BEN KHEMAIS c. ITALIA
(Ricorso no 246/07)
Questa versione è stata rettificata ai sensi dell’articolo 81 del regolamento della Corte in
data 16 settembre 2009
24 febbraio 2009
06/07/2009
Questa sentenza può subire delle correzioni di forma.
Traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei
diritti dell'uomo
traduzione non ufficiale dal testo originale a cura dell'Unione forense per la tutela dei diritti umani
Ben Khemais c. Italia
Nel caso Ben Khemais c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in una camera
composta da:
Françoise Tulkens, presidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş, giudici,
e da Sally Dollé, cancelliere,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 3 febbraio 2009,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in questa data:
1Il caso trae origine da un ricorso (n. 246/07) proposto contro la Repubblica
italiana e col quale un cittadino tunisino, il Signor Essid Sami Ben Khemais (« il
ricorrente »), ha adito la Corte in data 3 gennaio 2007 in virtù dell’articolo 34 della
Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (« la
Convenzione »).
2Il ricorrente è rappresentato dalle Signore S. Clementi e B. Manara, avvocati a
Milano. Il governo italiano (« il Governo ») è rappresentato dal suo agente, la Signora
Spatafora, e dal suo coagente aggiunto, il Signor N. Lettieri.
3Il ricorrente asserisce in particolare che la sua espulsione verso la Tunisia l’ha
esposto ad un rischio di morte, di tortura e di flagrante diniego di giustizia. Egli ritiene
anche che l’aver posto in essere l’esecuzione della decisione di espellerlo ha violato il
suo diritto di ricorso individuale.
4In data 20 febbraio 2007, la Corte ha dichiarato il ricorso parzialmente ricevibile e
ha deciso di comunicare al Governo le doglianze tratte dagli articoli 2, 3 e 6 della
Convenzione. Come è consentito dall’articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato altresì
deciso che saranno esaminati contemporaneamente la ricevibilità e il merito del caso. Il
1° luglio 2008, la Corte ha deciso di trattare il ricorso con priorità (articolo 41 in fine del
regolamento della Corte) e di comunicare al Governo una nuova doglianza del
ricorrente, tratta dall’esecuzione della decisione di espellerlo. Come è previsto
dall'articolo 29 § 3 della Convenzione, è stato altresì deciso che saranno esaminate in
contemporanea la ricevibilità e il merito di tale doglianza.
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5Il ricorrente è nato nel 1968 ed è attualmente detenuto in Tunisia.
6In data indeterminata, il ricorrente fu accusato di appartenere ad una associazione
per delinquere, finalizzata alla ricettazione, falsificazione di documenti e
favoreggiamento all’immigrazione clandestina.
7Con un provvedimento del 22 febbraio 2002, il giudice dell’udienza preliminare
(« GUP ») di Milano lo condanna a cinque anni di reclusione e 9 810 euro (EUR) di
multa.
8Il ricorrente ricorre in appello. Egli chiede inoltre l’applicazione di una pena
negoziata con il parquet (quattro anni e sei mesi di reclusione).
9Con una sentenza dell’11 dicembre 2002, la corte d’appello di Milano accoglie la
pena proposta dal ricorrente. Quest’ultimo non ricorre in cassazione e la sua condanna
acquista forza di cosa giudicata il 29 dicembre 2002.
10Il ricorrente sconta interamente la sua pena; in seguito, in data non precisata,
furono aperte nuovi procedimenti penali a suo carico ed egli fu sottoposto a custodia
cautelare.
11A tale riguardo, il ricorrente ha precisato che il suo stato di detenzione cautelare
avrebbe potuto essere revocato in qualsiasi momento, fatto che l’avrebbe esposto al
rischio di un’espulsione immediata.
12In una sentenza del 21 marzo 2006, il cui testo fu depositato in cancelleria in
data 4 aprile 2006, il tribunale di Como condannò il ricorrente a due anni e due mesi di
reclusione per lesioni, e precisò che l’interessato avrebbe dovuto essere espulso dal
territorio italiano dopo aver scontato la sua pena.
13Il ricorrente propose appello contro tale giudizio. Con una sentenza del 14
dicembre 2006, il cui testo fu depositato in cancelleria in data 7 febbraio 2007, la corte
d’appello di Milano ridusse la pena inflitta al ricorrente ad un anno e otto mesi di
reclusione.
14Il ricorrente propone ricorso per cassazione. L’esito di tale ricorso non è noto.
15Nel frattempo, con una sentenza del 30 gennaio 2002, il tribunale militare di
Tunisi aveva condannato il ricorrente per in contumacia a dieci anni di reclusione con
l’accusa di appartenenza, in tempo di pace, ad una organizzazione terroristica. Tale
condanna sarebbe fondata esclusivamente sulle dichiarazioni di un coimputato.
16Il ricorrente non avrebbe appreso della sua condanna in Tunisia, se uno dei
soggetti con lui condannati (M. Khammoun Mehdi) non vi fosse stato espulso. In tale
circostanza, i membri della famiglia di M. Mehdi avrebbero informato il ricorrente che
il suo coaccusato era stato torturato e incarcerato nel penitenziario di Tunisi e che non
aveva avuto la possibilità di contattare un avvocato.
17Il ricorrente precisa che le autorità tunisine rifiutano di rinnovare il suo
passaporto.
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18Il 29 marzo 2007, la presidente della seconda sezione della Corte ha deciso, a
richiesta del ricorrente, d’indicare al governo italiano, in virtù dell’articolo 39 del
regolamento della Corte, che, nell’interesse delle parti e del buon andamento della
procedura, sarebbe stato preferibile non espellere il ricorrente verso la Tunisia, fino a
nuovo ordine. Essa ha richiamato l’attenzione del Governo sul fatto che l’inosservanza
da parte di uno Stato contraente di una misura indicata in virtù dell’articolo 39 del
regolamento può comportare la violazione dell’articolo 34 della Convenzione (si veda
Mamatkulov e Askarov c. Turchia [GC], no 46827/99 e 46951/99, §§ 128-129 e punto 5
del dispositivo, CEDU 2005-I).
19Il 28 febbraio 2008, nel caso Saadi c. Italie (no 37201/06), la Grande Camera ha
concluso che la messa in esecuzione della decisione di espellere il Signor Saadi verso la
Tunisia costituirebbe una violazione dell’articolo 3 della Convenzione. Con una lettera
del 6 marzo 2008, la cancelleria della seconda sezione ha richiamato l’attenzione del
Governo sul contenuto di tale sentenza e ha evidenziato che alcuni casi pendenti dinanzi
alla Corte, tra i quali quello del ricorrente, presentavano delle forti similitudini con il
caso Saadi. Essa ha quindi invitato il Governo ad indicare, prima del 24 aprile 2008, se
esso intravedesse la possibilità di concludere accordi amichevoli [transazioni] e se esso
ritenesse opportuno, nel caso di specie, fare delle proposte a tale riguardo. Il Governo ha
chiesto una proroga a questo termine, che è stata accordata fino al 19 settembre 2008.
20Il 2 giungo 2008, il difensore del ricorrente ha informato il cancelliere della
dell’esecuzione della sua espulsione verso la Tunisia
21Lo stesso giorno, la cancelleria aggiunta della seconda sezione ha inviato alla
rappresentanza permanente dell’Italia a Strasburgo anziché ai ministeri degli Affari
interni (Ufficio UCARLI e Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia
frontaliera) e della Giustizia (Ufficio dell’estradizione e delle commissioni rogatorie),
per fax e per posta, il seguente messaggio:
« Facendo riferimento alla conversazione telefonica del Signor Tamietti [membro della
cancelleria] con il Signor Lettieri [coagente aggiunto del Governo] concernente il ricorso citato a
margine, voglio confermare che la cancelleria della Corte è stata informata alla fine della mattinata
che oggi il ricorrente è stato trasferito all’aeroporto di Milano in vista della sua espulsione verso la
Tunisia. In particolare, con una chiamata telefonica ricevuta verso le ore 11.55, il difensore del
ricorrente, la Signora Clementi, ha dichiarato che le autorità italiane si apprestavano a dare
esecuzione all’espulsione del suo cliente sulla base di una sentenza d’espulsione emessa di recente.
La Signora Clementi ha in seguito confermato tale circostanza per e-mail. La cancelleria della Corte
ha cercato di mettersi subito in contatto con la rappresentanza italiana a Strasburgo, senza tuttavia
riuscirci in ragione della chiusura degli uffici in occasione della festa della Repubblica. Il Signor
Lettieri è stato quindi contattato direttamente.
Con una lettera del 29 marzo 2007 (che allego), il vostro Governo era stato informato che la
presidente della seconda sezione della Corte aveva deciso di indicargli, ai sensi dell’articolo 39 del
regolamento della Corte, che era auspicabile, nell’interesse delle parti e del buon andamento della
procedura dinanzi alla Corte, non espellere il ricorrente verso la Tunisia fino a nuovo ordine. Tale
misura provvisoria non è mai stata revocata. La presidente, informata sulle nuove circostanze, ha
confermato che questa indicazione era sempre in vigore nonostante il fatto che tale espulsione si
fondasse su una nuova sentenza.
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Richiamo la vostra attenzione sul giudizio Saadi c. Italia del 28 febbraio 2008 nel quale la Grande
Camera ha considerato, per un caso simile che, nell’eventualità che fosse messa in esecuzione la
decisione di espellere il ricorrente verso la Tunisia, ci sarebbe violazione dell’articolo 3 della
Convenzione.»
22Il 4 giugno 2008, il giudice designato quale relatore, basandosi sull’articolo 49 §
3 a) del regolamento della Corte, ha invitato il Governo ad indicare, entro il termine del
11 giugno 2008, se il ricorrente era stato espulso verso la Tunisia.
23Con un fax in data 11 giungo 2008, il Governo ha informato la Corte che un
decreto d’espulsione era stato adottato il 31 maggio 2008 nei confronti del ricorrente in
ragione del ruolo da questi svolto nell’ambito delle attività di alcuni estremisti islamici
che nutrivano progetti terroristici, e che il tribunale di Milano aveva dato il suo nulla
osta all’espulsione ritenendo che l’interessato rappresentasse una minaccia per la
sicurezza dello Stato perché era in grado di riannodare contatti finalizzati alla ripresa di
attività terroristiche, anche a livello internazionale.
24In questo fax, il Governo precisava anche che il decreto del 31 maggio era stato
notificato al ricorrente e convalidato dal giudice di pace il 2 giugno, e che l'interessato
era stato espulso verso la Tunisia il 3 giugno; e sottolineava « che comunque non si era
disinteressato del ricorrente e della necessità che la sua salute e il suo benessere fossero
assicurati in maniera adeguata anche nel paese di destinazione ».
25In un fax del 13 giugno 2008, il difensore del ricorrente ha ritenuto che il
governo italiano avesse mostrato la sua volontà di non rispettare la misura provvisoria
indicata dalla presidente della seconda sezione della Corte, e che questa condotta
costituisse un ostacolo per il buon svolgimento della procedura innanzi alla Corte e
violasse gli articoli 2 e 3 della Convenzione.
26Il 6 agosto 2008, l'Ambasciata d'Italia a Tunisi inviò al ministero tunisino degli
Affari esteri la seguente nota verbale (n° 2911):
« L'Ambasciata d'Italia presenta i suoi complimenti al ministero degli Affari Esteri e fa riferimento
alle proprie note verbali n° 2738 del 21 luglio e n° 2118 dello scorso 5 giugno ed alla visita in
Tunisia della delegazione tecnica dei rappresentanti dei ministeri italiani dell'Interno e della
Giustizia, svoltasi il 24 luglio scorso, concernenti un esame delle procedure da seguire in merito ai
ricorsi pendenti presso la Corte europea dei diritti dell'uomo, facenti riferimento a cittadini tunisini
oggetto di decreti di espulsione.
Le autorità italiane hanno molto apprezzato il grande spirito di cooperazione che ha animato la
citata riunione e la documentazione già fornita in tale occasione. Conformemente a quanto era stato
convenuto, esse hanno l'onore di sottoporre per via diplomatica la loro richiesta di elementi
addizionali specifici che sono indispensabili nella procedura presso la Corte di Strasburgo
riguardante il cittadino tunisino Essid Sami Ben Khemais.
A tale scopo, l’Ambasciata d'Italia ha l’onore di chiedere al ministero degli Affari Esteri di voler
adire le autorità tunisine competenti affinché esse possano fornire per via diplomatica le seguenti
assicurazioni specifiche, relative al signor Essid Sami Ben Khemais :
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Tenuto conto che la scadenza per la presentazione delle osservazioni del governo italiano a
Strasburgo per il caso del signor Ben Khemais è il prossimo 1º settembre, l’Ambasciata d'Italia
sarebbe grata al ministero degli Affari Esteri se volesse farle pervenire nel più breve tempo possibile
gli elementi richiesti e fondamentali per la strategia difensiva del governo italiano e suggerisce che
la Signora Costantini, Primo segretario dell'ambasciata, possa recarsi al ministero della Giustizia e
dei diritti dell’uomo per fornire tutti i chiarimenti ritenuti utili.
L'ambasciata d'Italia sarebbe anche grata al ministero degli Affari Esteri se volesse adire le autorità
giudiziarie tunisine competenti in merito all’eventualità che il governo tunisino intervenga dinanzi
alla Corte di Strasburgo, in quanto parte terza nel ricorso della parte italiana, e questo
conformemente agli articoli 36 [della Convenzione], 44 del regolamento della Corte, [e] A1
paragrafo 2 dell’allegato al regolamento. Il governo italiano attribuisce grande importanza a questa
partecipazione tunisina.
L'ambasciata d'Italia ringrazia anticipatamente il ministero degli Affari Esteri e coglie l'occasione
per rinnovargli i sensi della sua alta considerazione. »
27Il 26 agosto 2008, le autorità tunisine fecero pervenire la loro risposta, firmata
dall'avvocato generale alla direzione generale dei servizi giudiziari. Nelle sue parti
pertinenti, questa risposta è formulata come segue:
« (...). È opportuno, prima di tutto, ricordare che l'interessato è stato condannato in contumacia, tra
l'altro, per aver partecipato, nell'ambito della sua appartenenza, in quanto capo della cellula del ramo
europeo della rete del gruppo terrorista El Qaida, al sostegno logistico alle reti collegate al citato
gruppo soprattutto attraverso il reclutamento e l'addestramento delle persone al fine di commettere
atti terroristici.
Dopo la sua consegna alle autorità tunisine, egli ha esercitato il suo diritto [d']opposizione contro i
giudizi emessi a suo carico, è inteso che l'opposizione ha come effetto quello di annullare le
sentenze emesse in contumacia e di permettergli di essere giudicato nuovamente e di presentare i
mezzi difensivi che riterrà utili.
Le seguenti precisazioni costituiscono la risposta ai diversi punti sopra citati.
I. La garanzia del rispetto della dignità del detenuto Sami Essid :
Il detenuto Sami Ben Khemais Essid non è mai stato sottoposto ad alcuna forma di tortura, pena o
trattamento inumano o degradante. Il rispetto della dignità di detto detenuto deriva dal principio del
rispetto della dignità di qualsiasi persona qualunque sia lo stato nel quale essa si trovi, principio
fondamentale riconosciuto dal diritto tunisino e garantito a qualsiasi persona in particolare ai
detenuti, e questo in ragione [del loro] particolare status.
È utile a tale riguardo ricordare che l'articolo 13 della Costituzione tunisina dispone nel suo
comma 2 che « ogni individuo che ha perduto la sua libertà sia trattato umanamente, nel rispetto
della sua dignità. »
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La Tunisia ha peraltro ratificato senza alcuna riserva la Convenzione delle Nazioni Unite contro la
tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Essa ha così riconosciuto la
competenza del comitato contro la tortura a ricevere ed esaminare le comunicazioni presentate da o
per conto dei cittadini che rientrano nella sua giurisdizione che asseriscono di essere vittime di
violazione delle disposizioni della Convenzione [ratificata dalla legge 88-79 dell'11 luglio 1988.
Gazzetta Ufficiale della Repubblica tunisina n° 48 del 12-15 luglio 1988, pagina 1035 ( allegato 1)].
Le disposizioni di detta Convenzione sono state trasposte nel diritto interno, l'articolo 101 bis del
codice penale definisce la tortura come «ogni atto con il quale un dolore o delle sofferenze acute,
fisiche o mentali, sono intenzionalmente inflitti ad una persona soprattutto al fine di ottenere da lei o
da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che lei o una terza persona ha
commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o di far pressioni su lei o di intimidire o di
fare pressioni su una terza persona, o quando il dolore o le sofferenze acute sono inflitte per
qualsiasi altro motivo fondato su una forma di discriminazione qualunque essa sia. »
Il legislatore ha previsto pene severe per questo genere d’infrazioni, così il succitato articolo 101
bis dispone che « è punito con otto anni di reclusione il funzionario o un suo assimilato che,
nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni, sottopone una persona a tortura.»
Occorre segnalare che, secondo l'articolo 12 della Costituzione, si ha fermo di polizia quando si è
sottoposti al controllo giudiziario e che la detenzione preventiva può essere disposta soltanto su
ordine giurisdizionale, È vietato sottoporre chiunque a fermo di polizia o ad una detenzione
arbitraria. La procedura di fermo prevede parecchie garanzie che tendono ad assicurare il rispetto
dell'integrità fisica e morale del detenuto fra cui in particolare:
Occorre anche notare che [la] legge del 14 maggio 2001 relativa all'organizzazione carceraria
dispone nel suo primo articolo che essa ha come obiettivo quello di disciplinare « le condizioni di
detenzione nelle carceri allo scopo di assicurare l'integrità fisica e morale del detenuto, di prepararlo
alla vita in libertà e di aiutarlo nel suo reinserimento. »
Questa disposizione legislativa è rafforzata dall'attuazione di un sistema di controllo destinato ad
assicurare l’effettivo rispetto della dignità dei detenuti. Si tratta di parecchi tipi di controlli effettuati
da diversi organi e istituzioni:
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penitenziaria fa parte del ministero della Giustizia e che gli ispettori del citato ministero sono
magistrati di formazione fatto che costituisce una garanzia supplementare di un controllo rigoroso
delle condizioni detentive.
− Occorre infine segnalare che il comitato internazionale della Croce Rossa è abilitato dal 2005 ad
effettuare visite nei luoghi di detenzione, nelle prigioni e nei locali della polizia abilitati ad
accogliere i detenuti in stato di fermo. Al termine di queste visite sono redatti dei rapporti dettagliati
e sono organizzati incontri con i servizi interessati per mettere in atto le raccomandazioni formulate
dal comitato sullo stato dei detenuti.
Le autorità tunisine ricordano che esse non esitano affatto ad indagare su tutte le allegazioni di
tortura ogni qualvolta vi siano ragionevoli motivi che lasciano credere che sia stato commesso un
atto di maltrattamenti. A dimostrazione si citeranno due esempi: il primo riguarda tre agenti
dell'amministrazione penitenziaria che hanno maltrattato un detenuto, a seguito di un'inchiesta
aperta a tale proposito i tre agenti sono stati deferiti dinanzi alla giustizia e sono stati condannati
ciascuno a quattro anni di reclusione con una sentenza della corte d'appello di Tunisi emessa il 25
gennaio 2002. Il secondo esempio riguarda un agente di polizia che è stato perseguito per lesioni
volontarie ed è stato condannato a 15 anni di reclusione con una sentenza emessa dalla corte
d'appello di Tunisi il 2 aprile 2002.
Alcuni casi di condanna per maltrattamenti sono stati segnalati nel rapporto presentato dalla
Tunisia al Consiglio dei diritti dell'uomo (allegato 2) ed dinanzi al Comitato dei diritti dell'uomo
(allegato 3) denotano così la volontà politica dello Stato di perseguire e reprimere qualsiasi atto di
tortura o di maltrattamenti fatto che permette di respingere qualsiasi allegazione di violazione
sistematica dei diritti dell'uomo.
In conclusione, occorre [sottolineare] che:
II. La garanzia di un processo equo per il detenuto Sami Essid :
Il detenuto Sami Essid è perseguito per la sua partecipazione, nell'ambito della sua appartenenza,
in quanto capo della cellula del ramo europeo della rete del gruppo El Qaida, al sostegno logistico
alle reti collegate al citato gruppo soprattutto attraverso il reclutamento e l'addestramento delle
persone al fine di commettere atti terroristici.
Le procedure del procedimento penale, dell'istruzione e del giudizio di questi reati comprendono
tutte le garanzie necessarie per un processo equo tra le quali in particolare:
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Stato. L'assistenza dell'avvocato prosegue durante tutte le tappe del procedimento: istruzione
preparatoria e fase di giudizio.
III. La garanzia del diritto di ricevere visite:
La legge del 14 maggio 2001 relativa all'organizzazione carceraria sancisce il diritto di ogni
imputato a ricevere la visita dell'avvocato incaricato della sua difesa, senza la presenza di un agente
del carcere, nonché la visita dei membri della sua famiglia. Il detenuto Sami Essid gode di tale
diritto conformemente alla normativa vigente e senza restrizione alcuna.
a) visita dell'avvocato Ad oggi, ogni volta che l’avvocato Samir Ben Amor, difensore dell’interessato, ha chiesto
l’autorizzazione a visitare il suo cliente, l’autorità competente lo ha autorizzato come dimostra la
seguente tabella:
109/06/2008
201/07/2008
317/07/2008
430/07/2008
Sono allegate le fotocopie delle autorizzazioni alle visite (allegato 4).
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b) Visite dei membri della famiglia Ad oggi, ogni volta che i membri della famiglia di Sami Essid hanno richiesto l’autorizzazione alla
visita, l’autorità competente ha risposto loro favorevolmente secondo quanto riportato nella seguente
tabella:
Numero di visite
Qualità e nome del
visitatore
1La sorella Lilia
2Il padre Khémais
10/06/2008
3Il padre Khémais
17/06/2008
4La sorella Samira
5Il padre Khémais
6La sorella Samira
7Il padre Khémais
15/07/2008
8La sorella Samira
9La sorella Samira
10La sorella Samira
11Il padre Khémais
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12La sorella Samira
20/08/2008
La sorella Lilia
Le autorità tunisine non possono dar seguito alla domanda di visita al cittadino tunisino Sami
Essid [formulata] da Sua eccellenza l'ambasciatore della Repubblica italiana in Tunisia o dal suo
rappresentante, in quanto le autorità consolari sono ammesse, in applicazione della legge carceraria,
a rendere visita solo ai propri cittadini.
Allo stesso modo, la domanda di visita di Sami Essid presentata dall'avvocato che lo rappresenta
nel procedimento pendente dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo, non può essere
autorizzata in mancanza di una convenzione o di un quadro legale interno che l'autorizzerebbe.
In effetti la legge carceraria indica le persone abilitate ad esercitare questo diritto: si tratta
soprattutto dei membri della famiglia del detenuto e del suo avvocato tunisino.
La Convenzione di assistenza giudiziaria conclusa tra la Tunisia e l’Italia il 15 novembre 1967 non
prevede la possibilità per gli avvocati italiani di rendere visita a detenuti tunisini. Tuttavia Sami
Essid può, se lo desidera, incaricare un avvocato tunisino di fiducia di rendergli visita e di
coordinare, con il suo omologo italiano, la loro azione nella preparazione degli elementi della sua
difesa dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.
IV. La garanzia del diritto di beneficiare delle cure mediche:
La legge precitata relativa all'organizzazione carceraria dispone che ogni detenuto ha diritto alle
cure gratuite ed ai medicinali all'interno del carcere ed, eventualmente, nelle strutture ospedaliere.
Inoltre, l'articolo 336 del codice di procedura penale autorizza il giudice dell'esecuzione delle pene a
sottoporre il condannato a esame medico.
E’ in questo ambito che il detenuto Sami Essid è stato sottoposto all'esame medico di primo
ingresso nell'unità penitenziaria il 5 giugno 2008, il rapporto del medico non rileva nulla di
particolare a suo riguardo. Detto detenuto ha, peraltro, beneficiato successivamente di un controllo
medico nel quadro di esami periodici (allegata una copia dell'ultimo rapporto medico dell'interessato
Le autorità tunisine reiterano la loro volontà di cooperare pienamente con la parte italiana
fornendole tutte le informazioni e gli elementi utili alla sua difesa nella procedura in corso dinanzi
alla Corte europea dei diritti dell'uomo e suggerisce alla parte italiana di chiedere, se lo ritiene utile,
il rinvio della causa a una data successiva per informarsi sull'evoluzione della procedura a carico di
Sami Essid pendente dinanzi ai tribunali tunisini. »
28Il rapporto medico allegato alla risposta delle autorità tunisine (allegato n° 5)
riporta quanto segue:
« Il detenuto Sami Khemais Salah Essid, età 40 anni, matricola n° : 11271 è preso in carico nel
dispensario del carcere di Mornaguia dal 04/06/2008. Il detenuto ha consultato l’infermeria tre volte:
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presenta alcuna traccia di violenza.
29Il Governo ha anche prodotto tre messaggi firmati dall'ambasciatore d'Italia a
Tunisi. Nelle sue parti rilevanti, il primo messaggio (n° 2483, 3 luglio 2008) recita:
« (...) Il 2 luglio scorso era prevista la comparizione dinanzi al tribunale militare di Tunisi, per
connessione con ambienti terroristici, del cittadino tunisino Essid Sami Ben Khemais, alias Saber,
espulso dall'Italia il 3 giugno scorso. L'interessato era stato precedentemente condannato in Tunisia
a 115 anni di reclusione.
Il processo (…) dinanzi al tribunale militare doveva vertere sul riesame delle pene che la
giurisdizione militare tunisina aveva precedentemente inflitto in contumacia, e che ammontavano
complessivamente a 100 anni di reclusione. Tuttavia, come hanno riferito le agenzie di stampa
internazionali, il processo è stato rinviato al 15 ottobre 2008.
Secondo Samir Ben Amor, avvocato dell'imputato, quest'ultimo non era presente al tribunale
militare perché si trovava lo stesso giorno innanzi ad un tribunale ordinario di Tunisi che doveva
decidere su un'altra pena pronunciata in contumacia, ossia 15 anni di reclusione, per due capi di
imputazione anch'essi collegati alla supposta partecipazione dell'interessato ad attività terroristiche.
Queste pene erano state pronunciate in contumacia in Tunisia tra il 2000 ed il 2007, periodo
durante il quale Saber si trovava in Italia, dove, come si sa, è stato condannato nel 2002 a sei anni e
due mesi di reclusione per associazione a delinquere con finalità di terrorismo. Oggi è detenuto nel
carcere di Mornaguia (ovest di Tunisi) in attesa dell'esito dei suoi ricorsi contro le sentenze tunisine
prima citate.
E’ opportuno ricordare che nel corso dei giorni successivi all'espulsione, il ministro della Giustizia
e dei diritti dell'uomo, Bechir Tekkari, aveva assicurato che l'imputato sarebbe stato giudicato
nuovamente nell'ambito di un processo equo e pubblico e aveva respinto i timori di trattamenti
inumani.
Colgo l'occasione per segnalare che la corrispondente dell' [agenzia di stampa] dell'ANSA, la
Signora Angela Virdò, ha incontrato nel corso delle ultime settimane l'avvocato Ben Amor, il quale
le ha riferito che il suo cliente non aveva denunciato maltrattamenti nel corso della detenzione che è
seguita alla sua espulsione. »
30Il secondo messaggio (no 2652, 15 luglio 2008) contiene, tra l'altro, l'estratto di
un comunicato stampa dell'agenzia ANSA che segue:
« Tunisi, 7 GIUGNO – « L'ho visto questo pomeriggio, sta bene, si trova nel carcere di Moraguia,
vicino a Tunisi; è ancora sorpreso e deluso dal fatto che l'Italia, che è uno Stato di diritto, abbia
violato le norme europee che ostavano alla sua espulsione ». quello che parla così è Samir Ben
Amor, l'avvocato del tunisino Essid Sami Ben Khemais, detto Saber, espulso dall'Italia la sera del 2
giugno dopo avere scontato una pena detentiva di sei anni e mezzo per terrorismo.
« Gli sono stati dati i suoi effetti personali » riferisce l'avvocato. « Quando si credeva libero, tre
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agenti lo hanno preso e lo hanno portato dapprima nel centro di permanenza temporanea di Milano,
poi all'aeroporto di Malpensa. Da lì, sempre scortati dalla polizia, è partito per Roma, dove è stato
imbarcato la sera stessa su un volo con destinazione Tunisi. »
Secondo Ben Amor, Saber faceva parte del gruppo conosciuto con il nome di «rete di Milano », un
gruppo di musulmani che, verso il 1990, è andato ad addestrarsi in Afganistan ed ha combattuto in
Bosnia e in Cecenia. « Ben Khemais non rischia la pena di morte a Tunisi » ha spiegato l'avvocato
« ma il reato per il quale è già stato giudicato in Italia qui gli è valso 115 anni di reclusione, 5
condanne da parte dei tribunali militari e due [condanne] dai [tribunali] civili ».
Il 2 luglio, Saber comparirà innanzi al tribunale militare a Tunisi, e il ministro della Giustizia ha
assicurato oggi nel corso di una conferenza stampa che il processo sarà equo e pubblico. « Questo si
svolgerà su sua richiesta » ha spiegato Ben Amor «perché ha presentato un ricorso; in effetti,
secondo il codice di procedura penale, la stessa persona non può essere giudicata due volte per lo
stesso reato, nel qual caso si avrebbe un nono processo: due in Italia e sette in Tunisia ».
« No, non è stato torturato » dice l'avvocato «ma tutti sanno che nelle carceri tunisine, la tortura è
una prassi corrente: i colpi, l'elettricità, e il « balanco », nel quale il detenuto viene sollevato per le
braccia e poi bastonato. Un'altra prassi e quella del « rôti »: un bastone passato sotto le ginocchia e
le braccia tiene il prigioniero sospeso tra due sedie, questo gli fa perdere la sensibilità in tutto il
corpo. »
31L'ultimo messaggio (no 2767, 25 luglio 2008) riferisce di una riunione che si è
svolta il 24 luglio del 1008 presso il ministero tunisino della Giustizia e dei diritti umani
ed alla quale hanno partecipato alti funzionari italiani. Nel corso di questa riunione, le
autorità tunisine si sono dichiarate disposte a fornire assicurazioni diplomatiche simili a
quelle formulate nella missiva pervenuta il 26 agosto 2008 (si veda il paragrafo 27
supra).
32I ricorsi che è possibile formulare contro un decreto di espulsione in Italia e le
regole che disciplinano la riapertura di un processo in contumacia in Tunisia sono
descritti in Saadi c. Italia ([GC], no 37201/06, §§ 58-60, 28 febbraio 2008).
33Nella sentenza Saadi precitata si trova una descrizione dei seguenti testi,
documenti internazionali e fonti di informazioni: l'accordo di cooperazione in materia di
lotta contro la criminalità firmato dall'Italia e dalla Tunisia e l'accordo di collaborazione
tra la Tunisia, l’Unione europea ed i suoi Stati membri (§§ 61-62); gli articoli 1, 32 e 33
della Convenzione delle Nazioni unite del 1951 relativa allo status di rifugiato (§ 63) ;
le linee guida del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa (§ 64); i rapporti di
Amnesty International (§§ 65-72) e di Human Rights Watch (§§ 73-79) riguardanti la
Tunisia; le attività del Comitato internazionale della Croce Rossa (§§ 80-81); il rapporto
del Dipartimento di Stato americano sui diritti dell’uomo in Tunisia (§§ 82-93); le altre
fonti di informazioni relative al rispetto dei diritti dell’uomo in Tunisia (§ 94).
34Dopo l'adozione della sentenza Saadi, Amnesty International ha pubblicato il
suo rapporto annuale 2008. Nelle sue parti pertinenti, la sezione dedicata alla Tunisia
recita:
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« I buoni risultati sul piano economico e le positive riforme legislative della Tunisia ne hanno
rilanciato la reputazione a livello internazionale. Ciò ha tuttavia mascherato una realtà più cupa in
cui le tutele legali sono state spesso violate, i sospetti politici sono stati torturati nell'impunità e i
difensori dei diritti umani sono stati oggetto di vessazioni. Le libertà di espressione e di associazione
sono rimaste fortemente limitate. Molte persone sono state condannate a lunghe pene detentive al
termine di processi iniqui per accuse collegate al terrorismo, anche davanti a corti militari e
centinaia di altre, condannate negli anni precedenti al termine di processi iniqui, sono rimaste in
carcere, alcune da oltre un decennio. Tra queste figurano possibili prigionieri di coscienza.
Sviluppi legislativi e istituzionali
A luglio, un decreto ha emendato la composizione dell'Alto Comitato per i diritti umani e le libertà
fondamentali, l'organismo incaricato di accogliere le denunce relative a violazioni dei diritti umani.
L'emendamento ne ha ampliato la rappresentanza ma non ha inserito organizzazioni per i diritti
umani.
"Guerra al terrorismo"
Abdellah al-Hajji e Lotfi Lagha, due dei 12 tunisini trattenuti dalle autorità statunitensi a
Guantánamo Bay, sono stati rimpatriati in Tunisia a giugno. Essi sono stati arrestati al loro arrivo e
detenuti presso il Dipartimento per la sicurezza di Stato del ministero dell'Interno, dove hanno
accusato di essere stati maltrattati e costretti a firmare delle dichiarazioni. Abdellah al-Hajji ha
lamentato di essere stato sottoposto a privazione del sonno, di essere stato schiaffeggiato in faccia e
minacciato dello stupro della moglie e delle figlie. A ottobre, Lotfi Lagha è stato giudicato colpevole
di associazione con un'organizzazione terroristica operante all'estero e condannato a tre anni di
carcere. Abdellah al-Hajji è stato riprocessato davanti a una corte militare a Tunisi dopo che aveva
impugnato una sentenza a 10 anni di carcere comminatagli in contumacia nel 1995. A novembre, è
stato giudicato colpevole di «appartenenza in tempo di pace a una organizzazione terroristica
operante all'estero» e condannato a sette anni di carcere. Nove tunisini sono stati rimpatriati dalle
autorità egiziane a gennaio e marzo e, stando alle fonti, detenuti per diverse settimane per essere
interrogati. La maggior parte sono stati rilasciati, ma almeno due, Ayman Hkiri e Adam Boukadida,
sono rimasti in detenzione in attesa del processo. Tutti e nove erano stati arrestati assieme ad altri
studenti stranieri ed egiziani in Egitto nel novembre 2006 e, stando alle fonti, torturati mentre
venivano interrogati riguardo a un presunto piano per reclutare persone in Egitto al fine di
combattere contro la coalizione guidata dagli Stati Uniti in Iraq.
Sistema giudiziario
I processi a carico di persone che dovevano rispondere di accuse collegate al terrorismo, alcuni dei
quali tenutisi davanti a corti militari, sono risultati di frequente iniqui e hanno generalmente
determinato la condanna degli imputati a lunghe pene detentive. Tra gli accusati vi erano persone
arrestate in Tunisia così come tunisini rimpatriati forzatamente dalle autorità di altri Stati, compresa
la Francia, l'Italia e gli Stati Uniti, nonostante i timori riguardo al rischio di tortura cui erano esposti.
Spesso le condanne si sono basate esclusivamente su "confessioni" rese durante la detenzione preprocessuale e poi ritrattate dagli imputati in tribunale, in quanto, stando alle accuse, ottenute tramite
tortura. I giudici e le corti incaricate hanno abitualmente omesso di indagare tali accuse.
Secondo i rapporti, almeno 16 civili sono stati giudicati colpevoli e condannati a pene detentive fino
a 11 anni al termine di processi tenutisi davanti alla corte militare di Tunisi. La maggior parte sono
stati giudicati colpevoli di avere legami con organizzazioni terroristiche operanti all'estero. Tali
processi non hanno rispettato gli standard internazionali sull'equo processo e il diritto degli imputati
a ricorrere in appello è risultato limitato.
A novembre, 30 uomini sono finiti sotto processo davanti alla Corte di primo grado di Tunisi in
quello che è noto come il "Caso Soliman". Essi erano stati accusati di una serie di reati, tra cui
cospirazione finalizzata al rovesciamento del governo, impiego di armi da fuoco e appartenenza a
una organizzazione terroristica. Tutti erano stati arrestati nel dicembre 2006 e gennaio 2007 in
relazione a uno scontro armato tra le forze di sicurezza e presunti membri del gruppo armato Soldati
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di Assad Ibn al-Fourat. Essi sono rimasti detenuti ben oltre il limite legale di sei giorni della garde à
vue (custodia di polizia pre-istruttoria), e hanno accusato di essere stati torturati o altrimenti
maltrattati. I loro avvocati hanno chiesto sia al giudice titolare che alla corte di disporre perizie
mediche al fine di comprovare la tortura, ma le loro richieste sono state respinte. Il 30 dicembre, la
corte ha condannato due degli imputati a morte, otto all'ergastolo e i restanti a pene detentive
variabili da cinque a 30 anni.
Rilascio di prigionieri politici
Complessivamente sono stati rilasciati 179 prigionieri politici, di cui circa 15, stando alle fonti,
erano stati trattenuti in detenzione pre-processuale in quanto sospettati di essere membri del Gruppo
salafista, un gruppo armato che, stando alle accuse, sarebbe collegato ad al-Qaeda. La maggior parte
degli altri erano incarcerati sin dai primi anni Novanta per appartenenza all'organizzazione islamista
al bando Ennahda (Rinascimento).
Tortura e altri maltrattamenti
Sono continuate le torture e altri maltrattamenti da parte delle forze di sicurezza, in special modo
presso il Dipartimento per la sicurezza di Stato. Particolarmente a rischio sono risultati i detenuti
trattenuti in isolamento. Le forze di sicurezza hanno frequentemente infranto il limite dei sei giorni
del fermo ed hanno trattenuto i detenuti in isolamento anche per diverse settimane. Nel corso di
questo tipo di detenzione, molti hanno accusato di essere stati torturati anche tramite percosse,
sospensione in posizioni contorte, scosse elettriche, privazione del sonno, stupro e minaccia di
stupro nei confronti delle donne della famiglia. Di fatto, in tutti i casi, le autorità non hanno condotto
indagini o assicurato alla giustizia i responsabili.
Mohamed Amine Jaziri, uno dei coimputati del Caso Soliman (cfr. sopra), fu arrestato nel dicembre
2006 a Sidi Bouzid, a sud di Tunisi, e detenuto segretamente presso la stazione di polizia della città
e poi presso il Dipartimento per la sicurezza di Stato di Tunisi fino al 22 gennaio. I suoi familiari
hanno ripetutamente avanzato richieste di spiegazioni, ma le autorità hanno negato che fosse
detenuto finché non è stato rilasciato. Egli ha accusato che durante la detenzione in isolamento fu
picchiato su tutto il corpo, gli furono inflitte scosse elettriche, fu tenuto appeso al soffitto per diverse
ore, bagnato con acqua fredda, privato del sonno e che durante gli interrogatori gli veniva posto un
cappuccio insudiciato sulla testa. A dicembre, è stato condannato a 30 anni di carcere.
Condizioni carcerarie
Molti prigionieri politici hanno, secondo quanto riferito, subito discriminazioni e un trattamento
duro. Alcuni hanno intrapreso uno sciopero della fame per protestare contro i maltrattamenti da
parte delle guardie carcerarie, il diniego di cure mediche, l'interruzione delle visite familiari e le dure
condizioni,
compreso
l'isolamento
prolungato.
A ottobre Ousama Abbadi, Ramzi el Aifi, Oualid Layouni e Mahdi Ben Elhaj Ali, stando alle
accuse, sono stati presi a pugni, tenuti legati e presi a calci dalle guardie carcerarie nella Prigione di
Mornaguia. Ousama Abbadi ha riportato una grave ferita a un occhio e un'altra profonda e aperta a
una gamba e quando è stato visto dal suo legale era costretto su una sedia a rotelle, incapace di stare
in piedi. Altri reclusi della Prigione di Mornaguia, stando alle fonti, sono stati denudati dalle guardie
e trascinati lungo un corridoio davanti alle celle. Sul caso non sono note indagini, malgrado le
denunce sporte dagli avvocati dei prigionieri.
(…)
Difensori dei diritti umani
Le autorità hanno ostacolato seriamente le attività delle organizzazioni per i diritti umani. le linee
telefoniche e le connessioni a Internet sono state frequentemente interrotte o deviate al fine di
ostacolare la comunicazione con altri in Tunisia e all'estero. Singoli difensori dei diritti umani sono
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stati oggetto di vessazioni e intimidazioni. Le forze di sicurezza hanno mantenuto i difensori dei
diritti umani e le loro famiglie sotto costante sorveglianza e in alcuni casi li hanno aggrediti
fisicamente.
*Raouf Ayadi, avvocato e difensore dei diritti umani, è stato aggredito da un agente di polizia ad
aprile mentre stava per entrare in un'aula di tribunale per rappresentare un imputato che doveva
rispondere di accuse legate al terrorismo. A giugno, l'auto di Raouf Ayadi è stata danneggiata. A
novembre, egli è stato insultato, gettato a terra e trascinato da agenti di polizia che cercavano di
impedirgli di recare visita a un attivista per i diritti umani e un giornalista che avevano intrapreso
uno sciopero della fame per protestare contro il rifiuto delle autorità di rilasciare loro i passaporti.
Nessun provvedimento è stato intrapreso dalle autorità nei confronti dei responsabili delle
aggressioni a Raouf Ayadi
(...). »
35Nella sua risoluzione 1433(2005), relativa alla legittimità della detenzione di
persone da parte degli Stati Uniti a Guantánamo Bay, l’Assemblea parlamentare del
Consiglio d’Europa ha chiesto al governo americano, tra l’altro, « di non respingere o
trasferire i detenuti basandosi sulle « assicurazioni diplomatiche » di paesi conosciuti
per ricorrere sistematicamente alla tortura e in tutti i casi in cui la mancanza del rischio
di maltrattamenti non sia fermamente provata ».
36Il ricorrente lamenta che la sua espulsione verso la Tunisia mette in pericolo la
sua vita e lo espone al rischio di essere torturato. Egli invoca gli articoli 2 e 3 della
Convenzione.
Queste norme recitano:
Articolo 2 § 1
« 1. Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge. Nessuno può essere intenzionalmente
privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nel
caso in cui il reato sia punito dalla legge con tale pena. »
Articolo 3
« Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti. »
37Il Governo si oppone a questa tesi.
1L’eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne sollevata dal
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38Il Governo eccepisce innanzitutto il mancato esaurimento delle vie di ricorso
interne in quanto il ricorrente non ha contestato dinanzi alle giurisdizioni interne la
misura di allontanamento dal territorio italiano pronunciata dal tribunale di Como e
confermata dalla corte d’appello di Milano (si vedano paragrafi 12 e 13 supra).
39La Corte rileva che l’espulsione del ricorrente non è stata eseguita sulla base
della sentenza della corte d’appello di Milano, ma sulla base di un decreto ministeriale
adottato il 31 maggio 2008 (si vedano i paragrafi 23 e 24 supra). Il Governo non ha
indicato quali vie di ricorso efficaci avrebbero potuto essere esercitate avverso questo
decreto convalidato il 2 giugno 2008 ed eseguito il giorno successivo.
40Ne consegue che l’eccezione preliminare del Governo non può essere presa in
considerazione.
2Altri motivi di irricevibilità
41La Corte rileva che questa doglianza non è manifestamente infondata ai sensi
dell’articolo 35 § 3 della Convenzione e che non contrasta con nessun altro motivo di
irricevibilità. E’ quindi opportuno dichiararlo ricevibile.
1Argomenti delle parti
a) Il ricorrente
42Il ricorrente sostiene che parecchi tunisini espulsi con il pretesto del terrorismo
non hanno più dato segni di vita. Le inchieste condotte da Amnesty International e dal
Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America, che dimostrerebbero che in Tunisia è
praticata la tortura, confermerebbero questa affermazione. La tesi del Governo, che
sostiene che la situazione dei diritti dell’uomo in Tunisia è migliorata, non sarebbe
basata su nessun elemento oggettivo.
43La famiglia del ricorrente avrebbe ricevuto a più riprese la visita della polizia e
sarebbe stata oggetto di minacce e di provocazioni continue. Di fronte ai seri rischi ai
quali egli ritiene di essere esposto una volta espulso, l’interessato considera che il
semplice richiamo dei trattati firmati dalla Tunisia non sarebbe sufficiente. Egli afferma
di aver presentato una domanda di asilo politico in Italia e di non aver ottenuto alcuna
risposta.
44Il ricorrente qualifica come propaganda le assicurazioni diplomatiche fornite
dalla Tunisia e afferma che esse non sono affidabili. Ad ogni modo, il Governo avrebbe
avviato trattative per ottenere tali assicurazioni soltanto il 24 luglio 2008, ossia dopo
l’espulsione, accettando così il rischio che il ricorrente fosse torturato.
45Le autorità tunisine avrebbero quale prassi quella di minacciare e maltrattare i
prigionieri, le loro famiglie ed i loro avvocati. I familiari dei detenuti temerebbero di
essere accusati di non voler cooperare e di subire rappresaglie. Il fatto che la Tunisia
non voglia autorizzare le visite dell’avvocato italiano del ricorrente dimostrerebbe che
essa desidera evitare la presenza di una persona indipendente che non potrebbe
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intimidire. Infine, come ha rilevato la Corte nel caso Saadi già citato, la Croce Rossa
non può divulgare quanto constata durante le sue visite nelle carceri.
b) Il Governo
46Il Governo sottolinea che le allegazioni relative ad un pericolo di morte o al
rischio di essere esposto a tortura o a trattamenti inumani e degradanti devono essere
sostenute da adeguati elementi di prova, e ritiene che quello 1 non sia il caso di specie. I
documenti prodotti dal ricorrente si limiterebbero talvolta a descrivere una situazione
presumibilmente generalizzata in Tunisia, talvolta a citare casi isolati. La situazione in
Tunisia non sarebbe diversa da quella che prevale in alcuni Stati parti alla Convenzione.
Inoltre, il Governo non vede di buon occhio il valore che potrebbe essere attribuito al
rapporto del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d'America, paese che non sarebbe «
certo un modello per quanto riguarda il trattamento delle persone sospettate di
terrorismo ». Le autorità tunisine, che secondo il rapporto americano non si sono mai
rese colpevoli di rapimenti o di omicidi, eserciterebbero una efficace sorveglianza sul
territorio nazionale. Il Governo sottolinea che la popolazione tunisina conta meno di
dieci milioni di abitanti, e ritiene che per questo la presente fattispecie sia diversa dalla
causa Chahal c. Regno Unito (Recueil des arrêts et décisions 1996-V, 15 novembre
1996), dove la Corte aveva espresso dubbi sulla capacità del governo indiano di
risolvere il problema delle violazioni dei diritti dell’uomo perpetrate da centinaia di
membri delle forze di sicurezza.
47Il Governo ricorda anche che la Corte ha rigettato le allegazioni dei ricorrenti in
numerosi casi che riguardavano le espulsioni verso paesi (soprattutto l'Algeria) dove le
pratiche correnti di maltrattamenti gli sembrano ben più inquietanti che in Tunisia.
48Esso nota inoltre che la Tunisia ha ratificato numerosi strumenti internazionali in
materia di tutela dei diritti dell'uomo, ivi compreso un accordo di cooperazione con
l'Unione europea, organizzazione internazionale che, secondo la giurisprudenza della
Corte, si presume offra una protezione dei diritti fondamentali « equivalente » a quella
assicurata dalla Convenzione. Le autorità tunisine permetterebbero peraltro alla Croce
Rossa internazionale e ad « altri organismi internazionali » di visitare le carceri, le unità
di detenzione provvisoria e i locali per i fermi di polizia. Ad avviso del Governo, si può
presumere che la Tunisia non si discosterà dagli obblighi che incombono su di essa in
virtù dei trattati internazionali.
49L'interpretazione della Corte secondo la quale l’allontanamento è vietato in caso
di rischio di maltrattamenti anche se il ricorrente rappresenta un pericolo per la
sicurezza del paese che lo accoglie equivarrebbe ad una abrogazione de facto degli altri
trattati internazionali in materia di diritto di asilo politico e di concessione dello status
di rifugiato.
50Nel caso di specie, il ricorrente sarebbe stato espulso solo dopo aver ottenuto
garanzie ufficiose in merito al fatto che non sarebbe stato sottoposto a trattamenti
contrari alla Convenzione, e il suo fascicolo sarebbe stato in seguito formalizzato
durante una visita in Tunisia delle autorità italiane. Queste ultime avrebbero ricevuto
sufficienti assicurazioni diplomatiche sulla sicurezza e sul benessere del ricorrente; e
non accordarvi alcun credito equivarrebbe a dubitare della buona fede delle autorità
1Corretto il 16 settembre 2009 : « ce » è stato sostituito con « cela »
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tunisine ed a rompere un dialogo intergovernativo e internazionale molto fruttuoso.
Sottolineando che nel caso Saadi già citato, la Corte stessa ha chiesto se tali
assicurazioni fossero state richieste e ottenute, il Governo ritiene che, senza che si faccia
questione di rimetterli in causa, i principi affermati dalla Grande Camera devono essere
adattati alle particolari circostanze fattuali del caso di specie.
51Il Governo sottolinea che l'avvocato e i congiunti del ricorrente, che gli hanno
reso visita in carcere rispettivamente quattro volte in un mese e dodici volte in un mese
e mezzo, non hanno denunciato alcun maltrattamento e che l'avvocato, sebbene egli
stesso abbia affermato che in Tunisia era praticata la tortura, ha riconosciuto
pubblicamente che il suo cliente non aveva subito alcuna forma di trattamento contrario
all'articolo 3 della Convenzione. Le autorità tunisine, pur smentendo l'esistenza di una
sistematica violenza di Stato, non avrebbero escluso la possibilità di casi isolati di
maltrattamenti, fatto da cui praticamente nessun paese sarebbe peraltro al riparo. I
responsabili di questi maltrattamenti sarebbero stati perseguiti e severamente sanzionati.
Il ricorrente avrebbe beneficiato di un regolare accesso alle cure mediche, e il Governo
osserva che il rapporto medico del 25 agosto 2008 (si veda il paragrafo 28 supra) ha
escluso l'esistenza di qualsiasi traccia di violenza.
52Infine, le allegazioni formulate dal ricorrente nell’ambito dell'articolo 2 della
Convenzione si confonderebbero con quelle sollevate dal punto di vista dell'articolo 3 e
dovrebbero quindi essere esaminate unicamente alla luce di questa ultima disposizione.
2Valutazione della Corte
53I principi generali relativi alla responsabilità degli Stati contraenti in caso di
espulsione, agli elementi da tenere in considerazione per valutare il rischio di
esposizione a trattamenti contrari all'articolo 3 della Convenzione e alla nozione di
« tortura » e di « trattamenti inumani e degradanti » sono riassunti nella sentenza Saadi
(cit., §§ 124-136), nella quale la Corte ha anche riaffermato l'impossibilità di operare un
bilanciamento tra il rischio di maltrattamenti e i motivi invocati per l'espulsione al fine
di determinare se esista la responsabilità dello Stato sotto il profilo dell’articolo 3 (§§
137-141).
54La Corte ricorda le conclusioni alle quali è pervenuta nella causa Saadi già citata
(§§ 143-146), che erano le seguenti :
55La Corte non vede nella fattispecie alcuna ragione di ritornare su queste
conclusioni, che si trovano peraltro confermate nel rapporto 2008 di Amnesty
International relativo alla Tunisia (si veda il paragrafo 34 supra). E inoltre nota che il
ricorrente è stato condannato in Tunisia a pesanti pene detentive per l’appartenenza, in
tempo di pace, ad una organizzazione terroristica. L’esistenza di queste condanne,
pronunciate in contumacia dai tribunali militari, è stata confermata dalle autorità
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tunisine (si veda il paragrafo 27 supra), dall'ambasciatore d'Italia a Tunisi (si veda il
paragrafo 29 supra) e dall'avvocato tunisino dell'interessato (si veda il paragrafo 30
supra).
56In queste condizioni, la Corte ritiene che nel caso di specie, fatti seri e accertati
consentono di concludere esiste un reale rischio di vedere il ricorrente subire trattamenti
contrari all'articolo 3 della Convenzione in Tunisia (si veda, mutatis mutandis, Saadi,
cit., § 146). Resta da verificare se le assicurazioni diplomatiche fornite dalle autorità
tunisine siano sufficienti a scartare questo rischio e se le informazioni relative alla
situazione del ricorrente dopo la sua espulsione hanno confermato il parere del governo
convenuto quanto alla fondatezza dei timori del ricorrente.
57A tale riguardo, la Corte ricorda, prima di tutto, che l'esistenza di testi interni e
l'accettazione di trattati internazionali che garantiscono, in linea di principio, il rispetto
dei diritti fondamentali non sono sufficienti, da soli, ad assicurare una protezione
adeguata contro il rischio di maltrattamenti quando, come nel caso di specie, fonti
affidabili dimostrano pratiche delle autorità - o tollerate da queste ultime manifestamente contrarie ai principi della Convenzione (Saadi, cit., § 147 in fine). In
secondo luogo, spetta alla Corte esaminare se le assicurazioni fornite dallo Stato di
destinazione forniscano, nella loro effettiva applicazione, una garanzia sufficiente
quanto alla protezione del ricorrente contro il rischio di trattamenti vietati dalla
Convenzione (Chahal, cit,, § 105). Il peso da accordare alle assicurazioni che
provengono dallo Stato di destinazione dipende in effetti, in ogni caso, dalle circostanze
che prevalgono all'epoca considerata (Saadi, cit., § 148 in fine).
58Nella presente fattispecie, l'avvocato generale della direzione generale dei servizi
giudiziari ha assicurato che in Tunisia la dignità umana del ricorrente sarebbe rispettata,
che non sarebbe sottoposto a tortura, a trattamenti inumani o degradanti o ad una
detenzione arbitraria, che egli beneficerebbe di cure mediche appropriate e che
potrebbe ricevere visite da parte del suo avvocato e dei membri della sua famiglia. Oltre
che sulle leggi tunisine pertinenti ed sui trattati internazionali firmati dalla Tunisia,
queste assicurazioni si basano sui seguenti elementi:
59La Corte nota, tuttavia, che non è certo che l'avvocato generale della direzione
generale dei servizi giudiziari fosse competente per fornire tali assicurazioni in nome
dello Stato (si veda, mutatis mutandis, Soldatenko c. Ucraina, no 2440/07, § 73,
23 ottobre 2008). Inoltre, tenuto conto del fatto che fonti internazionali serie e affidabili
abbiano indicato che le allegazioni di maltrattamenti non erano esaminate dall'autorità
tunisine competenti (Saadi, cit., § 143), il semplice richiamo di due casi di condanna di
agenti dello Stato per lesioni su detenuti non sarebbe sufficiente a scartare il rischio di
simili trattamenti né a convincere la Corte dell’esistenza di un sistema effettivo di
protezione contro la tortura, in mancanza del quale è difficile verificare che le
assicurazioni fornite saranno rispettate. A tale riguardo, la Corte ricorda che nel suo
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rapporto 2008 relativo alla Tunisia, Amnesty International ha precisato soprattutto che,
benché numerosi detenuti siano abbiano lamentato di essere stati torturati mentre erano
sottoposti a fermo di polizia, « le autorità non hanno praticamente mai condotto
inchieste né preso misure per portare dinanzi alla giustizia i presunti torturatori » » (si
veda il paragrafo 34, supra).
60Inoltre, nella sentenza Saadi già citata (§ 146), la Corte ha constatato una
reticenza delle autorità tunisine a cooperare con le organizzazioni indipendenti di difesa
dei diritti dell’uomo, quali Human Rights Watch. Nel suo rapporto 2008 già citato,
Amnesty International ha peraltro notato che benché il numero di membri del comitato
superiore dei diritti dell’uomo sia stato elevato, quest’ultimo « non includerebbe
organizzazioni indipendenti di difesa dei diritti fondamentali ». L’impossibilità per il
difensore del ricorrente dinanzi alla Corte di rendere visita al suo cliente detenuto in
Tunisia conferma la difficoltà di accesso dei prigionieri tunisini a legali stranieri
indipendenti anche quando essi sono parti nei procedimenti giudiziari pendenti dinanzi a
giurisdizioni internazionali. Questi ultimi rischiano dunque, una volta che un ricorrente
è espulso in Tunisia, di trovarsi nell’impossibilità di verificare la sua situazione e di
conoscere eventuali lagnanze che egli potrebbe sollevare in merito ai trattamenti ai quali
è sottoposto. Simili controlli sembrano anche impossibili al governo convenuto, il cui
ambasciatore non potrà vedere il ricorrente nel luogo in cui è detenuto.
61In queste circostanze la Corte non può sottoscrivere la tesi del Governo secondo
la quale le assicurazioni fornite nel presente caso di specie offrono una efficace
protezione contro il serio rischio che corre il ricorrente di essere sottoposto a trattamenti
contrari all’articolo 3 della Convenzione (si veda, mutatis mutandis, Soldatenko, cit.,
§§ 73-74). Essa ricorda invece il principio affermato dall’Assemblea parlamentare del
Consiglio d’Europa nella sua risoluzione 1433(2005), secondo il quale le assicurazioni
diplomatiche non possono essere sufficienti quando la mancanza di pericolo di
maltrattamenti non sia seriamente stabilita (si veda il paragrafo 35 supra).
62Infine, in merito alle informazioni fornite dal Governo in merito alla situazione
del ricorrente in Tunisia, è opportuno ricordare che se, per controllare l’esistenza di un
rischio di maltrattamenti occorre prioritariamente fare riferimento alle circostanze che lo
Stato in causa conosceva o doveva conoscere al momento dell’espulsione, questo non
impedisce alla Corte di tener conto di informazioni successive che possano servire a
confermare o ad inficiare la maniera in cui la Parte contraente interessata ha giudicato
sulla fondatezza dei timori di un ricorrente (Mamatkulov e Askarov, cit., § 69 ;
Vilvarajah e altri c. Regno Unito, 30 ottobre 1991, § 107, serie A no 215 ; Cruz Varas e
altri c. Svezia, 20 marzo 1991, §§ 75-76, serie A no 201).
63La Corte rileva che le autorità tunisine hanno fatto sapere che il ricorrente aveva
ricevuto numerose visite dei membri della sua famiglia e del suo avvocato tunisino.
Quest’ultimo ha precisato che il suo cliente non aveva lamentato di aver subito
maltrattamenti (si vedano i paragrafi 29 e 30 supra), fatto che sembra confermato dal
rapporto medico allegato alle assicurazioni diplomatiche (si veda il paragrafo 28 supra).
64Ad avviso della Corte, questi elementi possono dimostrare che il ricorrente non
ha subito trattamenti contrari all’articolo 3 della Convenzione nel corso delle settimane
successive alla sua espulsione, ma essi non fanno presagire nulla sulla sorte futura
dell’interessato. A tale riguardo, la Corte non può che reiterare le sue osservazioni
sull’impossibilità per il difensore del ricorrente dinanzi ad essa e per l’ambasciatore
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d’Italia a Tunisi di fargli visita in carcere e di verificare l’effettivo rispetto della sua
integrità fisica e della sua dignità umana.
65Pertanto, l’esecuzione dell’espulsione del ricorrente verso la Tunisia ha violato
l’articolo 3 della Convenzione.
66Questa conclusione dispensa la Corte dall’esaminare se l’espulsione abbia anche
violato l’articolo 2 della Convenzione.
6DELLA
67Il ricorrente lamenta la mancanza di equità dei procedimenti penali diretti contro
di lui in Tunisia ed invoca l’articolo 6 della Convenzione. Il Governo contesta questo
motivo di ricorso.
68La Corte considera che questo motivo sia ricevibile (Saadi, cit., § 152). Tuttavia,
vista la sua constatazione secondo la quale l’espulsione del ricorrente verso la Tunisia
ha costituito una violazione dell’articolo 3 della Convenzione (si veda il paragrafo 65
supra), essa non ritiene necessario esaminare se i procedimenti penali diretti contro il
ricorrente in Tunisia fossero conformi all’articolo 6 della Convenzione e se
costituiscano un flagrante diniego di giustizia (si veda, mutatis mutandis, Saadi, cit., §
160).
34DELLA
69Nel suo messaggio inviato per fax il 13 giugno 2008, il difensore del ricorrente
ha denunciato il mancato rispetto da parte del governo italiano della misura provvisoria
indicata in virtù dell’articolo 39 del regolamento della Corte dalla presidente della
seconda sezione (si veda il paragrafo 18 supra).
70Le Governo ritiene di non aver mancato ai suoi obblighi.
71La Corte ritiene che questa doglianza si presta ad essere esaminato dal punto di
vista dell’articolo 34 della Convenzione, che così recita:
« La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un’organizzazione non
governativa o un gruppo di privati che sostenga di essere vittima di una violazione da parte di una
delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella convenzione o nei suoi protocolli. Le alte Parti
contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l’esercizio effettivo di tale diritto. »
72La Corte rileva che questo motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai
sensi dell’articolo 35 § 3 della Convenzione. Essa rileva peraltro che non contrasta con
nessun altro motivo di irricevibilità. È quindi opportuno dichiararlo ricevibile.
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1Argomenti delle parti
a) Il Governo
73Il Governo rileva che nell’esposizione dei fatti allegata alla comunicazione del
ricorso era indicato che l’espulsione del ricorrente era stata disposta con provvedimento
del giudice per l’udienza preliminare di Milano in data 22 febbraio 2002, precisa che
questo non è esatto e considera che, di conseguenza, la misura provvisoria indicata dalla
presidente della seconda sezione ai sensi dell’articolo 39 del regolamento si fondava su
una errata base di fatto.
74Pur riconoscendo l’importanza delle misure provvisorie, esso sostiene che queste
possono essere applicate soltanto quando vi è un pericolo imminente di danno
irreparabile e quando le vie di ricorso interne sono state esaurite, il che non sarebbe
avvenuto nel caso di specie, in quanto la sentenza della corte d’appello di Milano del 14
dicembre 2006, che confermava l’espulsione del ricorrente, non era ancora definitiva.
75Dal momento che l’espulsione è stata eseguita sulla base di un decreto
ministeriale in data 31 maggio 2008 adottato dopo che l’Italia aveva ottenuto garanzie
formali e tranquillizzanti da parte delle autorità tunisine in merito al rispetto dei principi
enunciati nella sentenza Saadi, l’inosservanza della misura provvisoria non avrebbe leso
alcun interesse tutelato dalla Convenzione.
76Il rifiuto di dare seguito ad una domanda di applicazione di misure provvisorie
non ostacolerebbe inevitabilmente e automaticamente l'esercizio del diritto di ricorso
individuale: tale ostacolo si creerebbe soltanto quando la condotta dello Stato impedisse
alla Corte di esaminare efficacemente le doglianze del ricorrente. La violazione
dell'articolo 34 della Convenzione, interpretato alla luce dell'articolo 31 della
Convenzione di Vienna, vi sarebbe soltanto quando il diritto di ricorso sia stato leso
concretamente e non quando sia stato soltanto astrattamente messo in pericolo; e
l'analisi della giurisprudenza della Corte in materia confermerebbe tale conclusione (si
veda, in particolare, Olaechea Cahuas c.Spagna, no 24668/03, 10 agosto 2006, Aoulmi
c. Francia, no 50278/99, 17 gennaio 2006, Chamaïev e altri c. Georgia e Russia,
no 36378/02, CEDU 2005-III, e Mamatkoulov et Askarov, cit.).
77Il Governo sottolinea che a differenza delle cause già citate, dove
l'allontanamento dei ricorrenti ha avuto luogo poco tempo dopo l'introduzione del
ricorso o della domanda di misure provvisorie, l’espulsione dell'interessato nel caso di
specie è stata eseguita quasi un anno dopo lo scambio di osservazioni, principali e
complementari, tra le parti. Così, dal momento che il caso si trovava in uno stato nel
quale poteva essere deciso, l'esecuzione dell'espulsione non avrebbe ostacolato né
l'esercizio da parte del ricorrente del suo diritto di ricorso individuale, né l'esame
efficace del ricorso da parte della Corte.
b) Il ricorrente
78Il ricorrente ritiene che il fatto che la sua espulsione sia basata su un
provvedimento diverso da quello che aveva inizialmente indicato non ha importanza ai
fini del rispetto degli obblighi che incombono al Governo in virtù dell’articolo 34 della
le misure provvisorie indicate dalla Corte adducendo il pretesto che è stato adottato ed
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eseguito quasi immediatamente un nuovo decreto di espulsione.
79I fatti del caso di specie dimostrerebbero che le garanzie offerte dal sistema
italiano non hanno tutelato l’individuo dal rischio di espulsione, e il Governo vorrebbe
minimizzare l’importanza delle misure provvisorie indicate in virtù dell’articolo 39 del
regolamento. In realtà, ogni caso di mancato rispetto di una misura che mira ad impedire
l’espulsione rientrerebbe nell’ambito dell’articolo 44B del regolamento della Corte, e il
ricorrente sottolinea che ogni Stato firmatario è tenuto a cooperare con la Corte
nell’interesse del rispetto dei diritti garantiti dalla Convenzione.
2Valutazione della Corte
a) Principi generali
80La Corte ricorda che l’articolo 39 del regolamento abilita le camere o,
eventualmente, il loro presidente a indicare delle misure provvisorie. Tali misure sono
state indicate soltanto quando ciò si è reso strettamente necessario e in limitati ambiti, in
linea di principio in presenza di un rischio imminente di danno irreparabile. Nella
grande maggioranza dei casi, si tratta di ipotesi di espulsione e di estradizione. I casi
nelle quali gli Stati non si sono conformati alle misure indicate sono rare (Mamatkulov e
Askarov, cit., §§ 103-105).
81Nelle cause come la presente, dove il ricorrente allega in maniera plausibile che
esiste un rischio di danno irreparabile al godimento di uno dei diritti che rientrano nel
nocciolo duro dei diritti tutelati dalla Convenzione, una misura provvisoria ha lo scopo
di mantenere lo status quo nell'attesa che la Corte si pronunci sulla giustificazione della
misura. Dal momento che essa mira a prolungare l'esistenza della questione che forma
l’oggetto del ricorso, la misura provvisoria tocca il merito del motivo di ricorso basato
sulla Convenzione. Con il suo ricorso, il ricorrente cerca di proteggere da un danno
irreparabile il diritto enunciato nella Convenzione che lui invoca. Di conseguenza, il
ricorrente chiede una misura provvisoria e la Corte la concede al fine di facilitare
« l'esercizio efficace » del diritto di ricorso individuale garantito dall'articolo 34 della
Convenzione, ossia di preservare l'oggetto del ricorso quando ritiene che vi sia il rischio
che quest'ultimo subisca un danno irreparabile a causa di un'azione o di una omissione
dello Stato convenuto (Mamatkulov et Askarov, cit., § 108).
82Nell'ambito del contenzioso internazionale, le misure provvisorie hanno lo scopo
di preservare i diritti delle parti, permettendo alla giurisdizione di dare effetto alle
conseguenze della responsabilità riscontrata nel procedimento in contraddittorio. In
particolare, nel sistema della Convenzione, le misure provvisorie, così come sono state
costantemente applicate nella pratica, risultano essere di fondamentale importanza per
evitare situazioni irreversibili che impedirebbero alla Corte di eseguire in buone
condizioni un esame del ricorso ed, eventualmente, per assicurare al ricorrente il
godimento pratico ed effettivo del diritto tutelato dalla Convenzione da lui invocato.
Pertanto, in tali condizioni, l’inosservanza da parte di uno Stato convenuto di misure
provvisorie mette in pericolo l'efficacia del diritto di ricorso individuale, come garantito
dall'articolo 34, nonché l'impegno formale dello Stato, in virtù dell'articolo 1, di
salvaguardare i diritti e le libertà sanciti nella Convenzione. Tali misure permettono
anche allo Stato interessato di adempiere al suo obbligo di conformarsi alla sentenza
definitiva della Corte, la quale è giuridicamente vincolante in virtù dell'articolo 46 della
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Convenzione (Mamatkulov et Askarov, cit., §§ 113 et 125).
83Ne consegue che l'inosservanza di misure provvisorie da parte di uno Stato
contraente deve essere considerata come un fatto che impedisce alla Corte di esaminare
efficacemente la doglianza del ricorrente e ostacola l'esercizio efficace del suo diritto e,
pertanto, come una violazione dell'articolo 34 (Mamatkulov e Askarov, cit., § 128).
b) Applicazione di questi principi al caso di specie
84Nel caso specifico, dal momento che l'Italia ha espulso il ricorrente verso la
Tunisia, il livello di protezione dei diritti sanciti negli articoli 2 e 3 della Convenzione
che la Corte poteva garantire all'interessato è diminuito in maniera irreversibile. Poco
importa che l’espulsione sia stata eseguita dopo lo scambio di osservazioni tra le parti:
essa non toglie comunque valore all’eventuale constatazione di violazione della
Convenzione, in quanto il ricorrente è stato allontanato verso un paese che non è parte
alla Convenzione, dove sosteneva di rischiare di essere sottoposto a trattamenti contrari
a quest'ultima.
85Inoltre, l’efficacia dell'esercizio del diritto di ricorso implica anche che la Corte
possa, durante l’intera procedura avviata innanzi ad essa, continuare ad esaminare il
ricorso secondo la sua abituale procedura. Ora, nel caso di specie, il ricorrente è stato
espulso. Avendo così perduto qualsiasi contatto con il suo avvocato, egli è stato privato
della possibilità di richiedere, nell'ambito dell'amministrazione delle prove, alcune
ricerche idonee a sostenere le sue deduzioni nell’ambito degli articoli 2, 3 e 6 della
Convenzione, ricerche che avrebbero potuto essere condotte anche dopo lo scambio di
osservazioni. Le autorità tunisine hanno peraltro confermato che il difensore del
ricorrente dinanzi alla Corte non potrà essere autorizzato a visitare il suo cliente in
carcere.
86Inoltre, la Corte osserva che il Governo convenuto, prima di espellere il
ricorrente, non ha domandato la revoca della misura provvisoria adottata ai sensi
dell'articolo 39 del regolamento della Corte, che sapeva essere ancora in vigore, ed ha
proceduto all'espulsione anche prima di ottenere le assicurazioni diplomatiche che egli
invoca nelle sue osservazioni.
87I fatti della causa, così come sono stati esposti sopra, mostrano chiaramente che a
causa della sua espulsione verso la Tunisia, il ricorrente non ha potuto sviluppare tutte
le argomentazioni pertinenti alla sua difesa e che la sentenza della Corte rischia di
essere priva di qualsiasi effetto utile. In particolare, il fatto che il ricorrente sia stato
sottratto alla giurisdizione dell'Italia costituisce un serio ostacolo che potrebbe impedire
al Governo di adempiere ai suoi obblighi (derivanti dagli articoli 1 e 46 della
Convenzione) di salvaguardare i diritti dell'interessato e di cancellare le conseguenze
delle violazioni constatate dalla Corte. Questa situazione ha costituito un ostacolo all'
effettivo esercizio da parte del ricorrente del suo diritto di ricorso individuale garantito
dall'articolo 34 della Convenzione, diritto che la sua espulsione ha ridotto a nulla.
c) Conclusione
88Tenuto conto degli elementi in suo possesso, la Corte conclude che non
conformandosi alla misura provvisoria indicata in virtù dell'articolo 39 del suo
regolamento, l'Italia non abbia rispettato gli obblighi che ad essa incombevano nel caso
di specie con riguardo all'articolo 34 della Convenzione.
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89Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,
“Se la Corte dichiara che vi è stata una violazione della Convenzione o dei suoi Pro-tocolli e se il
diritto interno dell’Alta Parte contraente interessata non permette che una parziale riparazione della
violazione, la Corte, se necessario, accorda alla parte lesa un’equa soddisfazione.”
90Nella sua domanda di equa soddisfazione del 14 maggio 2007, il ricorrente
chiede 50 000 EURO a titolo di danno morale che egli ritiene di aver subito. Nella sua
domanda del 3 ottobre 2008, formulata dopo l'esecuzione della sua espulsione, egli
richiede 500 000 EURO.
91Il Governo si oppone alla concessione di qualsiasi somma a titolo di equa
soddisfazione, ritenendo che il ricorrente avrebbe dovuto sapere che la commissione di
crimini connessi al terrorismo lo esponeva al rischio di essere espulso verso la Tunisia.
92La Corte ritiene che il ricorrente abbia subito un torto morale certo in ragione
dell’esecuzione della decisione di espellerlo. Decidendo in equità, come vuole l'articolo
41 della Convenzione, gli concede 10 000 EURO a tale titolo.
93Nella sua domanda di equa soddisfazione del 14 maggio 2007, il ricorrente
chiede anche 15 266,13 EURO a titolo di spese e competenze affrontate dinanzi alla
Corte. Nella sua domanda del 3 ottobre 2008, richiede la concessione di 8 722,89
EURO per la successiva trattazione della suo caso.
94Il Governo ritiene che le spese reclamate siano eccessive.
95Secondo la giurisprudenza costante della Corte, l’allocazione delle spese e
competenze affrontate dal ricorrente può intervenire solo nella misura in cui esse siano
reali, necessarie e congrue nel loro ammontare (Belziuk c. Polonia, 25 marzo 1998,
§ 49, Recueil 1998-II).
96La Corte giudica eccessiva la somma richiesta per le spese e competenze riguardanti
la procedura dinanzi ad essa e decide di accordare 5 000 EURO a questo titolo.
97La Corte giudica appropriato calcolare il tasso degli interessi moratori sul tasso
d’interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea
maggiorato di tre punti percentuali.
1Dichiara il ricorso ricevibile;
2Decide che l’ esecuzione della decisione di espellere il ricorrente verso la Tunisia ha
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violato l’articolo 3 della Convenzione;
3Decide che non sia necessario esaminare se l’esecuzione della decisione di espellere
il ricorrente verso la Tunisia abbia anche violato gli articoli 2 e 6 della
Convenzione ;
4Decide che vi è stata violazione dell’articolo 34 della Convenzione;
5. Decide
a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi dal giorno in cui la sentenza sarà divenuta definitiva, conformemente all’articolo 44 § 2 della
Convenzione, le seguenti somme:
i. 10 000 EURO (diecimila euro), più ogni somma dovuta a titolo di imposta,
per danno morale;
ii. 5 000 EURO (cinquemila euro), più ogni somma dovuta a titolo di imposta
dal ricorrente, per spese e competenze;
b) che a partire dalla decorrenza di tale termine e fino al versamento, tali somme saranno maggiorate di un interesse semplice a un tasso uguale a quello
dell’agevolazione del prestito marginale della Banca centrale europea applicabile
durante questo periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
6Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto.
Redatta in francese, poi comunicata per iscritto il 24 febbraio 2009, in applicazione
dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Sally Dollé
Cancelliere
Françoise Tulkens
Presidente
Alla presente sentenza si trova allegata, conformemente agli articoli 45 § 2 della
Convenzione e 74 § 2 del regolamento, l’esposizione dell’opinione separata del Giudice
Cabral Barreto.
F.T.
S.D.
Sono pienamente d'accordo con le constatazioni di violazione.
Desidero soltanto precisare quanto segue per quanto concerne la violazione
dell’articolo 34 della Convenzione.
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Nel paragrafo 87 della sentenza, mi sembra che non venga perfettamente operata la
distinzione tra gli obblighi dello Stato derivanti dagli articoli 1 e 46 della Convenzione e
quelli che sono imposti dall’articolo 34; ciò potrebbe provocare dei dubbi sul modo in
cui la Corte interpreta queste disposizioni.
Così, restando attinenti alla sentenza Mamatkulov et Askarov, già citata, avrei voluto
che i paragrafi 87 e 88 della sentenza fossero sostituiti dai seguenti paragrafi :
« 87. I fatti della causa, così come sono stati esposti qui sopra, mostrano chiaramente
che a causa della espulsione del ricorrente verso la Tunisia, la sentenza della Corte
rischia di essere priva di qualsiasi effetto utile. In particolare, il fatto che il ricorrente sia
stato sottratto alla giurisdizione dell'Italia costituisce un serio ostacolo che potrebbe
impedire al Governo di adempiere ai suoi obblighi derivanti dagli articoli 1 e 46 della
Convenzione di salvaguardare i diritti dell'interessato e di cancellare le conseguenze
delle violazioni constatate dalla Corte.
88Ed è evidente che la detta espulsione ha impedito al ricorrente di sviluppare tutte
le argomentazioni pertinenti per la sua difesa, fatto che ha costituito un ostacolo per
l’effettivo esercizio, da parte del ricorrente, del suo diritto di ricorso individuale
garantito dall’articolo 34 della Convenzione, diritto che l’espulsione controversa ha
ridotto a niente.
c) Conclusione
89Tenuto conto degli elementi in suo possesso, la Corte conclude che non
conformandosi alle misure provvisorie indicate in virtù dell'articolo 39 del suo
regolamento, l'Italia non abbia rispettato gli obblighi che ad essa incombevano nel caso
di specie con riguardo all'articolo 34 della Convenzione (Mamatkulov e Askarov, cit., §
129) ».
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