CASE OF CUDAK v. LITHUANIA

[Italian Translation] by UFTDU (Unione forense per la tutela dei diritti umani)

Peticija Nr. 15869/02 · Priimta 2010-03-23 · ECLI:CE:ECHR:2010:0323JUD001586902 · Kalbos: IT · EN · FR · LT

Peticija Nr.
15869/02
Priimta
2010-03-23
Valstybė atsakovė
LTU
Išvada
Violation of Art. 6-1;Pecuniary and non-pecuniary damage - award
Konvencijos straipsniai
6, 6-1, 35, 35-1, 41
Svarba
Pagrindinė byla (Key case)
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasJean-Paul CostaTeisėjasChristos RozakisTeisėjasNicolas BratzaTeisėjasPeer LorenzenTeisėjasFrançoise TulkensTeisėjasJosep CasadevallTeisėjasIreneu Cabral BarretoTeisėjasCorneliu BîrsanTeisėjasVladimiro ZagrebelskyTeisėjasDavíd Thór BjörgvinssonTeisėjasDragoljub PopovićTeisėjasIneta ZiemeleTeisėjasMark VilligerTeisėjasGiorgio MalinverniTeisėjasAndrás SajóTeisėjasNona TsotsoriaTeisėjasIşıl KarakaşTeisėjasJohan CallewaertTeisėjasDeputy Grand Chamber Registrar
Vyriausybės atstovasElvyra Baltutytė
Santrauka
Rengiama…

CONSIGLIO D’EUROPA

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

GRANDE CAMERA

CASO CUDAK c. LITUANIA

(Ricorso no 15869/02)

SENTENZA

STRASBURGO

23 marzo 2010

Questa sentenza è definitiva. Essa può subire modifiche di forma.

Nel caso Cudak v. Lituania,

La Corte europea dei diritti dell’uomo, riunitasi nella Grande Camera composta:

Jean-Paul Costa, Presidente,

Christos Rozakis,

Nicolas Bratza,

Peer Lorenzen,

Françoise Tulkens,

Josep Casadevall,

traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo

ARRÊT CUDAK c. LITUANIE – OPINIONS SEPAREES

Ireneu Cabral Barreto,

Corneliu Bîrsan,

Vladimiro Zagrebelsky,

David Thór Björgvinsson,

Dragoljub Popović,

Ineta Ziemele,

Mark Villiger,

Giorgio Malinverni,

András Sajó,

Nona Tsotsoria,

Işıl Karakaş, giudici,

e da Johan Callewaert, cancelliere aggiunto della Grande Camera,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio l’1 luglio 2009 e il 24 febbraio 2010,

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in questa data:

PROCEDURA

Lituania e con cui una cittadina di questo Stato, Alicija Cudak (« la ricorrente »), ha

adito la Corte il 4 dicembre 2001 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (« la Convenzione »).

rappresentata da K. Uczkiewicz, avvocato di Wrocław. Il governo lituano (« il

Governo »)è rappresentato dal proprio agente, E. Baltutytė.

garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione.

regolamento). Il 2 marzo 2006, veniva dichiarato ricevibile da una camera della

suddetta sezione, composta dai seguenti giudici: B. M. Zupančič, J. Hedigan, L.

Caflisch, C. Bîrsan, A. Gyuluman, R. Jaeger e E. Myjer, nonché da V. Berger,

cancelliere di sezione. Il 27 gennaio 2009, una camera della seconda sezione,

composta dai seguenti giudici: F. Tulkens, I. Cabral Barreto, V. Zagrebelsky, D.

Popović, A. Sajó, I. Karakaş e I. Ziemele, nonché da S. Dollé, cancelliere di sezione,

rimetteva il caso alla Grande Camera, senza che alcuna delle parti si opponesse

(articolo 30 della Convenzione e 72 del regolamento).

articoli 27 §§ 2 e 3 della Convenzione e 24 del regolamento.

relazione alla Lituania nella presente controversia, il Governo ha nominato I. Ziemele

in qualità di giudice ad hoc (articoli 27 § 2 della Convenzione e 29 § 1 del

regolamento).

merito della controversia.

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l’1 luglio 2009 (articolo 59 § 3 del regolamento).

Sono comparsi:

E. BALTUTYTĖ, Rappresentante del Governo,

rappresentante;

K. BUBNYTĖ-MONVYDIENĖ, Capo del dipartimento di rappresentanza dinanzi alla

Corte europea dei diritti dell’uomo,

avvocato;

K. UCZKIEWICZ, avvocato,

B. SLUPSKA-UCZKIEWICZ, avvocato,

avvocato,

avvocato.

La Corte ha ascoltato nelle loro dichiarazioni gli avvocati K. Uczkiewicz

e E. Baltutytė.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

di Polonia (« l’ambasciata ») a Vilnius per svolgere il ruolo di segretaria e

centralinista (korespondentė-telefonistė).

della ricorrente erano limitati dal campo delle sue funzioni [di segretariacentralinista]. Se la ricorrente vi avesse consentito, ella avrebbe potuto vedersi

assegnati altri compiti, non coperti dal contratto. In tal caso si doveva concludere un

nuovo contratto. Secondo l’articolo 6 del contratto, la ricorrente doveva osservare le

leggi lituane, era responsabile dei danni che poteva causare al suo datore di lavoro e

poteva essere assoggettata a procedure disciplinari in caso di inadempimento delle

sue obbligazioni professionali e delle norme di sicurezza sul suo luogo di lavoro. La

ricorrente poteva percepire un compenso, delle indennità, delle gratifiche o essere

ammessa al beneficio di ferie in caso di lavoro supplementare. L’articolo 8 prevedeva

che le controversie nascenti dal contratto dovevano essere risolte secondo le fonti del

diritto lituano: la Costituzione, la legge sui contratti di lavoro, la legge sulla

remunerazione del lavoro, la legge sulle ferie, le legge sulla sicurezza sociale dei

salariati. Infine, il contratto poteva essere sciolto in base agli articoli 26, 27, 29 e 30

della legge sui contratti di lavoro (adottata il 28 novembre 1991 e modificata a più

riprese successivamente).

lavoro – includono le seguenti mansioni:

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« 1. Controllare il centralino dell’ambasciata e del consolato generale e registrare le

conversazioni telefoniche internazionali.

lamentando di aver subito molestie sessuali da parte di uno dei suoi colleghi, membro

del personale diplomatico dell’ambasciata. Dopo un’indagine il mediatore stendeva

un rapporto secondo il quale la ricorrente era stata effettivamente vittima di molestie

sessuali. La ricorrente afferma che, a causa dello stato di tensione in cui si trovava

durante il suo lavoro, si ammalava.

lo stesso 29 ottobre ma ella non fu autorizzata a entrare nella sede dell’ambasciata. Il

22 novembre 1999 ella si presentava nuovamente a lavoro si vedeva nuovamente

rifiutare l’ingresso. Accadeva lo stesso il 23 novembre 1999.

informando di questi incidenti. Il 2 dicembre 1999 ella si vedeva notificare il suo

licenziamento per assenza dal lavoro dal 22 al 29 novembre 1999.

licenziamento illegittimo. Ella non chiedeva la sua reintegrazione. Il Ministro polacco

degli Affari Esteri emetteva una nota verbale eccependo l’immunità dalla

giurisdizione dinanzi ai tribunali lituani. Il 2 agosto 2000 il tribunale regionale di

Vilnius metteva concludeva il processo dichiarandosi incompetente. Il 14 settembre

2000 la corte d’appello confermava la decisione. La decisione definitiva fu adottata

dalla Corte Suprema il 25 giugno 2001.

giuridica, concluso tra la Lituania e la Polonia nel 1993, non risolveva la questione

dell’immunità degli Stati, che la Lituania non aveva adottato alcuna legge in materia e

che la giurisprudenza interna sul punto era ancora incerta. Così la Corte Suprema

giudicava appropriato di statuire essa stessa sulla controversia alla luce dei principi

generali del diritto internazionale, e soprattutto della Convenzione europea

sull’immunità degli Stati del 1972.

lituano, così come in vigore al tempo, stabiliva il principio dell’immunità assoluta

degli Stati, ma questa disposizione non era più applicata nella prassi. Aggiungeva che

la prassi internazionale dominante portava ad accogliere un’interpretazione restrittiva

dell’immunità degli Stati, in virtù della quale tale immunità non può essere

riconosciuta che per gli atti sovrani (acta jure imperii) e non invece per gli atti di

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natura commerciale o pertinenti di diritto privato (acta jure gestionis). La Corte

Suprema, in particolare, precisava:

« (...) ad avviso della Corte Suprema è possibile applicare il principio dell’immunità relativa

alla Repubblica di Polonia Tenuto conto del fatto che la Repubblica di Lituania riconosce che i

cittadini stranieri possono intentare un’azione avente ad oggetto una controversia di diritto

privato, deve ammettersi che, per difendere i propri diritti, una persona fisica o giuridica della

Repubblica di Lituania può agire contro uno Stato straniero.

È allora necessario stabilire se nel caso di specie la relazione tra la ricorrente e la Repubblica di

Polonia ricade nella sfera del diritto pubblico (acta jure imperii) o nella sfera del diritto privato

(acta jure gestionis). Al di là di tale questione, altri criteri sono applicabili che dovrebbero

permettere [alla Corte] di determinare se lo Stato convenuto gode dell’immunità (...) nelle

controversie di lavoro. Questi criteri soni, in particolare, i seguenti: la natura del luogo di lavoro,

lo status del lavoratore, il legame tra lo Stato di impiego e lo Stato del tribunale e la natura della

azione.

Con riguardo all’eccezione dell’immunità invocata dal Ministro degli Affari Esteri della

Repubblica di Polonia (...), è possibile concludere che esiste una relazione di servizio pubblico

retta dal diritto pubblico (acta jure imperii) tra la ricorrente e l’ambasciata della Repubblica di

Polonia e che la Repubblica di Polonia può pretendere l’immunità dalla giurisdizione. Questa

conclusione è corroborata da altri criteri. Per quanto concerne la natura del luogo di lavoro, è

opportuno rilevare che la funzione essenziale dell’ambasciata (...) è direttamente legata

all’esercizio della sovranità della Repubblica di Polonia. Per quanto riguarda lo status del

lavoratore (...), le parti hanno certamente concluso un contratto di lavoro, ma la nozione stessa di

lavoro da centralinista implica che il rapporto che lega le parti è vicino a quello che caratterizza la

nozione di servizio pubblico (...). Quanto al reale campo delle funzioni della ricorrente, la Corte

non ha potuto ottenere alcuna informazione che le permettesse di definirlo. Se ci si ferma alla

denominazione dell’impiego, si può concludere che le funzioni di cui l’interessata è stata

investita, in una certa misura, facilitano la Repubblica di Polonia nell’esercizio delle sue funzioni

sovrane. (...) È opportuno anche stabilire se lo Stato di impiego e lo Stato del tribunale adito,

nella misura in cui un giudice dello Stato sul cui territorio si svolge il lavoro in questione è

meglio piazzato per risolvere una controversia discendente dal rapporto di lavoro. A tal riguardo,

tocca riconoscere che l’esercizio dei poteri sovrani dello Stato del foro è rigorosamente limitato

per quanto concerne le ambasciate, anche se non si tratta, per essere esatti, di territori stranieri

(articolo 11 § 2 della legge sullo statuto delle rappresentanze diplomatiche degli Stati stranieri).

Quanto alla natura dell’azione (...), è opportuno rilevare che una domanda tendente a far

dichiarare l’illegittimità di un licenziamento ed a far ottenere un risarcimento non può

considerarsi in pregiudizio della sovranità di un [altro] Stato, poiché tale domanda riguarda solo

l’aspetto economico della relazione giuridica controversa [;] poiché non è stata formulata alcuna

domanda di reintegrazione (...). Tuttavia, non è solo in base a questi criteri che si può affermare

che la Repubblica di Polonia non può non invocare il beneficio dell’immunità dalla giurisdizione

nel caso di specie. (...) [La ricorrente] non ha allegato alcun [altra] prova che tendesse a

dimostrare l’impossibilità per la Repubblica di Polonia di beneficiare dell’immunità dalla

giurisdizione (articolo 58 del codice di procedura civile).

Con riguardo ai criteri suddetti, ed al desiderio della Lituania e della Polonia di mantenere

relazioni bilaterali buone (...) ed alla necessità di rispettare il principio di uguaglianza tra gli Stati

(...), la camera conclude che le giurisdizioni inferiori si sono giustamente dichiarate incompetenti

a conoscere della controversia.

(...)

La Corte Suprema nota che sia il tribunale regionale di Vilnius che la Corte d’appello hanno

fondato la decisione di dichiarare l’immunità dalla giurisdizione della Repubblica di Polonia sul

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solo fatto che essa ha rifiutato di prendere parte al processo Queste autorità giurisdizionali non

hanno esaminato la questione della dichiarazione dell’immunità relativa dalla giurisdizione alla

luce dei criteri impiegati dalla Corte Suprema. Tuttavia, questa violazione di norme procedurali,

ad avviso della Corte Suprema, non costituisce motivo di annullamento delle decisioni delle

giurisdizioni inferiori. (...)

La dichiarazione dell’immunità dalla giurisdizione da parte delle autorità giurisdizionali della

Repubblica di Lituania non impedisce alla ricorrente di intentare un’azione dinanzi alle

giurisdizioni polacche. »

II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI

dell’immunità degli Stati. Di solito il problema è risolto dai tribunali caso per caso,

con riferimento alle disposizioni di diverse convenzioni bilaterali e multilaterali.

all’epoca dei fatti e che è rimasto in vigore fino all’1 gennaio 2003) stabiliva la regola

dell’immunità assoluta:

« La competenza sulle azioni dirette contro gli Stati stranieri e l’adozione di misure di

espropriazione e di esecuzione relative ai beni di uno Stato straniero non sono possibili se non

con il consenso delle istituzioni competenti dello Stato straniero riguardato. »

c. Ambasciata americana riguardante un’azione, diretta contro l’Ambasciata

americana a Vilnius, per un licenziamento illegittimo. La Corte giudicava l’articolo

479 § 1 del codice di procedura civile del 1964 inadeguato alla luce della mutevole

realtà delle relazioni internazionali e del diritto internazionale pubblico. La Corte

Suprema notava la tendenza della dottrina del diritto internazionale a restringere, per

determinate categorie di controversie, la possibilità per uno Stato straniero di invocare

l’immunità dalla giurisdizione dinanzi ai tribunali del foro. Essa decideva che la

giurisprudenza lituana doveva seguire la dottrina dell’immunità relativa degli Stati. In

particolare, la Corte si esprimeva nel modo seguente:

« L’immunità degli Stati non significa immunità dall’avvio di un processo civile, ma immunità

dalla giurisdizione dei tribunali. La Costituzione stabilisce il diritto di adire un giudice (articolo

30) (...). Tuttavia, la capacità per un giudice di difendere i diritti di un ricorrente, quando il convenuto è uno Stato straniero, dipende dalla questione di conoscere se tale Stato straniero

richiede l’applicazione della dottrina dell’immunità degli Stati (...). Al fin di determinare se il

caso dia o non dia luogo all’applicazione dell’immunità (...), è necessario determinare la natura

dei rapporti giuridici fra le parti (...) ».

plenaria, rendeva una decisione sulla « prassi dei tribunali della Repubblica di

Lituania relativa all’applicazione delle norme del diritto internazionale privato »

(Teismų Praktika 2001, no 14). Veniva precisato che se l’articolo 479 del codice di

procedura civile stabiliva una norma, in virtù della quale « gli Stati Stranieri [e] gli

agenti diplomatici e consolari di uno Stato straniero beneficiano dell’immunità della

giurisdizione dinanzi ai tribunali lituani », tale norma non consacrava l’immunità

degli Stati stranieri che per i « rapporti giuridici retti dal diritto pubblico ». La Corte

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Suprema sottolineava che, per stabilire se una controversia presentasse un elemento di

estraneità rientrante o meno nella competenza delle autorità giurisdizionali lituane, il

giudice deve tener conto del riconoscimento e dell’esecuzione (o del rifiuto di ciò)

della suddetta sentenza nello Stato straniero di riferimento . Se la controversia rientra

anche nella competenza del giudice straniero il giudice del foro può rinunciare ad

esercitare la sua competenza e può invitare il ricorrente ad adire un giudice dello

Stato straniero in cui la sentenza doveva essere eseguita.

Le giurisdizioni inferiori dovevano conformarsi a questa interpretazione resa dalla

Corte Suprema.

controversia che presentava un’analogia molto netta con quella della ricorrente: si

trattava del caso S.N. c. l'Ambasciata della Repubblica di Svezia. La Corte

sottolineava che « (...) anche se la repubblica di Svezia non ha adottato una legge che

disciplina la materia, risulta nondimeno dalla giurisprudenza dei tribunali interni che

essa aderisce alla dottrina dell’immunità relativa ». Nel caso di specie, e benché esse

siano prive di carattere vincolante, si era tenuto conto delle disposizioni della

Convenzione sulle immunità giurisdizionale degli Stati e dei loro beni del 2 dicembre

2004, in quanto esse corrispondono ad una certa tendenza del diritto internazionale in

materia di immunità degli Stati. La Corte Suprema, tra l’altro, basandosi sulla prassi

delle relazioni internazionali, ha osservato che la giurisprudenza dei tribunali di questi

due Stati – la Lituania e la Svezia – conferma una loro adesione alla dottrina

dell’immunità relativa degli Stati, in virtù della quale uno Stato non può invocare

l’immunità dalla giurisdizione se la controversia è di diritto privato. In quel caso,

dunque, la Svezia non poteva opporsi all’esame della controversia da parte delle

autorità giurisdizionali lituane. Ma la Corte Suprema giudicava che, nella specie, la

controversia opponente le parti trovava la propria origine in una relazione di diritto

pubblico e non in un rapporto di lavoro di diritto privato.

uniforme degli Stati che permetta di distinguere i membri del personale delle missioni

diplomatiche degli Stati stranieri, partecipanti all’esercizio della forza pubblica dello

Stato che rappresentano, dai membri del personale che non vi partecipano. In

mancanza di norme internazionali giuridicamente vincolanti, è dunque lecito per ogni

Stato prendere decisioni proprie in materia.

III. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNAZIONALE PERTINENTI

Omissis

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IN DIRITTO

I. SULL’ECCEZIONE PRELIMINARE DEL GOVERNO

ricorrente portare dinanzi alle autorità giurisdizionali polacche la sua doglianza

riguardante la risoluzione del suo contratto con l’ambasciata polacca di Vilnius, come

peraltro era stata invitata a ciò dalla Corte Suprema lituana. Queste autorità avevano

competenza in materia e avrebbero applicato il diritto materiale lituano. In effetti, il

contratto di lavoro dell’interessata prevedeva una clausola per la quale tutte le

controversie discendenti da tale contratto dovevano essere risolte in base alle norme

del diritto lituano. Nella misura in cui l’articolo 479 § 1 del codice di procedura civile

e la relativa giurisprudenza escludevano la competenza delle autorità giurisdizionali

lituane, in quanto la Repubblica di Polonia aveva domandato di beneficiare

dell’immunità dalla giurisdizione, la suddetta clausola del contratto copriva solamente

l’applicazione delle norme del diritto materiale lituano. In più, in base al diritto

lituano, alla ricorrente non è precluso ricorrere al sistema giurisdizionale polacco, che

è sempre competente a conoscere delle sue doglianze concernenti l’estinzione del suo

contratto di lavoro.

un’eccezione a titolo di non esaurimento dei ricorsi interni da parte della ricorrente, e

che al Governo non è precluso sollevarla, la Corte rileva che l’articolo 35 § 1 della

Convenzione non riguarda, in principio, che le vie di ricorso messe a disposizione del

ricorrente dallo Stato convenuto. Tale non è il caso, nella fattispecie in esame, dei

ricorsi da esercitare in Polonia.

polacca precisava, al suo articolo 8, che le controversie a cui il contratto potrebbe dar

luogo, saranno risolte in applicazione del diritto lituano, così come risulta dalla

Costituzione e dalle leggi sui contratti di lavoro, sulla remunerazione del lavoro, sulle

ferie e sulla sicurezza sociale dei lavoratori salariati. Si può allora sostenere che se la

ricorrente avesse portato le proprie doglianze dinanzi ai giudici polacchi, essi

avrebbero deciso di applicare il diritto materiale scelto dalle parti, e cioè il diritto

lituano. Tuttavia, la Corte ritiene che tale via di ricorso, anche a voler supporre che

sia teoricamente concepibile, non sarebbe molto realistica nelle circostanze del caso

di specie. Imporne l’utilizzo avrebbe comportato per la ricorrente serie difficoltà

pratiche, incompatibili con il rispetto del suo diritto di accesso a un giudice, che,

come tutti gli altri diritti della Convenzione, deve essere interpretato in modo da

renderlo concreto ed effettivo piuttosto che teorico ed illusorio (si veda, tra gli altri, il

caso Partito comunista unificato turco e altri c. Turchia, § 33, Recueil des arrêts et

décisions 1998-I). Ora, la ricorrente è di nazionalità lituana, era stata assunta in

Lituania in virtù di un contratto che rinviava al diritto lituano e la Repubblica di

Polonia aveva essa stessa accettato che il contratto fosse retto dal diritto lituano.

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polacche non sarebbe stato considerato, nel caso di specie, come un ricorso

accessibile ed effettivo.

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA

CONVENZIONE

giurisdizione del governo polacco, le autorità giurisdizionali lituane l’hanno privata

del suo diritto di accesso a un giudice ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione, che,

per la parte pertinente al caso di specie, è così formulato:

« 1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, (...) da un tribunale

(...) il quale sia chiamato a pronunciarsi (...) sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...). »

A. Sull’applicabilità dell’articolo 6 § 1

Finlandia ([GC], ricorso n° 63235/00, § 62, CEDH 2007-IV), e, in particolare, alle

due condizioni che devono essere rispettate affinché l’articolo 6 possa applicarsi in

questo genere di controversie, il Governo sostiene che il ricorso deve essere

dichiarato irricevibile ratione materiae rispetto alle disposizioni della Convenzione.

Lituania, e soprattutto dalle sentenze del 5 gennaio 1998 e del 6 aprile 2007, nonché

dalla sentenza resa il 25 giugno 2001 sulla causa della ricorrente, che tutte le persone

impiegate nella missione diplomatica di uno Stato straniero, comprese quelle che

lavorano nei servizi amministrativi e tecnici, devono essere considerate come

individui che contribuiscono, in un modo o nell’altro, allo svolgimento delle funzioni

legate all’esercizio della sovranità dello Stato riguardato e che dunque servono gli

interessi pubblici di questo Stato. Il tipo di funzioni esercitate dalla ricorrente

all’ambasciata della Polonia a Vilnius giustificava l’applicazione dell’immunità degli

stati alla Polonia. In effetti, l’interessata aveva un accesso diretto all’insieme dei

documenti e delle attività ufficiali dell’ambasciata. Di conseguenza ella era ben più di

un semplice funzionario tecnico.

autorità giurisdizionali lituane, ella aveva cercato di contestare la legittimità del suo

licenziamento al fine di ottenere un risarcimento per questo motivo. Ella reputa che

tanto il suo contratto di lavoro che la sua azione per licenziamento illegittimo

rivestivano, a titolo principale, carattere di diritto privato.

affinché lo Stato convenuto possa invocare lo status di pubblico dipendente di un

ricorrente, al fine di sottrarlo alla protezione garantita dall’articolo 6, due condizioni

devono essere rispettate. In primo luogo, il diritto interno dello Stato riguardato deve

avere espressamente escluso il diritto di accesso a un giudice per quel posto di lavoro

o per la categoria di lavoratori in questione. In secondo luogo, questa deroga deve

riposare su motivi obiettivi legati all’interesse dello Stato (§ 62).

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relazioni fra lo Stato e i propri funzionari, le quali non sono in gioco nel caso di

specie: la ricorrente, di nazionalità lituana, infatti, era stata assunta dall’ambasciata

polacca con un contratto stipulato fra lei e, in ultima analisi, la Repubblica di Polonia.

Ella non poteva, dunque, dinanzi alle autorità giurisdizionali lituane, essere

considerata una pubblica dipendente della Lituania.

Eskelinen possa applicarsi, mutatis mutandis, al caso di specie, non si potrebbe

ragionevolmente sostenere che la seconda condizione sia soddisfatta nel caso della

ricorrente. Infatti, risulta dall’allegato al contratto di lavoro di costei che le sue

funzioni all’ambasciata polacca consistevano nel controllare il centralino

dell’ambasciata e del consolato generale e registrare le conversazioni telefoniche

internazionali; nel dattilografare testi redatti in lituano o in polacco; nel garantire

l’invio e il ricevimento di fax; nel fornire informazioni in polacco, in lituano e in

russo; nell’aiutare ad organizzare piccoli ricevimenti e aperitivi; nel fotocopiare

documenti (paragrafo 12 supra). Orbene, ad avviso della Corte l’esercizio di tali

funzioni non nascerebbe proprio da « motivi oggettivi legati all’interesse dello Stato »

nel senso della sopracitata sentenza Vilho Eskelinen.

carattere civile ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione. A tal proposito la Corte

ricorda che l’articolo 6 § 1 di applica alle « controversie » relative ai « diritti » di

carattere civile che possano dirsi, almeno in modo sostenibile, riconosciuti nel diritto

interno, siano o meno tutelati anche dalla Convenzione (si veda, in particolare il caso

Editions Périscope c. Francia, 26 marzo 1992, Serie A no 234-B, § 35, e il caso

Zander c. Svezia, 25 novembre 1993, § 22, Serie A no 279-B). La controversia può

anche vertere sull’esistenza stessa di un diritto, sulla sua portata e sulle sue modalità

di esercizio; infine, l’esito del processo deve essere direttamente determinante per il

diritto in questione (caso Vilho Eskelinen sopra citato, § 40).

il ricorso della ricorrente verte sulla richiesta di un risarcimento per il licenziamento

illegittimo.

dinanzi alle giurisdizioni lituane.

B. Sull’osservanza dell’articolo 6 § 1

a. La ricorrente

una descrizione delle sue funzioni ufficiali. L’impiego subalterno da lei svolto non

comportava alcun compito o funzione di natura tale da giustificare la decisione di

applicare la dottrina dell’immunità degli Stati, nel senso delle disposizioni pertinenti

della Convenzione di Basilea o della Convenzione delle Nazioni Unite.

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b. Il Governo

accedere a un giudice persegue uno scopo legittimo: promuovere il rispetto dei

principi di indipendenza e di uguaglianza sovrana degli Stati, conformemente al

diritto interno e al diritto internazionale pubblico.

che gli strumenti giuridici internazionali e la giurisprudenza di un certo numero di

Stati considerano che, nell’ambito delle controversie di lavoro, l’immunità degli stati

non è limitata quando il datore di lavoro è un’ambasciata straniera. Sia in Lituania

che in Polonia, le questioni riguardanti l’immunità degli stati sono rette dal diritto

internazionale consuetudinario, non essendo state tali questioni risolte attraverso

convenzioni bilaterali. A sostegno della sua tesi il Governo invoca l’articolo 32 della

Convenzione di Basilea, l’articolo 38 §2 della Convenzione di Vienna sulle relazioni

diplomatiche e l’articolo 11 § 2 c) della Convenzione delle Nazioni Unite sulle

immunità dalla giurisdizione degli Stati e dei loro beni. Il Governo sostiene che gli

Stati godono di un potere discrezionale in materia di assunzione per impieghi

pubblici. Ciò vale anche in materia di « licenziamento » o di « risoluzione del

contratto » dei pubblici dipendenti dopo un’indagine o un’investigazione nel quadro

del potere di controllo o del potere disciplinare esercitato dallo Stato datore di lavoro.

per il Governo, è in parte dovuto all’origine della controversia – nata dall’accusa di

violenza sessuale rivolta contro un membro del personale diplomatico

dell’ambasciata – che i giudici lituani non avrebbero potuto esaminare correttamente

senza interrogare persone che godevano dell’immunità diplomatica.

avrebbe implicato lo svolgimento di indagini nella sfera pubblica e sovrana della

Polonia. La Corte Suprema lituana sarebbe pervenuta ad una decisione ragionevole

prendendo in considerazione soprattutto il fatto che, invocando l’immunità dalla

giurisdizione, la Repubblica di Polonia riteneva che la controversia tra la ricorrente e

l’ambasciata polacca non fosse un’ordinaria controversia di lavoro.

competenti a conoscere della domanda della ricorrente e se avessero deciso nel merito

di essa (affermando per esempio che il licenziamento era stato illegittimo e

riconoscendo alla ricorrente una somma di denaro), sarebbe stato impossibile eseguire

la sentenza nei confronti della parte convenuta, cioè lo Stato polacco. Infatti,

quest’ultimo aveva fatto conoscere, tramite una nota diplomatica, il suo rifiuto

formale di partecipare al processo in qualità di parte convenuta.

a. Richiamo dei principi che emergono dalla giurisprudenza

1 della Convenzione, deve interpretarsi alla luce del principio della preminenza del

diritto, che esige l’esistenza di una via giurisdizionale effettiva che permetta di

rivendicare i diritti civili (caso Běleš e altri c. Repubblica Ceca, ricorso no 47273/99,

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§ 49, CEDH 2002-IX). Ogni individuo possiede il diritto a che un giudice conosca di

tutte le controversie relative ai suoi diritti e alle sue obbligazioni di carattere civile. È

così che l’articolo 6 § 1 consacra il « diritto a un giudice », di cui il diritto di accesso,

vale a dire il diritto di ricorrere ad un giudice civile, ne costituisce un aspetto (caso

Golder c. Regno Unitoi, sentenza del 21 febbraio 1975, Serie A no 18, p. 18, § 36 ;

caso Prince Hans-Adam II del Liechtenstein c. Germania [GC], ricorso no 42527/98,

§ 43, CEDH 2001-VIII).

Convenzione, non è assoluto : esso si presta a limitazioni implicitamente ammesse,

poiché richiede per sua stessa natura una regolamentazione dello Stato. Gli Stati

contraenti godono in materia di un certo margine di apprezzamento. Appartiene

invece alla Corte di stabilire in ultima analisi il rispetto delle esigenze della

Convenzione; la Corte deve verificare che le limitazioni attuate non restringano

l’accesso dell’individuo in maniera o al punto tale che il diritto si trovi pregiudicato

nella sua stessa sostanza. Inoltre, tale limitazione del diritto di accesso a un giudice

non si concilia con l’articolo 6 § 1 se non tende ad uno scopo legittimo e se non esiste

un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo prefissato

(caso Waite e Kennedy c. Germania [GC], ricorso no 26083/94, § 59, CEDH 1999-I;

caso T.P. e K.M. c. Regno Unito [GC], ricorso no 28945/95, § 98, CEDH 2001-V;

caso Fogarty c. Regno Unito [GC], ricorso no 37112/97, CEDH 2001-XI, § 33).

dalla Convenzione di Vienna del 13 maggio 1969 sul diritto dei trattati, che è enuncia

nel suo articolo 31 § 3 c) che bisogna tener conto di « ogni norma pertinente di diritto

internazionale applicabile alle relazioni tra le parti ». Infatti, la Convenzione,

compreso il suo articolo 6, non deve interpretarsi a vuoto. Così la Corte stessa non

deve perdere di vista il carattere specifico del trattato di garanzia collettiva dei diritti

dell’uomo che riveste la Convenzione, ma deve tener conto anche dei principi

pertinenti di diritto internazionale, compresi quelli relativi alla concessione

dell’immunità agli Stati (caso Fogarty, sopra citato, § 35).

restrizione sproporzionata al diritto di accesso al giudice, così come consacrato

dall’articolo 6 § 1, le misure adottate da un’Alta Parte Contraente le quali riflettono le

norme di diritto internazionale generalmente riconosciute in materia di immunità

degli Stati. Così come il diritto di accesso a un giudice è inerente alla garanzia

dell’equo processo riconosciuta da questo articolo, allo stesso modo certe restrizioni

all’accesso devono essere sostenute per essergli applicate; si trova un esempio fra le

limitazioni generalmente ammesse dalla Comunità degli Stati come rilevanti dalla

dottrina dell’immunità degli Stati (caso Kalogeropoulou e altri c. Grecia e Germania,

(déc.), ricorso no 59021/00, CEDH 2002-X ; caso Fogarty, § 36).

dei diritti non già teorici e illusori, ma concreti e effettivi. L’osservazione vale

egualmente per il diritto d’accesso al giudice, visto il posto eminente che il diritto a

un processo equo occupa in una società democratica (si veda il caso Aït-Mouhoub

c. Francia, sentenza del 28 ottobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3227, § 52). Sarebbe

incompatibile con la preminenza del diritto in una società democratica e con il

principio fondamentale che sottende l’articolo 6 § 1, cioè che le azioni civili devono

ARRÊT CUDAK c. LITUANIE – OPINIONS SEPAREES

poter esser portate dinanzi a un giudice, che uno Stato, senza riserve o senza controllo

degli organi della Convenzione, potesse sottrarre alla competenza dei giudici tutta una

serie di azioni civili o esonerare da ogni responsabilità delle categorie di individui (si

veda il caso Fayed c. Regno Unito, sentenza del 21 settembre 1994, Serie A no 294-B,

p. 49, § 65).

dello Stato ostacoli l’esercizio del diritto di accesso alla giustizia, la Corte deve

verificare se le circostanze del caso giustificano tale ostacolo.

b. Applicazione al caso di specie

legittimo. A tal riguardo essa ricorda che l’immunità degli Stati, consacrata dal diritto

internazionale, è nata dal principio par in parem non habet imperium, in virtù del

quale uno Stato non può essere sottoposto alla giurisdizione di un altro Stato. Essa ha

affermato che la concessione dell’immunità ad uno Stato da un processo civile

persegue lo scopo legittimo di osservare il diritto internazionale al fine di favorire la

cortesia e i buoni rapporti fra gli Stati nel rispetto della sovranità di un altro Stato .

prima azione per discriminazione sessuale contro gli Stati Uniti, dopo il suo

licenziamento da un posto di assistente amministrativa all’ambasciata americana di

Londra. Dopo molti altri tentativi infruttuosi per farsi riassumere dall’ambasciata, la

ricorrente intentava allora una seconda azione per discriminazione sessuale davanti ai

giudici britannici, la quale tuttavia si scontrava con l’immunità dal processo civile che

era stata eccepita dagli Stati Uniti. Questo secondo processo, che è stato oggetto di

ricorso dinanzi alla Corte, ha dato luogo al caso Fogarty.

non riguarda l’assunzione ma il licenziamento di un membro del personale locale

dell’ambasciata. A dispetto di questa differenza la Corte ritiene che la conclusione

quanto all’esistenza di uno scopo legittimo rispetto alle restrizioni del caso Fogarty si

applica ugualmente nel caso di specie. Dunque è opportuno esaminare nel caso

attuale se la restrizione contestata al diritto di accesso al giudice è stata proporzionata

rispetto allo scopo perseguito.

tendenza in diritto internazionale e comparato che va verso una limitazione

dell’immunità degli stati nelle controversie relative a questioni legate all’assunzione

del personale, ad eccezione tuttavia di quelle riguardanti il reclutamento del personale

delle ambasciate (§§ 37-38).

ormai molti anni una certa erosione. Così, nel 1979, la Commissione di diritto

internazionale, era stata invitata a codificare e sviluppare progressivamente il diritto

internazionale relativo alle questioni sull’immunità giurisdizionale degli Stati e dei

loro beni. Essa ha elaborato molti progetti che sono stati sottoposti all’osservazione

degli stati. Un progetto adottato nel 1991 contiene un articolo 11 relativo ai contratti

di lavoro (paragrafo 28, supra). Nel 2004, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite

ha adottato la Convenzione sulle immunità giurisdizionale degli Stati e dei loro beni

(paragrafo 30, supra).

ARRÊT CUDAK c. LITUANIE – OPINIONS SEPAREES

sul suo articolo 11), ha introdotto un’eccezione importante in materia di immunità

degli Stati sottraendo, in principio, all’applicazione della regola dell’immunità i

contratti di lavoro conclusi tra uno Stato e il personale delle missioni diplomatiche

corrispondente all’estero. Tuttavia questa eccezione si trova essa stessa affiancata da

eccezioni in virtù delle quali, in sostanza, l’immunità si applica ugualmente con

riguardo agli agenti diplomatici e consolari; nei casi in cui l’oggetto della

controversia riguardi l’assunzione, il rinnovo di un’assunzione o la reintegrazione di

un candidato; quando si tratta di un cittadino dello Stato datore di lavoro; o, infine, se

il lavoratore e lo Stato datore di lavoro sono stati convenuti altrimenti per iscritto.

sembrano inquadrarsi nella tendenza nascente nella prassi legislativa e convenzionale

di un numero crescente di Stati (YBILC 1991 II/2 44 § 14). Non si può dire che vada

diversamente per la Convenzione del 2004. D’altronde, è principio consolidato in

diritto internazionale che, anche se non ratificato, una disposizione di un trattato può

avere forza vincolante se essa riflette il diritto internazionale consuetudinario, sia che

essa « codifichi » quest’ultimo, sia che essa dia luogo a nuove norme consuetudinarie

(si vedano i casi della Piattaforma continentale del Mare del Nord, CIJ Recueil 1969,

p.41, § 71). Ora, non ci sono state obiezioni particolari da parte degli Stati

all’elaborazione dell’articolo 11 del progetto della Commissione di diritto

internazionale, né tantomeno da parte dello Stato convenuto. Quanto alla

Convenzione del 2004, la Lituania non l’ha certo ratificata ma non si è mai opposta

alla sua adozione.

Commissione di diritto internazionale del 1991, così come ripreso dalla Convenzione

del 2004, si applica allo Stato convenuto, a titolo di diritto internazionale

consuetudinario. La Corte ne deve tener conto nel verificare se il diritto di accesso a

un giudice, di cui all’articolo 6 § 1, sia stato rispettato.

Certo, l’articolo 479 del codice di procedura civile in vigore all’epoca dei fatti

consacrava la regola detta dell’immunità assoluta degli Stati. Tuttavia la Corte

Suprema della Lituania, riunitasi in formazione plenaria, ha adottato il 21 dicembre

2000 una decisione (la no 28) sulla « giurisprudenza dei giudici della Repubblica di

Lituania relativa all’applicazione delle norme di diritto internazionale privato ». Essa

vi precisava che l’articolo 479 del codice di procedura civile stabiliva una norma in

virtù della quale « gli Stati stranieri [e] i rappresentati diplomatici e consolari e i

diplomatici degli Stati stranieri beneficiano dell’immunità dalla giurisdizione dei

giudici lituani », che questa norma non consacrava l’immunità degli Stati stranieri se

non per le « relazioni giuridiche rette dal diritto pubblico ». A contrario, la regola

dell'immunità non si applica alla relazioni rette dal diritto privato. Questa conclusione

ha confermato la prassi della Corte Suprema che ha abbandonato la concezione

assoluta in materia di immunità degli Stati (paragrafo 22, supra).

enucleate nell’articolo 11 del progetto della Commissione di diritto internazionale:

ella non svolgeva particolari funzioni appartenenti all’esercizio della forza pubblica.

Inoltre ella non era né un agente diplomatico o consolare né una cittadina dello Stato

ARRÊT CUDAK c. LITUANIE – OPINIONS SEPAREES

datore di lavoro. Infine, l’oggetto della controversia era legato al licenziamento della

ricorrente.

nell’ambasciata polacca, incaricata soprattutto di registrare le conversazioni

internazionali, di dattilografare testi, di inviare e ricevere fax, di fotocopiare

documenti, di fornire informazioni e di aiutare nell’organizzazione di alcuni eventi.

Né la Corte Suprema della Lituania né il Governo convenuto hanno potuto dimostrare

che tali funzioni erano oggettivamente connesse ad interessi superiori dello Stato

polacco. Se l’allegato al contratto di lavoro precisava che la ricorrente avrebbe potuto

essere chiamata a svolgere altri lavori su richiesta del capo della rappresentanza, non

risulta dagli atti – e il Governo non ha del resto apportato alcuna precisazione a tal

riguardo – che ella abbia effettivamente eseguito dei compiti legati all’esercizio della

sovranità dello Stato polacco.

determinare la sua competenza nelle controversie di lavoro che coinvolgono una

missione o un’ambasciata straniera, bisogna stabilire in ogni caso se il rapporto di

lavoro di cui si tratta rientra nella sfera del diritto pubblico (acta jure imperii) o in

quella del diritto privato (acta jure gestionis). Nella specie, tuttavia, la Corte Suprema

ha dichiarato di non aver ottenuto alcuna informazione che le permettesse di stabilire

il campo delle « effettive funzioni » della ricorrente. Essa si è allora fondata

unicamente sul fatto che la Polonia ha eccepito l’immunità dalla giurisdizione per

concludere che le funzioni di cui l’interessata è stato investita « facilitavano in una

certa misura l’esercizio da parte della Repubblica di Polonia delle sue funzioni

sovrane » (paragrafo 18, supra).

per la sicurezza dello Stato polacco, criterio fissato ulteriormente dall’articolo 11 § 2

d) della Convenzione del 2004, la semplice allegazione che la ricorrente avrebbe potuto avere accesso a certi documenti o avrebbe potuto sentire delle conversazioni

telefoniche confidenziali in ragione delle sue funzioni, non è sufficiente. In questo

contesto è opportuno non perdere di vista che all’origine del licenziamento della

ricorrente e del processo che ne è seguito, c’erano dei fatti costitutivi di una violenza

sessuale constatata dal mediatore lituano per le pari opportunità, che era stato adito

dalla ricorrente. Ora, tali fatti non possono trascurarsi per mettere in causa gli

interessi dello Stato polacco in materia di sicurezza.

rispetto all’esecuzione nei confronti della Polonia di un’eventuale sentenza lituana

favorevole alla ricorrente, tali considerazioni non potrebbero che far fallire

un’applicazione corretta della Convenzione.

degli Stati e dichiarandosi incompetenti a statuire sulla domanda della ricorrente, le

autorità giurisdizionali lituane, avendo mancato di conservare un rapporto

ragionevole di proporzionalità, hanno oltrepassato il loro margine di apprezzamento e

hanno così recato pregiudizio alla sostanza stessa del diritto della ricorrente di

accedere a un giudice.

ARRÊT CUDAK c. LITUANIE – OPINIONS SEPAREES

III. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il

diritto dell’Alta Parte Contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le

conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte

lesa. »

A. Danni

EUR circa) per il danno patrimoniale che ella avrebbe subito dal 22 novembre 1999 al

30 giugno 2009. A titolo di danno non patrimoniale ella richiede 350 000 LTS

(101 367 EUR circa).

patrimoniale che per il danno non patrimoniale, sono eccessive, non giustificate e

prive del nesso di causalità con la violazione allegata della Convenzione.

specie, è stato vittima di un processo inficiato da trasgressioni alle esigenza

dell’articolo 6 della Convenzione, un nuovo processo o una riapertura del caso su

richiesta dell’interessato è in principio un mezzo adeguato per riparare la violazione

lamentata (caso Sejdovic c. Italia [GC], ricorso no 56581/00, § 126, CEDH 2006-II ;

si veda anche, mutatis mutandis, il caso Öcalan c. Turchia [GC], ricorso no 46221/99,

§ 210, CEDH 2005-IV). La Corte rileva poi che la sola ragione da citare per

concedere una soddisfazione equa risiede nella specie nel fatto che la ricorrente non

ha potuto godere delle garanzie di cui all’articolo 6. La Corte non può certo speculare

su quella che sarebbe stata la conclusione del processo nel caso contrario, ma non

ritiene irragionevole pensare che l’interessata ha subito una perdita di chances (caso

Colozza c. Italia, sentenza del 12 febbraio 1985, Serie A no 89, § 38 ; caso Pélissier e

Sassi c. Francia [GC], ricorso no 25444/94, § 80, ECHR 1999-II). A ciò si aggiunge

un pregiudizio morale che la constatazione della violazione della Convenzione

risultante nella presente sentenza non è sufficiente a riparare. Giudicando secondo

equità, come vuole l’articolo 41, la Corte concede alla ricorrente10 000 EUR,

compensando tutti i capi di danno.

B. Costi e spese

destinata a coprire i costi e le spese afferenti al processo dinanzi alla Corte.

di specie, così la domanda della ricorrente deve essere rigettata.

ad essa. La sua domanda non è accompagnata da documenti giustificativi di natura

tali da dimostrare che la somma versata all’interessata dal Consiglio d’Europa per il

gratuito patrocinio non copre in modo adeguato tutti i costi e tutte le spese sostenute

nell’ambito del processo svoltosi dinanzi alla Corte.

ARRÊT CUDAK c. LITUANIE – OPINIONS SEPAREES

C. Interessi moratori

di interesse marginale ufficiale praticato dalla Banca Centrale Europea, maggiorato di

tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÁ,

è stato violato;

2. Dichiara

a) che lo Stato convenuto dovrà versare alla ricorrente, entro tre mesi, 10 000 EUR (diecimila euro), più tutto l’ammontare che può essere dovuto a titolo di

imposta, per i danni patrimoniali e non patrimoniali, da convertire in Litai lituani

al tasso applicabile alla data del regolamento;

b) che allo compimento del decorso del suddetto termine e fino al versamento, quest’importo sarà maggiorato di interessi semplici ad un tasso pari al tasso di

interesse marginale ufficiale della Banca Centrale Europea praticato durante

questo periodo, aumentato di tre punti percentuali;

Redatta in francese e in inglese, successivamente letta in udienza pubblica nel

Palazzo dei diritti dell’uomo, a Strasburgo, il 23 marzo 2010.

Johan Callewaert

Cancelliere aggiunto

Jean-Paul Costa

Presidente

Alla presente sentenza si trovano allegate, in conformità agli articoli 45 § 2 della

Convenzione e 74 § 2 del regolamento della Corte, le seguenti opinioni:

Popović ;

Casadevall, Cabral Barreto, Zabrebelsky e Popović.

J.-P.C.

J.C.

ARRÊT CUDAK c. LITUANIE – OPINIONS SEPAREES

OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE CABRAL BARRETO, A

CUI SI UNISCE IL GIUDICE POPOVIĆ

Noi siamo d’accordo con la maggioranza su tutto il dispositivo della sentenza.

Per contro, per quanto concerne il ragionamento, noi vogliamo separarci dalle

affermazioni fatte al paragrafo 66 - « anche se non ratificato, una disposizione di un

trattato può avere forza vincolante se essa riflette il diritto internazionale

consuetudinario » - e 67 « l'articolo 11 del progetto della Commissione di diritto

internazionale del 1991, così come è stato ripreso dalla Convenzione del 2004, si

applica allo Stato convenuto, a titolo di diritto internazionale consuetudinario ».

Per noi un trattato internazionale non ratificato e le sue disposizioni non hanno mai

forza vincolante; è la ratifica che dà loro questa forza vincolante.

Ciò che ha forza vincolante è il diritto internazionale consuetudinario, e poco

importa se è codificato o non codificato.

Ci sembra che i paragrafi §§ 66 e 67 avrebbero dovuto essere formulati in modo da

riflettere questa concezione a scanso di ogni equivoco.

ARRÊT CUDAK c. LITUANIE – OPINIONS SEPAREES

OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE MALINVERNI, A CUI

SI UNISCONO I GIUDICI CASADEVALL, CABRAL BARRETO,

ZAGREBELSKY E POPOVIĆ

di specie, è stato vittima di un processo inficiato da trasgressioni alle esigenza

dell’articolo 6 della Convenzione, un nuovo processo o una riapertura del caso su

richiesta dell’interessato è in principio un mezzo adeguato per riparare la violazione

lamentata ».

la quale si limita ad affermare che lo Stato convenuto deve versare alla ricorrente

10 000 € per i danni patrimoniali e non patrimoniali. 1

indennità di cui la Corte ordine l’erogazione alle vittime di una violazione della

Convenzione rivestono, secondo la lettera e lo spirito dell’articolo 41, un carattere

sussidiario. 2 Ogni volta che sia possibile, la Corte dovrà sforzarsi di ripristinare lo

statu quo ante. Ciò che la Corte afferma al paragrafo 79 riveste, ai miei occhi, una

grande importanza. In effetti, essa vi ha riaffermato il principio fondamentale secondo

il quale il miglior modo di riparare una violazione dell’articolo 6 consiste nella

riapertura del processo, ogni volta che sia possibile e se il ricorrente lo desidera.

contraenti di conoscere le ragioni per le quali la Corte è pervenuta a una constatazione

della violazione della Convenzione o all’assenza di una tale constatazione, e rivestono

a tal riguardo un’importanza determinante per l’interpretazione della Convenzione, è

però il dispositivo che vincola le parti, ai sensi dell’articolo 46 § 1 della

Convenzione. 3

sull’esecuzione delle sentenze della Corte spetta al Comitato dei Ministri. Questo non

significa, tuttavia, che la Corte non debba giocare alcun ruolo in quest’ambito e che

non debba adottare delle misure atte a facilitare il compito del Comitato dei Ministri

nell’espletamento delle sue funzioni. A questo proposito, è essenziale che, nelle sue

sentenze, la Corte non si limiti a dare una descrizione il più precisa possibile della

natura della violazione constatata, ma, nel dispositivo, è essenziale che indichi allo

allegata alla sentenza sul caso Salduz c. Turchia (GC, ricorso n° 36391/02 del 27 novembre 2008).

sui casi Vladimir Romanov c. Russia (ricorso n° 41461/02 del 24 luglio 2008) e Ilatovskiy c. Russia

(ricorso n° 6945/04 del 9 luglio 2009).

sui casi Fakiridou et Schina c. Grecia (ricorso n° 6789/06 del 14 novembre 2008), Lesjak c. Croazia,

(ricorso n° 25904/06 del 18 febbraio 2010) e Prežec c. Croazia (ricorso n° 48185/07 del 15 ottobre

2009).

ARRÊT CUDAK c. LITUANIE – OPINIONS SEPAREES

Stato condannato anche le misure che le sembrano più adeguate per riparare tale

violazione.

danni causati alla vittima. Nel caso di specie, l’origine della controversia risiede nel

fatto che la ricorrente aveva sostenuto dinanzi al mediatore per le pari opportunità di

aver subito una violenza sessuale da parte di uno dei suoi colleghi, membro del

personale diplomatico dell’ambasciata. Dopo un’indagine, il mediatore aveva steso

un rapporto secondo cui la ricorrente era effettivamente stata vittima di una violenza

sessuale (paragrafo 13). Ammalatasi a causa di un clima di tensione che viveva sul

suo lavoro, ella si metteva in malattia per due mesi circa, a seguito dei quali fu

licenziata per assenza dal lavoro (paragrafi 14 e 15). Così la ricorrente adiva i giudici

per licenziamento illegittimo, senza tuttavia domandare la sua reintegrazione

all’ambasciata (paragrafo 16). Come rileva la sentenza « è opportuno non perdere di

vista che all’origine del licenziamento della ricorrente e del processo che ne è seguito,

c’erano dei fatti costitutivi di una violenza sessuale » (paragrafo 72).

risarcimento (paragrafo 16), ma soprattutto un provvedimento giurisdizionale che

dichiarasse il carattere illegittimo del suo licenziamento (paragrafo 41). Ella ha

probabilmente ancora oggi un interesse a ottenere tale dichiarazione. In queste

condizioni, sono dell’avviso che solo una riapertura del processo sia di natura tale da

dare piena soddisfazione alla ricorrente.

del processo nazionale dopo una sentenza di condanna della Corte, tale soluzione, a

mio avviso, doveva essere preferita rispetto a quella di accordare un risarcimento alla

vittima. Per questa ragione avrei preferito che il diritto della ricorrente di domandare

la riapertura (o piuttosto l’apertura) del processo, fosse inserito nel dispositivo della

sentenza.

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