere che l’adozione da parte di una sola persona rompe il legame giuridico tra l’adottato ed il suo genitore biologico dello stesso sesso del suo genitore adottivo, e che non altera il legame con il genitore di sesso opposto (vedere anche Schlemmer in Schwimann, ABGB2 I § 182, punto 3). Soltanto in questa ipotesi la legge permette al giudice di rompere questo legame sul quale l’adozione non ha di per sé effetto.

Ne consegue che l’accordo di cui i ricorrenti chiedono l’omologazione, che porterebbe all’adozione [del minore] da parte di una donna e alla rottura dei suoi legami con il padre biologico ma non con la madre biologica, è illegittimo. L’interpretazione conforme alla Costituzione che evidentemente deve ricevere la norma legislativa in causa non cambia nulla a questa conclusione.

E’ esatto che secondo la consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo le questioni relative all’orientamento sessuale beneficiano della tutela che l’articolo 8 della CEDU accorda al diritto alla vita privata e famigliare. É anche vero che secondo la giurisprudenza della Corte le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale sono rigorosamente incompatibili con gli articoli 8 e 14 della Convenzione. Tuttavia è opportuno rilevare che la Corte accorda immancabilmente agli Stati membri del Consiglio d’Europa un ampio margine di apprezzamento in materia la cui ampiezza è inversamente proporzionale a quella della unanimità dei punti di vista che può esserci tra i loro rispettivi ordinamenti giuridici. Al paragrafo 41 della sentenza da essa resa nella causa Fretté c. Francia (ricorso n. 36515/97, CEDU 2002-I), la Corte europea ha espressamente indicato che il diritto degli omosessuali all’adozione sembrava attraversare una fase di transizione e conosceva delle evoluzioni sociali che giustificavano l’ampio margine di apprezzamento di cui godono gli Stati membri, pur precisando che questo margine di apprezzamento non poteva essere interpretato come una carta in bianco data agli Stati per prendere delle decisioni arbitrarie.

Spetta dunque soltanto agli Stati decidere sull’opportunità di offrire a due persone dello stesso sesso la possibilità di creare un legame giuridico con un minore su un piano di parità, nei limiti fissati dall’articolo 8 § 2 della Convenzione. Il tribunale ritiene che, anche interpretato conformemente alla Costituzione come deve essere, il diritto austriaco attualmente in vigore escluda questa possibilità. La misura voluta dai richiedenti necessiterebbe di una modifica legislativa e non può essere convalidata da una semplice decisione giudiziaria che darebbe dell’articolo 182 del codice civile una interpretazione contraria alla sua inequivoca formulazione.

Alla luce di quanto precede, il tribunale rigetta la richiesta di omologazione dell’accordo di adozione presentata dai richiedenti".

«Tuttavia, è inutile in realtà fermarsi su questa questione perché il tribunale, per i motivi qui di seguito esposti, ritiene opportuno comunque rifiutare l’omologazione dell’accordo di adozione in causa, come ha peraltro fatto il primo giudice, senza necessità di ulteriori deliberazioni. In tali condizioni la questione di stabilire se il minore sia validamente rappresentato nella procedura non si pone.

Nelle loro decisioni sulla domanda di trasferimento parziale della potestà genitoriale [sul minore] a favore della [compagna della madre di quest’ultimo], i giudici competenti hanno indicato che, anche se il diritto di famiglia austriaco non definisce la nozione di "genitori", si evince molto chiaramente dal suo complesso normativo che, per il legislatore, una coppia di genitori si compone per principio di due persone di sesso opposto, ragione per la quale la legge attribuisce a titolo principale la potestà genitoriale sul minore ai suoi due genitori biologici - o alla madre biologica in caso di nascita al di fuori del matrimonio - e prevede che il minore possa essere posto sotto l’autorità di altre persone soltanto nel caso in cui sia impossibile applicare questa norma. I giudici interessati hanno concluso che, in presenza di genitori biologici (padre e madre), non era necessario porre il minore sotto l’autorità di terze persone, anche se, da un punto di vista puramente fattuale, queste ultime potevano avere legami stretti con il minore (da confrontare con OGH, 7 Ob 144/02 f). I giudici hanno ritenuto che questa posizione giuridica non comportasse alcuna discriminazione nei confronti delle coppie omosessuali, in quanto le norme che disciplinano il diritto di famiglia erano fondate, conformemente alla realtà biologica, sul concetto di coppia composta da genitori di sesso opposto.

Il tribunale ritiene che le considerazioni sopra esposte siano applicabili anche alla questione qui esaminata, ossia quella dell’opportunità di omologare l’adozione di un minore da parte del partner omosessuale di uno dei suoi genitori. Anche in questo caso, sarebbe inutile aggiungere al minore un «genitore legale» supplementare vista la presenza dei suoi due genitori di sesso opposto. Non si tratta affatto di operare una discriminazione nei confronti del partner omosessuale della madre del minore, ma semplicemente di constatare che, in presenza dei due genitori di sesso opposto, molto semplicemente non è necessario prevedere una norma che autorizzerebbe il partner omosessuale di uno di loro a sostituirsi all’altro.

L’adozione di un minore mira essenzialmente a creare un legame analogo a quello che esiste tra i figli e i loro genitori biologici. Dal fascicolo della causa risulta che il padre biologico del minore ha contatti regolari con quest’ultimo. Il minore mantiene dunque legami solidi con i suoi due genitori di sesso opposto. In queste condizioni non è necessario sostituire all’uno o all’altro dei genitori biologici il partner omosessuale di uno di loro autorizzando l’adozione del minore.

La giurisprudenza sul diritto di visita e di alloggio dei genitori riconosce anche, in maniera generale e certa, che studi psicologici e sociologici dimostrano quanto sia particolarmente importante per la crescita armoniosa del minore che quest’ultimo mantenga relazioni personali con il genitore con il quale non vive (si veda, in particolare, EFSlg 100.205). Questa è la ragione per la quale la legislazione arriva a conferire al minore il diritto di avere contatti personali con il genitore con il quale non convive (si veda, in particolare, OGH, 3 Ob 254/03 z). Allo stesso modo, è fuori discussione che per una crescita equilibrata di un minore, sia altamente auspicabile che quest’ultimo possa intrattenere contatti personali con i suoi due genitori di sesso opposto, ossia una donna (sua madre) e un uomo (suo padre) responsabili della sua educazione, e che a tal fine debba essere fatto tutto il possibile (si confronti, in particolare, con EFSlg 89.668). In queste condizioni, nell’interesse di una crescita armoniosa del minore è fortemente raccomandato e generalmente richiesto che vengano mantenute relazioni personali, anche minime, tra il minore e i suoi due genitori (si confronti, in particolare, con OGH, 7 Ob 234/99 h). Queste stesse considerazioni si oppongono chiaramente all’adozione di un minore da parte del partner omosessuale di uno dei suoi genitori quando questa misura avrebbe l’effetto di rompere i legami famigliari del minore con l’altro suo genitore.

Come sopra indicato, questa posizione giuridica non può costituire una discriminazione nei confronti delle coppie omosessuali. Al riguardo, la motivazione della decisione impugnata rinvia - giustamente - alla consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo che riconosce che l’orientamento sessuale rientra nella sfera della tutela della vita privata e famigliare (articolo 8 della Convenzione) e che, di conseguenza, qualifica le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale come rigorosamente incompatibili con gli articoli 8 e 14 della Convenzione. Tuttavia, la decisione impugnata sottolinea altrettanto giustamente che il legislatore nazionale deve disporre di un margine di apprezzamento più ampio quando legifera su questioni che non sono oggetto di un consenso chiaro negli ordinamenti giuridici degli Stati membri. Pur rilevando che il margine di apprezzamento non doveva essere interpretato come una carta bianca data agli Stati per prendere decisioni arbitrarie, il primo giudice ha ritenuto che, in materia di diritto degli omosessuali all’adozione, tale margine dovesse essere interpretato in senso ampio, tenuto conto delle evoluzioni di cui tale questione era oggetto nella società. A questo proposito, l’ordinamento giuridico austriaco non contiene alcuna norma che preveda l’adozione di un minore da parte del partner omosessuale di uno dei suoi genitori.

Gli appellanti non hanno addotto alcun argomento convincente a sostegno della loro tesi secondo la quale le norme in vigore operano una discriminazione contro le coppie omosessuali. Anche nel caso di una coppia eterosessuale, l’unico legame giuridico che può essere interrotto in caso di adozione di un figlio di uno dei partner della coppia è quello esistente tra il figlio e il genitore dello stesso sesso del genitore adottivo. In tale ipotesi, il figlio rimane sotto la responsabilità di due genitori di sesso opposto. Questa circostanza, importante per lo sviluppo del minore, non sussiste nel caso in cui quest’ultimo venga adottato dal partner omosessuale di uno dei suoi genitori. In queste condizioni non è provato che una situazione di questo tipo costituisca una disparità di trattamento ingiustificata. Inoltre, nella sentenza citata dagli appellanti (Karner c. Austria, 24 luglio 2003), la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ricordato che una disparità di trattamento operata nei confronti di persone che vivono una relazione omosessuale è discriminatoria soltanto se non si basa su una giustificazione oggettiva e ragionevole, ossia se non persegue uno scopo legittimo o se non vi è un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo prefissato, che soltanto considerazioni molto forti possono indurla a ritenere che una disparità di trattamento sia compatibile con la Convenzione, e che le differenze fondate sull’orientamento sessuale devono essere giustificate da ragioni particolarmente gravi. Comunque, la Corte ha anche ammesso espressamente nella sentenza Karner che la tutela della «famiglia tradizionale» costituisce per principio una ragione importante e legittima che può giustificare una disparità di trattamento da parte del legislatore nazionale, pur ritenendo che lo scopo che consiste nel proteggere la famiglia nel senso tradizionale del termine sia abbastanza astratto e che per realizzarlo possono essere utilizzate svariate misure concrete. Dopo aver indicato che l’esclusione delle persone che vivono una relazione omosessuale dal campo di applicazione di alcune norme di legge poteva essere giustificata soltanto da motivi imperiosi, la Corte ha ritenuto che non fosse stato invocato alcun motivo di tale natura nella causa in questione, dove era in discussione il diritto del partner superstite di una coppia omosessuale alla trasmissione del contratto di locazione stipulato dal defunto.

Ciò nondimeno, la tesi degli appellanti non trova alcun sostegno nella sentenza in questione. Poiché la Corte riconosce agli Stati il diritto di introdurre nel loro ordinamento giuridico delle misure di tutela della «famiglia tradizione», è opportuno rispettare la posizione dell’ordinamento giuridico austriaco secondo la quale, conformemente alla realtà biologica, un figlio minorenne per principio deve avere come genitori due persone di sesso opposto. Di conseguenza, il tribunale ritiene che, non prevedendo l’adozione di un minore da parte del partner omosessuale di uno dei suoi genitori, operazione che romperebbe il legame del minore con il genitore di sesso opposto, il legislatore perseguisse incontestabilmente uno «scopo legittimo». Allo stesso modo, non si può dire che non esista un «rapporto ragionevole di proporzionalità» tra questo scopo e i mezzi utilizzati per raggiungerlo. Contrariamente alle affermazioni degli appellanti, questa posizione giuridica non è fondata sui «pregiudizi della maggioranza eterosessuale nei confronti della minoranza omosessuale», ma si propone semplicemente di garantire che i figli minorenni crescano avendo contatti regolari sia con il loro genitore di sesso femminile che con il loro genitore di sesso maschile. Questo obiettivo deve essere rispettato quanto la decisione della madre del minore di vivere una relazione omosessuale. In queste condizioni nulla può giustificare il fatto di privare il minore dei legami famigliari con il genitore dell’altro sesso. Questo è precisamente quello che la madre del minore e la sua compagna hanno cercato di ottenere nel caso di specie e che continuano a rivendicare nella causa di appello.

Di conseguenza, alla luce di queste considerazioni, il presente appello deve essere rigettato.

La ricevibilità di un ricorso per cassazione è disciplinata dagli articoli 59 §§ 1 e 2 e 62 § 1 della legge sulla volontaria giurisdizione. Se è vero che la Corte suprema ha già deciso nella presente causa, la sua decisione riguardava la legittimità del trasferimento (parziale) della potestà genitoriale sul figlio a favore della compagna della madre di quest’ultimo. Al contrario, per quanto ne sappia il tribunale, la Corte suprema non si è mai pronunciata specificatamente ed espressamente sulla questione qui dibattuta, ossia quella della legittimità dell’adozione di un figlio da parte del partner omosessuale di uno dei suoi genitori. Questo è il motivo per cui la presente sentenza assume una considerevole importanza dal punto di vista dell’unità del diritto, della sicurezza giuridica e dell’evoluzione del diritto.»

«[Il minore] è il figlio biologico della terza ricorrente, la sig.ra (...), e del sig. (...); egli è nato il (...) ed è affidato in via esclusiva a sua madre. Quest’ultima vive a (...) con la sua compagna (la prima ricorrente) e [il minore]. I ricorrenti hanno richiesto l’omologazione giudiziaria di un accordo di adozione concluso il 17 febbraio 2005 tra la prima ricorrente e il minore, rappresentato da sua madre, e con il quale la prima ricorrente segnalava la sua volontà di adottare il minore. Tuttavia, questo accordo prevedeva che la prima ricorrente si sarebbe sostituita al padre biologico del minore, e non alla madre di quest’ultimo. I ricorrenti desideravano che l’omologazione giudiziaria del loro accordo avesse l’effetto di interrompere i legami giuridici famigliari esistenti tra il minore e il padre biologico pur preservando tutti i legami tra il minore e la madre biologica. Peraltro, essi hanno invitato i tribunali ad ignorare il rifiuto del padre del minore di acconsentire a questa misura.

Il giudice di primo grado si è rifiutato di omologare l’accordo ritenendo che dall’articolo 182 del codice civile risultava che il legislatore aveva chiaramente previsto che l’adozione monoparentale rompeva il legame giuridico tra l’adottato ed il genitore dello stesso sesso del suo genitore adottivo, ma preservava il legame giuridico con il genitore [biologico] di sesso opposto [a quello del suo genitore adottivo]. Il giudice ha inoltre precisato che solo in questa ipotesi la legge gli consentiva di constatare la rottura di quest’ultimo legame, che l’adozione di per sé non pregiudicava. Il giudice ha concluso per la illegittimità dell’accordo del quale i ricorrenti chiedevano l’omologazione, che avrebbe portato all’adozione [del minore] da parte di una donna e alla rottura dei suoi legami con il padre biologico, ma non con la madre biologica, aggiungendo che questa conclusione era conforme alla Costituzione e, in particolare, agli articoli 8 e 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Ha inoltre precisato che la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, considerando che la questione dell’adozione da parte di omosessuali, sotto l’effetto di una evoluzione delle mentalità, attraversava una fase di transizione, accordava agli Stati membri un margine di apprezzamento particolarmente ampio in materia. Il giudice ha infine concluso che spettava soltanto agli Stati decidere sull’opportunità di offrire a due persone dello stesso sesso la possibilità di creare un legame giuridico con un minore su un piano di parità, nei limiti fissati dall’articolo 8 § 2 della Convenzione, e che il diritto austriaco escludeva la misura voluta dalle ricorrenti.

Il giudice di appello ha confermato la decisione emessa in primo grado, ritenendo che la legge si basasse manifestamente sul postulato per il quale il termine «genitori» indica necessariamente due persone di sesso opposto, fatto che a suo avviso confermerebbe la priorità che in materia di potestà genitoriale viene per principio accordata ai genitori biologici rispetto ad altre persone. Il giudice ha considerato che lo stesso principio valeva nel campo del diritto in materia di adozione, le cui regole gli sembravano ugualmente fondate, conformemente alla realtà biologica, sulla base della coppia composta da genitori di sesso opposto. Ha inoltre ritenuto che, in presenza di due genitori di sesso opposto, non fosse necessario prevedere una norma che autorizzasse il partner omosessuale di uno di loro a sostituirsi all’altro, e in questo non vi era nessuna volontà discriminatoria nei confronti di coppie omosessuali. Il giudice ha aggiunto che, anche in materia di diritto di visita e di alloggio, non vi era alcun dubbio che i contatti personali del minore con i suoi due genitori di sesso opposto, ovvero con una donna (sua madre) e un uomo (suo padre) responsabili di lui, fossero altamente auspicabili per la sua crescita equilibrata, il mantenimento di relazioni personali, almeno minime, tra il minore e i suoi due genitori (biologici) dal momento che ciò era fortemente raccomandato e generalmente richiesto nell’interesse di una crescita armoniosa del minore. Il giudice ha deciso che queste considerazioni valevano anche in materia di adozione. Peraltro ha concluso, come il primo giudice, per una assenza di discriminazione nei confronti delle coppie omosessuali ai sensi della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. In proposito, ha ricordato che, secondo quest’ultima, una disparità di trattamento operata nei confronti di persone che vivono una relazione omosessuale era discriminatoria soltanto se si basava su una giustificazione oggettiva e ragionevole, ossia se non perseguiva uno scopo legittimo o non vi era un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo prefissato, e che una disparità di trattamento poteva essere ritenuta compatibile con la Convenzione in presenza di solidi elementi che giustificavano tale valutazione. Il giudice d’appello ha concluso per la legittimità dello scopo perseguito dal legislatore austriaco, che secondo lui aveva cercato di vigilare affinché, crescendo, i minori avessero sia con il genitore di sesso femminile che con il genitore di sesso maschile i regolari contatti necessari al loro sviluppo. Ha inoltre aggiunto che questo obiettivo era rispettabile quanto la scelta della madre del minore di vivere una relazione omosessuale e ha ritenuto che non appariva giustificato privare il minore dei suoi legami famigliari con il genitore di sesso opposto.

Dopo aver constatato che non esisteva giurisprudenza sulla questione della legittimità dell’adozione di un minore da parte del partner omosessuale di uno dei suoi genitori biologici, il giudice d’appello ha ritenuto opportuno autorizzare le appellanti a presentare ricorso per cassazione

Il ricorso delle interessate è ricevibile per i motivi esposti dalla corte d’appello, ma è infondato.

L’articolo 179 § 2 del codice civile dispone che nessuno può essere adottato da più persone a meno che non si tratti di due coniugi. La dottrina ha interpretato questa norma come un divieto all’adozione - simultanea o successiva - da parte di più persone dello stesso sesso (si veda Schwimann in Schwimann, codice civile § 179, punto 6, e Hopf in Koziol/Bydlinksi/Bollenberger, § 179, punto 2, citate in una sentenza del tribunale regionale di Vienna del 27 agosto 2001 – EFSlg 96.699).

La seconda frase dell’articolo 182 § 2 del codice civile disciplina gli effetti dell’adozione monoparentale. Se il minore è adottato soltanto da un adottante (o da una adottante), vengono interrotti soltanto i legami famigliari che lo uniscono al padre biologico (o alla madre biologica) e ai genitori di quest’ultimo (o di quest’ultima). Risulta chiaramente dalla giurisprudenza (ErlBem RV 107 BlgNR IX. GP, 21) che questa norma deve essere interpretata nel senso che i legami giuridici non patrimoniali sono interrotti soltanto nei confronti del genitore biologico al quale si sostituisce un genitore adottivo dello stesso suo sesso. Concretamente, questo significa in particolare che l’adozione di un minore da parte di una donna non può privarlo del padre biologico (si veda anche: Schwimann in Schwimann, op. cit., § 182, comma 3; Stabentheiner in Rummel I § 182, comma 2).

Questa norma non può ricevere l’interpretazione estensiva auspicata dai ricorrenti e non esiste lacuna legislativa fortuita alla quale sarebbe opportuno rimediare per analogia. Secondo la giurisprudenza (op.cit., 11), l’adozione mira prima di tutto a garantire il benessere del minore (principio di tutela). L’adozione deve essere intesa come un mezzo appropriato per affidare a persone idonee e responsabili la custodia e l’educazione di minori privi di genitori, di minori nati da famiglie disunite, o di minori che, per una qualsiasi ragione, non possono ricevere una corretta educazione dai loro genitori o sono rifiutati da costoro. Questo obiettivo può tuttavia essere raggiunto soltanto se l’adozione permette di ricreare per quanto possibile la situazione esistente in una famiglia biologica.

Risulta altrettanto chiaramente dalla giurisprudenza (6 Ob 179/05z) che il legame tra il minore e il suo genitore adottivo deve essere assimilato, dal punto di vista sociale e psicologico, a quello esistente tra i genitori biologici e i loro figli. Il modello dei rapporti tra genitori e figli in materia di adozione di minori si ispira ai particolari legami sociali e psicologici esistenti tra genitori e giovani vicini alla maggiore età. Questi rapporti associano ai legami sociali classici di vicinanza fisica e relazionale (convivenza, presa in carico dei bisogni fisici e psicologici del minore da parte dei genitori) delle relazioni affettive analoghe all’amore reciproco tra genitori e figli e conferiscono ai primi un ruolo specifico di mentori e di referenti.

L’articolo 182 § 2 del codice civile vieta in modo generale (e non soltanto alle coppie omosessuali) sia l’adozione da parte di un uomo per il tempo in cui sussista il legame di filiazione tra il minore da adottare e il padre biologico di quest’ultimo che l’adozione di un minore da parte di una donna per il tempo in cui sussiste il legame di filiazione tra quest’ultimo e la madre biologica. Risulta quindi dall’articolo 182 § 2 che la persona che adotta da sola un minore non si sostituisce indifferentemente a uno o all’altro dei genitori, ma soltanto al genitore del suo stesso sesso. Ne consegue che l’adozione di un minore da parte della compagna della sua madre biologica è giuridicamente impossibile.

Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, questa norma soddisfa anche il criterio di conformità costituzionale (la prospettiva dei diritti fondamentali). Nella sentenza resa il 26 febbraio 2002 nella causa Fretté c. Francia, dove doveva esaminare se il rifiuto delle autorità di autorizzare l’adozione di un minore da parte di un uomo omosessuale costituisse una discriminazione, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dichiarato che l’adozione consisteva nel «dare una famiglia a un minore e non un minore a una famiglia» e che lo Stato doveva vigilare affinché le persone scelte come adottanti fossero quelle che potevano offrire al minore, a tutti i livelli, le condizioni di accoglienza più favorevoli. Dopo aver rilevato in particolare le profonde divergenze delle opinioni pubbliche nazionali e internazionali sulla questione delle eventuali conseguenze dell’accoglienza di un minore da parte di uno o dei genitori omosessuali e constatato l’insufficiente numero di minori adottabili rispetto alle richieste, la Corte ha ritenuto che agli Stati dovesse essere accordato un ampio margine di apprezzamento in materia. Essa ha giudicato che il rifiuto di autorizzare un’adozione da parte di un omosessuale non era contrario all’articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l’articolo 8 dal momento che perseguiva uno scopo legittimo, nel caso specifico la tutela dell’interesse superiore del minore, e che non contravveniva al principio di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito.

I ricorrenti non hanno provato che le disposizioni dell’articolo 182 § 2 del codice civile austriaco oltrepassino il margine di apprezzamento riconosciuto dalla Corte europea o contravvengano al principio di proporzionalità, e non esistono altri elementi idonei per concludere in tal senso. In queste condizioni, la Corte suprema non ha alcun dubbio sulla conformità costituzionale di questa norma messa in discussione dai ricorrenti.

Poiché l’adozione voluta dai ricorrenti è giuridicamente impossibile, non appare necessario esaminare se siano soddisfatte le condizioni nelle quali si può non tener conto del mancato consenso del padre, misura eccezionale prevista dall’articolo 181 § 3 del codice civile.»

La sentenza della Corte suprema fu notificata all’avvocato dei ricorrenti il 24 ottobre 2006.

II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

A. Disposizioni in materia di adozione

L’articolo 137b recita:

«La madre di un bambino è la donna che lo ha generato.»

L’articolo 138 recita:

« 1) Il padre di un bambino è

L’uomo che era sposato con la madre del bambino al momento della nascita di quest’ultimo o che lo era quando è deceduto, a condizione che il suo decesso sia avvenuto non più di 300 giorni prima della nascita, o

L’articolo 179, nei suoi passaggi pertinenti, recita:

« 1) Le persone che hanno l’età richiesta e la piena capacità giuridica (...) possono adottare. L’adozione produce l’effetto di creare un legame di filiazione adottiva tra il minore adottato e il genitore adottivo.

2) L’adozione di un minore da parte di più di una persona, simultanea o successiva, intendendo, in quest’ultimo caso, che sussiste il primo legame di adozione, è autorizzata soltanto se i genitori adottivi formano una coppia sposata. In linea di principio, l’adozione da parte di una coppia sposata deve essere congiunta. Eccezionalmente, uno dei coniugi può adottare da solo un minore se il minore da adottare è il figlio biologico dell’altro coniuge, se l’altro coniuge non ha l’età richiesta o la differenza di età richiesta con l’adottato, se il luogo di residenza dell’altro coniuge è sconosciuto da almeno un anno, se non vi è più vita comune tra i coniugi da almeno tre anni, o se motivi analoghi e particolarmente importanti giustificano l’adozione da parte di uno solo dei coniugi.»

« 1) l’omologazione dell’accordo di adozione può essere accordata soltanto se le seguenti persone vi acconsentono:

(...)

3) Se una delle parti lo richiede, il giudice può non tenere conto del rifiuto di una delle persone indicate ai commi da 1 a 3 del primo paragrafo del presente articolo qualora questo rifiuto non sia giustificato da motivi legittimi.»

« 1) L’adozione crea gli stessi diritti di quelli che discendono dalla filiazione legittima tra l’adottante e i suoi discendenti e tra l’adottato e coloro dei suoi discendenti che sono minorenni nel momento in cui l’adozione produce i suoi effetti

2) In caso di adozione di un minore da parte di una coppia sposata, i legami giuridici famigliari - diversi dal legame di filiazione stessa (articolo 40) - esistenti da una parte tra i genitori biologici e i loro famigliari e, dall’altra, il minore adottato e coloro dei suoi discendenti che sono minorenni al momento in cui l’adozione produce i suoi effetti, sono interrotti in tale momento, fatte salve le eccezioni previste dall’articolo 182a. Nel caso in cui il minore è adottato soltanto da un padre adottivo (o da una madre adottiva), sono interrotti soltanto i legami famigliari con il padre biologico (o con la madre biologica) e la famiglia di quest’ultimo (o di quest’ultima). Nel caso in cui i legami con l’altro genitore sussistano dopo l’adozione, il giudice li dichiara interrotti se il genitore interessato vi acconsente. La rottura dei legami interviene nella data in cui l’adozione produce effetto.» Dalla sentenza emessa dalla Corte suprema nell’ambito della presente causa risulta che l’articolo 182 § 2 è interpretato nel senso di escludere l’adozione da parte di uno dei partner di una coppia omosessuale del figlio dell’altro.

B. Disposizioni riguardanti le coppie omosessuali

«Il contratto di matrimonio costituisce la base delle relazioni famigliari: In virtù di tale contratto, due persone di sesso opposto dichiarano la loro legittima intenzione di vivere insieme e di essere unite da legami indissolubili di matrimonio, di procreare e di crescere dei figli e di prestarsi reciproco aiuto e assistenza.»
«Una unione registrata può essere contratta soltanto da due persone dello stesso sesso (partner registrati), che si impegnano in tal modo ad allacciare una relazione stabile che comporta diritti e obblighi reciproci.»
«Uno dei partner registrati non può adottare un minore congiuntamente all’altro né adottare il figlio di quest’ultimo.»

C. Disposizioni riguardanti i figli nati al di fuori del matrimonio

III. Convenzioni internazionali E documenti del consiglio d’Europa

A. La Convenzione sui diritti del fanciullo

Articolo 3

«1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

Articolo 21

«Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l’adozione, si accertano che l’interesse superiore del fanciullo sia la considerazione preminente in materia e:

a) Vigilano affinché l’adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili ed in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l’adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del minore in rapporto al padre e alla madre, genitori e rappresentanti legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all’adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari; (...) »

B. La Convenzione europea sull’adozione dei minori (rivista nel 2008)

Articolo 4 – Pronuncia dell’adozione

« 1. L’autorità competente pronuncia l’adozione soltanto dopo aver acquisito la convinzione che l’adozione è conforme all’interesse superiore del minore.

Articolo 7 – Condizioni dell’adozione

« 1. La legislazione permette l’adozione di un minore:

a. da parte di due persone di sesso diverso

i. che siano sposate tra loro o,

ii. qualora esista tale istituto, che abbiano contratto un’unione registrata;

b. da una sola persona.

Articolo 11 – Effetti dell’adozione

« 1. Al momento dell’adozione, il minore diventa pienamente membro della famiglia dell’adottante o degli adottanti ed ha, rispetto all’adottante o agli adottanti e rispetto alla sua o alla loro famiglia, gli stessi diritti e obblighi di un figlio dell’adottante o degli adottanti la cui filiazione sia stabilita per legge. L’adottante o gli adottanti assumono la responsabilità genitoriale nei confronti del minore. L’adozione mette fine al legame giuridico esistente tra il minore e il padre, la madre e la famiglia di origine.

(...) »

«14. Da un certo punto di vista, la buona pratica dell’adozione comporta un solo principio essenziale, ossia che l’adozione deve avere come scopo l’interesse superiore del minore, come precisa il paragrafo 1 dell’articolo 4 della Convenzione (...)»
«42. Il presente articolo prevede l’adozione da parte di una coppia, o da parte di una sola persona.

(...)

C. Raccomandazione del Comitato dei Ministri

« 23. Quando la legislazione nazionale conferisce diritti e doveri alle coppie non sposate, gli Stati membri dovrebbero garantirne l’applicazione senza alcuna discriminazione, sia nei confronti delle coppie dello stesso sesso che di quelle di sesso diverso, ivi compreso per quanto riguarda le pensioni di reversibilità e il diritto di subentrare nel contratto di affitto.

(...)

IV. DIRITTO comparATO

A. Lo studio del Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa

«Alle persone LGBT [lesbiche, omosessuali, bisessuali e transessuali] che vogliono adottare un minore si offrono tre possibilità. Innanzitutto una donna lesbica o un uomo omosessuale non sposato possono presentare richiesta per diventare genitori adottivi (adozione da parte di persona non sposata). Altra possibilità, una persona può adottare i figli biologici o adottati del suo/sua partner dello stesso sesso senza che il primo genitore perda i suoi diritti legali. Questa procedura, chiamata «adozione da parte del secondo genitore», dà al minore due rappresentanti legali. L’adozione da parte del secondo genitore tutela anche i genitori attribuendo ad entrambi lo status di genitore riconosciuto dalla legge. In caso di non adozione da parte del secondo genitore, il minore e il genitore non biologico sono privati di alcuni diritti se il genitore biologico decede o in caso di divorzio, di separazione o di altre circostanze che impediscono al genitore di esercitare le sue responsabilità genitoriali. Il minore non ha neanche il diritto di ereditare dal genitore non biologico. Inoltre, su un piano pratico, il diritto al congedo parentale è escluso in caso di non adozione da parte del secondo genitore, fatto che può costituire un danno economico per le famiglie LGBT. La terza procedura è l’adozione congiunta di un minore da parte di una coppia dello stesso sesso.

Dieci Stati membri autorizzano l’adozione da parte del secondo genitore per le coppie dello stesso sesso (Germania, Belgio, Danimarca, Spagna, Finlandia, Islanda, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito e Svezia). Ad eccezione della Germania e della Finlandia questi Stati membri autorizzano anche l’adozione congiunta per le coppie dello stesso sesso. In Austria e in Francia, l’adozione da parte del secondo genitore non è possibile, ma le coppie dello stesso sesso che hanno firmato una unione registrata possono beneficiare di un certo grado di autorità e di responsabilità genitoriali. Trentacinque Stati membri non danno accesso all’adozione congiunta né all’adozione da parte del secondo genitore: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, «l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia», Federazione di Russia, Georgia, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Polonia, Portogallo, Repubblica ceca, Romania, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Svizzera, Turchia e Ucraina (...).»

B. Altri elementi di diritto comparato

Gli altri Stati studiati hanno dato risposte diverse alla questione dell’adozione coparentale, come quella che consiste nell’aprire questa possibilità alle coppie sposate e alle unioni registrate (soluzione presa in considerazione soprattutto dalla Germania e dalla Finlandia) e a vietarla alle coppie non sposate siano esse eterosessuali o omosessuali.

IN DIRITTO

SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 8

L’articolo 8 della Convenzione recita:

«1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e famigliare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

L’articolo 14 della Convenzione recita:

«Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.»

Sulla ricevibilità

B. Sul merito

a) I ricorrenti

b) Il Governo

c) Le parti intervenienti i. La FIDH, la CIJ, l’ILGA-Europe, la BAAF, il NELFA e l’ECSOL

ii. Il Centro europeo per il diritto e la giustizia (ECLJ)

iii. Il procuratore generale dell’Irlanda del Nord

iv. Amnesty International

v. Alliance Defending Freedom

a) Applicabilità dell’articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l’articolo 8

b) Osservanza dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8 i. I principi derivanti dalla giurisprudenza della Corte

ii. Applicazione dei principi sopra esposti nel caso di specie

α) Confronto tra la situazione dei ricorrenti e quella di una coppia sposata nella quale uno dei partner desideri adottare il figlio dell’altro

ß) Confronto tra la situazione dei ricorrenti e quella di una coppia eterosessuale non sposata nella quale uno dei partner desideri adottare il figlio dell’altro

Situazione assimilabile

Disparità di trattamento

Scopo legittimo e proporzionalità

SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»

Danno

Spese

Interessi moratori

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE

a) che lo Stato convenuto deve versare, entro tre mesi, le somme seguenti:

i) 10.000 EUR (diecimila euro) congiuntamente ai ricorrenti, più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno morale; ii) 28.420,88 EUR (ventottomilaquattrocentoventi euro e ottantotto centesimi) ai ricorrenti, più l’importo eventualmente dovuto dagli stessi a titolo di imposta, per le spese;

b) che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea aumentato di tre punti percentuali;

Fatta in francese e in inglese, poi pronunciata in pubblica udienza al Palazzo dei diritti dell’uomo, a Strasburgo, il 19 febbraio 2013, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Johan Callewaert Dean Spielmann

Cancelliere aggiunto Presidente

Alla presente sentenza è allegata, conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del regolamento, l’esposizione delle seguenti opinioni separate:

D.S.

J.C.

OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE SPIELMANN

«34. La questione di cui è investita la Corte NON riguarda un privilegio legato al matrimonio. I ricorrenti non rivendicano un diritto riservato alle famiglie sposate per l’adozione da parte del secondo genitore (è la differenza fondamentale tra la causa Gas e Dubois e la presente causa!).

OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE COMUNE AI GIUDICI CASADEVALL, ZIEMELE, KOVLER, JOCIENE, SIKUTA, DE GAETANO E SICILIANOS

I. Le specificità della causa e il diritto austriaco

Le circostanze del caso di specie

La legislazione controversa

La posizione del padre del minore

L’interesse superiore del minore

L’adozione coparentale da parte di coppie dello stesso sesso

II. Il diritto comparato e il diritto internazionale

Il diritto comparato e la questione del «consenso»

Il diritto internazionale e la tendenza al «lasciar fare»

«45. Riguardo al paragrafo 2, è stato rilevato che due Stati parti (la Svezia nel 2002 e il Regno Unito nel 2005) hanno denunciato la Convenzione in quanto i partner registrati dello stesso sesso, conformemente alla loro legislazione nazionale, potevano fare una richiesta congiunta per divenire genitori adottivi, fatto questo che era contrario alla Convenzione. Alcune situazioni analoghe in altri paesi potrebbero anche portare alla denuncia della Convenzione del 1967. Tuttavia, è stato anche rilevato che il diritto dei partner registrati dello stesso sesso di adottare congiuntamente un minore non era ancora una soluzione accettabile per molti Stati parti.

I limiti dell’interpretazione evolutiva: le «condizioni di vita attuali» o quelle di domani?

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Žmogaus Teisių Teismo HUDOC duomenų bazė). © Council of Europe / European Court of Human Rights. Reuse permitted with attribution; the Court's translations into languages other than English and French are not authoritative.