CASO CUDAK c. LITUANIA
(Ricorso no 15869/02)
23 marzo 2010
Questa sentenza è definitiva. Essa può subire modifiche di forma.
Nel caso Cudak v. Lituania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, riunitasi nella Grande Camera composta:
Jean-Paul Costa, Presidente,
Christos Rozakis,
Nicolas Bratza,
Peer Lorenzen,
Françoise Tulkens,
Josep Casadevall,
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti dell'uomo
ARRÊT CUDAK c. LITUANIE – OPINIONS SEPAREES
Ireneu Cabral Barreto,
Corneliu Bîrsan,
Vladimiro Zagrebelsky,
David Thór Björgvinsson,
Dragoljub Popović,
Ineta Ziemele,
Mark Villiger,
Giorgio Malinverni,
András Sajó,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, giudici,
e da Johan Callewaert, cancelliere aggiunto della Grande Camera,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio l’1 luglio 2009 e il 24 febbraio 2010,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in questa data:
1Il caso trae origine dal ricorso (no 15869/02) diretto contro la Repubblica della
Lituania e con cui una cittadina di questo Stato, Alicija Cudak (« la ricorrente »), ha
adito la Corte il 4 dicembre 2001 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (« la Convenzione »).
2La ricorrente, che è stata ammessa al beneficio del patrocinio legale, è
rappresentata da K. Uczkiewicz, avvocato di Wrocław. Il governo lituano (« il
Governo »)è rappresentato dal proprio agente, E. Baltutytė.
3La ricorrente allega una violazione del proprio diritto di accesso ad un giudice,
garantito dall’articolo 6 § 1 della Convenzione.
4Il ricorso veniva assegnato alla terza sezione della Corte (articolo 52 § 1 del
regolamento). Il 2 marzo 2006, veniva dichiarato ricevibile da una camera della
suddetta sezione, composta dai seguenti giudici: B. M. Zupančič, J. Hedigan, L.
Caflisch, C. Bîrsan, A. Gyuluman, R. Jaeger e E. Myjer, nonché da V. Berger,
cancelliere di sezione. Il 27 gennaio 2009, una camera della seconda sezione,
composta dai seguenti giudici: F. Tulkens, I. Cabral Barreto, V. Zagrebelsky, D.
Popović, A. Sajó, I. Karakaş e I. Ziemele, nonché da S. Dollé, cancelliere di sezione,
rimetteva il caso alla Grande Camera, senza che alcuna delle parti si opponesse
(articolo 30 della Convenzione e 72 del regolamento).
5La composizione della Grande Camera veniva stabilita conformemente agli
articoli 27 §§ 2 e 3 della Convenzione e 24 del regolamento.
6A causa dell’assenza del J. Hedigan, giudice membro di diritto del Governo in
relazione alla Lituania nella presente controversia, il Governo ha nominato I. Ziemele
in qualità di giudice ad hoc (articoli 27 § 2 della Convenzione e 29 § 1 del
regolamento).
7Sia la ricorrente che il Governo hanno depositato le loro osservazioni scritte sul
merito della controversia.
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8Un’udienza pubblica si è svolta nel Palazzo dei diritti dell’uomo, a Strasburgo,
l’1 luglio 2009 (articolo 59 § 3 del regolamento).
Sono comparsi:
E. BALTUTYTĖ, Rappresentante del Governo,
rappresentante;
K. BUBNYTĖ-MONVYDIENĖ, Capo del dipartimento di rappresentanza dinanzi alla
Corte europea dei diritti dell’uomo,
avvocato;
K. UCZKIEWICZ, avvocato,
B. SLUPSKA-UCZKIEWICZ, avvocato,
avvocato,
avvocato.
La Corte ha ascoltato nelle loro dichiarazioni gli avvocati K. Uczkiewicz
e E. Baltutytė.
9La ricorrente è nata nel 1961 e risiede a Vilnius.
10L’1 novembre 1997 la ricorrente fu assunta dall’ambasciata della Repubblica
di Polonia (« l’ambasciata ») a Vilnius per svolgere il ruolo di segretaria e
centralinista (korespondentė-telefonistė).
11Il contratto di lavoro precisava al suo articolo 1 che le attribuzioni e i compiti
della ricorrente erano limitati dal campo delle sue funzioni [di segretariacentralinista]. Se la ricorrente vi avesse consentito, ella avrebbe potuto vedersi
assegnati altri compiti, non coperti dal contratto. In tal caso si doveva concludere un
nuovo contratto. Secondo l’articolo 6 del contratto, la ricorrente doveva osservare le
leggi lituane, era responsabile dei danni che poteva causare al suo datore di lavoro e
poteva essere assoggettata a procedure disciplinari in caso di inadempimento delle
sue obbligazioni professionali e delle norme di sicurezza sul suo luogo di lavoro. La
ricorrente poteva percepire un compenso, delle indennità, delle gratifiche o essere
ammessa al beneficio di ferie in caso di lavoro supplementare. L’articolo 8 prevedeva
che le controversie nascenti dal contratto dovevano essere risolte secondo le fonti del
diritto lituano: la Costituzione, la legge sui contratti di lavoro, la legge sulla
remunerazione del lavoro, la legge sulle ferie, le legge sulla sicurezza sociale dei
salariati. Infine, il contratto poteva essere sciolto in base agli articoli 26, 27, 29 e 30
della legge sui contratti di lavoro (adottata il 28 novembre 1991 e modificata a più
riprese successivamente).
12Le funzioni della ricorrente – così come descritte in un allegato al contratto di
lavoro – includono le seguenti mansioni:
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« 1. Controllare il centralino dell’ambasciata e del consolato generale e registrare le
conversazioni telefoniche internazionali.
2Dattilografare i testi redatti in lituano o in polacco.
3Garantire l’invio e il ricevimento di fax.
4Fornire informazioni in polacco, in lituano e in russo.
5Aiutare nell’organizzazione di piccoli ricevimenti e aperitivi.
6Fotocopiare documenti.
7Espletare altri lavori su richiesta del Capo della rappresentanza. »
13Nel 1999 la ricorrente si rivolgeva al mediatore per le pari opportunità,
lamentando di aver subito molestie sessuali da parte di uno dei suoi colleghi, membro
del personale diplomatico dell’ambasciata. Dopo un’indagine il mediatore stendeva
un rapporto secondo il quale la ricorrente era stata effettivamente vittima di molestie
sessuali. La ricorrente afferma che, a causa dello stato di tensione in cui si trovava
durante il suo lavoro, si ammalava.
14In ferie per malattia dall’1 settembre al 29 ottobre 1999, si presentava a lavoro
lo stesso 29 ottobre ma ella non fu autorizzata a entrare nella sede dell’ambasciata. Il
22 novembre 1999 ella si presentava nuovamente a lavoro si vedeva nuovamente
rifiutare l’ingresso. Accadeva lo stesso il 23 novembre 1999.
15Il 26 novembre 1999 la ricorrente indirizzava all’ambasciata una lettera
informando di questi incidenti. Il 2 dicembre 1999 ella si vedeva notificare il suo
licenziamento per assenza dal lavoro dal 22 al 29 novembre 1999.
16La ricorrente intentava azione civile, reclamando un risarcimento per il
licenziamento illegittimo. Ella non chiedeva la sua reintegrazione. Il Ministro polacco
degli Affari Esteri emetteva una nota verbale eccependo l’immunità dalla
giurisdizione dinanzi ai tribunali lituani. Il 2 agosto 2000 il tribunale regionale di
Vilnius metteva concludeva il processo dichiarandosi incompetente. Il 14 settembre
2000 la corte d’appello confermava la decisione. La decisione definitiva fu adottata
dalla Corte Suprema il 25 giugno 2001.
17La Corte Suprema dichiarava, in particolare, che l’accordo sull’assistenza
giuridica, concluso tra la Lituania e la Polonia nel 1993, non risolveva la questione
dell’immunità degli Stati, che la Lituania non aveva adottato alcuna legge in materia e
che la giurisprudenza interna sul punto era ancora incerta. Così la Corte Suprema
giudicava appropriato di statuire essa stessa sulla controversia alla luce dei principi
generali del diritto internazionale, e soprattutto della Convenzione europea
sull’immunità degli Stati del 1972.
18La Corte suprema osservava che l’articolo 479 del codice di procedura civile
lituano, così come in vigore al tempo, stabiliva il principio dell’immunità assoluta
degli Stati, ma questa disposizione non era più applicata nella prassi. Aggiungeva che
la prassi internazionale dominante portava ad accogliere un’interpretazione restrittiva
dell’immunità degli Stati, in virtù della quale tale immunità non può essere
riconosciuta che per gli atti sovrani (acta jure imperii) e non invece per gli atti di
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natura commerciale o pertinenti di diritto privato (acta jure gestionis). La Corte
Suprema, in particolare, precisava:
« (...) ad avviso della Corte Suprema è possibile applicare il principio dell’immunità relativa
alla Repubblica di Polonia Tenuto conto del fatto che la Repubblica di Lituania riconosce che i
cittadini stranieri possono intentare un’azione avente ad oggetto una controversia di diritto
privato, deve ammettersi che, per difendere i propri diritti, una persona fisica o giuridica della
Repubblica di Lituania può agire contro uno Stato straniero.
È allora necessario stabilire se nel caso di specie la relazione tra la ricorrente e la Repubblica di
Polonia ricade nella sfera del diritto pubblico (acta jure imperii) o nella sfera del diritto privato
(acta jure gestionis). Al di là di tale questione, altri criteri sono applicabili che dovrebbero
permettere [alla Corte] di determinare se lo Stato convenuto gode dell’immunità (...) nelle
controversie di lavoro. Questi criteri soni, in particolare, i seguenti: la natura del luogo di lavoro,
lo status del lavoratore, il legame tra lo Stato di impiego e lo Stato del tribunale e la natura della
azione.
Con riguardo all’eccezione dell’immunità invocata dal Ministro degli Affari Esteri della
Repubblica di Polonia (...), è possibile concludere che esiste una relazione di servizio pubblico
retta dal diritto pubblico (acta jure imperii) tra la ricorrente e l’ambasciata della Repubblica di
Polonia e che la Repubblica di Polonia può pretendere l’immunità dalla giurisdizione. Questa
conclusione è corroborata da altri criteri. Per quanto concerne la natura del luogo di lavoro, è
opportuno rilevare che la funzione essenziale dell’ambasciata (...) è direttamente legata
all’esercizio della sovranità della Repubblica di Polonia. Per quanto riguarda lo status del
lavoratore (...), le parti hanno certamente concluso un contratto di lavoro, ma la nozione stessa di
lavoro da centralinista implica che il rapporto che lega le parti è vicino a quello che caratterizza la
nozione di servizio pubblico (...). Quanto al reale campo delle funzioni della ricorrente, la Corte
non ha potuto ottenere alcuna informazione che le permettesse di definirlo. Se ci si ferma alla
denominazione dell’impiego, si può concludere che le funzioni di cui l’interessata è stata
investita, in una certa misura, facilitano la Repubblica di Polonia nell’esercizio delle sue funzioni
sovrane. (...) È opportuno anche stabilire se lo Stato di impiego e lo Stato del tribunale adito,
nella misura in cui un giudice dello Stato sul cui territorio si svolge il lavoro in questione è
meglio piazzato per risolvere una controversia discendente dal rapporto di lavoro. A tal riguardo,
tocca riconoscere che l’esercizio dei poteri sovrani dello Stato del foro è rigorosamente limitato
per quanto concerne le ambasciate, anche se non si tratta, per essere esatti, di territori stranieri
(articolo 11 § 2 della legge sullo statuto delle rappresentanze diplomatiche degli Stati stranieri).
Quanto alla natura dell’azione (...), è opportuno rilevare che una domanda tendente a far
dichiarare l’illegittimità di un licenziamento ed a far ottenere un risarcimento non può
considerarsi in pregiudizio della sovranità di un [altro] Stato, poiché tale domanda riguarda solo
l’aspetto economico della relazione giuridica controversa [;] poiché non è stata formulata alcuna
domanda di reintegrazione (...). Tuttavia, non è solo in base a questi criteri che si può affermare
che la Repubblica di Polonia non può non invocare il beneficio dell’immunità dalla giurisdizione
nel caso di specie. (...) [La ricorrente] non ha allegato alcun [altra] prova che tendesse a
dimostrare l’impossibilità per la Repubblica di Polonia di beneficiare dell’immunità dalla
giurisdizione (articolo 58 del codice di procedura civile).
Con riguardo ai criteri suddetti, ed al desiderio della Lituania e della Polonia di mantenere
relazioni bilaterali buone (...) ed alla necessità di rispettare il principio di uguaglianza tra gli Stati
(...), la camera conclude che le giurisdizioni inferiori si sono giustamente dichiarate incompetenti
a conoscere della controversia.
(...)
La Corte Suprema nota che sia il tribunale regionale di Vilnius che la Corte d’appello hanno
fondato la decisione di dichiarare l’immunità dalla giurisdizione della Repubblica di Polonia sul
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solo fatto che essa ha rifiutato di prendere parte al processo Queste autorità giurisdizionali non
hanno esaminato la questione della dichiarazione dell’immunità relativa dalla giurisdizione alla
luce dei criteri impiegati dalla Corte Suprema. Tuttavia, questa violazione di norme procedurali,
ad avviso della Corte Suprema, non costituisce motivo di annullamento delle decisioni delle
giurisdizioni inferiori. (...)
La dichiarazione dell’immunità dalla giurisdizione da parte delle autorità giurisdizionali della
Repubblica di Lituania non impedisce alla ricorrente di intentare un’azione dinanzi alle
giurisdizioni polacche. »
19Non esiste in Lituania una legge speciale che disciplini la questione
dell’immunità degli Stati. Di solito il problema è risolto dai tribunali caso per caso,
con riferimento alle disposizioni di diverse convenzioni bilaterali e multilaterali.
20L’articolo 479 § 1 del codice di procedura civile del 1964 (che si applicava
all’epoca dei fatti e che è rimasto in vigore fino all’1 gennaio 2003) stabiliva la regola
dell’immunità assoluta:
« La competenza sulle azioni dirette contro gli Stati stranieri e l’adozione di misure di
espropriazione e di esecuzione relative ai beni di uno Stato straniero non sono possibili se non
con il consenso delle istituzioni competenti dello Stato straniero riguardato. »
21Il 5 gennaio 1998 la Corte Suprema adottava una decisione sul caso Stukonis
c. Ambasciata americana riguardante un’azione, diretta contro l’Ambasciata
americana a Vilnius, per un licenziamento illegittimo. La Corte giudicava l’articolo
479 § 1 del codice di procedura civile del 1964 inadeguato alla luce della mutevole
realtà delle relazioni internazionali e del diritto internazionale pubblico. La Corte
Suprema notava la tendenza della dottrina del diritto internazionale a restringere, per
determinate categorie di controversie, la possibilità per uno Stato straniero di invocare
l’immunità dalla giurisdizione dinanzi ai tribunali del foro. Essa decideva che la
giurisprudenza lituana doveva seguire la dottrina dell’immunità relativa degli Stati. In
particolare, la Corte si esprimeva nel modo seguente:
« L’immunità degli Stati non significa immunità dall’avvio di un processo civile, ma immunità
dalla giurisdizione dei tribunali. La Costituzione stabilisce il diritto di adire un giudice (articolo
30) (...). Tuttavia, la capacità per un giudice di difendere i diritti di un ricorrente, quando il convenuto è uno Stato straniero, dipende dalla questione di conoscere se tale Stato straniero
richiede l’applicazione della dottrina dell’immunità degli Stati (...). Al fin di determinare se il
caso dia o non dia luogo all’applicazione dell’immunità (...), è necessario determinare la natura
dei rapporti giuridici fra le parti (...) ».
22Il 21 dicembre 2000 la Corte Suprema della Lituania, riunitasi in formazione
plenaria, rendeva una decisione sulla « prassi dei tribunali della Repubblica di
Lituania relativa all’applicazione delle norme del diritto internazionale privato »
(Teismų Praktika 2001, no 14). Veniva precisato che se l’articolo 479 del codice di
procedura civile stabiliva una norma, in virtù della quale « gli Stati Stranieri [e] gli
agenti diplomatici e consolari di uno Stato straniero beneficiano dell’immunità della
giurisdizione dinanzi ai tribunali lituani », tale norma non consacrava l’immunità
degli Stati stranieri che per i « rapporti giuridici retti dal diritto pubblico ». La Corte
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Suprema sottolineava che, per stabilire se una controversia presentasse un elemento di
estraneità rientrante o meno nella competenza delle autorità giurisdizionali lituane, il
giudice deve tener conto del riconoscimento e dell’esecuzione (o del rifiuto di ciò)
della suddetta sentenza nello Stato straniero di riferimento . Se la controversia rientra
anche nella competenza del giudice straniero il giudice del foro può rinunciare ad
esercitare la sua competenza e può invitare il ricorrente ad adire un giudice dello
Stato straniero in cui la sentenza doveva essere eseguita.
Le giurisdizioni inferiori dovevano conformarsi a questa interpretazione resa dalla
Corte Suprema.
23Il 6 aprile 2007, la Corte Suprema adottava una decisione rispetto ad una
controversia che presentava un’analogia molto netta con quella della ricorrente: si
trattava del caso S.N. c. l'Ambasciata della Repubblica di Svezia. La Corte
sottolineava che « (...) anche se la repubblica di Svezia non ha adottato una legge che
disciplina la materia, risulta nondimeno dalla giurisprudenza dei tribunali interni che
essa aderisce alla dottrina dell’immunità relativa ». Nel caso di specie, e benché esse
siano prive di carattere vincolante, si era tenuto conto delle disposizioni della
Convenzione sulle immunità giurisdizionale degli Stati e dei loro beni del 2 dicembre
2004, in quanto esse corrispondono ad una certa tendenza del diritto internazionale in
materia di immunità degli Stati. La Corte Suprema, tra l’altro, basandosi sulla prassi
delle relazioni internazionali, ha osservato che la giurisprudenza dei tribunali di questi
due Stati – la Lituania e la Svezia – conferma una loro adesione alla dottrina
dell’immunità relativa degli Stati, in virtù della quale uno Stato non può invocare
l’immunità dalla giurisdizione se la controversia è di diritto privato. In quel caso,
dunque, la Svezia non poteva opporsi all’esame della controversia da parte delle
autorità giurisdizionali lituane. Ma la Corte Suprema giudicava che, nella specie, la
controversia opponente le parti trovava la propria origine in una relazione di diritto
pubblico e non in un rapporto di lavoro di diritto privato.
24La Corte Suprema constatava, inoltre, che non esiste una prassi internazionale
uniforme degli Stati che permetta di distinguere i membri del personale delle missioni
diplomatiche degli Stati stranieri, partecipanti all’esercizio della forza pubblica dello
Stato che rappresentano, dai membri del personale che non vi partecipano. In
mancanza di norme internazionali giuridicamente vincolanti, è dunque lecito per ogni
Stato prendere decisioni proprie in materia.
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25Il Governo sostiene che, sia in teoria che in pratica, è possibile per la
ricorrente portare dinanzi alle autorità giurisdizionali polacche la sua doglianza
riguardante la risoluzione del suo contratto con l’ambasciata polacca di Vilnius, come
peraltro era stata invitata a ciò dalla Corte Suprema lituana. Queste autorità avevano
competenza in materia e avrebbero applicato il diritto materiale lituano. In effetti, il
contratto di lavoro dell’interessata prevedeva una clausola per la quale tutte le
controversie discendenti da tale contratto dovevano essere risolte in base alle norme
del diritto lituano. Nella misura in cui l’articolo 479 § 1 del codice di procedura civile
e la relativa giurisprudenza escludevano la competenza delle autorità giurisdizionali
lituane, in quanto la Repubblica di Polonia aveva domandato di beneficiare
dell’immunità dalla giurisdizione, la suddetta clausola del contratto copriva solamente
l’applicazione delle norme del diritto materiale lituano. In più, in base al diritto
lituano, alla ricorrente non è precluso ricorrere al sistema giurisdizionale polacco, che
è sempre competente a conoscere delle sue doglianze concernenti l’estinzione del suo
contratto di lavoro.
26La Corte ricorda che il presente ricorso è stato dichiarato ricevibile il 2 marzo
2006Anche supponendo che l’argomento appena esposto debba analizzarsi come
un’eccezione a titolo di non esaurimento dei ricorsi interni da parte della ricorrente, e
che al Governo non è precluso sollevarla, la Corte rileva che l’articolo 35 § 1 della
Convenzione non riguarda, in principio, che le vie di ricorso messe a disposizione del
ricorrente dallo Stato convenuto. Tale non è il caso, nella fattispecie in esame, dei
ricorsi da esercitare in Polonia.
27Inoltre, La Corte nota che il contratto di lavoro tra la ricorrente e l’ambasciata
polacca precisava, al suo articolo 8, che le controversie a cui il contratto potrebbe dar
luogo, saranno risolte in applicazione del diritto lituano, così come risulta dalla
Costituzione e dalle leggi sui contratti di lavoro, sulla remunerazione del lavoro, sulle
ferie e sulla sicurezza sociale dei lavoratori salariati. Si può allora sostenere che se la
ricorrente avesse portato le proprie doglianze dinanzi ai giudici polacchi, essi
avrebbero deciso di applicare il diritto materiale scelto dalle parti, e cioè il diritto
lituano. Tuttavia, la Corte ritiene che tale via di ricorso, anche a voler supporre che
sia teoricamente concepibile, non sarebbe molto realistica nelle circostanze del caso
di specie. Imporne l’utilizzo avrebbe comportato per la ricorrente serie difficoltà
pratiche, incompatibili con il rispetto del suo diritto di accesso a un giudice, che,
come tutti gli altri diritti della Convenzione, deve essere interpretato in modo da
renderlo concreto ed effettivo piuttosto che teorico ed illusorio (si veda, tra gli altri, il
caso Partito comunista unificato turco e altri c. Turchia, § 33, Recueil des arrêts et
décisions 1998-I). Ora, la ricorrente è di nazionalità lituana, era stata assunta in
Lituania in virtù di un contratto che rinviava al diritto lituano e la Repubblica di
Polonia aveva essa stessa accettato che il contratto fosse retto dal diritto lituano.
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28Ne consegue che il ricorso della ricorrente dinanzi alle autorità giurisdizionali
polacche non sarebbe stato considerato, nel caso di specie, come un ricorso
accessibile ed effettivo.
29La ricorrente sostiene che, facendo valere l’eccezione dell’immunità dalla
giurisdizione del governo polacco, le autorità giurisdizionali lituane l’hanno privata
del suo diritto di accesso a un giudice ai sensi dell’articolo 6 della Convenzione, che,
per la parte pertinente al caso di specie, è così formulato:
« 1. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, (...) da un tribunale
(...) il quale sia chiamato a pronunciarsi (...) sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...). »
30Riferendosi alla sentenza resa della Corte sul caso Vilho Eskelinen e altri c.
Finlandia ([GC], ricorso n° 63235/00, § 62, CEDH 2007-IV), e, in particolare, alle
due condizioni che devono essere rispettate affinché l’articolo 6 possa applicarsi in
questo genere di controversie, il Governo sostiene che il ricorso deve essere
dichiarato irricevibile ratione materiae rispetto alle disposizioni della Convenzione.
31Secondo il Governo, risulta dalla giurisprudenza della Corte Suprema della
Lituania, e soprattutto dalle sentenze del 5 gennaio 1998 e del 6 aprile 2007, nonché
dalla sentenza resa il 25 giugno 2001 sulla causa della ricorrente, che tutte le persone
impiegate nella missione diplomatica di uno Stato straniero, comprese quelle che
lavorano nei servizi amministrativi e tecnici, devono essere considerate come
individui che contribuiscono, in un modo o nell’altro, allo svolgimento delle funzioni
legate all’esercizio della sovranità dello Stato riguardato e che dunque servono gli
interessi pubblici di questo Stato. Il tipo di funzioni esercitate dalla ricorrente
all’ambasciata della Polonia a Vilnius giustificava l’applicazione dell’immunità degli
stati alla Polonia. In effetti, l’interessata aveva un accesso diretto all’insieme dei
documenti e delle attività ufficiali dell’ambasciata. Di conseguenza ella era ben più di
un semplice funzionario tecnico.
32La ricorrente afferma, da parte sua, che intentando un’azione dinanzi alle
autorità giurisdizionali lituane, ella aveva cercato di contestare la legittimità del suo
licenziamento al fine di ottenere un risarcimento per questo motivo. Ella reputa che
tanto il suo contratto di lavoro che la sua azione per licenziamento illegittimo
rivestivano, a titolo principale, carattere di diritto privato.
33La Corte ricorda che secondo la sopracitata sentenza sul caso Vilho Eskelinen,
affinché lo Stato convenuto possa invocare lo status di pubblico dipendente di un
ricorrente, al fine di sottrarlo alla protezione garantita dall’articolo 6, due condizioni
devono essere rispettate. In primo luogo, il diritto interno dello Stato riguardato deve
avere espressamente escluso il diritto di accesso a un giudice per quel posto di lavoro
o per la categoria di lavoratori in questione. In secondo luogo, questa deroga deve
riposare su motivi obiettivi legati all’interesse dello Stato (§ 62).
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34È opportuno nondimeno sottolineare che questa sentenza riguardava le
relazioni fra lo Stato e i propri funzionari, le quali non sono in gioco nel caso di
specie: la ricorrente, di nazionalità lituana, infatti, era stata assunta dall’ambasciata
polacca con un contratto stipulato fra lei e, in ultima analisi, la Repubblica di Polonia.
Ella non poteva, dunque, dinanzi alle autorità giurisdizionali lituane, essere
considerata una pubblica dipendente della Lituania.
35Tuttavia, anche a voler supporre che la giurisprudenza del caso Vilho
Eskelinen possa applicarsi, mutatis mutandis, al caso di specie, non si potrebbe
ragionevolmente sostenere che la seconda condizione sia soddisfatta nel caso della
ricorrente. Infatti, risulta dall’allegato al contratto di lavoro di costei che le sue
funzioni all’ambasciata polacca consistevano nel controllare il centralino
dell’ambasciata e del consolato generale e registrare le conversazioni telefoniche
internazionali; nel dattilografare testi redatti in lituano o in polacco; nel garantire
l’invio e il ricevimento di fax; nel fornire informazioni in polacco, in lituano e in
russo; nell’aiutare ad organizzare piccoli ricevimenti e aperitivi; nel fotocopiare
documenti (paragrafo 12 supra). Orbene, ad avviso della Corte l’esercizio di tali
funzioni non nascerebbe proprio da « motivi oggettivi legati all’interesse dello Stato »
nel senso della sopracitata sentenza Vilho Eskelinen.
36Resta allora da verificare se la controversia in questione verte su un diritto di
carattere civile ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione. A tal proposito la Corte
ricorda che l’articolo 6 § 1 di applica alle « controversie » relative ai « diritti » di
carattere civile che possano dirsi, almeno in modo sostenibile, riconosciuti nel diritto
interno, siano o meno tutelati anche dalla Convenzione (si veda, in particolare il caso
Editions Périscope c. Francia, 26 marzo 1992, Serie A no 234-B, § 35, e il caso
Zander c. Svezia, 25 novembre 1993, § 22, Serie A no 279-B). La controversia può
anche vertere sull’esistenza stessa di un diritto, sulla sua portata e sulle sue modalità
di esercizio; infine, l’esito del processo deve essere direttamente determinante per il
diritto in questione (caso Vilho Eskelinen sopra citato, § 40).
37La Corte ritiene che, in questo caso, tali condizioni sono soddisfatte, in quanto
il ricorso della ricorrente verte sulla richiesta di un risarcimento per il licenziamento
illegittimo.
38Ne consegue che l’articolo 6 § 1 della Convenzione è applicabile nel processo
dinanzi alle giurisdizioni lituane.
1Gli argomenti delle parti
a. La ricorrente
39La ricorrente sostiene che non è stata mai allegata al suo contratto di lavoro
una descrizione delle sue funzioni ufficiali. L’impiego subalterno da lei svolto non
comportava alcun compito o funzione di natura tale da giustificare la decisione di
applicare la dottrina dell’immunità degli Stati, nel senso delle disposizioni pertinenti
della Convenzione di Basilea o della Convenzione delle Nazioni Unite.
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b. Il Governo
40Il Governo dichiara che la limitazione imposta al diritto della ricorrente di
accedere a un giudice persegue uno scopo legittimo: promuovere il rispetto dei
principi di indipendenza e di uguaglianza sovrana degli Stati, conformemente al
diritto interno e al diritto internazionale pubblico.
41Per quanto riguarda la proporzionalità della limitazione, il Governo sottolinea
che gli strumenti giuridici internazionali e la giurisprudenza di un certo numero di
Stati considerano che, nell’ambito delle controversie di lavoro, l’immunità degli stati
non è limitata quando il datore di lavoro è un’ambasciata straniera. Sia in Lituania
che in Polonia, le questioni riguardanti l’immunità degli stati sono rette dal diritto
internazionale consuetudinario, non essendo state tali questioni risolte attraverso
convenzioni bilaterali. A sostegno della sua tesi il Governo invoca l’articolo 32 della
Convenzione di Basilea, l’articolo 38 §2 della Convenzione di Vienna sulle relazioni
diplomatiche e l’articolo 11 § 2 c) della Convenzione delle Nazioni Unite sulle
immunità dalla giurisdizione degli Stati e dei loro beni. Il Governo sostiene che gli
Stati godono di un potere discrezionale in materia di assunzione per impieghi
pubblici. Ciò vale anche in materia di « licenziamento » o di « risoluzione del
contratto » dei pubblici dipendenti dopo un’indagine o un’investigazione nel quadro
del potere di controllo o del potere disciplinare esercitato dallo Stato datore di lavoro.
42Nel caso di specie, se l’ambasciata polacca ha eccepito l’immunità degli Stati,
per il Governo, è in parte dovuto all’origine della controversia – nata dall’accusa di
violenza sessuale rivolta contro un membro del personale diplomatico
dell’ambasciata – che i giudici lituani non avrebbero potuto esaminare correttamente
senza interrogare persone che godevano dell’immunità diplomatica.
43Così, quindi, l’oggetto della domanda presentata dalla ricorrente ai giudici
avrebbe implicato lo svolgimento di indagini nella sfera pubblica e sovrana della
Polonia. La Corte Suprema lituana sarebbe pervenuta ad una decisione ragionevole
prendendo in considerazione soprattutto il fatto che, invocando l’immunità dalla
giurisdizione, la Repubblica di Polonia riteneva che la controversia tra la ricorrente e
l’ambasciata polacca non fosse un’ordinaria controversia di lavoro.
44In ogni caso, anche se le autorità giurisdizionali lituane si fossero dichiarate
competenti a conoscere della domanda della ricorrente e se avessero deciso nel merito
di essa (affermando per esempio che il licenziamento era stato illegittimo e
riconoscendo alla ricorrente una somma di denaro), sarebbe stato impossibile eseguire
la sentenza nei confronti della parte convenuta, cioè lo Stato polacco. Infatti,
quest’ultimo aveva fatto conoscere, tramite una nota diplomatica, il suo rifiuto
formale di partecipare al processo in qualità di parte convenuta.
2Valutazione della Corte
a. Richiamo dei principi che emergono dalla giurisprudenza
45La Corte ricorda che il diritto ad un processo equo, garantito dall’articolo 6 §
1 della Convenzione, deve interpretarsi alla luce del principio della preminenza del
diritto, che esige l’esistenza di una via giurisdizionale effettiva che permetta di
rivendicare i diritti civili (caso Běleš e altri c. Repubblica Ceca, ricorso no 47273/99,
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§ 49, CEDH 2002-IX). Ogni individuo possiede il diritto a che un giudice conosca di
tutte le controversie relative ai suoi diritti e alle sue obbligazioni di carattere civile. È
così che l’articolo 6 § 1 consacra il « diritto a un giudice », di cui il diritto di accesso,
vale a dire il diritto di ricorrere ad un giudice civile, ne costituisce un aspetto (caso
Golder c. Regno Unitoi, sentenza del 21 febbraio 1975, Serie A no 18, p. 18, § 36 ;
caso Prince Hans-Adam II del Liechtenstein c. Germania [GC], ricorso no 42527/98,
46Tuttavia il diritto di accesso a un giudice, riconosciuto dall’articolo 6 § 1 della
Convenzione, non è assoluto : esso si presta a limitazioni implicitamente ammesse,
poiché richiede per sua stessa natura una regolamentazione dello Stato. Gli Stati
contraenti godono in materia di un certo margine di apprezzamento. Appartiene
invece alla Corte di stabilire in ultima analisi il rispetto delle esigenze della
Convenzione; la Corte deve verificare che le limitazioni attuate non restringano
l’accesso dell’individuo in maniera o al punto tale che il diritto si trovi pregiudicato
nella sua stessa sostanza. Inoltre, tale limitazione del diritto di accesso a un giudice
non si concilia con l’articolo 6 § 1 se non tende ad uno scopo legittimo e se non esiste
un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo prefissato
(caso Waite e Kennedy c. Germania [GC], ricorso no 26083/94, § 59, CEDH 1999-I;
caso T.P. e K.M. c. Regno Unito [GC], ricorso no 28945/95, § 98, CEDH 2001-V;
caso Fogarty c. Regno Unito [GC], ricorso no 37112/97, CEDH 2001-XI, § 33).
47D’altronde la Convenzione deve interpretarsi alla luce dei principi enunciati
dalla Convenzione di Vienna del 13 maggio 1969 sul diritto dei trattati, che è enuncia
nel suo articolo 31 § 3 c) che bisogna tener conto di « ogni norma pertinente di diritto
internazionale applicabile alle relazioni tra le parti ». Infatti, la Convenzione,
compreso il suo articolo 6, non deve interpretarsi a vuoto. Così la Corte stessa non
deve perdere di vista il carattere specifico del trattato di garanzia collettiva dei diritti
dell’uomo che riveste la Convenzione, ma deve tener conto anche dei principi
pertinenti di diritto internazionale, compresi quelli relativi alla concessione
dell’immunità agli Stati (caso Fogarty, sopra citato, § 35).
48Di conseguenza, in linea generale, non si possono considerare come una
restrizione sproporzionata al diritto di accesso al giudice, così come consacrato
dall’articolo 6 § 1, le misure adottate da un’Alta Parte Contraente le quali riflettono le
norme di diritto internazionale generalmente riconosciute in materia di immunità
degli Stati. Così come il diritto di accesso a un giudice è inerente alla garanzia
dell’equo processo riconosciuta da questo articolo, allo stesso modo certe restrizioni
all’accesso devono essere sostenute per essergli applicate; si trova un esempio fra le
limitazioni generalmente ammesse dalla Comunità degli Stati come rilevanti dalla
dottrina dell’immunità degli Stati (caso Kalogeropoulou e altri c. Grecia e Germania,
(déc.), ricorso no 59021/00, CEDH 2002-X ; caso Fogarty, § 36).
49È opportuno anche ricordare che la Convenzione ha per scopo di proteggere
dei diritti non già teorici e illusori, ma concreti e effettivi. L’osservazione vale
egualmente per il diritto d’accesso al giudice, visto il posto eminente che il diritto a
un processo equo occupa in una società democratica (si veda il caso Aït-Mouhoub
c. Francia, sentenza del 28 ottobre 1998, Recueil 1998-VIII, p. 3227, § 52). Sarebbe
incompatibile con la preminenza del diritto in una società democratica e con il
principio fondamentale che sottende l’articolo 6 § 1, cioè che le azioni civili devono
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poter esser portate dinanzi a un giudice, che uno Stato, senza riserve o senza controllo
degli organi della Convenzione, potesse sottrarre alla competenza dei giudici tutta una
serie di azioni civili o esonerare da ogni responsabilità delle categorie di individui (si
veda il caso Fayed c. Regno Unito, sentenza del 21 settembre 1994, Serie A no 294-B,
p. 49, § 65).
50Così, nel caso in cui l’applicazione del principio dell’immunità giurisdizionale
dello Stato ostacoli l’esercizio del diritto di accesso alla giustizia, la Corte deve
verificare se le circostanze del caso giustificano tale ostacolo.
b. Applicazione al caso di specie
51La Corte deve innanzitutto verificare se la limitazione persegue uno scopo
legittimo. A tal riguardo essa ricorda che l’immunità degli Stati, consacrata dal diritto
internazionale, è nata dal principio par in parem non habet imperium, in virtù del
quale uno Stato non può essere sottoposto alla giurisdizione di un altro Stato. Essa ha
affermato che la concessione dell’immunità ad uno Stato da un processo civile
persegue lo scopo legittimo di osservare il diritto internazionale al fine di favorire la
cortesia e i buoni rapporti fra gli Stati nel rispetto della sovranità di un altro Stato .
52Nel caso Fogarty sopra citato, la ricorrente aveva intentato con successo una
prima azione per discriminazione sessuale contro gli Stati Uniti, dopo il suo
licenziamento da un posto di assistente amministrativa all’ambasciata americana di
Londra. Dopo molti altri tentativi infruttuosi per farsi riassumere dall’ambasciata, la
ricorrente intentava allora una seconda azione per discriminazione sessuale davanti ai
giudici britannici, la quale tuttavia si scontrava con l’immunità dal processo civile che
era stata eccepita dagli Stati Uniti. Questo secondo processo, che è stato oggetto di
ricorso dinanzi alla Corte, ha dato luogo al caso Fogarty.
53La Corte rileva che il caso in esame si distingue dal caso Fogarty in quanto
non riguarda l’assunzione ma il licenziamento di un membro del personale locale
dell’ambasciata. A dispetto di questa differenza la Corte ritiene che la conclusione
quanto all’esistenza di uno scopo legittimo rispetto alle restrizioni del caso Fogarty si
applica ugualmente nel caso di specie. Dunque è opportuno esaminare nel caso
attuale se la restrizione contestata al diritto di accesso al giudice è stata proporzionata
rispetto allo scopo perseguito.
54Già nella sentenza sul caso Fogarty, la Corte ha notato l’esistenza di una
tendenza in diritto internazionale e comparato che va verso una limitazione
dell’immunità degli stati nelle controversie relative a questioni legate all’assunzione
del personale, ad eccezione tuttavia di quelle riguardanti il reclutamento del personale
delle ambasciate (§§ 37-38).
55A tal riguardo la Corte rileva che l’immunità assoluta degli Stati ha subito da
ormai molti anni una certa erosione. Così, nel 1979, la Commissione di diritto
internazionale, era stata invitata a codificare e sviluppare progressivamente il diritto
internazionale relativo alle questioni sull’immunità giurisdizionale degli Stati e dei
loro beni. Essa ha elaborato molti progetti che sono stati sottoposti all’osservazione
degli stati. Un progetto adottato nel 1991 contiene un articolo 11 relativo ai contratti
di lavoro (paragrafo 28, supra). Nel 2004, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite
ha adottato la Convenzione sulle immunità giurisdizionale degli Stati e dei loro beni
(paragrafo 30, supra).
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56Il progetto del 1991, sul quale si fonda la Convenzione del 2004 (soprattutto
sul suo articolo 11), ha introdotto un’eccezione importante in materia di immunità
degli Stati sottraendo, in principio, all’applicazione della regola dell’immunità i
contratti di lavoro conclusi tra uno Stato e il personale delle missioni diplomatiche
corrispondente all’estero. Tuttavia questa eccezione si trova essa stessa affiancata da
eccezioni in virtù delle quali, in sostanza, l’immunità si applica ugualmente con
riguardo agli agenti diplomatici e consolari; nei casi in cui l’oggetto della
controversia riguardi l’assunzione, il rinnovo di un’assunzione o la reintegrazione di
un candidato; quando si tratta di un cittadino dello Stato datore di lavoro; o, infine, se
il lavoratore e lo Stato datore di lavoro sono stati convenuti altrimenti per iscritto.
57Il rapporto esplicativo al progetto del 1991 le norme formulate nell’articolo 11
sembrano inquadrarsi nella tendenza nascente nella prassi legislativa e convenzionale
di un numero crescente di Stati (YBILC 1991 II/2 44 § 14). Non si può dire che vada
diversamente per la Convenzione del 2004. D’altronde, è principio consolidato in
diritto internazionale che, anche se non ratificato, una disposizione di un trattato può
avere forza vincolante se essa riflette il diritto internazionale consuetudinario, sia che
essa « codifichi » quest’ultimo, sia che essa dia luogo a nuove norme consuetudinarie
(si vedano i casi della Piattaforma continentale del Mare del Nord, CIJ Recueil 1969,
p.41, § 71). Ora, non ci sono state obiezioni particolari da parte degli Stati
all’elaborazione dell’articolo 11 del progetto della Commissione di diritto
internazionale, né tantomeno da parte dello Stato convenuto. Quanto alla
Convenzione del 2004, la Lituania non l’ha certo ratificata ma non si è mai opposta
alla sua adozione.
58Di conseguenza, è possibile ritenere che l’articolo 11 del progetto della
Commissione di diritto internazionale del 1991, così come ripreso dalla Convenzione
del 2004, si applica allo Stato convenuto, a titolo di diritto internazionale
consuetudinario. La Corte ne deve tener conto nel verificare se il diritto di accesso a
un giudice, di cui all’articolo 6 § 1, sia stato rispettato.
59Questa conclusione è d’altronde confermata dall’ordinamento interno lituano.
Certo, l’articolo 479 del codice di procedura civile in vigore all’epoca dei fatti
consacrava la regola detta dell’immunità assoluta degli Stati. Tuttavia la Corte
Suprema della Lituania, riunitasi in formazione plenaria, ha adottato il 21 dicembre
2000 una decisione (la no 28) sulla « giurisprudenza dei giudici della Repubblica di
Lituania relativa all’applicazione delle norme di diritto internazionale privato ». Essa
vi precisava che l’articolo 479 del codice di procedura civile stabiliva una norma in
virtù della quale « gli Stati stranieri [e] i rappresentati diplomatici e consolari e i
diplomatici degli Stati stranieri beneficiano dell’immunità dalla giurisdizione dei
giudici lituani », che questa norma non consacrava l’immunità degli Stati stranieri se
non per le « relazioni giuridiche rette dal diritto pubblico ». A contrario, la regola
dell'immunità non si applica alla relazioni rette dal diritto privato. Questa conclusione
ha confermato la prassi della Corte Suprema che ha abbandonato la concezione
assoluta in materia di immunità degli Stati (paragrafo 22, supra).
60Tra l’altro, la Corte nota che la ricorrente non rilevava alcuna delle eccezioni
enucleate nell’articolo 11 del progetto della Commissione di diritto internazionale:
ella non svolgeva particolari funzioni appartenenti all’esercizio della forza pubblica.
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datore di lavoro. Infine, l’oggetto della controversia era legato al licenziamento della
ricorrente.
61La Corte rileva, in particolare, che la ricorrente era una centralinista
nell’ambasciata polacca, incaricata soprattutto di registrare le conversazioni
internazionali, di dattilografare testi, di inviare e ricevere fax, di fotocopiare
documenti, di fornire informazioni e di aiutare nell’organizzazione di alcuni eventi.
Né la Corte Suprema della Lituania né il Governo convenuto hanno potuto dimostrare
che tali funzioni erano oggettivamente connesse ad interessi superiori dello Stato
polacco. Se l’allegato al contratto di lavoro precisava che la ricorrente avrebbe potuto
essere chiamata a svolgere altri lavori su richiesta del capo della rappresentanza, non
risulta dagli atti – e il Governo non ha del resto apportato alcuna precisazione a tal
riguardo – che ella abbia effettivamente eseguito dei compiti legati all’esercizio della
sovranità dello Stato polacco.
62Nella sua sentenza del 25 giugno 2001, la Corte suprema ha precisato che, per
determinare la sua competenza nelle controversie di lavoro che coinvolgono una
missione o un’ambasciata straniera, bisogna stabilire in ogni caso se il rapporto di
lavoro di cui si tratta rientra nella sfera del diritto pubblico (acta jure imperii) o in
quella del diritto privato (acta jure gestionis). Nella specie, tuttavia, la Corte Suprema
ha dichiarato di non aver ottenuto alcuna informazione che le permettesse di stabilire
il campo delle « effettive funzioni » della ricorrente. Essa si è allora fondata
unicamente sul fatto che la Polonia ha eccepito l’immunità dalla giurisdizione per
concludere che le funzioni di cui l’interessata è stato investita « facilitavano in una
certa misura l’esercizio da parte della Repubblica di Polonia delle sue funzioni
sovrane » (paragrafo 18, supra).
63Trattando dell’importanza che avrebbero potuto avere le funzioni in questione
per la sicurezza dello Stato polacco, criterio fissato ulteriormente dall’articolo 11 § 2
d) della Convenzione del 2004, la semplice allegazione che la ricorrente avrebbe potuto avere accesso a certi documenti o avrebbe potuto sentire delle conversazioni
telefoniche confidenziali in ragione delle sue funzioni, non è sufficiente. In questo
contesto è opportuno non perdere di vista che all’origine del licenziamento della
ricorrente e del processo che ne è seguito, c’erano dei fatti costitutivi di una violenza
sessuale constatata dal mediatore lituano per le pari opportunità, che era stato adito
dalla ricorrente. Ora, tali fatti non possono trascurarsi per mettere in causa gli
interessi dello Stato polacco in materia di sicurezza.
64Infine, quanto alle difficoltà che potrebbero incontrare le autorità lituane
rispetto all’esecuzione nei confronti della Polonia di un’eventuale sentenza lituana
favorevole alla ricorrente, tali considerazioni non potrebbero che far fallire
un’applicazione corretta della Convenzione.
65In conclusione, accogliendo nella specie l’eccezione basata sull’immunità
degli Stati e dichiarandosi incompetenti a statuire sulla domanda della ricorrente, le
autorità giurisdizionali lituane, avendo mancato di conservare un rapporto
ragionevole di proporzionalità, hanno oltrepassato il loro margine di apprezzamento e
hanno così recato pregiudizio alla sostanza stessa del diritto della ricorrente di
accedere a un giudice.
66Pertanto, c’è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
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67In base all’articolo 41 della Convenzione,
« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il
diritto dell’Alta Parte Contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le
conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte
lesa. »
68La ricorrente domanda una somma di 327 978,30 Litai lituani (LTS) (94 988
EUR circa) per il danno patrimoniale che ella avrebbe subito dal 22 novembre 1999 al
30 giugno 2009. A titolo di danno non patrimoniale ella richiede 350 000 LTS
(101 367 EUR circa).
69il Governo sostiene che le pretese della ricorrente, sia per il danno
patrimoniale che per il danno non patrimoniale, sono eccessive, non giustificate e
prive del nesso di causalità con la violazione allegata della Convenzione.
70La Corte afferma innanzitutto che quando un individuo, come nel caso di
specie, è stato vittima di un processo inficiato da trasgressioni alle esigenza
dell’articolo 6 della Convenzione, un nuovo processo o una riapertura del caso su
richiesta dell’interessato è in principio un mezzo adeguato per riparare la violazione
lamentata (caso Sejdovic c. Italia [GC], ricorso no 56581/00, § 126, CEDH 2006-II ;
si veda anche, mutatis mutandis, il caso Öcalan c. Turchia [GC], ricorso no 46221/99,
§ 210, CEDH 2005-IV). La Corte rileva poi che la sola ragione da citare per
concedere una soddisfazione equa risiede nella specie nel fatto che la ricorrente non
ha potuto godere delle garanzie di cui all’articolo 6. La Corte non può certo speculare
su quella che sarebbe stata la conclusione del processo nel caso contrario, ma non
ritiene irragionevole pensare che l’interessata ha subito una perdita di chances (caso
Colozza c. Italia, sentenza del 12 febbraio 1985, Serie A no 89, § 38 ; caso Pélissier e
Sassi c. Francia [GC], ricorso no 25444/94, § 80, ECHR 1999-II). A ciò si aggiunge
un pregiudizio morale che la constatazione della violazione della Convenzione
risultante nella presente sentenza non è sufficiente a riparare. Giudicando secondo
equità, come vuole l’articolo 41, la Corte concede alla ricorrente10 000 EUR,
compensando tutti i capi di danno.
71La ricorrente richiede una « somma adeguata », senza indicare l’ammontare,
destinata a coprire i costi e le spese afferenti al processo dinanzi alla Corte.
72Il Governo sostiene che, come non c’è stata violazione dell’articolo 6 nel caso
di specie, così la domanda della ricorrente deve essere rigettata.
73La Corte nota che la ricorrente ha beneficiato del patrocinio gratuito dinanzi
ad essa. La sua domanda non è accompagnata da documenti giustificativi di natura
tali da dimostrare che la somma versata all’interessata dal Consiglio d’Europa per il
gratuito patrocinio non copre in modo adeguato tutti i costi e tutte le spese sostenute
nell’ambito del processo svoltosi dinanzi alla Corte.
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74Pertanto la Corte rigetta la domanda della ricorrente avanzata a questo titolo.
75La Corte ritiene appropriato calcolare il tasso degli interessi moratori sul tasso
di interesse marginale ufficiale praticato dalla Banca Centrale Europea, maggiorato di
tre punti percentuali.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÁ,
1Dichiara che l’articolo 6 § 1 della Convenzione si applica nel caso di specie e che
è stato violato;
2. Dichiara
a) che lo Stato convenuto dovrà versare alla ricorrente, entro tre mesi, 10 000 EUR (diecimila euro), più tutto l’ammontare che può essere dovuto a titolo di
imposta, per i danni patrimoniali e non patrimoniali, da convertire in Litai lituani
al tasso applicabile alla data del regolamento;
b) che allo compimento del decorso del suddetto termine e fino al versamento, quest’importo sarà maggiorato di interessi semplici ad un tasso pari al tasso di
interesse marginale ufficiale della Banca Centrale Europea praticato durante
questo periodo, aumentato di tre punti percentuali;
3Rigetta la domanda di equa soddisfazione per la restante parte.
Redatta in francese e in inglese, successivamente letta in udienza pubblica nel
Palazzo dei diritti dell’uomo, a Strasburgo, il 23 marzo 2010.
Johan Callewaert
Cancelliere aggiunto
Jean-Paul Costa
Presidente
Alla presente sentenza si trovano allegate, in conformità agli articoli 45 § 2 della
Convenzione e 74 § 2 del regolamento della Corte, le seguenti opinioni:
Popović ;
Casadevall, Cabral Barreto, Zabrebelsky e Popović.
J.-P.C.
J.C.
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Noi siamo d’accordo con la maggioranza su tutto il dispositivo della sentenza.
Per contro, per quanto concerne il ragionamento, noi vogliamo separarci dalle
affermazioni fatte al paragrafo 66 - « anche se non ratificato, una disposizione di un
trattato può avere forza vincolante se essa riflette il diritto internazionale
consuetudinario » - e 67 « l'articolo 11 del progetto della Commissione di diritto
internazionale del 1991, così come è stato ripreso dalla Convenzione del 2004, si
applica allo Stato convenuto, a titolo di diritto internazionale consuetudinario ».
Per noi un trattato internazionale non ratificato e le sue disposizioni non hanno mai
forza vincolante; è la ratifica che dà loro questa forza vincolante.
Ciò che ha forza vincolante è il diritto internazionale consuetudinario, e poco
importa se è codificato o non codificato.
Ci sembra che i paragrafi §§ 66 e 67 avrebbero dovuto essere formulati in modo da
riflettere questa concezione a scanso di ogni equivoco.
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SI UNISCONO I GIUDICI CASADEVALL, CABRAL BARRETO,
1Al paragrafo 79 la sentenza afferma che « quando un individuo, come nel caso
di specie, è stato vittima di un processo inficiato da trasgressioni alle esigenza
dell’articolo 6 della Convenzione, un nuovo processo o una riapertura del caso su
richiesta dell’interessato è in principio un mezzo adeguato per riparare la violazione
lamentata ».
2Mi rincresce che questo principio non sia riflesso nel dispositivo della sentenza,
la quale si limita ad affermare che lo Stato convenuto deve versare alla ricorrente
3È importante sottolineare questo punto, perché non bisogna dimenticare che le
indennità di cui la Corte ordine l’erogazione alle vittime di una violazione della
Convenzione rivestono, secondo la lettera e lo spirito dell’articolo 41, un carattere
sussidiario. 2 Ogni volta che sia possibile, la Corte dovrà sforzarsi di ripristinare lo
statu quo ante. Ciò che la Corte afferma al paragrafo 79 riveste, ai miei occhi, una
grande importanza. In effetti, essa vi ha riaffermato il principio fondamentale secondo
il quale il miglior modo di riparare una violazione dell’articolo 6 consiste nella
riapertura del processo, ogni volta che sia possibile e se il ricorrente lo desidera.
4Inoltre, è risaputo se le motivazioni di una sentenza permettono agli Stati
contraenti di conoscere le ragioni per le quali la Corte è pervenuta a una constatazione
della violazione della Convenzione o all’assenza di una tale constatazione, e rivestono
a tal riguardo un’importanza determinante per l’interpretazione della Convenzione, è
però il dispositivo che vincola le parti, ai sensi dell’articolo 46 § 1 della
5Infine, in base all’articolo 46 § 2 della Convenzione, il controllo
sull’esecuzione delle sentenze della Corte spetta al Comitato dei Ministri. Questo non
significa, tuttavia, che la Corte non debba giocare alcun ruolo in quest’ambito e che
non debba adottare delle misure atte a facilitare il compito del Comitato dei Ministri
nell’espletamento delle sue funzioni. A questo proposito, è essenziale che, nelle sue
sentenze, la Corte non si limiti a dare una descrizione il più precisa possibile della
natura della violazione constatata, ma, nel dispositivo, è essenziale che indichi allo
1Si veda l’opinione concordante dei giudici Rozakis, Spielmann, Ziemele e Lazarova Trajkovska
allegata alla sentenza sul caso Salduz c. Turchia (GC, ricorso n° 36391/02 del 27 novembre 2008).
2Si vedano le mie opinioni concordanti comuni a quelle del giudice Spielmann allegate alle sentenze
sui casi Vladimir Romanov c. Russia (ricorso n° 41461/02 del 24 luglio 2008) e Ilatovskiy c. Russia
(ricorso n° 6945/04 del 9 luglio 2009).
3Si vedano le mie opinioni concordanti comuni a quelle del giudice Spielmann allegate alle sentenze
sui casi Fakiridou et Schina c. Grecia (ricorso n° 6789/06 del 14 novembre 2008), Lesjak c. Croazia,
(ricorso n° 25904/06 del 18 febbraio 2010) e Prežec c. Croazia (ricorso n° 48185/07 del 15 ottobre
2009).
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Stato condannato anche le misure che le sembrano più adeguate per riparare tale
violazione.
6Un risarcimento pecuniario non è d’altronde sempre appropriato per riparare i
danni causati alla vittima. Nel caso di specie, l’origine della controversia risiede nel
fatto che la ricorrente aveva sostenuto dinanzi al mediatore per le pari opportunità di
aver subito una violenza sessuale da parte di uno dei suoi colleghi, membro del
personale diplomatico dell’ambasciata. Dopo un’indagine, il mediatore aveva steso
un rapporto secondo cui la ricorrente era effettivamente stata vittima di una violenza
sessuale (paragrafo 13). Ammalatasi a causa di un clima di tensione che viveva sul
suo lavoro, ella si metteva in malattia per due mesi circa, a seguito dei quali fu
licenziata per assenza dal lavoro (paragrafi 14 e 15). Così la ricorrente adiva i giudici
per licenziamento illegittimo, senza tuttavia domandare la sua reintegrazione
all’ambasciata (paragrafo 16). Come rileva la sentenza « è opportuno non perdere di
vista che all’origine del licenziamento della ricorrente e del processo che ne è seguito,
c’erano dei fatti costitutivi di una violenza sessuale » (paragrafo 72).
7Si può dedurre da quanto precede che la ricorrente desiderava ottenere un
risarcimento (paragrafo 16), ma soprattutto un provvedimento giurisdizionale che
dichiarasse il carattere illegittimo del suo licenziamento (paragrafo 41). Ella ha
probabilmente ancora oggi un interesse a ottenere tale dichiarazione. In queste
condizioni, sono dell’avviso che solo una riapertura del processo sia di natura tale da
dare piena soddisfazione alla ricorrente.
8In questo caso, prevedendo l’ordinamento lituano la possibilità della riapertura
del processo nazionale dopo una sentenza di condanna della Corte, tale soluzione, a
mio avviso, doveva essere preferita rispetto a quella di accordare un risarcimento alla
vittima. Per questa ragione avrei preferito che il diritto della ricorrente di domandare
la riapertura (o piuttosto l’apertura) del processo, fosse inserito nel dispositivo della
sentenza.
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