CASE OF BEN KHEMAIS v. ITALY

[Italian Translation] by UFTDU (Unione forense per la tutela dei diritti umani)

Peticija Nr. 246/07 · Priimta 2009-02-24 · ECLI:CE:ECHR:2009:0224JUD000024607 · Kalbos: IT · FR · IT

Peticija Nr.
246/07
Priimta
2009-02-24
Valstybė atsakovė
ITA
Išvada
Violation of Art. 3;Violation of Art. 34;Non-pecuniary damage - award
Konvencijos straipsniai
3, 34, 41
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasF. TulkensTeisėjasI. Cabral barretoTeisėjasR. TürmenTeisėjasUgrekhelidzeTeisėjasV. ZagrebelskyTeisėjasA. MularoniTeisėjasD. PopovićKanclerisF. Elens-Passos
Santrauka
Rengiama…

CONSIGLIO D’EUROPA

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

SECONDA SEZIONE

BEN KHEMAIS c. ITALIA

(Ricorso no 246/07)

SENTENZA

Questa versione è stata rettificata ai sensi dell’articolo 81 del regolamento della Corte in

data 16 settembre 2009

STRASBURGO

24 febbraio 2009

DEFINITIVA

06/07/2009

Questa sentenza può subire delle correzioni di forma.

Traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei

diritti dell'uomo

traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti umani

Ben Khemais c. Italia

Nel caso Ben Khemais c. Italia,

La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in una camera

composta da:

Françoise Tulkens, presidente,

Ireneu Cabral Barreto,

Vladimiro Zagrebelsky,

Danutė Jočienė,

Dragoljub Popović,

András Sajó,

Işıl Karakaş, giudici,

e da Sally Dollé, cancelliere,

Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 3 febbraio 2009,

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in questa data:

PROCEDURA

italiana e col quale un cittadino tunisino, il Signor Essid Sami Ben Khemais (« il

ricorrente »), ha adito la Corte in data 3 gennaio 2007 in virtù dell’articolo 34 della

Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (« la

Convenzione »).

Milano. Il governo italiano (« il Governo ») è rappresentato dal suo agente, la Signora

Spatafora, e dal suo coagente aggiunto, il Signor N. Lettieri.

esposto ad un rischio di morte, di tortura e di flagrante diniego di giustizia. Egli ritiene

anche che l’aver posto in essere l’esecuzione della decisione di espellerlo ha violato il

suo diritto di ricorso individuale.

ha deciso di comunicare al Governo le doglianze tratte dagli articoli 2, 3 e 6 della

Convenzione. Come è consentito dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato altresì

deciso che saranno esaminati contemporaneamente la ricevibilità e il merito del caso. Il

1° luglio 2008, la Corte ha deciso di trattare il ricorso con priorità (articolo 41 in fine del

regolamento della Corte) e di comunicare al Governo una nuova doglianza del

ricorrente, tratta dall’esecuzione della decisione di espellerlo. Come è previsto

dall'articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato altresì deciso che saranno esaminate in

contemporanea la ricevibilità e il merito di tale doglianza.

Ben Khemais c. Italia

FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

A. Le condanne del ricorrente in Italia e in Tunisia

per delinquere, finalizzata alla ricettazione, falsificazione di documenti e

favoreggiamento all’immigrazione clandestina.

(« GUP ») di Milano lo condanna a cinque anni di reclusione e 9 810 euro (EUR) di

multa.

negoziata con il parquet (quattro anni e sei mesi di reclusione).

pena proposta dal ricorrente. Quest’ultimo non ricorre in cassazione e la sua condanna

acquista forza di cosa giudicata il 29 dicembre 2002.

furono aperte nuovi procedimenti penali a suo carico ed egli fu sottoposto a custodia

cautelare.

avrebbe potuto essere revocato in qualsiasi momento, fatto che l’avrebbe esposto al

rischio di un’espulsione immediata.

data 4 aprile 2006, il tribunale di Como condannò il ricorrente a due anni e due mesi di

reclusione per lesioni, e precisò che l’interessato avrebbe dovuto essere espulso dal

territorio italiano dopo aver scontato la sua pena.

dicembre 2006, il cui testo fu depositato in cancelleria in data 7 febbraio 2007, la corte

d’appello di Milano ridusse la pena inflitta al ricorrente ad un anno e otto mesi di

reclusione.

Tunisi aveva condannato il ricorrente per in contumacia a dieci anni di reclusione con

l’accusa di appartenenza, in tempo di pace, ad una organizzazione terroristica. Tale

condanna sarebbe fondata esclusivamente sulle dichiarazioni di un coimputato.

soggetti con lui condannati (M. Khammoun Mehdi) non vi fosse stato espulso. In tale

circostanza, i membri della famiglia di M. Mehdi avrebbero informato il ricorrente che

il suo coaccusato era stato torturato e incarcerato nel penitenziario di Tunisi e che non

aveva avuto la possibilità di contattare un avvocato.

passaporto.

Ben Khemais c. Italia

B. L'espulsione del ricorrente verso la Tunisia

richiesta del ricorrente, d’indicare al governo italiano, in virtù dell’articolo 39 del

regolamento della Corte, che, nell’interesse delle parti e del buon andamento della

procedura, sarebbe stato preferibile non espellere il ricorrente verso la Tunisia, fino a

nuovo ordine. Essa ha richiamato l’attenzione del Governo sul fatto che l’inosservanza

da parte di uno Stato contraente di una misura indicata in virtù dell’articolo 39 del

regolamento può comportare la violazione dell’articolo 34 della Convenzione (si veda

Mamatkulov e Askarov c. Turchia [GC], no 46827/99 e 46951/99, §§ 128-129 e punto 5

del dispositivo, CEDU 2005-I).

concluso che la messa in esecuzione della decisione di espellere il Signor Saadi verso la

Tunisia costituirebbe una violazione dell’articolo 3 della Convenzione. Con una lettera

del 6 marzo 2008, la cancelleria della seconda sezione ha richiamato l’attenzione del

Governo sul contenuto di tale sentenza e ha evidenziato che alcuni casi pendenti dinanzi

alla Corte, tra i quali quello del ricorrente, presentavano delle forti similitudini con il

caso Saadi. Essa ha quindi invitato il Governo ad indicare, prima del 24 aprile 2008, se

esso intravedesse la possibilità di concludere accordi amichevoli [transazioni] e se esso

ritenesse opportuno, nel caso di specie, fare delle proposte a tale riguardo. Il Governo ha

chiesto una proroga a questo termine, che è stata accordata fino al 19 settembre 2008.

Corte che il suo cliente era stato condotto all’aeroporto di Milano in vista

dell’esecuzione della sua espulsione verso la Tunisia

rappresentanza permanente dell’Italia a Strasburgo anziché ai ministeri degli Affari

interni (Ufficio UCARLI e Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia

frontaliera) e della Giustizia (Ufficio dell’estradizione e delle commissioni rogatorie),

per fax e per posta, il seguente messaggio:

« Facendo riferimento alla conversazione telefonica del Signor Tamietti [membro della

cancelleria] con il Signor Lettieri [coagente aggiunto del Governo] concernente il ricorso citato a

margine, voglio confermare che la cancelleria della Corte è stata informata alla fine della mattinata

che oggi il ricorrente è stato trasferito all’aeroporto di Milano in vista della sua espulsione verso la

Tunisia. In particolare, con una chiamata telefonica ricevuta verso le ore 11.55, il difensore del

ricorrente, la Signora Clementi, ha dichiarato che le autorità italiane si apprestavano a dare

esecuzione all’espulsione del suo cliente sulla base di una sentenza d’espulsione emessa di recente.

La Signora Clementi ha in seguito confermato tale circostanza per e-mail. La cancelleria della Corte

ha cercato di mettersi subito in contatto con la rappresentanza italiana a Strasburgo, senza tuttavia

riuscirci in ragione della chiusura degli uffici in occasione della festa della Repubblica. Il Signor

Lettieri è stato quindi contattato direttamente.

Con una lettera del 29 marzo 2007 (che allego), il vostro Governo era stato informato che la

presidente della seconda sezione della Corte aveva deciso di indicargli, ai sensi dell’articolo 39 del

regolamento della Corte, che era auspicabile, nell’interesse delle parti e del buon andamento della

procedura dinanzi alla Corte, non espellere il ricorrente verso la Tunisia fino a nuovo ordine. Tale

misura provvisoria non è mai stata revocata. La presidente, informata sulle nuove circostanze, ha

confermato che questa indicazione era sempre in vigore nonostante il fatto che tale espulsione si

fondasse su una nuova sentenza.

Ben Khemais c. Italia

Richiamo la vostra attenzione sul giudizio Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008 nel quale la Grande

Camera ha considerato, per un caso simile che, nell’eventualità che fosse messa in esecuzione la

decisione di espellere il ricorrente verso la Tunisia, ci sarebbe violazione dell’articolo 3 della

Convenzione.»

3 a) del regolamento della Corte, ha invitato il Governo ad indicare, entro il termine del

11 giugno 2008, se il ricorrente era stato espulso verso la Tunisia.

decreto d’espulsione era stato adottato il 31 maggio 2008 nei confronti del ricorrente in

ragione del ruolo da questi svolto nell’ambito delle attività di alcuni estremisti islamici

che nutrivano progetti terroristici, e che il tribunale di Milano aveva dato il suo nulla

osta all’espulsione ritenendo che l’interessato rappresentasse una minaccia per la

sicurezza dello Stato perché era in grado di riannodare contatti finalizzati alla ripresa di

attività terroristiche, anche a livello internazionale.

notificato al ricorrente e convalidato dal giudice di pace il 2 giugno, e che l'interessato

era stato espulso verso la Tunisia il 3 giugno; e sottolineava « che comunque non si era

disinteressato del ricorrente e della necessità che la sua salute e il suo benessere fossero

assicurati in maniera adeguata anche nel paese di destinazione ».

governo italiano avesse mostrato la sua volontà di non rispettare la misura provvisoria

indicata dalla presidente della seconda sezione della Corte, e che questa condotta

costituisse un ostacolo per il buon svolgimento della procedura innanzi alla Corte e

violasse gli articoli 2 e 3 della Convenzione.

C. Le assicurazioni diplomatiche ottenute dalle autorità italiane

Affari esteri la seguente nota verbale (n° 2911):

« L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al ministero degli Affari Esteri e fa riferimento

alle proprie note verbali n° 2738 del 21 luglio e n° 2118 dello scorso 5 giugno ed alla visita in

Tunisia della delegazione tecnica dei rappresentanti dei ministeri italiani dell'Interno e della

Giustizia, svoltasi il 24 luglio scorso, concernenti un esame delle procedure da seguire in merito ai

ricorsi pendenti presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, facenti riferimento a cittadini tunisini

oggetto di decreti di espulsione.

Le autorità italiane hanno molto apprezzato il grande spirito di cooperazione che ha animato la

citata riunione e la documentazione già fornita in tale occasione. Conformemente a quanto era stato

convenuto, esse hanno l'onore di sottoporre per via diplomatica la loro richiesta di elementi

addizionali specifici che sono indispensabili nella procedura presso la Corte di Strasburgo

riguardante il cittadino tunisino Essid Sami Ben Khemais.

A tale scopo, l’Ambasciata d'Italia ha l’onore di chiedere al ministero degli Affari Esteri di voler

adire le autorità tunisine competenti affinché esse possano fornire per via diplomatica le seguenti

assicurazioni specifiche, relative al signor Essid Sami Ben Khemais :

Ben Khemais c. Italia

Tenuto conto che la scadenza per la presentazione delle osservazioni del governo italiano a

Strasburgo per il caso del signor Ben Khemais è il prossimo 1º settembre, l’Ambasciata d'Italia

sarebbe grata al ministero degli Affari Esteri se volesse farle pervenire nel più breve tempo possibile

gli elementi richiesti e fondamentali per la strategia difensiva del governo italiano e suggerisce che

la Signora Costantini, Primo segretario dell'ambasciata, possa recarsi al ministero della Giustizia e

dei diritti dell’uomo per fornire tutti i chiarimenti ritenuti utili.

L'ambasciata d'Italia sarebbe anche grata al ministero degli Affari Esteri se volesse adire le autorità

giudiziarie tunisine competenti in merito all’eventualità che il governo tunisino intervenga dinanzi

alla Corte di Strasburgo, in quanto parte terza nel ricorso della parte italiana, e questo

conformemente agli articoli 36 [della Convenzione], 44 del regolamento della Corte, [e] A1

paragrafo 2 dell’allegato al regolamento. Il governo italiano attribuisce grande importanza a questa

partecipazione tunisina.

L'ambasciata d'Italia ringrazia anticipatamente il ministero degli Affari Esteri e coglie l'occasione

per rinnovargli i sensi della sua alta considerazione. »

dall'avvocato generale alla direzione generale dei servizi giudiziari. Nelle sue parti

pertinenti, questa risposta è formulata come segue:

« (...). È opportuno, prima di tutto, ricordare che l'interessato è stato condannato in contumacia, tra

l'altro, per aver partecipato, nell'ambito della sua appartenenza, in quanto capo della cellula del ramo

europeo della rete del gruppo terrorista El Qaida, al sostegno logistico alle reti collegate al citato

gruppo soprattutto attraverso il reclutamento e l'addestramento delle persone al fine di commettere

atti terroristici.

Dopo la sua consegna alle autorità tunisine, egli ha esercitato il suo diritto [d']opposizione contro i

giudizi emessi a suo carico, è inteso che l'opposizione ha come effetto quello di annullare le

sentenze emesse in contumacia e di permettergli di essere giudicato nuovamente e di presentare i

mezzi difensivi che riterrà utili.

Le seguenti precisazioni costituiscono la risposta ai diversi punti sopra citati.

I. La garanzia del rispetto della dignità del detenuto Sami Essid :

Il detenuto Sami Ben Khemais Essid non è mai stato sottoposto ad alcuna forma di tortura, pena o

trattamento inumano o degradante. Il rispetto della dignità di detto detenuto deriva dal principio del

rispetto della dignità di qualsiasi persona qualunque sia lo stato nel quale essa si trovi, principio

fondamentale riconosciuto dal diritto tunisino e garantito a qualsiasi persona in particolare ai

detenuti, e questo in ragione [del loro] particolare status.

È utile a tale riguardo ricordare che l'articolo 13 della Costituzione tunisina dispone nel suo

comma 2 che « ogni individuo che ha perduto la sua libertà sia trattato umanamente, nel rispetto

della sua dignità. »

Ben Khemais c. Italia

La Tunisia ha peraltro ratificato senza alcuna riserva la Convenzione delle Nazioni Unite contro la

tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Essa ha così riconosciuto la

competenza del comitato contro la tortura a ricevere ed esaminare le comunicazioni presentate da o

per conto dei cittadini che rientrano nella sua giurisdizione che asseriscono di essere vittime di

violazione delle disposizioni della Convenzione [ratificata dalla legge 88-79 dell'11 luglio 1988.

Gazzetta Ufficiale della Repubblica tunisina n° 48 del 12-15 luglio 1988, pagina 1035 ( allegato 1)].

Le disposizioni di detta Convenzione sono state trasposte nel diritto interno, l'articolo 101 bis del

codice penale definisce la tortura come «ogni atto con il quale un dolore o delle sofferenze acute,

fisiche o mentali, sono intenzionalmente inflitti ad una persona soprattutto al fine di ottenere da lei o

da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che lei o una terza persona ha

commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o di far pressioni su lei o di intimidire o di

fare pressioni su una terza persona, o quando il dolore o le sofferenze acute sono inflitte per

qualsiasi altro motivo fondato su una forma di discriminazione qualunque essa sia. »

Il legislatore ha previsto pene severe per questo genere d’infrazioni, così il succitato articolo 101

bis dispone che « è punito con otto anni di reclusione il funzionario o un suo assimilato che,

nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, sottopone una persona a tortura.»

Occorre segnalare che, secondo l'articolo 12 della Costituzione, si ha fermo di polizia quando si è

sottoposti al controllo giudiziario e che la detenzione preventiva può essere disposta soltanto su

ordine giurisdizionale, È vietato sottoporre chiunque a fermo di polizia o ad una detenzione

arbitraria. La procedura di fermo prevede parecchie garanzie che tendono ad assicurare il rispetto

dell'integrità fisica e morale del detenuto fra cui in particolare:

Occorre anche notare che [la] legge del 14 maggio 2001 relativa all'organizzazione carceraria

dispone nel suo primo articolo che essa ha come obiettivo quello di disciplinare « le condizioni di

detenzione nelle carceri allo scopo di assicurare l'integrità fisica e morale del detenuto, di prepararlo

alla vita in libertà e di aiutarlo nel suo reinserimento. »

Questa disposizione legislativa è rafforzata dall'attuazione di un sistema di controllo destinato ad

assicurare l’effettivo rispetto della dignità dei detenuti. Si tratta di parecchi tipi di controlli effettuati

da diversi organi e istituzioni:

Ben Khemais c. Italia

penitenziaria fa parte del ministero della Giustizia e che gli ispettori del citato ministero sono

magistrati di formazione fatto che costituisce una garanzia supplementare di un controllo rigoroso

delle condizioni detentive.

− Occorre infine segnalare che il comitato internazionale della Croce Rossa è abilitato dal 2005 ad

effettuare visite nei luoghi di detenzione, nelle prigioni e nei locali della polizia abilitati ad

accogliere i detenuti in stato di fermo. Al termine di queste visite sono redatti dei rapporti dettagliati

e sono organizzati incontri con i servizi interessati per mettere in atto le raccomandazioni formulate

dal comitato sullo stato dei detenuti.

Le autorità tunisine ricordano che esse non esitano affatto ad indagare su tutte le allegazioni di

tortura ogni qualvolta vi siano ragionevoli motivi che lasciano credere che sia stato commesso un

atto di maltrattamenti. A dimostrazione si citeranno due esempi: il primo riguarda tre agenti

dell'amministrazione penitenziaria che hanno maltrattato un detenuto, a seguito di un'inchiesta

aperta a tale proposito i tre agenti sono stati deferiti dinanzi alla giustizia e sono stati condannati

ciascuno a quattro anni di reclusione con una sentenza della corte d'appello di Tunisi emessa il 25

gennaio 2002. Il secondo esempio riguarda un agente di polizia che è stato perseguito per lesioni

volontarie ed è stato condannato a 15 anni di reclusione con una sentenza emessa dalla corte

d'appello di Tunisi il 2 aprile 2002.

Alcuni casi di condanna per maltrattamenti sono stati segnalati nel rapporto presentato dalla

Tunisia al Consiglio dei diritti dell'uomo (allegato 2) ed dinanzi al Comitato dei diritti dell'uomo

(allegato 3) denotano così la volontà politica dello Stato di perseguire e reprimere qualsiasi atto di

tortura o di maltrattamenti fatto che permette di respingere qualsiasi allegazione di violazione

sistematica dei diritti dell'uomo.

In conclusione, occorre [sottolineare] che:

II. La garanzia di un processo equo per il detenuto Sami Essid :

Il detenuto Sami Essid è perseguito per la sua partecipazione, nell'ambito della sua appartenenza,

in quanto capo della cellula del ramo europeo della rete del gruppo El Qaida, al sostegno logistico

alle reti collegate al citato gruppo soprattutto attraverso il reclutamento e l'addestramento delle

persone al fine di commettere atti terroristici.

Le procedure del procedimento penale, dell'istruzione e del giudizio di questi reati comprendono

tutte le garanzie necessarie per un processo equo tra le quali in particolare:

Ben Khemais c. Italia

Stato. L'assistenza dell'avvocato prosegue durante tutte le tappe del procedimento: istruzione

preparatoria e fase di giudizio.

III. La garanzia del diritto di ricevere visite:

La legge del 14 maggio 2001 relativa all'organizzazione carceraria sancisce il diritto di ogni

imputato a ricevere la visita dell'avvocato incaricato della sua difesa, senza la presenza di un agente

del carcere, nonché la visita dei membri della sua famiglia. Il detenuto Sami Essid gode di tale

diritto conformemente alla normativa vigente e senza restrizione alcuna.

a) visita dell'avvocato Ad oggi, ogni volta che l’avvocato Samir Ben Amor, difensore dell’interessato, ha chiesto

l’autorizzazione a visitare il suo cliente, l’autorità competente lo ha autorizzato come dimostra la

seguente tabella:

Numero di visite

Data della visita

Sono allegate le fotocopie delle autorizzazioni alle visite (allegato 4).

Ben Khemais c. Italia

b) Visite dei membri della famiglia Ad oggi, ogni volta che i membri della famiglia di Sami Essid hanno richiesto l’autorizzazione alla

visita, l’autorità competente ha risposto loro favorevolmente secondo quanto riportato nella seguente

tabella:

Numero di visite

Qualità e nome del

visitatore

Data della visita

07/06/2008

10/06/2008

Il fratello Mounir

La sorella Samira

17/06/2008

Il fratello Souhail

La sorella Samira

24/06/2008

La sorella Lilia

01/07/2008

08/07/2008

La sorella Lilia

15/07/2008

La sorella Samira

La sorella Lilia

22/07/2008

La sorella Lilia

29/07/2008

05/08/2008

La sorella Lilia

13/08/2008

La sorella Samira

Ben Khemais c. Italia

La sorella Lilia

20/08/2008

La sorella Lilia

Le autorità tunisine non possono dar seguito alla domanda di visita al cittadino tunisino Sami

Essid [formulata] da Sua eccellenza l'ambasciatore della Repubblica italiana in Tunisia o dal suo

rappresentante, in quanto le autorità consolari sono ammesse, in applicazione della legge carceraria,

a rendere visita solo ai propri cittadini.

Allo stesso modo, la domanda di visita di Sami Essid presentata dall'avvocato che lo rappresenta

nel procedimento pendente dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, non può essere

autorizzata in mancanza di una convenzione o di un quadro legale interno che l'autorizzerebbe.

In effetti la legge carceraria indica le persone abilitate ad esercitare questo diritto: si tratta

soprattutto dei membri della famiglia del detenuto e del suo avvocato tunisino.

La Convenzione di assistenza giudiziaria conclusa tra la Tunisia e l’Italia il 15 novembre 1967 non

prevede la possibilità per gli avvocati italiani di rendere visita a detenuti tunisini. Tuttavia Sami

Essid può, se lo desidera, incaricare un avvocato tunisino di fiducia di rendergli visita e di

coordinare, con il suo omologo italiano, la loro azione nella preparazione degli elementi della sua

difesa dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.

IV. La garanzia del diritto di beneficiare delle cure mediche:

La legge precitata relativa all'organizzazione carceraria dispone che ogni detenuto ha diritto alle

cure gratuite ed ai medicinali all'interno del carcere ed, eventualmente, nelle strutture ospedaliere.

Inoltre, l'articolo 336 del codice di procedura penale autorizza il giudice dell'esecuzione delle pene a

sottoporre il condannato a esame medico.

E’ in questo ambito che il detenuto Sami Essid è stato sottoposto all'esame medico di primo

ingresso nell'unità penitenziaria il 5 giugno 2008, il rapporto del medico non rileva nulla di

particolare a suo riguardo. Detto detenuto ha, peraltro, beneficiato successivamente di un controllo

medico nel quadro di esami periodici (allegata una copia dell'ultimo rapporto medico dell'interessato

Le autorità tunisine reiterano la loro volontà di cooperare pienamente con la parte italiana

fornendole tutte le informazioni e gli elementi utili alla sua difesa nella procedura in corso dinanzi

alla Corte europea dei diritti dell'uomo e suggerisce alla parte italiana di chiedere, se lo ritiene utile,

il rinvio della causa a una data successiva per informarsi sull'evoluzione della procedura a carico di

Sami Essid pendente dinanzi ai tribunali tunisini. »

riporta quanto segue:

« Il detenuto Sami Khemais Salah Essid, età 40 anni, matricola n° : 11271 è preso in carico nel

dispensario del carcere di Mornaguia dal 04/06/2008. Il detenuto ha consultato l’infermeria tre volte:

Ben Khemais c. Italia

presenta alcuna traccia di violenza.

D. Gli altri documenti prodotti dal Governo italiano

Tunisi. Nelle sue parti rilevanti, il primo messaggio (n° 2483, 3 luglio 2008) recita:

« (...) Il 2 luglio scorso era prevista la comparizione dinanzi al tribunale militare di Tunisi, per

connessione con ambienti terroristici, del cittadino tunisino Essid Sami Ben Khemais, alias Saber,

espulso dall'Italia il 3 giugno scorso. L'interessato era stato precedentemente condannato in Tunisia

a 115 anni di reclusione.

Il processo (…) dinanzi al tribunale militare doveva vertere sul riesame delle pene che la

giurisdizione militare tunisina aveva precedentemente inflitto in contumacia, e che ammontavano

complessivamente a 100 anni di reclusione. Tuttavia, come hanno riferito le agenzie di stampa

internazionali, il processo è stato rinviato al 15 ottobre 2008.

Secondo Samir Ben Amor, avvocato dell'imputato, quest'ultimo non era presente al tribunale

militare perché si trovava lo stesso giorno innanzi ad un tribunale ordinario di Tunisi che doveva

decidere su un'altra pena pronunciata in contumacia, ossia 15 anni di reclusione, per due capi di

imputazione anch'essi collegati alla supposta partecipazione dell'interessato ad attività terroristiche.

Queste pene erano state pronunciate in contumacia in Tunisia tra il 2000 ed il 2007, periodo

durante il quale Saber si trovava in Italia, dove, come si sa, è stato condannato nel 2002 a sei anni e

due mesi di reclusione per associazione a delinquere con finalità di terrorismo. Oggi è detenuto nel

carcere di Mornaguia (ovest di Tunisi) in attesa dell'esito dei suoi ricorsi contro le sentenze tunisine

prima citate.

E’ opportuno ricordare che nel corso dei giorni successivi all'espulsione, il ministro della Giustizia

e dei diritti dell'uomo, Bechir Tekkari, aveva assicurato che l'imputato sarebbe stato giudicato

nuovamente nell'ambito di un processo equo e pubblico e aveva respinto i timori di trattamenti

inumani.

Colgo l'occasione per segnalare che la corrispondente dell' [agenzia di stampa] dell'ANSA, la

Signora Angela Virdò, ha incontrato nel corso delle ultime settimane l'avvocato Ben Amor, il quale

le ha riferito che il suo cliente non aveva denunciato maltrattamenti nel corso della detenzione che è

seguita alla sua espulsione. »

un comunicato stampa dell'agenzia ANSA che segue:

« Tunisi, 7 GIUGNO – « L'ho visto questo pomeriggio, sta bene, si trova nel carcere di Moraguia,

vicino a Tunisi; è ancora sorpreso e deluso dal fatto che l'Italia, che è uno Stato di diritto, abbia

violato le norme europee che ostavano alla sua espulsione ». quello che parla così è Samir Ben

Amor, l'avvocato del tunisino Essid Sami Ben Khemais, detto Saber, espulso dall'Italia la sera del 2

giugno dopo avere scontato una pena detentiva di sei anni e mezzo per terrorismo.

« Gli sono stati dati i suoi effetti personali » riferisce l'avvocato. « Quando si credeva libero, tre

Ben Khemais c. Italia

agenti lo hanno preso e lo hanno portato dapprima nel centro di permanenza temporanea di Milano,

poi all'aeroporto di Malpensa. Da lì, sempre scortati dalla polizia, è partito per Roma, dove è stato

imbarcato la sera stessa su un volo con destinazione Tunisi. »

Secondo Ben Amor, Saber faceva parte del gruppo conosciuto con il nome di «rete di Milano », un

gruppo di musulmani che, verso il 1990, è andato ad addestrarsi in Afganistan ed ha combattuto in

Bosnia e in Cecenia. « Ben Khemais non rischia la pena di morte a Tunisi » ha spiegato l'avvocato

« ma il reato per il quale è già stato giudicato in Italia qui gli è valso 115 anni di reclusione, 5

condanne da parte dei tribunali militari e due [condanne] dai [tribunali] civili ».

Il 2 luglio, Saber comparirà innanzi al tribunale militare a Tunisi, e il ministro della Giustizia ha

assicurato oggi nel corso di una conferenza stampa che il processo sarà equo e pubblico. « Questo si

svolgerà su sua richiesta » ha spiegato Ben Amor «perché ha presentato un ricorso; in effetti,

secondo il codice di procedura penale, la stessa persona non può essere giudicata due volte per lo

stesso reato, nel qual caso si avrebbe un nono processo: due in Italia e sette in Tunisia ».

« No, non è stato torturato » dice l'avvocato «ma tutti sanno che nelle carceri tunisine, la tortura è

una prassi corrente: i colpi, l'elettricità, e il « balanco », nel quale il detenuto viene sollevato per le

braccia e poi bastonato. Un'altra prassi e quella del « rôti »: un bastone passato sotto le ginocchia e

le braccia tiene il prigioniero sospeso tra due sedie, questo gli fa perdere la sensibilità in tutto il

corpo. »

svolta il 24 luglio del 1008 presso il ministero tunisino della Giustizia e dei diritti umani

ed alla quale hanno partecipato alti funzionari italiani. Nel corso di questa riunione, le

autorità tunisine si sono dichiarate disposte a fornire assicurazioni diplomatiche simili a

quelle formulate nella missiva pervenuta il 26 agosto 2008 (si veda il paragrafo 27

supra).

II. I DIRITTI INTERNI PERTINENTI

regole che disciplinano la riapertura di un processo in contumacia in Tunisia sono

descritti in Saadi c. Italia ([GC], no 37201/06, §§ 58-60, 28 febbraio 2008).

III. TESTI E DOCUMENTI INTERNAZIONALI

documenti internazionali e fonti di informazioni: l'accordo di cooperazione in materia di

lotta contro la criminalità firmato dall'Italia e dalla Tunisia e l'accordo di collaborazione

tra la Tunisia, l’Unione europea ed i suoi Stati membri (§§ 61-62); gli articoli 1, 32 e 33

della Convenzione delle Nazioni unite del 1951 relativa allo status di rifugiato (§ 63) ;

le linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (§ 64); i rapporti di

Amnesty International (§§ 65-72) e di Human Rights Watch (§§ 73-79) riguardanti la

Tunisia; le attività del Comitato internazionale della Croce Rossa (§§ 80-81); il rapporto

del Dipartimento di Stato americano sui diritti dell’uomo in Tunisia (§§ 82-93); le altre

fonti di informazioni relative al rispetto dei diritti dell’uomo in Tunisia (§ 94).

suo rapporto annuale 2008. Nelle sue parti pertinenti, la sezione dedicata alla Tunisia

recita:

Ben Khemais c. Italia

« I buoni risultati sul piano economico e le positive riforme legislative della Tunisia ne hanno

rilanciato la reputazione a livello internazionale. Ciò ha tuttavia mascherato una realtà più cupa in

cui le tutele legali sono state spesso violate, i sospetti politici sono stati torturati nell'impunità e i

difensori dei diritti umani sono stati oggetto di vessazioni. Le libertà di espressione e di associazione

sono rimaste fortemente limitate. Molte persone sono state condannate a lunghe pene detentive al

termine di processi iniqui per accuse collegate al terrorismo, anche davanti a corti militari e

centinaia di altre, condannate negli anni precedenti al termine di processi iniqui, sono rimaste in

carcere, alcune da oltre un decennio. Tra queste figurano possibili prigionieri di coscienza.

Sviluppi legislativi e istituzionali

A luglio, un decreto ha emendato la composizione dell'Alto Comitato per i diritti umani e le libertà

fondamentali, l'organismo incaricato di accogliere le denunce relative a violazioni dei diritti umani.

L'emendamento ne ha ampliato la rappresentanza ma non ha inserito organizzazioni per i diritti

umani.

"Guerra al terrorismo"

Abdellah al-Hajji e Lotfi Lagha, due dei 12 tunisini trattenuti dalle autorità statunitensi a

Guantánamo Bay, sono stati rimpatriati in Tunisia a giugno. Essi sono stati arrestati al loro arrivo e

detenuti presso il Dipartimento per la sicurezza di Stato del ministero dell'Interno, dove hanno

accusato di essere stati maltrattati e costretti a firmare delle dichiarazioni. Abdellah al-Hajji ha

lamentato di essere stato sottoposto a privazione del sonno, di essere stato schiaffeggiato in faccia e

minacciato dello stupro della moglie e delle figlie. A ottobre, Lotfi Lagha è stato giudicato colpevole

di associazione con un'organizzazione terroristica operante all'estero e condannato a tre anni di

carcere. Abdellah al-Hajji è stato riprocessato davanti a una corte militare a Tunisi dopo che aveva

impugnato una sentenza a 10 anni di carcere comminatagli in contumacia nel 1995. A novembre, è

stato giudicato colpevole di «appartenenza in tempo di pace a una organizzazione terroristica

operante all'estero» e condannato a sette anni di carcere. Nove tunisini sono stati rimpatriati dalle

autorità egiziane a gennaio e marzo e, stando alle fonti, detenuti per diverse settimane per essere

interrogati. La maggior parte sono stati rilasciati, ma almeno due, Ayman Hkiri e Adam Boukadida,

sono rimasti in detenzione in attesa del processo. Tutti e nove erano stati arrestati assieme ad altri

studenti stranieri ed egiziani in Egitto nel novembre 2006 e, stando alle fonti, torturati mentre

venivano interrogati riguardo a un presunto piano per reclutare persone in Egitto al fine di

combattere contro la coalizione guidata dagli Stati Uniti in Iraq.

Sistema giudiziario

I processi a carico di persone che dovevano rispondere di accuse collegate al terrorismo, alcuni dei

quali tenutisi davanti a corti militari, sono risultati di frequente iniqui e hanno generalmente

determinato la condanna degli imputati a lunghe pene detentive. Tra gli accusati vi erano persone

arrestate in Tunisia così come tunisini rimpatriati forzatamente dalle autorità di altri Stati, compresa

la Francia, l'Italia e gli Stati Uniti, nonostante i timori riguardo al rischio di tortura cui erano esposti.

Spesso le condanne si sono basate esclusivamente su "confessioni" rese durante la detenzione preprocessuale e poi ritrattate dagli imputati in tribunale, in quanto, stando alle accuse, ottenute tramite

tortura. I giudici e le corti incaricate hanno abitualmente omesso di indagare tali accuse.

Secondo i rapporti, almeno 16 civili sono stati giudicati colpevoli e condannati a pene detentive fino

a 11 anni al termine di processi tenutisi davanti alla corte militare di Tunisi. La maggior parte sono

stati giudicati colpevoli di avere legami con organizzazioni terroristiche operanti all'estero. Tali

processi non hanno rispettato gli standard internazionali sull'equo processo e il diritto degli imputati

a ricorrere in appello è risultato limitato.

A novembre, 30 uomini sono finiti sotto processo davanti alla Corte di primo grado di Tunisi in

quello che è noto come il "Caso Soliman". Essi erano stati accusati di una serie di reati, tra cui

cospirazione finalizzata al rovesciamento del governo, impiego di armi da fuoco e appartenenza a

una organizzazione terroristica. Tutti erano stati arrestati nel dicembre 2006 e gennaio 2007 in

relazione a uno scontro armato tra le forze di sicurezza e presunti membri del gruppo armato Soldati

Ben Khemais c. Italia

di Assad Ibn al-Fourat. Essi sono rimasti detenuti ben oltre il limite legale di sei giorni della garde à

vue (custodia di polizia pre-istruttoria), e hanno accusato di essere stati torturati o altrimenti

maltrattati. I loro avvocati hanno chiesto sia al giudice titolare che alla corte di disporre perizie

mediche al fine di comprovare la tortura, ma le loro richieste sono state respinte. Il 30 dicembre, la

corte ha condannato due degli imputati a morte, otto all'ergastolo e i restanti a pene detentive

variabili da cinque a 30 anni.

Rilascio di prigionieri politici

Complessivamente sono stati rilasciati 179 prigionieri politici, di cui circa 15, stando alle fonti,

erano stati trattenuti in detenzione pre-processuale in quanto sospettati di essere membri del Gruppo

salafista, un gruppo armato che, stando alle accuse, sarebbe collegato ad al-Qaeda. La maggior parte

degli altri erano incarcerati sin dai primi anni Novanta per appartenenza all'organizzazione islamista

al bando Ennahda (Rinascimento).

Tortura e altri maltrattamenti

Sono continuate le torture e altri maltrattamenti da parte delle forze di sicurezza, in special modo

presso il Dipartimento per la sicurezza di Stato. Particolarmente a rischio sono risultati i detenuti

trattenuti in isolamento. Le forze di sicurezza hanno frequentemente infranto il limite dei sei giorni

del fermo ed hanno trattenuto i detenuti in isolamento anche per diverse settimane. Nel corso di

questo tipo di detenzione, molti hanno accusato di essere stati torturati anche tramite percosse,

sospensione in posizioni contorte, scosse elettriche, privazione del sonno, stupro e minaccia di

stupro nei confronti delle donne della famiglia. Di fatto, in tutti i casi, le autorità non hanno condotto

indagini o assicurato alla giustizia i responsabili.

Mohamed Amine Jaziri, uno dei coimputati del Caso Soliman (cfr. sopra), fu arrestato nel dicembre

2006 a Sidi Bouzid, a sud di Tunisi, e detenuto segretamente presso la stazione di polizia della città

e poi presso il Dipartimento per la sicurezza di Stato di Tunisi fino al 22 gennaio. I suoi familiari

hanno ripetutamente avanzato richieste di spiegazioni, ma le autorità hanno negato che fosse

detenuto finché non è stato rilasciato. Egli ha accusato che durante la detenzione in isolamento fu

picchiato su tutto il corpo, gli furono inflitte scosse elettriche, fu tenuto appeso al soffitto per diverse

ore, bagnato con acqua fredda, privato del sonno e che durante gli interrogatori gli veniva posto un

cappuccio insudiciato sulla testa. A dicembre, è stato condannato a 30 anni di carcere.

Condizioni carcerarie

Molti prigionieri politici hanno, secondo quanto riferito, subito discriminazioni e un trattamento

duro. Alcuni hanno intrapreso uno sciopero della fame per protestare contro i maltrattamenti da

parte delle guardie carcerarie, il diniego di cure mediche, l'interruzione delle visite familiari e le dure

condizioni,

compreso

l'isolamento

prolungato.

A ottobre Ousama Abbadi, Ramzi el Aifi, Oualid Layouni e Mahdi Ben Elhaj Ali, stando alle

accuse, sono stati presi a pugni, tenuti legati e presi a calci dalle guardie carcerarie nella Prigione di

Mornaguia. Ousama Abbadi ha riportato una grave ferita a un occhio e un'altra profonda e aperta a

una gamba e quando è stato visto dal suo legale era costretto su una sedia a rotelle, incapace di stare

in piedi. Altri reclusi della Prigione di Mornaguia, stando alle fonti, sono stati denudati dalle guardie

e trascinati lungo un corridoio davanti alle celle. Sul caso non sono note indagini, malgrado le

denunce sporte dagli avvocati dei prigionieri.

(…)

Difensori dei diritti umani

Le autorità hanno ostacolato seriamente le attività delle organizzazioni per i diritti umani. le linee

telefoniche e le connessioni a Internet sono state frequentemente interrotte o deviate al fine di

ostacolare la comunicazione con altri in Tunisia e all'estero. Singoli difensori dei diritti umani sono

Ben Khemais c. Italia

stati oggetto di vessazioni e intimidazioni. Le forze di sicurezza hanno mantenuto i difensori dei

diritti umani e le loro famiglie sotto costante sorveglianza e in alcuni casi li hanno aggrediti

fisicamente.

*Raouf Ayadi, avvocato e difensore dei diritti umani, è stato aggredito da un agente di polizia ad

aprile mentre stava per entrare in un'aula di tribunale per rappresentare un imputato che doveva

rispondere di accuse legate al terrorismo. A giugno, l'auto di Raouf Ayadi è stata danneggiata. A

novembre, egli è stato insultato, gettato a terra e trascinato da agenti di polizia che cercavano di

impedirgli di recare visita a un attivista per i diritti umani e un giornalista che avevano intrapreso

uno sciopero della fame per protestare contro il rifiuto delle autorità di rilasciare loro i passaporti.

Nessun provvedimento è stato intrapreso dalle autorità nei confronti dei responsabili delle

aggressioni a Raouf Ayadi

(...). »

persone da parte degli Stati Uniti a Guantánamo Bay, l’Assemblea parlamentare del

Consiglio d’Europa ha chiesto al governo americano, tra l’altro, « di non respingere o

trasferire i detenuti basandosi sulle « assicurazioni diplomatiche » di paesi conosciuti

per ricorrere sistematicamente alla tortura e in tutti i casi in cui la mancanza del rischio

di maltrattamenti non sia fermamente provata ».

DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA

CONVENZIONE

sua vita e lo espone al rischio di essere torturato. Egli invoca gli articoli 2 e 3 della

Convenzione.

Queste norme recitano:

Articolo 2 § 1

« 1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente

privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel

caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena. »

Articolo 3

« Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti. »

A. Ricevibilità

Ben Khemais c. Italia

Governo

interne in quanto il ricorrente non ha contestato dinanzi alle giurisdizioni interne la

misura di allontanamento dal territorio italiano pronunciata dal tribunale di Como e

confermata dalla corte d’appello di Milano (si vedano paragrafi 12 e 13 supra).

della sentenza della corte d’appello di Milano, ma sulla base di un decreto ministeriale

adottato il 31 maggio 2008 (si vedano i paragrafi 23 e 24 supra). Il Governo non ha

indicato quali vie di ricorso efficaci avrebbero potuto essere esercitate avverso questo

decreto convalidato il 2 giugno 2008 ed eseguito il giorno successivo.

considerazione.

dell’articolo 35 § 3 della Convenzione e che non contrasta con nessun altro motivo di

irricevibilità. E’ quindi opportuno dichiararlo ricevibile.

B. Merito

a) Il ricorrente

non hanno più dato segni di vita. Le inchieste condotte da Amnesty International e dal

Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America, che dimostrerebbero che in Tunisia è

praticata la tortura, confermerebbero questa affermazione. La tesi del Governo, che

sostiene che la situazione dei diritti dell’uomo in Tunisia è migliorata, non sarebbe

basata su nessun elemento oggettivo.

sarebbe stata oggetto di minacce e di provocazioni continue. Di fronte ai seri rischi ai

quali egli ritiene di essere esposto una volta espulso, l’interessato considera che il

semplice richiamo dei trattati firmati dalla Tunisia non sarebbe sufficiente. Egli afferma

di aver presentato una domanda di asilo politico in Italia e di non aver ottenuto alcuna

risposta.

dalla Tunisia e afferma che esse non sono affidabili. Ad ogni modo, il Governo avrebbe

avviato trattative per ottenere tali assicurazioni soltanto il 24 luglio 2008, ossia dopo

l’espulsione, accettando così il rischio che il ricorrente fosse torturato.

prigionieri, le loro famiglie ed i loro avvocati. I familiari dei detenuti temerebbero di

essere accusati di non voler cooperare e di subire rappresaglie. Il fatto che la Tunisia

non voglia autorizzare le visite dell’avvocato italiano del ricorrente dimostrerebbe che

essa desidera evitare la presenza di una persona indipendente che non potrebbe

Ben Khemais c. Italia

intimidire. Infine, come ha rilevato la Corte nel caso Saadi già citato, la Croce Rossa

non può divulgare quanto constata durante le sue visite nelle carceri.

b) Il Governo

rischio di essere esposto a tortura o a trattamenti inumani e degradanti devono essere

sostenute da adeguati elementi di prova, e ritiene che quello 1 non sia il caso di specie. I

documenti prodotti dal ricorrente si limiterebbero talvolta a descrivere una situazione

presumibilmente generalizzata in Tunisia, talvolta a citare casi isolati. La situazione in

Tunisia non sarebbe diversa da quella che prevale in alcuni Stati parti alla Convenzione.

Inoltre, il Governo non vede di buon occhio il valore che potrebbe essere attribuito al

rapporto del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America, paese che non sarebbe «

certo un modello per quanto riguarda il trattamento delle persone sospettate di

terrorismo ». Le autorità tunisine, che secondo il rapporto americano non si sono mai

rese colpevoli di rapimenti o di omicidi, eserciterebbero una efficace sorveglianza sul

territorio nazionale. Il Governo sottolinea che la popolazione tunisina conta meno di

dieci milioni di abitanti, e ritiene che per questo la presente fattispecie sia diversa dalla

causa Chahal c. Regno Unito (Recueil des arrêts et décisions 1996-V, 15 novembre

1996), dove la Corte aveva espresso dubbi sulla capacità del governo indiano di

risolvere il problema delle violazioni dei diritti dell’uomo perpetrate da centinaia di

membri delle forze di sicurezza.

numerosi casi che riguardavano le espulsioni verso paesi (soprattutto l'Algeria) dove le

pratiche correnti di maltrattamenti gli sembrano ben più inquietanti che in Tunisia.

materia di tutela dei diritti dell'uomo, ivi compreso un accordo di cooperazione con

l'Unione europea, organizzazione internazionale che, secondo la giurisprudenza della

Corte, si presume offra una protezione dei diritti fondamentali « equivalente » a quella

assicurata dalla Convenzione. Le autorità tunisine permetterebbero peraltro alla Croce

Rossa internazionale e ad « altri organismi internazionali » di visitare le carceri, le unità

di detenzione provvisoria e i locali per i fermi di polizia. Ad avviso del Governo, si può

presumere che la Tunisia non si discosterà dagli obblighi che incombono su di essa in

virtù dei trattati internazionali.

di rischio di maltrattamenti anche se il ricorrente rappresenta un pericolo per la

sicurezza del paese che lo accoglie equivarrebbe ad una abrogazione de facto degli altri

trattati internazionali in materia di diritto di asilo politico e di concessione dello status

di rifugiato.

garanzie ufficiose in merito al fatto che non sarebbe stato sottoposto a trattamenti

contrari alla Convenzione, e il suo fascicolo sarebbe stato in seguito formalizzato

durante una visita in Tunisia delle autorità italiane. Queste ultime avrebbero ricevuto

sufficienti assicurazioni diplomatiche sulla sicurezza e sul benessere del ricorrente; e

non accordarvi alcun credito equivarrebbe a dubitare della buona fede delle autorità

Ben Khemais c. Italia

tunisine ed a rompere un dialogo intergovernativo e internazionale molto fruttuoso.

Sottolineando che nel caso Saadi già citato, la Corte stessa ha chiesto se tali

assicurazioni fossero state richieste e ottenute, il Governo ritiene che, senza che si faccia

questione di rimetterli in causa, i principi affermati dalla Grande Camera devono essere

adattati alle particolari circostanze fattuali del caso di specie.

reso visita in carcere rispettivamente quattro volte in un mese e dodici volte in un mese

e mezzo, non hanno denunciato alcun maltrattamento e che l'avvocato, sebbene egli

stesso abbia affermato che in Tunisia era praticata la tortura, ha riconosciuto

pubblicamente che il suo cliente non aveva subito alcuna forma di trattamento contrario

all'articolo 3 della Convenzione. Le autorità tunisine, pur smentendo l'esistenza di una

sistematica violenza di Stato, non avrebbero escluso la possibilità di casi isolati di

maltrattamenti, fatto da cui praticamente nessun paese sarebbe peraltro al riparo. I

responsabili di questi maltrattamenti sarebbero stati perseguiti e severamente sanzionati.

Il ricorrente avrebbe beneficiato di un regolare accesso alle cure mediche, e il Governo

osserva che il rapporto medico del 25 agosto 2008 (si veda il paragrafo 28 supra) ha

escluso l'esistenza di qualsiasi traccia di violenza.

Convenzione si confonderebbero con quelle sollevate dal punto di vista dell'articolo 3 e

dovrebbero quindi essere esaminate unicamente alla luce di questa ultima disposizione.

espulsione, agli elementi da tenere in considerazione per valutare il rischio di

esposizione a trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione e alla nozione di

« tortura » e di « trattamenti inumani e degradanti » sono riassunti nella sentenza Saadi

(cit., §§ 124-136), nella quale la Corte ha anche riaffermato l'impossibilità di operare un

bilanciamento tra il rischio di maltrattamenti e i motivi invocati per l'espulsione al fine

di determinare se esista la responsabilità dello Stato sotto il profilo dell’articolo 3 (§§

137-141).

(§§ 143-146), che erano le seguenti :

conclusioni, che si trovano peraltro confermate nel rapporto 2008 di Amnesty

International relativo alla Tunisia (si veda il paragrafo 34 supra). E inoltre nota che il

ricorrente è stato condannato in Tunisia a pesanti pene detentive per l’appartenenza, in

tempo di pace, ad una organizzazione terroristica. L’esistenza di queste condanne,

pronunciate in contumacia dai tribunali militari, è stata confermata dalle autorità

Ben Khemais c. Italia

tunisine (si veda il paragrafo 27 supra), dall'ambasciatore d'Italia a Tunisi (si veda il

paragrafo 29 supra) e dall'avvocato tunisino dell'interessato (si veda il paragrafo 30

supra).

consentono di concludere esiste un reale rischio di vedere il ricorrente subire trattamenti

contrari all'articolo 3 della Convenzione in Tunisia (si veda, mutatis mutandis, Saadi,

cit., § 146). Resta da verificare se le assicurazioni diplomatiche fornite dalle autorità

tunisine siano sufficienti a scartare questo rischio e se le informazioni relative alla

situazione del ricorrente dopo la sua espulsione hanno confermato il parere del governo

convenuto quanto alla fondatezza dei timori del ricorrente.

l'accettazione di trattati internazionali che garantiscono, in linea di principio, il rispetto

dei diritti fondamentali non sono sufficienti, da soli, ad assicurare una protezione

adeguata contro il rischio di maltrattamenti quando, come nel caso di specie, fonti

affidabili dimostrano pratiche delle autorità - o tollerate da queste ultime manifestamente contrarie ai principi della Convenzione (Saadi, cit., § 147 in fine). In

secondo luogo, spetta alla Corte esaminare se le assicurazioni fornite dallo Stato di

destinazione forniscano, nella loro effettiva applicazione, una garanzia sufficiente

quanto alla protezione del ricorrente contro il rischio di trattamenti vietati dalla

Convenzione (Chahal, cit,, § 105). Il peso da accordare alle assicurazioni che

provengono dallo Stato di destinazione dipende in effetti, in ogni caso, dalle circostanze

che prevalgono all'epoca considerata (Saadi, cit., § 148 in fine).

giudiziari ha assicurato che in Tunisia la dignità umana del ricorrente sarebbe rispettata,

che non sarebbe sottoposto a tortura, a trattamenti inumani o degradanti o ad una

detenzione arbitraria, che egli beneficerebbe di cure mediche appropriate e che

potrebbe ricevere visite da parte del suo avvocato e dei membri della sua famiglia. Oltre

che sulle leggi tunisine pertinenti ed sui trattati internazionali firmati dalla Tunisia,

queste assicurazioni si basano sui seguenti elementi:

generale dei servizi giudiziari fosse competente per fornire tali assicurazioni in nome

dello Stato (si veda, mutatis mutandis, Soldatenko c. Ucraina, no 2440/07, § 73,

23 ottobre 2008). Inoltre, tenuto conto del fatto che fonti internazionali serie e affidabili

abbiano indicato che le allegazioni di maltrattamenti non erano esaminate dall'autorità

tunisine competenti (Saadi, cit., § 143), il semplice richiamo di due casi di condanna di

agenti dello Stato per lesioni su detenuti non sarebbe sufficiente a scartare il rischio di

simili trattamenti né a convincere la Corte dell’esistenza di un sistema effettivo di

protezione contro la tortura, in mancanza del quale è difficile verificare che le

assicurazioni fornite saranno rispettate. A tale riguardo, la Corte ricorda che nel suo

Ben Khemais c. Italia

rapporto 2008 relativo alla Tunisia, Amnesty International ha precisato soprattutto che,

benché numerosi detenuti siano abbiano lamentato di essere stati torturati mentre erano

sottoposti a fermo di polizia, « le autorità non hanno praticamente mai condotto

inchieste né preso misure per portare dinanzi alla giustizia i presunti torturatori » » (si

veda il paragrafo 34, supra).

reticenza delle autorità tunisine a cooperare con le organizzazioni indipendenti di difesa

dei diritti dell’uomo, quali Human Rights Watch. Nel suo rapporto 2008 già citato,

Amnesty International ha peraltro notato che benché il numero di membri del comitato

superiore dei diritti dell’uomo sia stato elevato, quest’ultimo « non includerebbe

organizzazioni indipendenti di difesa dei diritti fondamentali ». L’impossibilità per il

difensore del ricorrente dinanzi alla Corte di rendere visita al suo cliente detenuto in

Tunisia conferma la difficoltà di accesso dei prigionieri tunisini a legali stranieri

indipendenti anche quando essi sono parti nei procedimenti giudiziari pendenti dinanzi a

giurisdizioni internazionali. Questi ultimi rischiano dunque, una volta che un ricorrente

è espulso in Tunisia, di trovarsi nell’impossibilità di verificare la sua situazione e di

conoscere eventuali lagnanze che egli potrebbe sollevare in merito ai trattamenti ai quali

è sottoposto. Simili controlli sembrano anche impossibili al governo convenuto, il cui

ambasciatore non potrà vedere il ricorrente nel luogo in cui è detenuto.

la quale le assicurazioni fornite nel presente caso di specie offrono una efficace

protezione contro il serio rischio che corre il ricorrente di essere sottoposto a trattamenti

contrari all’articolo 3 della Convenzione (si veda, mutatis mutandis, Soldatenko, cit.,

§§ 73-74). Essa ricorda invece il principio affermato dall’Assemblea parlamentare del

Consiglio d’Europa nella sua risoluzione 1433(2005), secondo il quale le assicurazioni

diplomatiche non possono essere sufficienti quando la mancanza di pericolo di

maltrattamenti non sia seriamente stabilita (si veda il paragrafo 35 supra).

del ricorrente in Tunisia, è opportuno ricordare che se, per controllare l’esistenza di un

rischio di maltrattamenti occorre prioritariamente fare riferimento alle circostanze che lo

Stato in causa conosceva o doveva conoscere al momento dell’espulsione, questo non

impedisce alla Corte di tener conto di informazioni successive che possano servire a

confermare o ad inficiare la maniera in cui la Parte contraente interessata ha giudicato

sulla fondatezza dei timori di un ricorrente (Mamatkulov e Askarov, cit., § 69 ;

Vilvarajah e altri c. Regno Unito, 30 ottobre 1991, § 107, serie A no 215 ; Cruz Varas e

altri c. Svezia, 20 marzo 1991, §§ 75-76, serie A no 201).

ricevuto numerose visite dei membri della sua famiglia e del suo avvocato tunisino.

Quest’ultimo ha precisato che il suo cliente non aveva lamentato di aver subito

maltrattamenti (si vedano i paragrafi 29 e 30 supra), fatto che sembra confermato dal

rapporto medico allegato alle assicurazioni diplomatiche (si veda il paragrafo 28 supra).

ha subito trattamenti contrari all’articolo 3 della Convenzione nel corso delle settimane

successive alla sua espulsione, ma essi non fanno presagire nulla sulla sorte futura

dell’interessato. A tale riguardo, la Corte non può che reiterare le sue osservazioni

sull’impossibilità per il difensore del ricorrente dinanzi ad essa e per l’ambasciatore

Ben Khemais c. Italia

d’Italia a Tunisi di fargli visita in carcere e di verificare l’effettivo rispetto della sua

integrità fisica e della sua dignità umana.

l’articolo 3 della Convenzione.

violato l’articolo 2 della Convenzione.

II. SULLA

DEDOTTA

CONVENZIONE

VIOLAZIONE

DELL’ARTICOLO

di lui in Tunisia ed invoca l’articolo 6 della Convenzione. Il Governo contesta questo

motivo di ricorso.

vista la sua constatazione secondo la quale l’espulsione del ricorrente verso la Tunisia

ha costituito una violazione dell’articolo 3 della Convenzione (si veda il paragrafo 65

supra), essa non ritiene necessario esaminare se i procedimenti penali diretti contro il

ricorrente in Tunisia fossero conformi all’articolo 6 della Convenzione e se

costituiscano un flagrante diniego di giustizia (si veda, mutatis mutandis, Saadi, cit., §

160).

III. SULLA DEDOTTA

CONVENZIONE

VIOLAZIONE

DELL’ARTICOLO

ha denunciato il mancato rispetto da parte del governo italiano della misura provvisoria

indicata in virtù dell’articolo 39 del regolamento della Corte dalla presidente della

seconda sezione (si veda il paragrafo 18 supra).

vista dell’articolo 34 della Convenzione, che così recita:

« La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un’organizzazione non

governativa o un gruppo di privati che sostenga di essere vittima di una violazione da parte di una

delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella convenzione o nei suoi protocolli. Le alte Parti

contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l’esercizio effettivo di tale diritto. »

A. Ricevibilità

sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Essa rileva peraltro che non contrasta con

nessun altro motivo di irricevibilità. È quindi opportuno dichiararlo ricevibile.

B. Merito

Ben Khemais c. Italia

a) Il Governo

ricorso era indicato che l’espulsione del ricorrente era stata disposta con provvedimento

del giudice per l’udienza preliminare di Milano in data 22 febbraio 2002, precisa che

questo non è esatto e considera che, di conseguenza, la misura provvisoria indicata dalla

presidente della seconda sezione ai sensi dell’articolo 39 del regolamento si fondava su

una errata base di fatto.

possono essere applicate soltanto quando vi è un pericolo imminente di danno

irreparabile e quando le vie di ricorso interne sono state esaurite, il che non sarebbe

avvenuto nel caso di specie, in quanto la sentenza della corte d’appello di Milano del 14

dicembre 2006, che confermava l’espulsione del ricorrente, non era ancora definitiva.

ministeriale in data 31 maggio 2008 adottato dopo che l’Italia aveva ottenuto garanzie

formali e tranquillizzanti da parte delle autorità tunisine in merito al rispetto dei principi

enunciati nella sentenza Saadi, l’inosservanza della misura provvisoria non avrebbe leso

alcun interesse tutelato dalla Convenzione.

non ostacolerebbe inevitabilmente e automaticamente l'esercizio del diritto di ricorso

individuale: tale ostacolo si creerebbe soltanto quando la condotta dello Stato impedisse

alla Corte di esaminare efficacemente le doglianze del ricorrente. La violazione

dell'articolo 34 della Convenzione, interpretato alla luce dell'articolo 31 della

Convenzione di Vienna, vi sarebbe soltanto quando il diritto di ricorso sia stato leso

concretamente e non quando sia stato soltanto astrattamente messo in pericolo; e

l'analisi della giurisprudenza della Corte in materia confermerebbe tale conclusione (si

veda, in particolare, Olaechea Cahuas c.Spagna, no 24668/03, 10 agosto 2006, Aoulmi

c. Francia, no 50278/99, 17 gennaio 2006, Chamaïev e altri c. Georgia e Russia,

no 36378/02, CEDU 2005-III, e Mamatkoulov et Askarov, cit.).

l'allontanamento dei ricorrenti ha avuto luogo poco tempo dopo l'introduzione del

ricorso o della domanda di misure provvisorie, l’espulsione dell'interessato nel caso di

specie è stata eseguita quasi un anno dopo lo scambio di osservazioni, principali e

complementari, tra le parti. Così, dal momento che il caso si trovava in uno stato nel

quale poteva essere deciso, l'esecuzione dell'espulsione non avrebbe ostacolato né

l'esercizio da parte del ricorrente del suo diritto di ricorso individuale, né l'esame

efficace del ricorso da parte della Corte.

b) Il ricorrente

provvedimento diverso da quello che aveva inizialmente indicato non ha importanza ai

fini del rispetto degli obblighi che incombono al Governo in virtù dell’articolo 34 della

Convenzione, e che le autorità italiane non possono sottrarsi al loro dovere di rispettare

le misure provvisorie indicate dalla Corte adducendo il pretesto che è stato adottato ed

Ben Khemais c. Italia

eseguito quasi immediatamente un nuovo decreto di espulsione.

italiano non hanno tutelato l’individuo dal rischio di espulsione, e il Governo vorrebbe

minimizzare l’importanza delle misure provvisorie indicate in virtù dell’articolo 39 del

regolamento. In realtà, ogni caso di mancato rispetto di una misura che mira ad impedire

l’espulsione rientrerebbe nell’ambito dell’articolo 44B del regolamento della Corte, e il

ricorrente sottolinea che ogni Stato firmatario è tenuto a cooperare con la Corte

nell’interesse del rispetto dei diritti garantiti dalla Convenzione.

a) Principi generali

eventualmente, il loro presidente a indicare delle misure provvisorie. Tali misure sono

state indicate soltanto quando ciò si è reso strettamente necessario e in limitati ambiti, in

linea di principio in presenza di un rischio imminente di danno irreparabile. Nella

grande maggioranza dei casi, si tratta di ipotesi di espulsione e di estradizione. I casi

nelle quali gli Stati non si sono conformati alle misure indicate sono rare (Mamatkulov e

Askarov, cit., §§ 103-105).

esiste un rischio di danno irreparabile al godimento di uno dei diritti che rientrano nel

nocciolo duro dei diritti tutelati dalla Convenzione, una misura provvisoria ha lo scopo

di mantenere lo status quo nell'attesa che la Corte si pronunci sulla giustificazione della

misura. Dal momento che essa mira a prolungare l'esistenza della questione che forma

l’oggetto del ricorso, la misura provvisoria tocca il merito del motivo di ricorso basato

sulla Convenzione. Con il suo ricorso, il ricorrente cerca di proteggere da un danno

irreparabile il diritto enunciato nella Convenzione che lui invoca. Di conseguenza, il

ricorrente chiede una misura provvisoria e la Corte la concede al fine di facilitare

« l'esercizio efficace » del diritto di ricorso individuale garantito dall'articolo 34 della

Convenzione, ossia di preservare l'oggetto del ricorso quando ritiene che vi sia il rischio

che quest'ultimo subisca un danno irreparabile a causa di un'azione o di una omissione

dello Stato convenuto (Mamatkulov et Askarov, cit., § 108).

di preservare i diritti delle parti, permettendo alla giurisdizione di dare effetto alle

conseguenze della responsabilità riscontrata nel procedimento in contraddittorio. In

particolare, nel sistema della Convenzione, le misure provvisorie, così come sono state

costantemente applicate nella pratica, risultano essere di fondamentale importanza per

evitare situazioni irreversibili che impedirebbero alla Corte di eseguire in buone

condizioni un esame del ricorso ed, eventualmente, per assicurare al ricorrente il

godimento pratico ed effettivo del diritto tutelato dalla Convenzione da lui invocato.

Pertanto, in tali condizioni, l’inosservanza da parte di uno Stato convenuto di misure

provvisorie mette in pericolo l'efficacia del diritto di ricorso individuale, come garantito

dall'articolo 34, nonché l'impegno formale dello Stato, in virtù dell'articolo 1, di

salvaguardare i diritti e le libertà sanciti nella Convenzione. Tali misure permettono

anche allo Stato interessato di adempiere al suo obbligo di conformarsi alla sentenza

definitiva della Corte, la quale è giuridicamente vincolante in virtù dell'articolo 46 della

Ben Khemais c. Italia

Convenzione (Mamatkulov et Askarov, cit., §§ 113 et 125).

contraente deve essere considerata come un fatto che impedisce alla Corte di esaminare

efficacemente la doglianza del ricorrente e ostacola l'esercizio efficace del suo diritto e,

pertanto, come una violazione dell'articolo 34 (Mamatkulov e Askarov, cit., § 128).

b) Applicazione di questi principi al caso di specie

Tunisia, il livello di protezione dei diritti sanciti negli articoli 2 e 3 della Convenzione

che la Corte poteva garantire all'interessato è diminuito in maniera irreversibile. Poco

importa che l’espulsione sia stata eseguita dopo lo scambio di osservazioni tra le parti:

essa non toglie comunque valore all’eventuale constatazione di violazione della

Convenzione, in quanto il ricorrente è stato allontanato verso un paese che non è parte

alla Convenzione, dove sosteneva di rischiare di essere sottoposto a trattamenti contrari

a quest'ultima.

possa, durante l’intera procedura avviata innanzi ad essa, continuare ad esaminare il

ricorso secondo la sua abituale procedura. Ora, nel caso di specie, il ricorrente è stato

espulso. Avendo così perduto qualsiasi contatto con il suo avvocato, egli è stato privato

della possibilità di richiedere, nell'ambito dell'amministrazione delle prove, alcune

ricerche idonee a sostenere le sue deduzioni nell’ambito degli articoli 2, 3 e 6 della

Convenzione, ricerche che avrebbero potuto essere condotte anche dopo lo scambio di

osservazioni. Le autorità tunisine hanno peraltro confermato che il difensore del

ricorrente dinanzi alla Corte non potrà essere autorizzato a visitare il suo cliente in

carcere.

ricorrente, non ha domandato la revoca della misura provvisoria adottata ai sensi

dell'articolo 39 del regolamento della Corte, che sapeva essere ancora in vigore, ed ha

proceduto all'espulsione anche prima di ottenere le assicurazioni diplomatiche che egli

invoca nelle sue osservazioni.

causa della sua espulsione verso la Tunisia, il ricorrente non ha potuto sviluppare tutte

le argomentazioni pertinenti alla sua difesa e che la sentenza della Corte rischia di

essere priva di qualsiasi effetto utile. In particolare, il fatto che il ricorrente sia stato

sottratto alla giurisdizione dell'Italia costituisce un serio ostacolo che potrebbe impedire

al Governo di adempiere ai suoi obblighi (derivanti dagli articoli 1 e 46 della

Convenzione) di salvaguardare i diritti dell'interessato e di cancellare le conseguenze

delle violazioni constatate dalla Corte. Questa situazione ha costituito un ostacolo all'

effettivo esercizio da parte del ricorrente del suo diritto di ricorso individuale garantito

dall'articolo 34 della Convenzione, diritto che la sua espulsione ha ridotto a nulla.

c) Conclusione

conformandosi alla misura provvisoria indicata in virtù dell'articolo 39 del suo

regolamento, l'Italia non abbia rispettato gli obblighi che ad essa incombevano nel caso

di specie con riguardo all'articolo 34 della Convenzione.

Ben Khemais c. Italia

IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

“Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi Pro-tocolli e se il

diritto interno dell’Alta Parte contraente interessata non permette che una parziale riparazione della

violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte lesa un’equa soddisfazione.”

A. Danno

chiede 50 000 EURO a titolo di danno morale che egli ritiene di aver subito. Nella sua

domanda del 3 ottobre 2008, formulata dopo l'esecuzione della sua espulsione, egli

richiede 500 000 EURO.

soddisfazione, ritenendo che il ricorrente avrebbe dovuto sapere che la commissione di

crimini connessi al terrorismo lo esponeva al rischio di essere espulso verso la Tunisia.

dell’esecuzione della decisione di espellerlo. Decidendo in equità, come vuole l'articolo

41 della Convenzione, gli concede 10 000 EURO a tale titolo.

B. Spese e costi

chiede anche 15 266,13 EURO a titolo di spese e competenze affrontate dinanzi alla

Corte. Nella sua domanda del 3 ottobre 2008, richiede la concessione di 8 722,89

EURO per la successiva trattazione della suo caso.

competenze affrontate dal ricorrente può intervenire solo nella misura in cui esse siano

reali, necessarie e congrue nel loro ammontare (Belziuk c. Polonia, 25 marzo 1998,

§ 49, Recueil 1998-II).

la procedura dinanzi ad essa e decide di accordare 5 000 EURO a questo titolo.

C. Interessi moratori

d’interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea

maggiorato di tre punti percentuali.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITA’

Ben Khemais c. Italia

violato l’articolo 3 della Convenzione;

il ricorrente verso la Tunisia abbia anche violato gli articoli 2 e 6 della

Convenzione ;

5. Decide

a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva, conformemente all’articolo 44 § 2 della

Convenzione, le seguenti somme:

i. 10 000 EURO (diecimila euro), più ogni somma dovuta a titolo di imposta,

per danno morale;

ii. 5 000 EURO (cinquemila euro), più ogni somma dovuta a titolo di imposta

dal ricorrente, per spese e competenze;

b) che a partire dalla decorrenza di tale termine e fino al versamento, tali somme saranno maggiorate di un interesse semplice a un tasso uguale a quello

dell’agevolazione del prestito marginale della Banca centrale europea applicabile

durante questo periodo, maggiorato di tre punti percentuali;

Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 24 febbraio 2009, in applicazione

dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.

Sally Dollé

Cancelliere

Françoise Tulkens

Presidente

Alla presente sentenza si trova allegata, conformemente agli articoli 45 § 2 della

Convenzione e 74 § 2 del regolamento, l’esposizione dell’opinione separata del Giudice

Cabral Barreto.

F.T.

S.D.

OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE CABRAL BARRETO

Sono pienamente d'accordo con le constatazioni di violazione.

Desidero soltanto precisare quanto segue per quanto concerne la violazione

dell’articolo 34 della Convenzione.

Ben Khemais c. Italia

Nel paragrafo 87 della sentenza, mi sembra che non venga perfettamente operata la

distinzione tra gli obblighi dello Stato derivanti dagli articoli 1 e 46 della Convenzione e

quelli che sono imposti dall’articolo 34; ciò potrebbe provocare dei dubbi sul modo in

cui la Corte interpreta queste disposizioni.

Così, restando attinenti alla sentenza Mamatkulov et Askarov, già citata, avrei voluto

che i paragrafi 87 e 88 della sentenza fossero sostituiti dai seguenti paragrafi :

« 87. I fatti della causa, così come sono stati esposti qui sopra, mostrano chiaramente

che a causa della espulsione del ricorrente verso la Tunisia, la sentenza della Corte

rischia di essere priva di qualsiasi effetto utile. In particolare, il fatto che il ricorrente sia

stato sottratto alla giurisdizione dell'Italia costituisce un serio ostacolo che potrebbe

impedire al Governo di adempiere ai suoi obblighi derivanti dagli articoli 1 e 46 della

Convenzione di salvaguardare i diritti dell'interessato e di cancellare le conseguenze

delle violazioni constatate dalla Corte.

le argomentazioni pertinenti per la sua difesa, fatto che ha costituito un ostacolo per

l’effettivo esercizio, da parte del ricorrente, del suo diritto di ricorso individuale

garantito dall’articolo 34 della Convenzione, diritto che l’espulsione controversa ha

ridotto a niente.

c) Conclusione

conformandosi alle misure provvisorie indicate in virtù dell'articolo 39 del suo

regolamento, l'Italia non abbia rispettato gli obblighi che ad essa incombevano nel caso

di specie con riguardo all'articolo 34 della Convenzione (Mamatkulov e Askarov, cit., §

129) ».

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