Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 maggio 2005.

Priimta 2005-05-26 · ECLI:EU:C:2005:310 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-132/03
Teismas
Court of Justice
Data
2005-05-26
ECLI
ECLI:EU:C:2005:310
Originalas
EUR-Lex ↗
Pirmininkas · pranešėjasC.W.A. TimmermansTeisėjasC. GulmannTeisėjasR. SchintgenTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasP. LégerKanclerisM. Múgica Arzamendi
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C-132/03,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Consiglio di Stato, con ordinanza 28 gennaio 2003, pervenuta in cancelleria il 25 marzo 2003, nella causa tra

Ministero della Salute

e

Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codacons),

Federconsumatori,

intervenienti:

Lega delle Cooperative,

Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari (AIIPA),

Adusbef,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai sigg. C.W.A. Timmermans (relatore), presidente di sezione, C. Gulmann e R. Schintgen, giudici,

avvocato generale: sig. P. Léger

cancelliere: sig.ra M. Múgica Arzamendi, amministratore principale,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 giugno 2004,

viste le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Ambito normativo

La normativa comunitaria

La normativa comunitaria in materia di etichettatura di prodotti alimentari derivati da OGM

«(5) considerando che il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari [GU L 43, pag. 1], stabilisce all’articolo 8 alcuni requisiti specifici supplementari in materia di etichettatura per garantire un’adeguata informazione del consumatore finale; che tali requisiti specifici supplementari non si applicano ai prodotti e ingredienti alimentari utilizzati in misura significativa per il consumo umano nella Comunità prima dell’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 258/97 e per questo motivo non considerati nuovi;

(6) considerando che, al fine di evitare distorsioni della concorrenza, le norme in materia di etichettatura per l’informazione del consumatore finale devono basarsi sugli stessi principi e [si] devono applicare ai prodotti e ingredienti alimentari costituiti o derivati da OGM immessi in commercio anteriormente alla data di entrata in vigore del regolamento (…) n. 258/97, mediante autorizzazione rilasciata, ai sensi della direttiva [del Consiglio 23 aprile 1990,] 90/220/CEE, [sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (GU L 117, pag. 15),] e ai prodotti e ingredienti alimentari immessi in commercio successivamente a tale data».

«Ai prodotti alimentari in oggetto non si applicano i requisiti specifici supplementari in materia di etichettatura qualora:

(…)

b) nei loro ingredienti alimentari o nei prodotti alimentari costituiti da un unico ingrediente sia presente materiale derivato da [OGM] menzionati all’articolo 1, paragrafo 1, assieme a qualsiasi altro materiale immesso in commercio ai sensi del regolamento (CE) n. 258/97 e derivato da altri [OGM] in proporzione non superiore all’1% dei singoli ingredienti o di un prodotto alimentare contenente un unico ingrediente, purché tale presenza sia accidentale. Per stabilire che la presenza di questo materiale è accidentale, gli operatori devono essere in grado di comprovare alle autorità competenti di aver preso opportune misure per evitare di utilizzare come base di partenza gli organismi geneticamente modificati (o prodotti da essi derivati) di cui al precedente paragrafo».

«Fatti salvi gli altri requisiti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari previsti dalla legislazione comunitaria, per informare il consumatore finale si applicano ai prodotti alimentari i seguenti requisiti specifici supplementari in materia di etichettatura:

a) indicazione di qualsiasi caratteristica o proprietà alimentare quali:

che rendano il nuovo prodotto o ingrediente alimentare non più equivalente a un prodotto o ingrediente alimentare esistente.

Ai fini del presente articolo, un nuovo alimento o ingrediente alimentare non è più considerato equivalente qualora una valutazione scientifica basata su un’analisi appropriata dei dati esistenti possa dimostrare che le caratteristiche valutate sono diverse rispetto ad un alimento o ingrediente alimentare convenzionale, tenuto conto dei limiti accettati di variazione naturale di tali caratteristiche.

In tal caso, l’etichettatura menziona dette caratteristiche o proprietà modificate, corredate dell’indicazione del metodo con il quale esse sono state ottenute;

b) indicazione della presenza nel nuovo prodotto o ingrediente alimentare di sostanze che non sono presenti in un alimento equivalente esistente e che possono avere ripercussioni sulla salute di taluni gruppi di popolazione;

c) indicazione della presenza nel nuovo prodotto o ingrediente alimentare di sostanze che non sono presenti nell’alimento equivalente esistente, e che danno luogo a preoccupazioni di ordine etico;

d) indicazione della presenza di un [OGM] con tecniche di modificazione genetica, il cui elenco figura all’allegato I A, parte 1 della direttiva 90/220/CEE».

La normativa comunitaria generale in materia d’etichettatura di prodotti alimentari

«considerando che la presente direttiva ha lo scopo di stabilire le norme comunitarie di carattere generale ed orizzontale applicabili a tutti i prodotti alimentari immessi in commercio;

considerando che le norme di carattere specifico e verticale riguardanti soltanto determinati prodotti alimentari devono invece essere stabilite nell’ambito delle disposizioni che disciplinano tali prodotti».

«considerando che qualsiasi regolamentazione relativa all’etichettatura dei prodotti alimentari deve essere fondata anzitutto sulla necessità di informare e tutelare i consumatori».
«Le disposizioni comunitarie applicabili soltanto a determinati prodotti alimentari e non ai prodotti alimentari in generale possono prevedere altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle enumerate all’articolo 3».

La normativa comunitaria in materia di prodotti alimentari destinati all’alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia

«considerando che i prodotti contemplati dalla presente direttiva sono prodotti alimentari la cui composizione ed elaborazione devono essere specialmente studiate per rispondere alle esigenze nutrizionali particolari delle persone alle quali sono essenzialmente destinati; che, per conseguire l’obiettivo nutrizionale specifico, potrebbe pertanto essere necessario prevedere deroghe alle disposizioni generali o particolari applicabili ai prodotti alimentari».
«a) I prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare sono prodotti alimentari che, per la loro particolare composizione o per il particolare processo di fabbricazione, si distinguono nettamente dai prodotti alimentari di consumo corrente, sono adatti all’obiettivo nutrizionale indicato e sono commercializzati in modo da indicare che sono conformi a tale obiettivo.

b) Un’alimentazione particolare deve rispondere alle esigenze nutrizionali particolari: (…)

oppure

iii) dei lattanti o bambini nella prima infanzia, in buona salute».

«1. La direttiva 79/112 (…), modificata da ultimo dalla direttiva 89/395/CEE, si applica ai prodotti di cui all’articolo 1, alle condizioni seguenti.

(…)

(…)

La normativa nazionale

«(…) I prodotti di cui [trattasi] non devono contenere residui di singoli antiparassitari superiori a 0,01 mg/kg, né devono contenere prodotti geneticamente modificati».
«Gli alimenti per lattanti devono essere prodotti con le fonti proteiche definite negli allegati al [decreto n. 128/1999] e secondo le prescrizioni in essi indicate, nonché con altri ingredienti alimentari la cui idoneità alla particolare alimentazione dei lattanti, sin dalla nascita, deve essere confermata da dati scientifici universalmente accettati».
«È escluso, in ogni caso, l’uso di materiale derivato da [OGM], salva la tolleranza prevista dal regolamento (CE) n. 49/2000».

Fatti della causa principale e questione pregiudiziale

«Se la disposizione di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (…) n. 1139/98 (…), debba essere applicata anche ai prodotti alimentari per lattanti e per bambini fino a tre anni e, cioè, specificamente, se, in relazione a tali prodotti, la contaminazione accidentale di materiale derivato da [OGM], in proporzione non superiore all’1%, debba, o meno, essere indicata nella etichettatura».

Sulla questione pregiudiziale

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’art. 2, n. 2, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 26 maggio 1998, n. 1139, concernente l’obbligo di indicare nell’etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse da quelle di cui alla direttiva 79/112/CEE, quale modificato mediante il regolamento (CE) della Commissione 10 gennaio 2000, n. 49, deve essere interpretato nel senso che l’esenzione che esso prevede dall’obbligo, stabilito dall’art. 2, nn. 1 e 3, del medesimo regolamento, di un’indicazione, nell’etichetta di prodotti alimentari, della presenza di materiale derivato da taluni OGM, nel caso in cui tale presenza derivi da una contaminazione accidentale e non superi un livello de minimis dell’1%, si applica parimenti ai prodotti alimentari destinati all’alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia.

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