Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 giugno 2014.

Priimta 2014-06-24 · ECLI:EU:C:2014:2025 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-658/11
Teismas
Court of Justice
Data
2014-06-24
ECLI
ECLI:EU:C:2014:2025
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisPirmininkasK. LenaertsTeisėjas · pranešėjasA. TizzanoTeisėjasM. IlešičTeisėjasT. von DanwitzTeisėjasM. SafjanTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasE. LevitsTeisėjasA. ÓcaoimhTeisėjasJ.-C. BonichotTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasD. ŠvábyTeisėjasM. BergerTeisėjasA. PrechalTeisėjasE. JarašiūnasTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasY. BotKanclerisL. Hewlett
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

24 giugno 2014 (*1)

«Ricorso di annullamento — Decisione 2011/640/PESC — Base giuridica — Politica estera e di sicurezza comune (PESC) — Articolo 37 TUE — Accordo internazionale riguardante esclusivamente la PESC — Articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, TFUE — Obbligo di informare immediatamente e pienamente il Parlamento — Articolo 218, paragrafo 10, TFUE — Mantenimento degli effetti»

Nella causa C‑658/11,

avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, proposto il 21 dicembre 2011,

Parlamento europeo , rappresentato da R. Passos, A. Caiola e M. Allik, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

sostenuto da:

Commissione europea , rappresentata da M. Konstantinidis, R. Troosters e L. Gussetti, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

contro

Consiglio dell’Unione europea , rappresentato da F. Naert, G. Étienne, M. Bishop e G. Marhic, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da:

Repubblica ceca , rappresentata da M. Smolek, E. Ruffer e D. Hadroušek, in qualità di agenti,

Repubblica francese , rappresentata da G. de Bergues, N. Rouam e E. Belliard, in qualità di agenti,

Repubblica italiana , rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,

Regno di Svezia , rappresentato da A. Falk, in qualità di agente,

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord , rappresentato da L. Christie e A. Robinson, in qualità di agenti, assistiti da D. Beard, QC, e da G. Facenna, barrister,

intervenienti,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da V. Skouris, presidente, K. Lenaerts, vicepresidente, A. Tizzano (relatore), M. Ilešič, T. von Danwitz e M. Safjan, presidenti di sezione, J. Malenovský, E. Levits, A. Ó Caoimh, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, D. Šváby, M. Berger, A. Prechal ed E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 settembre 2013,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 gennaio 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

«L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza consulta regolarmente il Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune e della politica di sicurezza e di difesa comune e lo informa dell’evoluzione di tali politiche. Egli provvede affinché le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione. I rappresentanti speciali possono essere associati all’informazione del Parlamento europeo.

Il Parlamento europeo può rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio e all’alto rappresentante. Esso procede due volte all’anno ad un dibattito sui progressi compiuti nell’attuazione della politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune».

«L’Unione può concludere accordi con uno o più Stati o organizzazioni internazionali nei settori di pertinenza del presente capo».
«1. Fatte salve le disposizioni particolari dell’articolo 207, gli accordi tra l’Unione e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali sono negoziati e conclusi secondo la procedura seguente.

(...)

Tranne quando l’accordo riguarda esclusivamente la [PESC], il Consiglio adotta la decisione di conclusione dell’accordo:

(...)

(...)

(...)

(...)».

«L’Unione europea (...) conduce un’operazione militare a sostegno delle risoluzioni 1814 (2008), 1816 (2008) e 1838 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in modo conforme all’azione autorizzata in caso di pirateria in applicazione degli articoli 100 e seguenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982 (“convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare”) e mediante, in particolare, impegni assunti con gli Stati terzi, in prosieguo denominata “Atalanta”, al fine di contribuire:
«Atalanta, alle condizioni stabilite dal diritto internazionale applicabile, in particolare dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, e dalle risoluzioni 1814 (2008), 1816 (2008) e 1838 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e nel limite delle sue capacità disponibili:

(...)

(...)».

«1. Fatti salvi l’autonomia decisionale dell’[Unione] e il quadro istituzionale unico, e in base agli orientamenti pertinenti del Consiglio europeo, gli Stati terzi possono essere invitati a partecipare all’operazione.

(...)

(...)

«1. Sulla base dell’accettazione da parte della Somalia dell’esercizio della giurisdizione ad opera degli Stati membri o degli Stati terzi, da un lato, e dell’articolo 105 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dall’altro, le persone che si sospetta intendano, ai sensi degli articoli 101 e 103 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, commettere, che commettono o che hanno commesso atti di pirateria o rapine a mano armata nelle acque territoriali della Somalia o in alto mare arrestate e fermate ai fini dell’esercizio di azioni giudiziarie, nonché i beni che sono serviti a compiere tali atti, sono trasferiti:
«Ai fini del presente accordo si intende per:

(...)».

«Il presente accordo definisce le condizioni e le modalità

Fatti all’origine della controversia e decisione impugnata

Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

Sul ricorso

Sul primo motivo, relativo ad una violazione dell’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, TFUE

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sul secondo motivo, relativo ad una violazione dell’articolo 218, paragrafo 10, TFUE

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sul mantenimento degli effetti della decisione impugnata

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

Firme

(*1) Lingua processuale: l’inglese.

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