Sentenza della Corte (grande sezione) del 15 marzo 2011.

Priimta 2011-03-15 · ECLI:EU:C:2011:151 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-29/10
Teismas
Court of Justice
Data
2011-03-15
ECLI
ECLI:EU:C:2011:151
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasA. TizzanoTeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasK. LenaertsTeisėjasJ.‑C. BonichotTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasM. IlešičTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasU. LõhmusTeisėjasP. LindhTeisėjas · pranešėjasC. ToaderGeneralinis advokatasV. TrstenjakKanclerisR. Şereş
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑29/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi del Primo protocollo 19 dicembre 1988 relativo all’interpretazione da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, dalla Cour d’appel de Luxembourg (Lussemburgo) con decisione 13 gennaio 2010, pervenuta in cancelleria il 18 gennaio 2010, nella causa

Heiko Koelzsch

contro

État du Grand-Duché de Luxembourg,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts e J.‑C. Bonichot, presidenti di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, M. Ilešič, J. Malenovský, U. Lõhmus, dalle sig.re P. Lindh e C. Toader (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 ottobre 2010,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

Le norme sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e sulla competenza giudiziaria in materia civile e commerciale

La Convenzione di Roma

«Il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti. La scelta dev’essere espressa, o risultare in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto, ovvero a una parte soltanto di esso».
«1. In deroga all’articolo 3, nei contratti di lavoro, la scelta della legge applicabile ad opera delle parti non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme imperative della legge che regolerebbe il contratto, in mancanza di scelta, a norma del paragrafo 2.

a) dalla legge del paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto, compie abitualmente il suo lavoro, anche se è inviato temporaneamente in un altro paese, oppure

b) dalla legge del paese dove si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore, qualora questi non compia abitualmente il suo lavoro in uno stesso paese, a meno che non risulti dall’insieme delle circostanze che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro paese. In questo caso si applica la legge di quest’altro paese».

«Le seguenti giurisdizioni hanno il potere di domandare alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale su una questione sollevata in una causa pendente dinanzi ad una di esse e relativa all’interpretazione delle disposizioni contenute negli strumenti di cui all’articolo 1, quando tale giurisdizione ritiene che una decisione su questo punto sia necessaria per pronunciare la sentenza:

(…)

b) le giurisdizioni degli Stati contraenti quando si pronunciano in appello».

Il regolamento (CE) n. 593/2008

«1. Un contratto individuale di lavoro è disciplinato dalla legge scelta dalle parti conformemente all’articolo 3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.

La convenzioni di Bruxelles

«Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente:

1) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita; in materia di contratto individuale di lavoro, il luogo è quello in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività; qualora il lavoratore non svolga abitualmente la propria attività in un solo paese, il datore di lavoro può essere citato dinanzi al giudice del luogo in cui è situato o era situato lo stabilimento presso il quale è stato assunto. (...)».

Il regolamento (CE) n. 44/2001

«Il datore di lavoro domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto:

1) davanti ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliato o

2) in un altro Stato membro:

a) davanti al giudice del luogo in cui il lavoratore svolge abitualmente la propria attività o a quello dell’ultimo luogo in cui la svolgeva abitualmente, o

b) qualora il lavoratore non svolga o non abbia svolto abitualmente la propria attività in un solo paese, davanti al giudice del luogo in cui è o era situata la sede d’attività presso la quale è stato assunto».

Le normative nazionali

«Per la durata del loro mandato, i membri titolari e supplenti dei vari consigli aziendali non possono essere licenziati; il licenziamento notificato dal datore di lavoro a un membro del consiglio aziendale si considera nullo».
«1. Il licenziamento di un membro di un consiglio aziendale (...) è illegittimo, salvo che talune circostanze consentano al datore di lavoro di procedere al licenziamento per gravi motivi senza osservare un termine di preavviso e che l’autorizzazione richiesta ai sensi dell’art. 103 della legge sull’organizzazione delle imprese [Betriebsverfassungsgesetz] sia stata fornita o sostituita da una decisione giudiziaria. Dopo la scadenza del mandato, il licenziamento di un membro di un consiglio aziendale (...) è illegittimo (...), salvo che talune circostanze consentano al datore di lavoro di procedere al licenziamento per gravi motivi senza osservare un termine di preavviso; ciò non si applica qualora la cessazione dalla qualità di membro sia basata su una decisione giudiziaria.

Dopo la fine del mandato, il licenziamento è vietato per il periodo di un anno».

Causa principale e questione pregiudiziale

L’azione di annullamento avverso il licenziamento e il ricorso per risarcimento danni contro la Gasa

Il ricorso di responsabilità contro lo Stato per violazione della Convenzione di Roma da parte degli organi giudiziari

«Se la norma di diritto internazionale privato definita (...) all’art. 6, n. 2, lett. a), [della Convenzione di Roma], che enuncia che il contratto di lavoro è disciplinato dalla legge del paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro, debba essere interpretata nel senso che, nell’ipotesi in cui il lavoratore esegua la prestazione lavorativa in diversi paesi, ma ritorni sistematicamente in uno di essi, questo paese deve essere considerato come quello in cui il lavoratore svolge abitualmente il suo lavoro».

Sulla questione pregiudiziale

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’art. 6, n. 2, lett. a), della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, deve essere interpretato nel senso che, nell’ipotesi in cui il lavoratore svolga le sue attività in più di uno Stato contraente, il paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto, compie abitualmente il suo lavoro, ai sensi di tale disposizione, è quello in cui o a partire dal quale, tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano detta attività, il lavoratore adempie la parte sostanziale delle sue obbligazioni nei confronti del suo datore di lavoro.

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