Sentenza della Corte (grande sezione) del 7 dicembre 2010.

Priimta 2010-12-07 · ECLI:EU:C:2010:740 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-585/08
Teismas
Court of Justice
Data
2010-12-07
ECLI
ECLI:EU:C:2010:740
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasA. TizzanoTeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasK. LenaertsTeisėjasJ.-C. BonichotTeisėjasK. SchiemannTeisėjasJ.-J. KaselTeisėjasA. RosasTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjas · pranešėjasP. LindhTeisėjasM. SafjanGeneralinis advokatasV. TrstenjakKanclerisB. Fülöp
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nei procedimenti riuniti C‑585/08 e C‑144/09,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale, proposte a norma degli artt. 68 e 234 CE, dall’Oberster Gerichtshof (Austria), rispettivamente, con decisioni 6 novembre 2008 e 26 marzo 2009, pervenute alla Corte, rispettivamente, il 24 dicembre 2008 e il 24 aprile 2009, nei procedimenti

Peter Pammer

contro

Reederei Karl Schlüter GmbH & Co KG (procedimento C‑585/08),

e

Hotel Alpenhof GesmbH

contro

Oliver Heller (procedimento C‑144/09),

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, K. Schiemann e J.‑J. Kasel, presidenti di sezione, dal sig. A. Rosas, dalle sig.re R. Silva de Lapuerta e P. Lindh (relatore) nonché dal sig. M. Safjan, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig. B. Fülöp, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 marzo 2010,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

Il regolamento n. 44/2001

«Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro».
«La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro:

1) a) in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita».

« Articolo 15

a) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali;

b) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un’altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni;

c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell’ambito di dette attività. (…)

Articolo 16

La Convenzione di Bruxelles

«In materia di contratti conclusi da una persona per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale, in appresso denominata “consumatore”, la competenza è regolata dalla presente sezione, salve le disposizioni dell’articolo 4 e dell’articolo 5, punto 5:

1) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali,

2) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un’altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni,

3) qualora si tratti di un altro contratto che abbia per oggetto una fornitura di servizio o di beni mobili materiali se:

a) la conclusione del contratto è stata preceduta da una proposta specifica o da una pubblicità nello Stato in cui il consumatore ha il proprio domicilio e se

b) il consumatore ha compiuto in tale Stato gli atti necessari per la conclusione del contratto».

Il regolamento (CE) n. 593/2008

«Per quanto riguarda più in particolare i contratti conclusi da consumatori, (...) [l]a coerenza tra il presente regolamento e il regolamento (CE) n. 44/2001 richiede, da un canto, che si faccia riferimento alla nozione di “attività diretta” come condizione d’applicazione della norma che tutela il consumatore e, dall’altro, che questa nozione sia oggetto di un’interpretazione armoniosa nel regolamento (CE) n. 44/2001 e nel presente regolamento tenendo presente che una Dichiarazione congiunta del Consiglio e della Commissione relativa all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 44/2001 precisa che l’applicazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera c) “presuppone non soltanto che l’impresa diriga le sue attività verso lo Stato membro in cui è domiciliato il consumatore, o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, ma anche che il contratto sia stato concluso nell’ambito di dette attività”. Tale dichiarazione ricorda inoltre che “la mera accessibilità di un dato sito web non è sufficiente ai fini dell’applicabilità dell’articolo 15: occorre che il sito medesimo inviti a concludere contratti a distanza e che un contratto sia stato effettivamente concluso a distanza, con qualsiasi mezzo. In quest’ambito, la lingua o la valuta caratteristica del sito Internet non costituisce un elemento pertinente”».
«ai contratti di trasporto diversi dai contratti riguardanti un viaggio “tutto compreso” ai sensi della direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”».

La direttiva 90/314/CEE

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

1) servizio tutto compreso: la prefissata combinazione di almeno due degli elementi in appresso, venduta o offerta in vendita ad un prezzo forfettario, laddove questa prestazione superi le 24 ore o comprenda una notte:

a) trasporto,

b) alloggio,

c) altri servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio che costituiscono una parte significativa del “tutto compreso”. La fatturazione separata di vari elementi di uno stesso servizio tutto compreso non sottrae l’organizzatore o il venditore agli obblighi della presente direttiva».

Cause principali e questioni pregiudiziali

Il procedimento C‑585/08

«1) Se un “viaggio in nave mercantile” costituisca un viaggio “tutto compreso” ai sensi dell’art. 15, n. 3, del [regolamento n. 44/2001].

2) In caso di risposta affermativa alla prima questione, se sia sufficiente, al fine di ritenere che un’attività, sia “diretta” (verso lo Stato membro in cui il consumatore è domiciliato) nel senso indicato dall’art. 15, n. 1, lett. c), del [regolamento n. 44/2001], il fatto che il sito web del venditore sia accessibile via Internet».

Il procedimento C‑144/09

«Se sia sufficiente, al fine di ritenere che un’attività sia “diretta” verso uno Stato membro nel senso indicato dall’art. 15, n. 1, lett. c), del [regolamento n. 44/2001], il fatto che il sito web della controparte del consumatore sia accessibile via Internet».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione nel procedimento C‑585/08

Sulla seconda questione pregiudiziale nel procedimento C‑585/08 e sull’unica questione pregiudiziale nel procedimento C‑144/09

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) Un contratto avente ad oggetto un viaggio in nave mercantile, come quello oggetto della causa principale nel procedimento C‑585/08, costituisce un contratto di trasporto che, ad un prezzo forfettario, combina viaggio ed alloggio ai sensi dell’art. 15, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

2) Al fine di stabilire se l’attività di un commerciante, presentata sul suo sito Internet o su quello di un intermediario, possa essere considerata «diretta» verso lo Stato membro sul territorio del quale il consumatore è domiciliato, ai sensi dell’art. 15, n. 1, lett. c), del regolamento n. 44/2001, occorre verificare se, prima dell’eventuale conclusione di un contratto con il consumatore, risulti da tali siti Internet e dall’attività complessiva del commerciante che quest’ultimo intendeva commerciare con consumatori domiciliati in uno o più Stati membri, tra i quali quello di domicilio del consumatore stesso, nel senso che era disposto a concludere contratti con i medesimi. I seguenti elementi, il cui elenco non è esaustivo, possono costituire indizi che consentono di ritenere che l’attività del commerciante sia diretta verso lo Stato membro di domicilio del consumatore, vale a dire la natura internazionale dell’attività, l’indicazione di itinerari a partire da altri Stati membri per recarsi presso il luogo in cui il commerciante è stabilito, l’utilizzazione di una lingua o di una moneta diverse dalla lingua o dalla moneta abitualmente utilizzate nello Stato membro in cui il commerciante è stabilito con la possibilità di prenotare e confermare la prenotazione in tale diversa lingua, l’indicazione di recapiti telefonici unitamente ad un prefisso internazionale, il dispiego di risorse finanziarie per un servizio di posizionamento su Internet al fine di facilitare ai consumatori domiciliati in altri Stati membri l’accesso al sito del commerciante ovvero a quello del suo intermediario, l’utilizzazione di un nome di dominio di primo livello diverso da quello dello Stato membro in cui il commerciante è stabilito e la menzione di una clientela internazionale composta da clienti domiciliati in Stati membri differenti. Spetta al giudice nazionale verificare la sussistenza di tali indizi.

Per contro, la semplice accessibilità del sito Internet del commerciante o di quello dell’intermediario nello Stato membro sul territorio del quale il consumatore è domiciliato è insufficiente. Ciò vale anche con riguardo all’indicazione di un indirizzo di posta elettronica o di altre coordinate ovvero all’impiego di una lingua o di una moneta che costituiscano la lingua e/o la moneta abitualmente utilizzate nello Stato membro nel quale il commerciante è stabilito.

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