21 ottobre 2021 (*1)
«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva 2014/42/UE – Congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea – Ambito di applicazione – Confisca dei beni illecitamente acquisiti – Vantaggio economico derivante da un reato che non è stato oggetto di una condanna – Articolo 4 – Confisca – Articolo 5 – Confisca estesa – Articolo 6 – Confisca nei confronti di terzi – Presupposti – Confisca di una somma di denaro rivendicata come appartenente a un terzo – Terzo privo del diritto di intervenire quale parte nel procedimento di confisca – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea»
Nelle cause riunite C‑845/19 e C‑863/19,
avente ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Apelativen sad – Varna (Corte d’appello di Varna, Bulgaria), con decisioni del 7 novembre 2019 (C‑845/19) e del 19 novembre 2019 (C‑863/19), pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 19 e il 26 novembre 2019, nei procedimenti penali a carico di
DR (C‑845/19),
TS (C‑863/19),
con l’intervento di:
Okrazhna prokuratura – Varna,
LA CORTE (Terza Sezione),
composta da A. Prechal, presidente della Seconda Sezione, facente funzione di presidente della Terza Sezione, J. Passer, F. Biltgen, L.S. Rossi (relatrice) e N. Wahl, giudici,
avvocato generale: P. Pikamäe
cancelliere: R. Schiano, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 gennaio 2021,
considerate le osservazioni presentate:
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 marzo 2021,
ha pronunciato la seguente
1Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 2 della direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea ( GU 2014, L 127, pag. 39 ), nonché dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2Tali domande sono state presentate nell’ambito di procedimenti penali instaurati a carico di DR (C‑845/19) e TS (C‑863/19) (in prosieguo, congiuntamente: gli «interessati»), ed aventi ad oggetto domande di confisca, a seguito della condanna di detti interessati per detenzione di stupefacenti a scopo di spaccio, di somme di denaro che essi sostengono essere appartenenti a terzi.
Contesto giuridico
3La decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti ( GU 2004, L 335, pag. 8 ), dispone, all’articolo 2, intitolato «Reati connessi al traffico illecito di stupefacenti e di precursori», quanto segue:
«1. Ciascuno Stato membro provvede affinché siano punite le seguenti condotte intenzionali allorché non autorizzate:
(…)
(…)».
4L’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), di detta decisione quadro recita:
«Ciascuno Stato membro provvede affinché i reati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), siano soggetti a pene detentive della durata massima compresa tra almeno 5 e 10 anni in presenza di ciascuna delle seguenti circostanze:
(…)
5I considerando 11, da 19 a 21, 33 e 38 della direttiva 2014/42 sono così formulati:
«(11)
Occorre chiarire l’attuale concetto di proventi da reato al fine di includervi i proventi diretti delle attività criminali e tutti i vantaggi indiretti, compresi il reinvestimento o la trasformazione successivi di proventi diretti. Pertanto, i proventi possono comprendere qualsiasi bene, anche trasformato o convertito, in tutto o in parte, in un altro bene, ovvero confuso con beni acquisiti da fonte legittima, fino al valore stimato dei proventi confusi. Possono inoltre comprendere introiti o altri vantaggi derivanti dai proventi da reato o da beni nei quali i proventi da reato sono stati trasformati o convertiti o da beni con i quali i proventi da reato sono stati confusi.
(…)
(…)
(…)
6L’articolo 1 della direttiva 2014/42, intitolato «Oggetto», recita:
«1. La presente direttiva stabilisce norme minime relative al congelamento di beni, in vista di un’eventuale conseguente confisca, e alla confisca di beni in materia penale.
2La presente direttiva non pregiudica le procedure che gli Stati membri possono utilizzare per confiscare i beni in questione».
7L’articolo 2 di detta direttiva, intitolato «Definizioni», dispone quanto segue:
«Ai fini della presente direttiva si intende per:
(…)
(…)».
8L’articolo 3 della medesima direttiva, intitolato «Ambito di applicazione», prevede quanto segue:
«La presente direttiva si applica ai reati contemplati:
(…)
(…)».
9L’articolo 4 della direttiva 2014/42, intitolato «Confisca», enuncia, al paragrafo 1, quanto segue:
«Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, di beni strumentali e proventi da reato, o di beni di valore corrispondente a detti beni strumentali o proventi, in base a una condanna penale definitiva, che può anche essere pronunciata a seguito di un procedimento in contumacia».
10L’articolo 5 di detta direttiva, dal titolo «[Confisca estesa]», recita:
«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, dei beni che appartengono a una persona condannata per un reato suscettibile di produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico, laddove l’autorità giudiziaria, in base alle circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili, come il fatto che il valore dei beni è sproporzionato rispetto al reddito legittimo della persona condannata, sia convinta che i beni in questione derivino da condotte criminose.
2Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, il concetto di “reato” comprende almeno le seguenti fattispecie:
(…)
11L’articolo 6 della direttiva in parola, dal titolo «Confisca nei confronti di terzi», così dispone:
«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca di proventi da reato o di altri beni di valore corrispondente a detti proventi che sono stati trasferiti, direttamente o indirettamente, da un indagato o un imputato a terzi, o che sono stati da terzi acquisiti da un indagato o imputato, almeno se tali terzi sapevano o avrebbero dovuto sapere che il trasferimento o l’acquisizione dei beni aveva lo scopo di evitarne la confisca, sulla base di fatti e circostanze concreti, ivi compreso il fatto che il trasferimento o l’acquisto sia stato effettuato a titolo gratuito o contro il pagamento di un importo significativamente inferiore al valore di mercato.
2Il paragrafo 1 non pregiudica i diritti dei terzi in buona fede».
12L’articolo 8 della medesima direttiva, rubricato «Garanzie», prevede quanto segue:
«1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che, al fine di salvaguardare i propri diritti, le persone colpite dai provvedimenti previsti nella presente direttiva godano del diritto a un ricorso effettivo e a un [processo equo].
(…)
6Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che ciascun provvedimento di confisca sia motivato e comunicato all’interessato. Gli Stati membri dispongono che vi sia l’effettiva possibilità per il soggetto nei confronti del quale è stata disposta la confisca di impugnare il provvedimento dinanzi a un organo giudiziario.
7Fatte salve [la direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali ( GU 2012, L 142, pag. 1 ), e la direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari ( GU 2013, L 294, pag. 1 )], le persone i cui beni sono oggetto del provvedimento di confisca hanno diritto a un avvocato durante l’intero procedimento di confisca, al fine di esercitare i propri diritti relativamente all’identificazione dei beni strumentali e dei proventi. Le persone interessate sono informate di tale diritto.
8Nei procedimenti di cui all’articolo 5, l’interessato ha l’effettiva possibilità di impugnare le circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili in base ai quali i beni in questione sono considerati come derivanti da condotte criminose.
9I terzi possono far valere un diritto di proprietà o altri diritti patrimoniali, anche nei casi di cui all’articolo 6.
(…)».
13L’articolo 53 del Nakazatelen kodeks (codice penale; in prosieguo: l’«NK») enuncia quanto segue:
«(1) Indipendentemente dalla responsabilità penale, sono oggetto di confisca a favore dello Stato:
(2) Sono altresì sottoposti a confisca a favore dello Stato:
(3) Ai sensi del paragrafo 2, lettera b):
14L’articolo 354a dell’NK così dispone:
«(1) Chiunque privo di regolare autorizzazione produce, trasforma, acquista o detiene, a fini di spaccio, ovvero spaccia, sostanze stupefacenti o analoghe sostanze è punito, ove si tratti di sostanze stupefacenti altamente pericolose o di sostanze analoghe a queste, con la reclusione da due a otto anni e con una multa da [da 5000 leva bulgari (BGN) a BGN 20000 (da EUR 2500 a EUR 10000 circa)] e, ove si tratti di sostanze stupefacenti pericolose o di sostanze analoghe a queste, con la reclusione da uno a sei anni e con una multa da [da BGN 2000 a BGN 10000 (da EUR 1000 a EUR 5000 circa)]. (...)
(...)
(3) Chiunque senza regolare autorizzazione acquista o detiene sostanze stupefacenti o sostanze analoghe a queste è sanzionato:
(…)».
15L’articolo 306, paragrafo 1, punto 1, del Nakazatelno‑protsesualen kodeks (codice di procedura penale; in prosieguo: l’«NPK») prevede quanto segue:
«(1) Il giudice può decidere con ordinanza anche sulle seguenti questioni riguardanti:
(…)».
16Il 21 febbraio 2019, nella città di Varna (Bulgaria), DR e TS detenevano senza autorizzazione, a scopo di spaccio, sostanze stupefacenti altamente pericolose. Per tale reato essi sono stati condannati in sede penale, a titolo dell’articolo 354a dell’NK, rispettivamente, ad una pena detentiva di un anno nonché ad una multa di BGN 2500 (EUR 1250 circa) e ad una pena detentiva di due anni, condizionalmente sospesa per quattro anni, nonché ad una multa di BGN 5000 (EUR 2500 circa).
17Durante delle perquisizioni in un’abitazione nella quale DR viveva con sua madre e con i suoi nonni, nonché nella vettura di detto interessato, effettuate dalle autorità competenti nell’ambito del procedimento precedente all’instaurazione del processo penale, tali autorità hanno scoperto una somma di denaro per un ammontare di BGN 4447,06 (EUR 2200 circa).
18Durante una perquisizione in un’abitazione in cui TS viveva con sua madre, del pari effettuata nell’ambito del procedimento precedente all’instaurazione del processo penale, le autorità summenzionate hanno scoperto una somma di denaro dell’ammontare di BGN 9324,25 (EUR 4800 circa).
19A seguito della condanna penale degli interessati, l’Okrazhna prokuratura – Varna (Ufficio regionale della Procura di Varna, Bulgaria) (in prosieguo: la «Procura») ha chiesto all’Okrazhen sad Varna (Tribunale regionale di Varna, Bulgaria), giudice di primo grado, la confisca delle suddette somme di denaro a beneficio dello Stato, in conformità dell’articolo 306, paragrafo 1, punto 1, dell’NPK. Il giudice di primo grado ha esaminato tale domanda della Procura in udienza pubblica, alla quale hanno partecipato gli interessati e i loro due avvocati.
20Dinanzi a tale giudice, DR ha dichiarato che la somma di denaro menzionata al punto 17 della presente sentenza apparteneva a sua nonna e che quest’ultima l’aveva ottenuta in virtù di un contratto di mutuo bancario. Egli ha inoltre fornito una prova scritta che dimostrava che, nel mese di dicembre 2018, sua nonna aveva ritirato dal proprio conto bancario la somma di BGN 7000,06 (EUR 3500 circa). La nonna di DR non ha preso parte al procedimento dinanzi al giudice di primo grado, dato che il diritto bulgaro non le consente di parteciparvi quale parte distinta dall’autore del reato in questione. Essa non è stata neppure sentita in qualità di testimone.
21Nell’ambito di questo procedimento, TS ha per parte sua dichiarato che la somma di denaro menzionata al punto 18 della presente sentenza apparteneva a sua madre e a sua sorella. A questo proposito, egli ha fornito una prova scritta che dimostrava che, nel mese di marzo 2018, sua madre aveva contratto presso la banca DSK EAD un credito al consumo per un importo di BGN 17000 (EUR 8500 circa). Neanche la madre di TS ha potuto partecipare al procedimento dinanzi al giudice di primo grado. Essa è stata tuttavia sentita come testimone riguardo alla somma di denaro trovata nell’abitazione dove viveva con suo figlio.
22Il giudice di primo grado ha rifiutato di autorizzare la confisca delle somme di denaro in discussione nei procedimenti principali, ritenendo che il reato per il quale gli interessati erano stati condannati, ossia la detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, non fosse idoneo a generare vantaggi economici. A questo proposito, detto giudice ha considerato che, sebbene esistessero delle prove, ossia delle deposizioni testimoniali, secondo cui, nei casi in discussione nei procedimenti principali, gli interessati vendevano sostanze stupefacenti, le condizioni per la confisca a favore dello Stato contemplate dall’articolo 53, paragrafo 2, dell’NK non erano soddisfatte, in quanto il pubblico ministero non aveva accusato gli interessati di effettuare vendite di stupefacenti e l’esistenza di un traffico di stupefacenti non era stata confermata dalle condanne penali.
23La Procura ha contestato dinanzi al giudice del rinvio la sentenza emessa dal giudice di primo grado, facendo valere che quest’ultimo non aveva applicato l’articolo 53, paragrafo 2, dell’NK alla luce della direttiva 2014/42. Gli interessati non condividono l’opinione della Procura e ritengono che possano essere confiscati soltanto i beni materiali che derivano direttamente dal reato per il quale detti interessati sono stati condannati.
24In tale contesto, l’Apelativen sad – Varna (Corte d’appello di Varna, Bulgaria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, redatte in termini identici nelle cause C‑845/19 e C‑863/19:
«1)
Se la [direttiva 2014/42] e la [Carta] siano applicabili in riferimento ad un reato, il quale consista nella detenzione di sostanze stupefacenti a scopo di spaccio e che sia stato commesso da un cittadino bulgaro nel territorio della Repubblica di Bulgaria, qualora l’eventuale provento economico sia stato parimenti realizzato e si trovi in Bulgaria.
25Con la sua prima questione, il giudice del rinvio desidera sapere, in sostanza, se la direttiva 2014/42 debba essere interpretata nel senso che la detenzione di stupefacenti a fini di spaccio rientra nel suo ambito di applicazione, anche quando tutti gli elementi inerenti alla commissione di questo reato si collocano all’interno di un unico Stato membro.
26In via preliminare, occorre stabilire se un reato consistente nella detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, ai sensi dell’articolo 354a, paragrafo 1, dell’NK, quale quello in discussione nei procedimenti principali, rientri nell’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 2014/42.
27A questo proposito, occorre rilevare che l’articolo 3, prima parte, di tale direttiva elenca i reati ai quali questa si applica, ossia quelli ricadenti sotto i testi normativi menzionati ai punti da a) a k) di tale articolo.
28Più in particolare, a norma del suo articolo 3, lettera g), la direttiva 2014/42 si applica ai reati contemplati dalla decisione quadro 2004/757.
29Orbene, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), di tale decisione quadro include, tra questi reati, la detenzione o l’acquisto di stupefacenti allo scopo di esercitare una delle attività elencate all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della medesima decisione quadro, ossia segnatamente la distribuzione e la vendita di stupefacenti.
30Pertanto, un reato quale quello contemplato al punto 26 della presente sentenza rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 2014/42.
31Quanto alla questione sollevata, occorre rilevare come la direttiva 2014/42 sia fondata, segnatamente, sull’articolo 83, paragrafo 1, TFUE.
32In virtù del primo comma del paragrafo 1 dell’articolo 83 TFUE, l’Unione europea ha la possibilità di stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in settori di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni. Inoltre, come risulta dal secondo comma del suddetto paragrafo, il «traffico illecito di stupefacenti» è uno di questi settori di criminalità.
33Pertanto, la detenzione di stupefacenti a fini di spaccio rientra in un settore di criminalità particolarmente grave, che presenta una dimensione transfrontaliera che può risultare segnatamente dal carattere o dalle implicazioni di un reato siffatto, ai sensi dell’articolo 83, paragrafo 1, TFUE, sicché il legislatore dell’Unione è competente ad adottare, sul fondamento di tale disposizione, norme minime di armonizzazione relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore considerato, senza che tale competenza riguardi unicamente le situazioni nelle quali gli elementi inerenti alla commissione di un reato concreto non si collocano all’interno di un unico Stato membro. Del resto, una limitazione siffatta non risulta neppure dalle disposizioni della direttiva 2014/42.
34Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che la direttiva 2014/42 deve essere interpretata nel senso che la detenzione di stupefacenti a fini di spaccio rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva, anche quando tutti gli elementi inerenti alla commissione di questo reato si collocano all’interno di un unico Stato membro.
35In via preliminare, occorre ricordare che, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli permetta di risolvere la controversia sottoposta alla sua cognizione. In quest’ottica, incombe, se del caso, alla Corte riformulare le questioni che le vengono sottoposte. Infatti, la Corte ha il compito di interpretare tutte le disposizioni del diritto dell’Unione di cui i giudici nazionali hanno bisogno al fine di statuire sulle controversie che vengono ad essi sottoposte, anche quando tali disposizioni non siano espressamente indicate nelle questioni che vengono rivolte alla Corte da tali giudici (sentenza dell’8 maggio 2019, PI, C‑230/18 , EU:C:2019:383 , punto 42 e la giurisprudenza ivi citata).
36La seconda e la terza questione vertono sull’interpretazione della nozione di «vantaggio economico derivato indirettamente da reati», che figura all’articolo 2, punto 1, della direttiva 2014/42.
37Più in particolare, mediante tali quesiti, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, da un lato, se tale disposizione debba essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale la quale non preveda la confisca di un vantaggio economico derivato indirettamente da un reato e, dall’altro lato, se le somme di denaro sequestrate presso il domicilio degli interessati e della loro famiglia, nonché nella vettura utilizzata da uno di loro, costituiscano un siffatto vantaggio economico.
38A questo proposito, occorre precisare che la nozione di «vantaggio economico derivato indirettamente da reati» rientra nella definizione della nozione di «provento» contenuta all’articolo 2, punto 1, della direttiva 2014/42, secondo la quale il «provento» è «ogni vantaggio economico derivato, direttamente o indirettamente, da reati», il quale «può consistere in qualsiasi bene e include ogni successivo reinvestimento o trasformazione di proventi diretti e qualsiasi vantaggio economicamente valutabile».
39Come risulta dal punto 2.6 della relazione nel preambolo della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al congelamento e alla confisca dei proventi di reato nell’Unione europea [COM(2012) 85 final], all’origine della direttiva 2014/42, la definizione della nozione di «provento», ai sensi di tale direttiva, è stata ampliata rispetto alla definizione di detta nozione contenuta nella decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato ( GU 2005, L 68, pag. 49 ), al fine di includere la possibilità di confiscare tutti gli utili valutabili, anche indiretti, che derivano dai proventi di reato.
40Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 49 delle sue conclusioni, il legislatore dell’Unione, facendo espressamente riferimento, all’articolo 2, punto 1, della direttiva 2014/42, ai vantaggi diretti o indiretti, non ha inteso stabilire due nozioni distinte, che sarebbero indipendenti l’una dall’altra. Infatti, come risulta dal considerando 11 di detta direttiva, la nozione di«provento» è stata chiarita da quest’ultima, al fine di includervi non soltanto i beni derivanti direttamente dal reato in questione, ma anche tutte le trasformazioni di tali beni nonché gli altri incrementi di valore generati da questi ultimi.
41Nel caso di specie, consta dalle decisioni di rinvio che la normativa nazionale prevede, come risulta dall’articolo 53, paragrafo 2, dell’NK, la confisca dei «proventi diretti e indiretti ottenuti grazie al reato». Inoltre, l’articolo 53, paragrafo 3, dell’NK precisa che «costituisce “provento indiretto” qualsiasi vantaggio economico derivante da un atto dispositivo di un provento diretto, nonché qualsiasi bene risultante dalla successiva trasformazione, integrale o parziale, di un provento diretto».
42Risulta dunque – salvo verifica da parte del giudice del rinvio, il quale è competente in via esclusiva ad interpretare il diritto nazionale – che la normativa in discussione nei procedimenti principali prevede effettivamente la confisca di un vantaggio economico derivato indirettamente da un reato, ai sensi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2014/42.
43In ogni caso, anche supponendo che detta direttiva sia stata trasposta in maniera incompleta o inesatta nell’ordinamento bulgaro, essa non potrebbe, così come statuito dalla consolidata giurisprudenza della Corte, essere invocata come tale da uno Stato membro nei confronti di un singolo per disapplicare una disposizione di diritto interno che sia in contrasto con essa, al fine di creare degli obblighi nei suoi confronti [v., in tal senso, sentenza dell’8 ottobre 2020, Subdelegación del Gobierno en Toledo (Conseguenze della sentenza Zaizoune), C‑568/19 , EU:C:2020:807 , punto 35 e la giurisprudenza ivi citata].
44Ciò premesso, risulta dai termini stessi dell’articolo 2, punto 1, della direttiva 2014/42 che, per essere qualificato come «provento», il vantaggio economico, sia esso diretto o indiretto, deve, in ogni caso, derivare da un reato.
45Nel caso di specie, come risulta dalle decisioni di rinvio, da un lato, gli interessati sono stati condannati per la detenzione, a scopo di spaccio, di sostanze stupefacenti altamente pericolose, tenendo presente che tale reato non è, di per sé stesso, idoneo a generare un vantaggio economico. Dall’altro lato, sebbene vi fossero prove del fatto che tali interessati erano dediti alla vendita di sostanze stupefacenti, essi non sono stati né perseguiti né condannati per un reato siffatto.
46Date tali circostanze, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, occorre considerare, in conformità della giurisprudenza citata al punto 35 della presente sentenza, che, mediante la sua seconda e la sua terza questione, detto giudice chiede, in sostanza, se la direttiva 2014/42 debba essere interpretata nel senso che essa prevede unicamente la confisca dei beni che costituiscono un «vantaggio economico» derivante dal reato per il quale l’autore di quest’ultimo è stato condannato, oppure nel senso che essa prevede anche la confisca dei beni appartenenti a tale autore del reato per i quali esistono prove del fatto che costituiscono un vantaggio economico derivante da altre attività criminose.
47Ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 1, la direttiva 2014/42 introduce delle norme minime relative, segnatamente, alla confisca di beni in materia penale.
48Più in particolare, in virtù dei suoi articoli 4, 5 e 6, tale direttiva impone agli Stati membri di prevedere una confisca siffatta in tre ipotesi, che occorre esaminare di seguito.
49Per quanto riguarda, in primo luogo, l’articolo 4, paragrafo 1, della citata direttiva, esso impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, segnatamente, dei proventi, ossia dei vantaggi economici derivanti, direttamente o indirettamente, da reati, subordinatamente ad una condanna definitiva per un reato, ivi compresa un’eventuale condanna pronunciata nell’ambito di un procedimento in contumacia.
50A questo proposito, occorre rilevare che, sebbene tale disposizione preveda una condanna definitiva per un reato, essa non precisa però se tale reato debba necessariamente essere quello da cui deriva il provento in questione oppure se possa trattarsi di un altro reato eventualmente connesso con il primo.
51Come l’avvocato generale ha fatto osservare, in sostanza, al paragrafo 56 delle sue conclusioni, l’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/42 può essere meglio apprezzato alla luce del caso di confisca contemplato dall’articolo 5 di tale direttiva, nonché alla luce del considerando 19 di quest’ultima.
52In virtù dell’articolo 5 della direttiva 2014/42, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, dei beni che appartengono a una persona condannata per un reato suscettibile di produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico, qualora l’autorità giudiziaria, in base alle circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili, sia convinta che i beni in questione derivano da condotte criminose.
53Quanto al considerando 19 di detta direttiva, esso enuncia che, allo scopo di contrastare efficacemente le attività della criminalità organizzata, vi possono essere situazioni in cui è opportuno che la condanna penale sia seguita dalla confisca non solo dei beni associati a un dato reato, ma anche di ulteriori beni che l’autorità giudiziaria identifichi come costituenti i proventi di altri reati. Secondo questo stesso considerando, tale approccio corrisponde alla nozione di «confisca estesa», ai sensi dell’articolo 5 della direttiva in parola.
54Pertanto, occorre considerare che la confisca estesa, prevista da tale articolo 5, ricomprende situazioni nelle quali l’articolo 4 della medesima direttiva non può essere applicato in ragione dell’assenza di un nesso tra il bene in questione e il reato per il quale è stata pronunciata la condanna definitiva.
55Di conseguenza, l’articolo 4 della direttiva 2014/42, letto alla luce dell’articolo 5 e del considerando 19 di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che, ai fini della sua applicazione, è necessario che il provento alla cui confisca si intende procedere derivi dal reato per il quale è intervenuta la condanna definitiva del suo autore.
56Nel caso di specie, dato che, come risulta dal punto 45 della presente sentenza, il reato di detenzione, a scopo di spaccio, di sostanze stupefacenti altamente pericolose, per il quale gli interessati sono stati condannati con sentenza definitiva, non è, di per sé stesso, idoneo a generare un vantaggio economico, le somme di denaro di cui viene chiesta la confisca non possono essere derivate da tale reato.
57Ne consegue che la confisca di siffatte somme di denaro non è contemplata dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2014/42.
58Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’articolo 5 della direttiva 2014/42, premesso che la nozione di «beni» da esso contemplata ricomprende, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della medesima direttiva, beni di «qualsiasi natura», e dunque anche somme di denaro, occorre osservare che, come risulta dalla sua formulazione, il paragrafo 1 di detto articolo 5 esige, per la confisca di un bene, il ricorrere di tre presupposti cumulativi.
59In primis, la persona alla quale il bene appartiene deve essere riconosciuta colpevole di un «reato».
60A questo proposito, il paragrafo 2 dell’articolo 5 della direttiva 2014/42 precisa che tale nozione di «reato» comprende almeno, come risulta dalla lettera e) del medesimo paragrafo 2, un reato punibile, ai sensi del pertinente testo normativo previsto dall’articolo 3 di detta direttiva, con una pena detentiva pari, nel massimo, ad almeno quattro anni.
61Nel caso di specie, come si è constatato al punto 29 della presente sentenza, la detenzione di stupefacenti ai fini della loro distribuzione è un reato sanzionato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della decisione quadro 2004/757, alla quale l’articolo 3, lettera g), della direttiva 2014/42 rinvia.
62Inoltre, per quanto riguarda il requisito previsto al punto 60 della presente sentenza, secondo cui il reato deve essere punibile con una pena detentiva pari, nel massimo, ad almeno quattro anni, occorre rilevare che, in virtù dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della suddetta decisione quadro, la pena massima prevista per il reato contemplato dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della medesima decisione è di almeno cinque anni, segnatamente quando il reato riguarda stupefacenti tra i più dannosi per la salute.
63Nel caso di specie, come risulta dalle decisioni di rinvio, gli interessati sono stati condannati per la detenzione di sostanze stupefacenti altamente pericolose, il che tende ad indicare che tali condanne riguardavano reati relativi a stupefacenti tra i più dannosi per la salute, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della decisione quadro 2004/757, sicché il reato che essi hanno commesso appare effettivamente sanzionato con una pena detentiva di durata pari, nel massimo, ad almeno quattro anni.
64In secundis, il reato per il quale la persona è stata riconosciuta colpevole deve essere suscettibile di produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico.
65A questo proposito, il considerando 20 della direttiva 2014/42 indica che, allorché essi stabiliscono se un reato sia suscettibile di produrre, direttamente o indirettamente, un siffatto vantaggio, «gli Stati membri possono tener conto del modus operandi, ad esempio se il reato è caratterizzato dall’essere stato commesso nell’ambito della criminalità organizzata o con l’intento di generare profitti [regolari] da reati». La seconda frase del suddetto considerando precisa però che la presa in considerazione del suddetto modus operandi «non dovrebbe, in generale, pregiudicare la possibilità di fare ricorso alla confisca estesa».
66Pertanto, nel caso di specie, incomberà al giudice del rinvio valutare se il reato in discussione nei procedimenti principali consistente nella detenzione di sostanze stupefacenti altamente pericolose ai fini del loro spaccio sia idoneo a produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico, prendendo in considerazione, se del caso, le modalità operative del reato, tra cui segnatamente la circostanza che esso sia stato commesso nel quadro della criminalità organizzata ovvero con l’intento di ricavare profitti regolari da reati.
67In tertiis, come risulta dal considerando 21 della direttiva 2014/42, il giudice deve, comunque, essere convinto, in base alle circostanze del caso, compresi i fatti specifici e gli elementi di prova disponibili, che i beni in questione derivano da condotte criminose. A questo proposito, il giudice del rinvio potrà segnatamente prendere in considerazione, come è previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2014/42, la sproporzione tra il valore dei beni in questione e i redditi legittimi della persona condannata. Ciò premesso, tale persona deve avere una reale possibilità di contestare le circostanze del caso di specie, ivi compresi gli elementi di fatto concreti e gli elementi di prova disponibili sulla base dei quali i beni in questione vengono considerati come beni derivanti da condotte criminose, secondo i termini dell’articolo 8, paragrafo 8, della direttiva 2014/42.
68Per quanto riguarda, in terzo luogo, l’articolo 6 della direttiva 2014/42, relativo alla confisca nei confronti di terzi, tale norma sollecita gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per poter procedere alla confisca di proventi, o di altri beni di valore corrispondente a quello dei proventi, che siano stati trasferiti, direttamente o indirettamente, a soggetti terzi da un indagato o da un imputato, o che siano stati acquisiti da terzi presso un indagato o un imputato, almeno quando tali terzi sapevano o avrebbero dovuto sapere che il trasferimento o l’acquisizione aveva lo scopo di evitare la confisca.
69A questo proposito, occorre rilevare che la confisca prevista dall’articolo 6 della direttiva 2014/42 presuppone che sia dimostrata l’esistenza di un trasferimento di proventi ad un terzo o l’esistenza di un’acquisizione di proventi siffatti da parte di un terzo, nonché la conoscenza, da parte di tale terzo, del fatto che il trasferimento o l’acquisizione in questione aveva lo scopo, per la persona indagata o la persona imputata, di evitare la confisca.
70Orbene, le decisioni di rinvio non indicano che tale ipotesi si sarebbe verificata nelle fattispecie in esame nei procedimenti principali, cosicché l’articolo 6 della direttiva 2014/42 non pare pertinente nell’ambito di tali procedimenti.
71Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda e alla terza questione dichiarando che la direttiva 2014/42 deve essere interpretata nel senso che essa non prevede unicamente la confisca dei beni che costituiscono un vantaggio economico derivante dal reato per il quale l’autore dello stesso è stato condannato, ma contempla altresì la confisca dei beni appartenenti a tale autore del reato relativamente ai quali il giudice nazionale investito della causa sia convinto che derivano da altre condotte criminose, nel rispetto delle garanzie previste dall’articolo 8, paragrafo 8, di tale direttiva e a condizione che il reato di cui detto autore è stato dichiarato colpevole figuri tra quelli elencati all’articolo 5, paragrafo 2, di detta direttiva e sia suscettibile di produrre, direttamente o indirettamente, un vantaggio economico ai sensi di quest’ultima.
72Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 47 della Carta debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale permetta la confisca, a favore dello Stato, di un bene di cui si affermi che appartiene ad una persona diversa dall’autore del reato di cui trattasi, senza che tale persona abbia la facoltà di intervenire quale parte nel procedimento di confisca.
73Occorre ricordare che l’ambito di applicazione della Carta, per quanto riguarda l’azione degli Stati membri, è definito all’articolo 51, paragrafo 1, della Carta stessa, ai sensi del quale le disposizioni di quest’ultima si applicano agli Stati membri unicamente quando questi attuano il diritto dell’Unione (sentenza del 14 gennaio 2021, Okrazhna prokuratura – Haskovo e Apelativna prokuratura – Plovdiv, C‑393/19 , EU:C:2021:8 , punto 30 nonché la giurisprudenza ivi citata).
74Nel caso di specie, risulta dalle decisioni di rinvio che l’articolo 53, paragrafo 2, lettera b), dell’NK è stato introdotto dallo Zakon za izmenenie i dopalnenie na nakazatelnia kodeks (legge recante modifiche e integrazioni del codice penale) (DV n. 7, del 22 gennaio 2019), e che tale legge comporta l’attuazione, nell’ordinamento bulgaro, della direttiva 2014/42, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta. Pertanto, adottando questa legge, il legislatore bulgaro era tenuto a rispettare i diritti fondamentali sanciti dall’articolo 47 della Carta.
75Ai sensi del primo e del secondo comma dell’articolo 47 della Carta, ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste da questo stesso articolo, e segnatamente a che la sua causa sia esaminata equamente. Peraltro, i diritti fondamentali contemplati dal citato articolo 47 vengono riaffermati dalla stessa direttiva 2014/42, il cui articolo 8, paragrafo 1, stabilisce che gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che, al fine di salvaguardare i propri diritti, le persone colpite dai provvedimenti previsti da tale direttiva abbiano diritto ad un ricorso effettivo e ad un processo equo.
76A questo proposito, occorre rilevare che, a motivo del carattere generico della formulazione dell’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2014/42, le persone alle quali gli Stati membri devono garantire mezzi di ricorso effettivi ed un processo equo sono non soltanto quelle riconosciute colpevoli di un reato, ma anche i terzi i cui beni siano colpiti dalla decisione di confisca (v., per analogia, sentenza del 14 gennaio 2021, Okrazhna prokuratura – Haskovo e Apelativna prokuratura – Plovdiv, C‑393/19 , EU:C:2021:8 , punto 61 ).
77Tale interpretazione discende altresì dal considerando 33 della direttiva 2014/42, il quale enuncia che tale direttiva ha conseguenze rilevanti sui diritti delle persone, non solo degli indagati o degli imputati, ma anche di terzi che non sono coinvolti in un procedimento penale e che però sostengono di essere i proprietari dei beni in questione. In base a tale considerando, è dunque necessario prevedere specifiche garanzie e mezzi di ricorso giudiziali al fine di assicurare la salvaguardia dei diritti fondamentali di tali persone nell’attuazione della direttiva suddetta.
78Come risulta dall’articolo 8 della direttiva 2014/42, quest’ultima prevede varie garanzie specifiche al fine di salvaguardare i diritti fondamentali di tali terzi nell’attuazione di tale direttiva.
79Tra queste garanzie figura quella prevista dall’articolo 8, paragrafo 7, della direttiva in parola, secondo il quale le persone i cui beni sono oggetto del provvedimento di confisca hanno diritto di avvalersi di un avvocato durante l’intero procedimento di confisca relativamente all’identificazione dei proventi e dei beni strumentali, affinché esse possano esercitare i propri diritti. Oltre a ciò, ai sensi di questa stessa disposizione, le persone interessate devono essere informate di tale diritto.
80Tenuto conto dei punti 76 e 77 della presente sentenza, e nella misura in cui l’articolo 8, paragrafo 7, della direttiva 2014/42 si riferisce non soltanto alla persona accusata o condannata per un reato, bensì, più in generale, alle persone i cui beni vengono colpiti, tale disposizione si applica anche ai terzi che sostengano di essere i proprietari dei beni alla cui confisca si intende procedere, i quali, conformemente all’articolo 8, paragrafo 9, di detta direttiva, hanno il diritto di far valere il loro titolo di proprietà su questi beni, e ciò anche nei casi contemplati dall’articolo 6 della medesima direttiva.
81Inoltre, il diritto di avvalersi di un avvocato durante tutto il procedimento di confisca comporta con tutta evidenza il diritto per tale terzo di essere ascoltato nell’ambito di questo procedimento, diritto quest’ultimo che, secondo la giurisprudenza della Corte, garantisce al suo titolare la possibilità di far conoscere in modo utile ed effettivo il proprio punto di vista (v., in tal senso, sentenza del 26 luglio 2017, Sacko, C‑348/16 , EU:C:2017:591 , punto 34 ), ciò che viene confermato dal considerando 33 della direttiva 2014/42, a tenore del quale le specifiche garanzie ed i mezzi di ricorso giudiziali al fine di garantire la salvaguardia dei diritti fondamentali dei terzi, in occasione dell’attuazione della suddetta direttiva, includono il diritto di essere ascoltati per i terzi che sostengano di essere i proprietari dei beni in questione.
82Risulta così dall’articolo 8, paragrafi 1, 7 e 9, della direttiva 2014/42 che un terzo, il quale affermi, o di cui altri affermi, nell’ambito di un procedimento di confisca, che è il proprietario del bene alla cui confisca si intende procedere, deve essere informato del suo diritto di intervenire quale parte nell’ambito di detto procedimento, nonché del suo diritto di essere ascoltato, e deve essere messo in condizione di esercitare tali diritti e di far valere il proprio titolo di proprietà prima che venga adottata una decisione di confisca.
83Nel caso di specie, il governo bulgaro ha chiarito, nelle sue osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte, che, ai sensi del diritto bulgaro, soggetti terzi, come quelli in questione nei procedimenti principali, non possono intervenire quali parti nell’ambito del procedimento stesso di confisca previsto dall’articolo 306, paragrafo 1, punto 1, dell’NPK. Tuttavia, secondo detto governo, il diritto bulgaro offre a qualsiasi terzo che sostenga che il suo diritto di proprietà è stato violato nell’ambito di un procedimento siffatto la possibilità di far valere le proprie pretese dinanzi a un giudice civile. Più precisamente, tale terzo può proporre l’azione di rivendicazione, disciplinata dall’articolo 108 dello Zakon za sobstvenostta (legge sulla proprietà) (DV n. 92, del 16 novembre 1951).
84Orbene, occorre constatare che l’esistenza, nell’ordinamento bulgaro, di una tale azione non permette di soddisfare la prescrizione scaturente dall’articolo 8, paragrafi 1, 7 e 9, della direttiva 2014/42, come precisata al punto 82 della presente sentenza. Infatti, mediante una siffatta azione giudiziale, il terzo può tutt’al più reagire all’eventuale violazione del suo diritto di proprietà risultante da una decisione di confisca del suo bene, ma non far valere tale diritto al fine di prevenire l’adozione stessa di una tale decisione.
85Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla quarta questione dichiarando che l’articolo 8, paragrafi 1, 7 e 9, della direttiva 2014/42, letto in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale permetta la confisca, a favore dello Stato, di un bene di cui si affermi che appartiene ad una persona diversa dall’autore del reato, senza che tale persona abbia la facoltà di intervenire quale parte nel procedimento di confisca.
86Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
Firme
(*1) Lingua processuale: il bulgaro.
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