Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 2 luglio 2020.

Priimta 2020-07-02 · ECLI:EU:C:2020:523 · General Court · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Teismas
General Court
Data
2020-07-02
ECLI
ECLI:EU:C:2020:523
Originalas
EUR-Lex ↗
Pirmininkas · pranešėjasI. JarukaitisTeisėjasM. IlešičTeisėjasC. LycourgosGeneralinis advokatasM. BobekKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

ORDINANZA DELLA CORTE (Decima Sezione)

2 luglio 2020 (*1)

[Testo rettificato con ordinanza del 3 settembre 2020]

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Principio di indipendenza dei giudici – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Competenza della Corte – Articolo 267 TFUE – Ricevibilità – Disposizioni nazionali relative all’assegnazione delle cause in un tribunale – Mezzo di ricorso – Interpretazione necessaria affinché il giudice del rinvio possa emettere la sua sentenza – Irricevibilità manifesta»

Nella causa C‑256/19,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna, Austria), con decisione del 27 febbraio 2019, pervenuta in cancelleria il 26 marzo 2019, nel procedimento

S.A.D. Maler und Anstreicher OG

con l’intervento di:

Magistrat der Stadt Wien,

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LA CORTE (Decima Sezione),

composta da I. Jarukaitis (relatore), presidente di sezione, M. Ilešič e C. Lycourgos, giudici;

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: A. Calot Escobar

[Come rettificato con ordinanza del 3 settembre 2020] vista la fase scritta del procedimento,

[Come rettificato con ordinanza del 3 settembre 2020] considerate le osservazioni presentate:

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di statuire con ordinanza motivata, conformemente all’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte,

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

Contesto normativo

«1. I giudici sono indipendenti nell’esercizio delle loro funzioni giudiziarie.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, nonché il principio di effettività, quantomeno con riferimento a un ordinamento giuridico nazionale il quale, al fine di assicurare l’indipendenza e l’imparzialità dei giudici, nella propria costituzione, sancisce un diritto fondamentale a che l’assegnazione delle cause ai giudici avvenga in base a una ripartizione fissa delle competenze predeterminata secondo regole generali, debbano essere interpretati nel senso che il legislatore deve assicurare che la garanzia di tale diritto fondamentale sia effettiva e non meramente teorica.

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, nonché il principio di effettività, quantomeno con riferimento a un ordinamento giuridico nazionale il quale, al fine di assicurare l’indipendenza e l’imparzialità dei giudici, nella propria costituzione, sancisce un diritto fondamentale a che l’assegnazione delle cause ai giudici avvenga in base a una ripartizione fissa delle competenze predeterminata secondo regole generali, debbano essere interpretati nel senso che un giudice, il quale nutra dubbi in merito alla legittimità di una ripartizione delle competenze in seno al tribunale ovvero alla legittimità di una decisione attuativa di una ripartizione delle competenze in seno al tribunale, la quale incida direttamente sull’attività di tale giudice (in particolare una decisione riguardante l’assegnazione della causa), con riguardo ai dubbi suddetti, debba essere posto in grado di proporre ricorso (che non comporti un onere finanziario per tale giudice in particolare) dinanzi a un altro giudice, il quale disponga di cognizione piena per la verifica della legittimità dell’atto giuridico qualificato illegittimo.

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, nonché il principio di effettività, quantomeno con riferimento a un ordinamento giuridico nazionale il quale, al fine di assicurare l’indipendenza e l’imparzialità dei giudici, nella propria costituzione, sancisce un diritto fondamentale a che l’assegnazione delle cause ai giudici avvenga in base a una ripartizione fissa delle competenze predeterminata secondo regole generali, debbano essere interpretati nel senso che una parte di un procedimento giudiziario, la quale nutra dubbi in merito alla legittimità di una disposizione sulla ripartizione delle competenze in seno al tribunale, pregiudiziale per la trattazione del procedimento che la riguarda ovvero all’assegnazione di tale procedimento a un determinato giudice, con riguardo ai dubbi suddetti, debba essere posta in grado, ancor prima dell’emanazione della decisione giudiziaria, di proporre ricorso (che non comporti un onere finanziario per tale parte in particolare) dinanzi a un altro giudice, il quale disponga di cognizione piena per la verifica della legittimità dell’atto giuridico qualificato illegittimo.

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, nonché il principio di effettività, quantomeno con riferimento a un ordinamento giuridico nazionale il quale, al fine di assicurare l’indipendenza e l’imparzialità dei giudici, nella propria costituzione, sancisce un diritto fondamentale a che l’assegnazione delle cause ai giudici avvenga in base a una ripartizione fissa delle competenze predeterminata secondo regole generali, debbano essere interpretati nel senso che la ripartizione delle competenze in seno al tribunale e la documentazione relativa al ricevimento degli atti siano organizzate in modo trasparente ed efficace, in modo tale che il giudice ovvero una parte siano posti in grado, senza particolare sforzo, di verificare la conformità della concreta assegnazione del fascicolo a un giudice ovvero a un determinato collegio giudicante con le disposizioni sulla ripartizione delle competenze in seno al tribunale.

Se l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, nonché il principio di effettività, quantomeno con riferimento a un ordinamento giuridico nazionale il quale, al fine di assicurare l’indipendenza e l’imparzialità dei giudici, nella propria costituzione, sancisce un diritto fondamentale a che l’assegnazione delle cause ai giudici avvenga in base a una ripartizione fissa delle competenze predeterminata secondo regole generali, debbano essere interpretati nel senso che le parti in causa e il giudice di un procedimento giudiziario debbano essere posti in grado, senza doversi attivare in modo particolare, di comprendere il contenuto delle disposizioni sulla ripartizione delle competenze, nonché che le parti in causa e il giudice, in tal modo, debbano essere posti in grado di verificare la legittimità dell’intervenuta assegnazione della causa a un giudice ovvero a un determinato collegio giudicante.

Sulla competenza della Corte e sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Decima Sezione) così provvede:

La domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Verwaltungsgericht Wien (Tribunale amministrativo di Vienna, Austria) con decisione del 27 febbraio 2019 è irricevibile.

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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