CASE OF MAKTOUF AND DAMJANOVIĆ v. BOSNIA AND HERZEGOVINA

[Italian Translation] by the Italian Ministry of Justice

Peticija Nr. 2312/08 · Priimta 2013-07-18 · ECLI:CE:ECHR:2013:0718JUD000231208 · Kalbos: IT · EN · FR

Peticija Nr.
2312/08
Priimta
2013-07-18
Valstybė atsakovė
BIH
Išvada
Remainder inadmissible;Violation of Article 7 - No punishment without law (Article 7-1 - Heavier penalty;Retroactivity);Pecuniary damage - claim dismissed;Non-pecuniary damage - finding of violation sufficient
Konvencijos straipsniai
6, 6-1, 7, 7-1, 14, 35, 35-1, 41, P12-1
Svarba
Pagrindinė byla (Key case)
Originalas
HUDOC ↗
PirmininkasDean SpielmannTeisėjasJosep CasadevallTeisėjasGuido RaimondiTeisėjasIneta ZiemeleTeisėjasMark VilligerTeisėjasIsabelle Berro-LefèvreTeisėjasDavid Thór BjörgvinssonTeisėjasPäivi HirveläTeisėjasGeorge NicolaouTeisėjasMirjana Lazarova TrajkovskaTeisėjasNona TsotsoriaTeisėjasZdravka KalaydjievaTeisėjasNebojša VučinićTeisėjasKristina PardalosTeisėjasAngelika NußbergerTeisėjasPaulo Pinto de AlbuquerqueTeisėjasJohannes SilvisKanclerisMichael O’Boyle
Santrauka
Rengiama…

© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione eseguita dalle dott.sse Anna Aragona e Rita Pucci, funzionari linguistici. Revisione a cura delle dott.sse Martina Scantamburlo e Anna Aragona.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court’s database HUDOC

CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO

GRANDE CAMERA

CAUSA MAKTOUF E DAMJANOVIĆ c. BOSNIA‑ERZEGOVINA

(Ricorsi nn. 2312/08 e 34179/08)

SENTENZA

STRASBURGO

18 luglio 2013

Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Maktouf e Damjanović c. Bosnia-Erzegovina,

La Corte europea dei diritti dell’uomo, riunita in una Grande Camera composta da:

Dean Spielmann, presidente,

Josep Casadevall,

Guido Raimondi,

Ineta Ziemele,

Mark Villiger,

Isabelle Berro-Lefèvre,

David Thór Björgvinsson,

Päivi Hirvelä,

George Nicolaou,

Mirjana Lazarova Trajkovska,

Nona Tsotsoria,

Zdravka Kalaydjieva,

Nebojša Vučinić,

Kristina Pardalos,

Angelika Nußberger,

Paulo Pinto de Albuquerque,

Johannes Silvis, giudici,

e da Michael O’Boyle, cancelliere aggiunto,

Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 12 dicembre 2012 ed il 19 giugno 2013,

Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

PROCEDURA

Sono comparsi:

Z. Ibrahimović, agente aggiunto,

S. Malešić, agente assistente,

H. Vučinić,

M. Kapetanović, consiglieri;

S. Kreho,

A. Lejlić

A. Lozo,

I. Mehić avvocati,

A. Kreho,

H. Lozo,

N. Kisić, consiglieri.

La Corte ha sentito le dichiarazioni della sig.ra Ibrahimović e del sig. Lejlić.

IN FATTO

I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

A. Il contesto

B. I fatti concernenti il sig. Maktouf

«In considerazione, da un lato, del grado di responsabilità penale dell’imputato, delle conseguenze del reato in questione, nonché del fatto che l’imputato fosse complice nella commissione di detto reato, e dall’altro, delle circostanze attenuanti a favore dell’imputato, la sezione ha applicato le disposizioni relative alla diminuzione della pena, riducendo per quanto possibile la pena inflitta, a norma dell’articolo 50 § 1 a) del [codice penale del 2003]. Essa ha quindi inflitto una pena detentiva di cinque anni, ritenendo che tale sanzione conseguirà pienamente l’obiettivo della repressione del reato e dissuaderà l’interessato dalla commissione di nuovi reati.»
« 42. La Corte costituzionale rammenta che la [legge del 2000 sulla Corte di Stato], il cui testo iniziale è stato emanato dall’Alto Rappresentante ed in seguito approvato dall’Assemblea parlamentare della Bosnia- Erzegovina, dispone, all’articolo 65, che durante la fase transitoria, della durata massima di cinque anni, i collegi delle sezioni I (crimini di guerra) e II (criminalità organizzata, criminalità economica e corruzione) sono composti da giudici nazionali e da giudici internazionali. La divisione penale e la divisione d’appello possono essere composte da più giudici internazionali. Questi ultimi non devono essere cittadini della Bosnia‑Erzegovina né di uno Stato limitrofo. I giudici internazionali fanno parte dei collegi giudicanti conformemente alle disposizioni pertinenti del codice di procedura penale e della legge della Bosnia-Erzegovina sulla protezione dei testimoni e dei testimoni vulnerabili. I medesimi non possono essere sottoposti a procedimenti penali ovvero ad arresto o detenzione, né essere civilmente responsabili per un’opinione espressa nell’ambito delle loro funzioni ufficiali.

(...)

(...)

(...)

(...)

« In virtù dell’articolo 41 § 2 del regolamento della Corte costituzionale della Bosnia-Erzegovina (Gazzetta ufficiale della Bosnia-Erzegovina n. 60/50), esprimo in questa sede la mia opinione dissenziente, nella quale espongo le ragioni per le quali non posso sottoscrivere il parere espresso dalla maggioranza dei giudici della Corte costituzionale della Bosnia-Erzegovina nella decisione in questione:

(...)

A mio parere, i giudici nazionali dovrebbero applicare la legge più clemente, nella fattispecie la legge vigente al momento della commissione del fatto. Non è facile stabilire quale sia la legge più clemente e tale questione di diritto è ben più complessa di quanto sembri. Tenuto conto di una decina di criteri elaborati in dottrina e nella prassi, si può giungere alla conclusione che nel caso di specie la pena prevista sia un fattore essenziale nella determinazione della legge più clemente. Poiché lo stesso reato era previsto (all’articolo 142 del [codice penale del 1976]) dalla legislazione penale dell’ex Jugoslavia, accettata dalla Bosnia-Erzegovina in virtù della sua ordinanza del 1992, che prevedeva una pena detentiva di cinque anni o la pena di morte [secondo i casi], mentre il nuovo testo applicato nel caso di specie (l’articolo 173 del [codice penale del 2003]) prevede una pena detentiva di dieci anni o di lunga durata, è essenziale stabilire quale delle due leggi sia la più clemente. A prima vista, il [codice penale del 2003] sembra più clemente, non prevedendo la pena di morte. Tuttavia, tenuto conto in primo luogo del fatto che, a seguito dell’entrata in vigore degli Accordi di Washington e della Costituzione della Federazione di Bosnia-Erzegovina nel 1994, la pena di morte è stata abolita, come ha confermato la Costituzione della Bosnia‑Erzegovina a partire dal 1995, e, in secondo luogo, della posizione espressa dalle autorità giudiziarie ordinarie della Bosnia-Erzegovina, delle entità e del distretto di Brčko (Corte suprema della Federazione di Bosnia-Erzegovina, Corte suprema della Republika Srpska e Corte d’appello del distretto di Brčko) secondo la quale la pena di morte non doveva essere pronunciata (posizione condivisa dalla Camera dei diritti dell’uomo nella causa Damjanović e Herak c. Federazione di Bosnia-Erzegovina), sembrerebbe che la legge del 1992 sia più clemente. In effetti, tenuto conto delle citate disposizioni normative e della citata giurisprudenza, la pena massima irrogabile per il reato in questione è la pena detentiva pari a venti anni

Il riferimento all’articolo 7 § 2 della Convenzione europea non è pertinente nel caso di specie. Questa disposizione è essenzialmente volta a fornire una base giuridica che permetta di perseguire le violazioni delle Convenzioni di Ginevra dinanzi alle autorità internazionali istituite per giudicare tali fatti, ad esempio i tribunali penali internazionali per l’ex Jugoslavia o per il Ruanda, e per consentire il procedimento penale dinanzi ad autorità nazionali in relazione a fatti che non costituivano reati per la legislazione nazionale. In altri termini, questa disposizione si applica quando il legislatore non aveva previsto tutti gli elementi costitutivi dei reati di cui alle Convenzioni di Ginevra. Nel caso di specie non si tratta di questo. Il reato in questione era previsto dalla legislazione interna, sia al momento dei fatti sia al momento del processo, e di conseguenza tutti i meccanismi del diritto penale e tutti i diritti garantiti dalla Costituzione devono essere applicati in modo coerente, inclusi i diritti garantiti dalla Convenzione europea. Il caso Naletelić non è pertinente, in quanto si tratta di un procedimento penale promosso da un procuratore internazionale contro [il ricorrente in questa causa] dinanzi ad un tribunale internazionale istituito in uno speciale ambito e investito da poteri definiti dalla risoluzione delle Nazioni unite e dal suo Statuto. Questo tribunale non applica il diritto nazionale, bensì proprie procedure, pene e sanzioni. Diversamente pochissimi accusati risponderebbero alle sue citazioni. Sono quindi del parere che la posizione della Corte europea dei diritti dell’uomo nella causa Naletelić sia ben fondata ma non possa applicarsi al presente caso.

Ritengo assolutamente inutile soffermarsi sull’una o l’altra autorità giudiziaria internazionale o sugli aspetti specifici delle medesime, quali la competenza, in quanto il presente caso riguarda semplicemente un processo celebrato dinanzi ad un giudice nazionale a norma del diritto interno e non un caso deferito ad un tribunale internazionale.

Essenzialmente, la decisione Naletelić tratta processi storici (Norimberga, Tokyo) e, in modo generale, un aspetto internazionale che non è assolutamente pertinente nel caso di specie, in quanto, come ho prima sottolineato, il reato in questione esisteva nella nostra legislazione nazionale e al momento della sua commissione la sanzione corrispondente era già prevista, circostanza che non ricorre nel processo di Norimberga e che non è stata contestata dal ricorrente, il quale sottolinea che i fatti addebitatigli costituivano già un reato perseguibile ai sensi del diritto interno al momento della loro commissione e chiede pertanto solo l’applicazione delle relative norme. Egli sostiene altresì che l’applicazione da parte dei giudici del [codice penale del 2003] e non dell’articolo 142 del [codice penale del 1976] ereditato [dall’ex Jugoslavia] ha comportato la violazione della Costituzione e dell’articolo 7 § 1 della Convenzione europea.

In breve, richiamerò l’opinione di Antonio Cassese, eminente professore dell’Università statale di Firenze, il quale era stato nominato Presidente del Tribunale penale internazionale de L’Aja. In un documento del 2003 intitolato Opinion on the Possibility of Retroactive Application of Some Provisions of the New Criminal Code of Bosnia and Herzegovina [Opinione sulla possibilità di un’applicazione retroattiva di alcune disposizioni del nuovo codice penale della Bosnia-Erzegovina], egli formulava la seguente conclusione: «Infine, sulla questione di appurare se la [Corte di Stato] debba applicare la sanzione più clemente ai reati per i quali il nuovo codice penale prevede una sanzione più severa rispetto alla vecchia legge, vorrei dire quanto segue: la risposta a questa domanda non può essere che sì. Tale conclusione si basa su due fondamenti giuridici: in primo luogo, esiste un principio generale di diritto internazionale secondo il quale, se lo stesso reato è previsto da due norme successive delle quali una imponga una pena meno severa, la pena da infliggere dovrebbe essere determinata in virtù del principio del favor libertatis; in secondo luogo, questo principio è espressamente menzionato dall’articolo 7 § 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, il quale sancisce che non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Di conseguenza, la [Corte di Stato] dovrebbe sempre applicare la pena più clemente nei casi in cui vi sia una differenza di durata tra le pene previste rispettivamente dalla vecchia e dalla nuova norma penale. E’ chiaro che l’applicazione retroattiva del codice penale è legata alla pena e non ad altri elementi di questo articolo.»

(...)

Per queste ragioni, non mi è stato possibile sottoscrivere pienamente il parere espresso dalla maggioranza nella presente decisione.»

C. I fatti concernenti il sig. Damjanović

II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI E I DOCUMENTI INTERNAZIONALI PERTINENTI

A. Il diritto materiale applicabile ai procedimenti per crimini di guerra

Articolo 24 § 1

«Chiunque aiuta intenzionalmente un terzo a commettere un atto criminale è punito come se avesse commesso egli stesso l’atto in questione; tuttavia la pena può essere ridotta.»

Articolo 37 § 2

«La pena di morte può essere inflitta solo per gli atti criminali più gravi, qualora essa sia prevista dalla legge.»

Articolo 38 §§ 1 e 2

«La durata della pena detentiva non può essere inferiore a quindici giorni, né superiore a quindici anni.

Il giudice può infliggere una pena detentiva pari a venti anni nel caso di atti criminali per i quali è prevista la pena di morte.»

Articolo 42

«Il giudice può infliggere una pena inferiore alla pena minima prevista dalla legge ovvero una sanzione meno severa:

a) quando la legge prevede che la pena possa essere ridotta [come nel caso dell’articolo 24 § 1 del codice];

b) quando sussistono circostanze attenuanti tali da ritenere che lo scopo punitivo della sanzione possa essere conseguito anche con una pena inferiore.» Articolo 43 § 1

«Qualora sussistano i presupposti per la riduzione della pena di cui all’articolo 42 del presente codice, il giudice riduce la pena nella seguente misura:

a) se la pena minima prevista per il reato è la pena detentiva non inferiore a tre anni, essa può essere ridotta ad un anno; (...)»

Articolo 142 § 1

«Chiunque, violando le norme di diritto internazionale vigenti in tempo di guerra, di conflitto armato o di occupazione, ordina o commette (...) atti di tortura, (...) una presa di ostaggi, (...) è punito con la pena detentiva non inferiore a cinque anni o con la pena di morte.»

Articolo 31 § 1

«Chiunque aiuta intenzionalmente un terzo a commettere un atto criminale è punito come se avesse commesso egli stesso l’atto in questione; tuttavia la pena può essere ridotta.»

Articolo 42 §§ 1 e 2

«La durata della pena detentiva non può essere inferiore a trenta giorni, né superiore a venti anni.

Per gli atti criminali più gravi commessi deliberatamente, può essere inflitta eccezionalmente una pena detentiva compresa tra venti e quarantacinque anni (pena detentiva di lunga durata).»

Articolo 49

«Il giudice può infliggere una pena inferiore alla pena minima prevista dalla legge o una sanzione meno severa:

a) quando la legge prevede che la pena possa essere ridotta [come nel caso dell’articolo 31 § 1 del codice];

b) quando sussistono circostanze attenuanti tali da ritenere che lo scopo punitivo della sanzione possa essere conseguito anche con una pena inferiore.» Articolo 50 § 1

«Qualora sussistano i presupposti per la riduzione della pena di cui all’articolo 49 del presente codice, il giudice riduce la pena nella seguente misura:

a) se la pena minima prevista per il reato è la pena detentiva non inferiore a dieci anni, essa può essere ridotta a cinque anni; (...)»

Articolo 173 § 1

«Chiunque, violando le norme di diritto internazionale vigenti in tempo di guerra, di conflitto armato o di occupazione, ordina o commette (...) atti di tortura, (...) una presa di ostaggi, (...) è punito con la pena detentiva non inferiore a dieci anni o con la pena detentiva di lunga durata.»
«L’applicazione di differenti codici penali conduce altresì a notevoli differenze nelle pene inflitte per crimini di guerra da parte delle autorità giudiziarie dello Stato da un lato e da parte di quelle delle entità dall’altro. Questa situazione deriva dalle notevoli differenze esistenti tra le pene applicabili in virtù dei diversi codici. Ad esempio, un’autorità giudiziaria di un’entità ha condannato un imputato, ritenuto colpevole di trattamenti crudeli nei confronti dei prigionieri, alla pena detentiva di un anno e otto mesi, mentre la Corte di Stato ha condannato un altro imputato, cui erano addebitati fatti analoghi, ad una pena detentiva di dieci anni e mezzo. In media, le pene inflitte dalla [Corte di Stato] nei procedimenti per crimini di guerra sono quasi due volte più severe rispetto a quelle irrogate dalle autorità giudiziarie delle entità.»
«Certamente è ammissibile che la scelta dell’applicazione di un determinato codice penale ai procedimenti per crimini di guerra venga effettuata caso per caso. In molti procedimenti celebrati dinanzi alle autorità giudiziarie delle entità, l’applicazione del codice [del 1976] non costituisce in pratica un serio problema. In generale, l’applicazione di differenti codici viola il principio di uguaglianza davanti alla legge nell’ambito di procedimenti, nei quali, basandosi sul codice [del 2003], il giudice potrebbe condannare l’imputato ad una pena superiore alla pena massima di quindici o venti anni prevista dal codice [del 1976]. Nel caso di questi procedimenti è possibile affermare che l’applicazione del codice [del 1976] non consente ai giudici di infliggere una pena proporzionata alla gravità dei reati commessi e, inoltre, che le pene non sono armonizzate con quelle irrogate nella prassi a livello nazionale. Un’altra categoria di procedimenti nei quali l’applicazione del codice [del 1976] risulta problematica è quella dei procedimenti in cui la condotta dell’imputato rientrerebbe piuttosto nel concetto di crimine contro l’umanità o nella teoria della responsabilità di comando, che sono espressamente previsti solo dal codice [del 2003].»
«Il Comitato dà atto allo Stato parte delle iniziative adottate al fine di disciplinare i procedimenti per crimini di guerra, quali l’attuazione della Strategia nazionale finalizzata a perseguire i crimini di guerra, ma continua a nutrire preoccupazione per la lentezza con la quale i fascicoli progrediscono, con particolare riguardo ai procedimenti per violenze sessuali, nonché per il fatto che le vittime di tali crimini non ricevano alcun sostegno. Il Comitato rileva altresì con preoccupazione che nulla è stato fatto per tentare di armonizzare la giurisprudenza applicata nelle Entità ai procedimenti per crimini di guerra e che i tribunali delle Entità applicano il Codice penale, ormai superato, dell’ex Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, il quale tra l’altro non contiene disposizioni relative alla definizione dei crimini contro l’umanità, alla responsabilità dei superiori gerarchici, alla schiavitù sessuale e alle gravidanze forzate. Il Comitato teme che ciò pregiudichi la coerenza tra le sentenze emesse dalle diverse Entità (art. 2 e 14).

Lo Stato parte dovrebbe accelerare lo svolgimento dei procedimenti penali per crimini di guerra, continuando altresì ad assicurare un sostegno psicologico adeguato alle vittime di violenze sessuali, in particolare durante la celebrazione dei processi. Esso dovrebbe vigilare affinché in tutte le Entità le autorità giudiziarie si adoperino attivamente per armonizzare la giurisprudenza applicabile ai procedimenti per crimini di guerra ed affinché nel caso di imputazioni per crimini di guerra non venga applicato il vecchio Codice penale dell’ex Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia, dal momento che quest’ultimo non riconosce alcuni reati come crimini contro l’umanità.»

B. La Corte di Stato

«(...)

Considerata la raccomandazione congiunta di nomina di un giudice internazionale datata 22 aprile 2005, sottoscritta dal cancelliere delle sezioni I (crimini di guerra) e II (criminalità organizzata, criminalità economica e corruzione) della divisione penale e della divisione d’appello della [Corte di Stato] nonché [delle sezioni speciali dell’ufficio del procuratore della Bosnia-Erzegovina], dal Presidente della [Corte di Stato] e dal Presidente del Consiglio superiore della magistratura della Bosnia-Erzegovina;

L’Alto Rappresentante emette la presente decisione di nomina di un giudice internazionale alla sezione I (crimini di guerra) della divisione penale e della divisione d’appello della [Corte di Stato].

Pietro Spera

C. Competenza in materia di crimini di guerra

D. La riapertura di un processo penale

In virtù dell’articolo 333 § 4 del codice, il nuovo processo non può concludersi con una condanna più grave di quella precedente (divieto di reformatio in peius).

E. Il diritto internazionale umanitario

«Nessuno potrà essere accusato o condannato per azioni o omissioni che non costituivano reato secondo il diritto nazionale o internazionale applicabile al momento della loro commissione. Non potrà, del pari, essere irrogata una pena più grave di quella che era applicabile al momento della commissione del reato. Se, dopo la commissione del reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, il reo dovrà beneficiarne.»

IN DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi (...) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. (...)»

A. Tesi delle parti

1. Il Governo

B. Valutazione della Corte

II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 7 DELLA CONVENZIONE

«1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, nel momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al tempo in cui il reato è stato commesso.

A. Osservazioni preliminari

B. Sulla ricevibilità

C. Sul merito

a) I ricorrenti

b) Il Governo

Nelle cause per crimini di guerra, le sezioni di appello avrebbero applicato il codice del 1976 in cinque cause e il codice del 2003 in sedici cause. Il Governo disapprova l’approccio adottato nelle cinque cause summenzionate e ritiene che la Corte di Stato avrebbe dovuto applicare il codice del 2003 in tutte le cause per crimini di guerra.

c) Il terzo interveniente

«La garanzia sancita dall’articolo 7, elemento essenziale della preminenza del diritto, occupa un posto fondamentale nel sistema di protezione della Convenzione, come testimonia il fatto che l’articolo 15 non autorizza alcuna deroga in caso di guerra o di altro pericolo pubblico. Come si evince dal suo oggetto e dal suo scopo, lo si deve interpretare e applicare in modo da garantire una protezione effettiva contro le azioni penali, le condanne e le sanzioni arbitrarie. L’articolo 7 non si limita quindi a proibire l’applicazione retroattiva del diritto penale a svantaggio dell’imputato: esso sancisce anche, in modo più generale, il principio di legalità dei delitti e delle pene (nullum crimen, nulla poena sine lege) e quello che impone di non applicare la legge penale in modo estensivo a scapito dell’imputato, in particolare per analogia. Ne consegue che un reato deve essere definito chiaramente dalla legge. Questa condizione si trova soddisfatta quando l’interessato è in grado di sapere, a partire dalla formulazione della disposizione pertinente e, all’occorrenza, con l’aiuto dell’interpretazione che ne viene data dai tribunali, quali azioni ed omissioni comportano la sua responsabilità penale.

La nozione di «diritto» («law») utilizzata nell’articolo 7 corrisponde a quella di «legge» che compare in altri articoli della Convenzione; essa comprende il diritto d’origine tanto legislativa quanto giurisprudenziale e implica condizioni qualitative, tra le altre quelle di accessibilità e di prevedibilità. Per quanto riguarda la prevedibilità, la Corte rammenta che, per quanto chiara possa essere la formulazione di una disposizione normativa, in qualsiasi sistema giuridico, compreso il diritto penale, esiste immancabilmente un elemento di interpretazione giudiziaria. Sarà quindi sempre necessario chiarire i punti oscuri ed adattarsi ai cambiamenti di situazione. Del resto, è solidamente stabilito nella tradizione giuridica di alcuni Stati parte alla Convenzione che la giurisprudenza, in quanto fonte di diritto, contribuisce necessariamente all’evoluzione progressiva del diritto penale. Non si può interpretare l’articolo 7 della Convenzione nel senso di una proscrizione della graduale chiarificazione delle norme in materia di responsabilità penale mediante l’interpretazione giudiziaria in questa e quella causa, a condizione che il risultato sia coerente con la sostanza del reato e ragionevolmente prevedibile (Streletz, Kessler e Krenz c. Germania [GC], nn. 34044/96, 35532/97 e 44801/98, § 50, CEDU 2001-II, K.‑H.W. c. Germania [GC], n. 37201/97, § 85, CEDU 2001-II, Jorgic c. Germania, n. 74613/01, §§ 101-109, CEDU 2007-IX, e Korbely c. Ungheria [GC], n. 9174/02, §§ 69-71, 19 settembre 2008).»

D. Conclusioni

III. SUL MOTIVO DI RICORSO RELATIVO ALLA DISCRIMINAZIONE

L’articolo 14 è così redatto:

«Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.»

L’articolo 1 del Protocollo n. 12 enuncia:

«1. Il godimento di ogni diritto previsto dalla legge deve essere assicurato, senza discriminazione alcuna, fondata in particolare sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione.

IV. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa».

Danno materiale

B. Danno morale

C. Spese

D. Interessi moratori

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE

a) che lo Stato convenuto deve versare a ciascuno dei ricorrenti, entro tre mesi, 10.000 EUR (diecimila euro) a titolo di rimborso delle spese, da convertire nella moneta dello Stato convenuto al tasso applicabile alla data del pagamento, più l’importo da essi eventualmente dovuto a titolo di imposta su tale somma;

b) che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;

Fatta in inglese e in francese, poi pronunciata in pubblica udienza al Palazzo dei diritti dell’uomo, a Strasburgo, il 18 luglio 2013.

Michael O’Boyle Dean Spielmann

Cancelliere aggiunto Presidente

Alla presente sentenza è allegata, conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del regolamento, l’esposizione delle seguenti opinioni separate:

D.S.

M.O’B.

OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE ZIEMELE

(Traduzione)

OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE KALAYDJIEVA

(Traduzione)

Sono d’accordo con la maggioranza nell’affermare che vi è stata violazione dell’articolo 7 della Convenzione. A mio avviso, questa conclusione non deriva dall’incertezza generata dal fatto che, al momento del processo dei ricorrenti, si applicavano in parallelo due diversi codici penali senza che alcuna regola precisasse quale dei due dovesse essere applicato alla loro causa. Secondo me, l’articolo 7 esige che si possa prevedere non solo se un dato atto sia passibile di sanzioni al momento in cui è commesso, ma anche la pena irrogabile nel momento in cui l’autore dell’atto sarà giudicato. A causa dell’esistenza parallela di due codici che prevedono diversi ventagli di pena, questa prevedibilità era assente.

In compenso, dato che la pena inflitta ai ricorrenti nel caso di specie è rimasta nel ventaglio comune ai due codici (paragrafo 69 della sentenza), sembra altrettanto speculativo affermare che «[i]l punto cruciale [ai fini della valutazione del rispetto dell’articolo 7] è che gli interessati avrebbero potuto vedersi irrogare pene più lievi se nei loro confronti fosse stato applicato il codice del 1976» (paragrafo 70) che tentare di stabilire se i giudici nazionali avrebbero potuto di fatto assolvere i ricorrenti. Sul punto, il ragionamento della maggioranza può essere interpretato come un procedimento di quarto grado consistente nel prendere in esame quale sarebbe potuta essere la pena più appropriata. Inoltre, un dibattito sull’adeguamento della pena inflitta mi sembra rientrare piuttosto in un esame sotto il profilo dell’articolo 6 di doglianze relative all’equità e all’esito del procedimento interno. Tuttavia, la Corte ha dichiarato queste doglianze manifestamente infondate. Nessun elemento in queste cause consente di dire che i giudici nazionali non avrebbero irrogato le stesse pene applicando il codice penale del 2003.

OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE PINTO DE ALBUQUERQUE, ALLA QUALE ADERISCE IL GIUDICE VUČINIĆ

(Traduzione)

Il divieto di leggi penali retroattive e l’effetto retroattivo della legge penale più clemente (lex mitior) sono questioni perpetue della giustizia umana. Alla luce delle caratteristiche strutturali dell’organizzazione del pubblico ministero e della giustizia in Bosnia Erzegovina e della natura particolare delle sezioni della Corte di Stato della Bosnia Erzegovina competenti a conoscere dei crimini di guerra, le cause Maktouf e Damjanovic richiedono una riflessione più ampia su tali questioni nell’ambito del diritto internazionale dei diritti dell’uomo, tenuto conto anche dei recenti progressi del diritto penale internazionale e del diritto umanitario e dello stato attuale della prassi nazionale. Solo al termine di una tale riflessione sarò in grado di giungere ad una conclusione su questa causa.

Il divieto dell’applicazione retroattiva della legge penale

La garanzia del ruolo preventivo del diritto penale, la separazione dei poteri dello Stato e la tutela contro l’esercizio arbitrario dei pubblici poteri sono gli scopi del principio nullum crimen sine lege previa. La dissuasione dai comportamenti criminali può essere realizzata solo se i cittadini sono a conoscenza dell’incriminazione legale di alcuni atti prima di commetterli. Una pena retroattiva non può impedire la commissione di un’azione o di un’inazione passate: essa costituisce quindi un’intrusione arbitraria dello Stato nelle libertà dei cittadini[26].

Dal divieto di applicare in maniera retroattiva le disposizioni che creano nuovi reati deriva logicamente il divieto di applicare in maniera retroattiva una legge penale più severa (lex gravior). Se non si può applicare la legge penale ai fatti intervenuti prima della sua entrata in vigore, non si può nemmeno sanzionare la commissione di un reato con pene che non esistevano nel momento in cui esso è stato commesso che sono più severe di quelle applicabili all’epoca. Nell’uno e nell’altro caso l’irrogazione retroattiva di una pena nuova o più pesante sarebbe arbitraria[27].

L’accettazione universale del principio di non retroattività della legge penale per quanto riguarda l’incriminazione e la sanzione in tempo di pace si traduce nella sua presenza nell’articolo 11 § 2 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo[28], nell’articolo 7 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo («la Convenzione»)[29], nell’articolo 15 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici[30], nell’articolo 9 della Convenzione americana relativa ai diritti dell’uomo[31], nell’articolo 7 § 2 della Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli[32], nell’articolo 40 § 2 a) della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo[33], negli articoli 11 e 24 dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (lo Statuto di Roma)[34], nell’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea[35] e nell’articolo 15 della Carta araba dei diritti dell’uomo riveduta[36].

Inoltre, altri due fattori sottolineano chiaramente la forza di questo principio. In primo luogo, non è ammessa deroga ad esso in tempo di guerra o in caso di altra urgenza pubblica: la regola è enunciata all’articolo 15 § 2 della Convenzione, all’articolo 4 § 2 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, all’articolo 27 della Convenzione americana relativa ai diritti dell’uomo e all’articolo 4 della Carta araba dei diritti dell’uomo riveduta[37]. In secondo luogo, è anche un principio imperativo di diritto internazionale umanitario, in virtù dell’articolo 99 della Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra (terza Convenzione di Ginevra)[38], degli articoli 65 e 67 della Convenzione di Ginevra sulla protezione delle persone civili in tempo di guerra (quarta Convenzione di Ginevra)[39], dell’articolo 75 § 4 c) del primo Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra (Protocollo I)[40] e dell’articolo 6 § 2 c) del secondo Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra (Protocollo II)[41].

La comparsa di un diritto penale internazionale non modifica l’essenza di tali principi. Se, da un lato, la potenziale entrata in gioco del diritto internazionale nell’esame di cause penali crea una problematica complessa in un campo tradizionalmente riservato al potere sovrano del legislatore e del giudice nazionale, dall’altro, il diritto internazionale è anche uno strumento cruciale che permette di colmare le lacune del diritto nazionale e di rimediare alle più gravi mancanze dei sistemi nazionali di esercizio dell’azione penale e di giudizio.

Ciò è stato riconosciuto nella norma sull’esercizio dell’azione penale nel «diritto internazionale» contenuta nell’articolo 11 § 2 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, che figura anche all’articolo 7 § 1 della Convenzione, all’articolo 15 § 1 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e all’articolo 40 § 2 a) della Convenzione relativa ai diritti del fanciullo, nonché in alcune costituzioni nazionali[42]. In virtù di tale norma, il diritto penale internazionale può integrare il diritto nazionale nei tre seguenti casi: quando, al momento della loro commissione, gli atti in questione 1) costituivano reato in virtù del diritto internazionale consuetudinario[43], ma non secondo il diritto nazionale, 2) costituivano reato in virtù dei trattati applicabili ai fatti, ma non secondo il diritto nazionale, o 3) costituivano reato secondo il diritto internazionale e secondo il diritto nazionale, ma il diritto nazionale era sistematicamente non applicato, per motivi politici o per altri motivi analoghi[44]. In simili casi, l’organo giudicante non esula dalla propria competenza materiale e non viola il principio nullum crimen, nulla poena sine lege previa quando applica il diritto penale internazionale ad una condotta passata; al contrario, l’impunità costituirebbe una ratifica morale dei reati commessi.

Il principio dell’effetto retroattivo della lex mitior nel diritto penale

Se, successivamente alla commissione di un reato, una nuova legge prevede l’irrogazione di una pena più lieve, l’autore del reato deve beneficiarne. Ciò si applica ad ogni legge che preveda la riduzione o l’attenuazione della pena e a fortiori ad una legge che depenalizzi a posteriori i fatti in questione. La differenza sta nella portata temporale della lex mitior: mentre una legge di depenalizzazione successiva ai fatti si applica all’autore degli atti fino a quando questi non abbia terminato di scontare la pena, una legge penale nuova che riduca o attenui le pene applicabili all’autore degli atti è applicabile a quest’ultimo fino a quando la sua condanna non sia passata in giudicato[45].

Logicamente, il principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più clemente (lex mitior) è il corollario del principio della non retroattività della legge penale più severa. Se una legge penale più severa non può essere applicata agli atti commessi prima della sua entrata in vigore, una legge penale più clemente deve essere applicata agli atti commessi prima, ma giudicati dopo la sua entrata in vigore. Se la legge penale più severa continuasse a produrre i suoi effetti dopo essere stata sostituita da una legge penale più clemente, ciò lederebbe il principio della separazione dei poteri in quanto i tribunali continuerebbero ad applicare la legge penale più severa mentre il legislatore avrebbe modificato la sua valutazione dei relativi gradi di gravità delle condotte reprensibili e delle pene applicabili. Inoltre, se il legislatore stesso permettesse alla legge più severa di continuare a produrre i suoi effetti dopo essere stata sostituita da una legge più clemente, egli consentirebbe una valutazione a due velocità e contraddittoria, quindi arbitraria, del grado di gravità della stessa condotta reprensibile.

Il principio dell’applicazione imperativa della lex mitior nel diritto penale è sancito all’articolo 15 § 1 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici[46], all’articolo 9 della Convenzione americana relativa ai diritti dell’uomo, all’articolo 24 § 2 dello Statuto di Roma[47], all’articolo 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea[48] e all’articolo 15 della Carta araba dei diritti dell’uomo[49] e, nel diritto internazionale umanitario, all’articolo 75 § 4 c) del primo Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra e all’articolo 6 § 2 c) del secondo Protocollo addizionale alle Convenzioni di Ginevra. Infine, esso è convalidato dalla prassi degli Stati, tanto a livello costituzionale quanto a livello legislativo[50].

Sebbene l’articolo 7 della Convenzione non enunci espressamente questo principio, la Corte europea dei diritti dell’uomo (la Corte) ha riconosciuto nella causa Scoppola n. 2 che esso fa parte delle garanzie derivanti dal principio di legalità nel diritto europeo dei diritti dell’uomo. Essa ha adottato una posizione chiara sulla definizione della lex mitior ai fini dell’applicazione di leggi penali successive: la legge più clemente è quella più favorevole all’imputato, tenuto conto della situazione di questi, della natura del reato e delle circostanze in cui egli lo ha commesso[51]. Ciò significa che l’articolo 7 § 1 della Convenzione richiede una comparazione in concreto delle leggi penali applicabili al caso dell’imputato, tra le quali quella in vigore al momento della commissione del reato (la vecchia legge) e quella in vigore al momento della sentenza (la nuova legge)[52]. La Corte non considera quindi in abstracto il limite superiore della pena. Essa non considera nemmeno in abstracto il limite inferiore della pena[53]. Né prende in considerazione questi limiti in funzione dell’intento dei giudici nazionali di irrogare una pena vicina al massimo o al minimo[54]. Al contrario, la sentenza Scoppola n. 2 dimostra che la lex mitior deve essere determinata in concreto, vale a dire che il giudice deve confrontare ciascuna delle leggi penali applicabili (la vecchia e la nuova) ai fatti propri della causa al fine di stabilire quale dovrebbe essere la pena a seconda che si applichi l’una o l’altra legge. Dopo avere determinato le pene risultanti dalle leggi applicabili alla luce dei fatti della causa, egli deve applicare la legge che è effettivamente più favorevole all’imputato[55].

Per determinare la lex mitior sotto il profilo dell’articolo 7 § 1 della Convenzione, occorre anche procedere ad una comparazione globale del regime repressivo di ciascuna delle leggi penali applicabili al caso dell’imputato (metodo della comparazione globale). Il giudice non può procedere ad una comparazione norma per norma (metodo della comparazione differenziata), scegliendo la norma più favorevole di ciascuna delle leggi comparate. Due motivi sono classicamente addotti a sostegno di questo metodo della comparazione globale: in primo luogo, ogni regime repressivo ha la propria logica e il giudice non può sconvolgere tale logica mescolando diverse norme di diverse leggi penali successive e creare un nuovo regime repressivo su misura composto da diverse norme derivanti da diverse leggi penali successive. Pertanto, l’articolo 7 § 1 della Convenzione impone di determinare la lex mitior in maniera concreta e globale.

Riassumendo, non può esservi legge penale retroattiva, se non a beneficio dell’imputato[56]. Nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto nazionale o internazionale; parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso (versione negativa del principio di legalità). All’inverso, se, dopo la commissione del reato, una nuova legge ha instaurato una pena più lieve di quella applicabile quando il reato è stato commesso, è questa pena più lieve a dovere essere irrogata (versione positiva del principio di legalità). Questi principi fanno parte delle norme del diritto internazionale consuetudinario, che sono vincolanti per tutti gli Stati e costituiscono delle norme imperative alle quali nessun’altra norma di diritto nazionale o internazionale può derogare[57]. In altri termini, il principio di legalità nel diritto penale rientra, tanto nella versione positiva quanto nella versione negativa, nel campo del jus cogens.

I «principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili» nel diritto penale.

I principi generali di diritto possono essere una fonte di diritto penale internazionale a condizione di essere sufficientemente accessibili e prevedibili al momento dei fatti. Il principio della non retroattività non ostacola la punizione di una persona colpevole di un’azione o di un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva reato secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili. L’articolo 7 § 2 della Convenzione e l’articolo 15 § 2 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici prevedono questo caso[58]. Sebbene storicamente queste clausole di salvaguardia siano state create per giustificare i processi di Norimberga e di Tokyo, esse si applicano anche ad altri processi[59]. Hanno il loro campo di applicazione, giacché riguardano atti che, al momento della commissione, non sono ancora riconosciuti come reati né nel diritto internazionale consuetudinario né nel diritto convenzionale applicabile ai fatti, ma rappresentano già un affronto intollerabile ai principi della giustizia, come dimostra la prassi di un numero significativo di nazioni[60]. Per evitare l’incertezza giuridica e rispettare l’altra faccia del principio di legalità, vale a dire il principio dell’interpretazione stretta della legge (nullum crimen sine lege certa et stricta), è imperativo procedere ad un esame rigoroso della prassi dello Stato interessato: solo quando riflettono le prassi internazionali e nazionali di un numero significativo di Stati i principi generali di diritto possono essere riconosciuti come espressione della volontà della comunità delle nazioni civili di incriminare un dato comportamento[61]. Ne consegue che la penalizzazione di un atto a posteriori non è un’eccezione al principio della non retroattività della legge penale se si fonda sui principi generali di diritto a condizione che, da un punto di vista sostanziale, l’atto in questione corrisponda già ad un reato al momento della sua commissione. Così, la «clausola di Norimberga/Tokyo» non si applica quando al momento dei fatti gli atti in questione erano costitutivi di un reato nel diritto nazionale, ma passibili di una pena più lieve di quella prevista da una legge o da un trattato successivi[62].

Il contesto politico e giudiziario della causa

La legge sulla Corte di Stato, che ha creato la Corte di Stato della Bosnia Erzegovina, è stata promulgata il 12 novembre 2000 dall’Alto Rappresentante in Bosnia Erzegovina. Il Parlamento della Bosnia Erzegovina ha istituito effettivamente la Corte della Bosnia Erzegovina il 3 luglio 2002 con la legge sulla Corte della Bosnia Erzegovina. Un nuovo codice penale della Bosnia Erzegovina è entrato in vigore il 1o marzo 2003. Un codice delle regole relative all’esame dei crimini di guerra è stato promulgato il 28 dicembre 2004. Una sezione speciale della Corte di Stato della Bosnia Erzegovina competente a conoscere dei crimini di guerra è entrata in attività il 9 marzo 2005. Nel giugno 2008, il Consiglio dei ministri della Bosnia Erzegovina ha adottato la Strategia di riforma del settore della giustizia della Bosnia Erzegovina per il 2008-2012. Tale strategia è il frutto di una prassi congiunta dei ministri della giustizia dello Stato di Bosnia Erzegovina, delle entità e dei cantoni, della Commissione giudiziaria del distretto di Brčko e del Consiglio superiore della magistratura. Il 29 dicembre 2008, il Consiglio dei ministri della Bosnia Erzegovina ha adottato la Strategia nazionale sui crimini di guerra, che completava la Strategia sulla giustizia di transizione.

All’esito delle riforme giudiziarie del 2003, sono stati creati quattro sistemi giuridici ciascuno dei quali con i propri organi giudiziari: la Bosnia Erzegovina, il distretto di Brčko, la Federazione di Bosnia Erzegovina e la Repubblica Srpska. Non è stato previsto alcun meccanismo di risoluzione delle interpretazioni divergenti del diritto e di armonizzazione delle prassi dei diversi organi giudiziari. Di conseguenza, la Corte di Stato della Bosnia Erzegovina e le Corti supreme delle due entità hanno emesso verdetti molto diversi su questioni giuridiche fondamentali, il che ha dato luogo a divergenze di prassi giudiziaria e di interpretazione del diritto. Nel 2008, il ministero della Giustizia della Bosnia Erzegovina ha ritenuto addirittura che «questa imprevedibilità danneggi[asse] l’immagine della Bosnia Erzegovina sulla scena giuridica internazionale» e che il paese «rischi[asse] di violare le convenzioni»[63]. L’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa ha espresso la stessa preoccupazione politica, ad esempio nella sua risoluzione 1626 (2008) sul rispetto degli obblighi e degli impegni della Bosnia Erzegovina: «sussistono incoerenze nell’applicazione del diritto penale da parte dei diversi tribunali a livello dello Stato e delle entità, il che porta ad una disparità di trattamento dei cittadini, alla luce della Convenzione europea dei diritti dell’uomo»[64]; e l’OSCE ha fatto lo stesso nel suo bilancio su cinque anni di trattazione delle cause relative a crimini di guerra in Bosnia (Overview of five years of war crimes processing in Bosnia), in cui essa ha denunciato «una situazione di manifesta disparità davanti alla legge delle persone giudicate per crimini di guerra dinanzi ai diversi organi giudiziari della Bosnia Erzegovina» e ritenuto che ciò «signific[asse] in pratica che le persone riconosciute colpevoli di crimini di guerra si ved[evano] infliggere pene totalmente diverse in funzione dell’organo giudiziario che tratt[ava] la loro causa.»[65]

Alle divergenze di giurisprudenza viene ad aggiungersi lo spaesamento di cause fuori delle loro naturali sedi giudiziarie. Lo stesso Consiglio dei ministri di Bosnia Erzegovina l’ha riconosciuto facendo riferimento «alle incoerenze nella prassi in materia di esame, autoassegnazione e trasferimento delle cause relative a crimini di guerra tra la Corte e il suo ufficio del procuratore e gli altri organi giudiziari e procure e all’assenza di criteri comuni di valutazione del grado di delicatezza e di complessità delle cause»[66]. Dopo l’adozione nel 2004 dei criteri di orientamento dell’ufficio del procuratore, le cosiddette cause «molto delicate» dovevano essere trattenute dalla direzione speciale dei crimini di guerra dell’ufficio del procuratore della Bosnia Erzegovina e le cause «delicate» dovevano essere trasferite agli uffici del procuratore cantonale e distrettuale del luogo in cui stando al fascicolo, si erano svolti i fatti. Tali direttive erano molto vaghe e, peggio ancora, non erano applicate in modo uniforme. Per dirlo con parole semplici, quel metodo di «esercizio dell’azione penale caso per caso» non funzionava bene, in quanto «non faceva che accrescere la confusione che regnava riguardo a ciò che dovesse essere fatto, a chi dovesse farlo e come»[67]. L’assenza di strategia di gerarchizzazione e di selezione delle cause, di ragionamento di merito sulla scelta dell’organo giudicante da parte del procuratore e di controllo giurisdizionale effettivo di tale scelta hanno portato a incertezze importanti quanto alle priorità e alle scelte del procuratore. Alcuni politici si sono spinti fino a mettere in dubbio l’obiettività di chi esercita l’azione penale nella selezione delle cause, alla luce del fatto che, nel 90% delle cause portate davanti alla sezione dei crimini di guerra, gli accusati erano serbi[68].

Fu solo nel 2008 che le autorità stabilirono una strategia nazionale scritta volta a sviluppare un approccio più sistematico delle cause e a stanziare risorse per la trattazione delle cause relative a crimini di guerra[69]. Per assicurare l’uniformità e l’obiettività della selezione delle cause e della valutazione della loro complessità e consentire alle autorità competenti di sapere quando dovevano riprendere o trasferire una causa, la Corte di Stato e l’ufficio del procuratore della Bosnia Erzegovina hanno, con la partecipazione di altri organi giudicanti e procure, elaborato criteri di complessità delle cause. In seguito, la legge n. 93/09 ha modificato l’articolo 449 del codice di procedura penale della Bosnia Erzegovina (relativo alla trattazione delle cause pendenti dinanzi ad altri organi giudicanti e procure) introducendo i seguenti criteri di trasferimento e di assegnazione delle cause: «la gravità del reato, la capacità dell’autore e altre circostanze importanti per valutare la complessità della causa»[70].

La valutazione dei fatti della presente causa sotto il profilo delle norme europee

È in questo contesto politico e giudiziario, e alla luce dei principi summenzionati, che è opportuno valutare i fatti della presente causa. E le conclusioni sono ineluttabili. I due ricorrenti sono stati sottoposti ad un processo penale arbitrario all’esito del quale si sono visti infliggere pesanti pene retroattive. La prova evidente di tale arbitrio è che la Corte di Stato ha inflitto al ricorrente Damjanovic in virtù del codice del 2003, per dei pestaggi, una pena di undici mesi di reclusione, ossia più del doppio della pena minima prevista dal codice del 1976. Il caso del ricorrente Maktouf è ancora più impressionante: l’interessato è stato condannato in virtù del codice del 2003 a cinque anni di reclusione, ossia cinque volte la pena minima prevista dal codice del 1976.

Il ricorrente Maktouf si è visto infliggere la pena minima possibile per i complici di crimini di guerra in virtù del codice del 2003, e il ricorrente Damjanovic una pena leggermente superiore al minimo previsto dallo stesso codice per gli autori di crimini di guerra, in quanto i tribunali hanno attribuito importanza ai fattori di attenuazione della pena. Se avessero applicato gli stessi criteri di attenuazione della pena in virtù del codice del 1976 – e avrebbero potuto farlo – essi avrebbero inevitabilmente irrogato ai ricorrenti pene assai inferiori. Questo confronto in concreto tra le pene che i ricorrenti hanno ricevuto e quelle che avrebbero potuto attendersi in virtù del codice del 1976 mostra chiaramente che il codice del 1976 era la lex mitior e quello del 2003 la lex gravior[71]. Agendo come hanno fatto, i giudici nazionali hanno violato non solo l’articolo 4 § 2 del codice penale della Bosnia Erzegovina del 2003, ma anche l’articolo 7 § 1 della Convenzione[72].

Conclusioni

Avendo i giudici nazionali applicato arbitrariamente e retroattivamente la

lex gravior, concludo che vi è stata violazione dell’articolo 7 § 1 della Convenzione. L’effetto giuridico della constatazione di una violazione dell’articolo 7 è che le condanne dei ricorrenti devono essere dichiarate nulle da parte del giudice nazionale competente. L’articolo 7 non ammette deroghe, come enuncia chiaramente l’articolo 15. Ora, se le condanne dei ricorrenti rimanessero valide nonostante si sia concluso che sono state pronunciate in violazione dell’articolo 7, ciò costituirebbe de facto una deroga a tale articolo. Una tale deroga si opporrebbe non solo alla constatazione di violazione fatta dalla Corte nella presente sentenza, ma anche all’articolo 15. Se lo Stato convenuto intende sempre giudicare gli atti commessi dai ricorrenti durante la guerra di Bosnia, allora è necessario un nuovo processo. Quando Anselm von Feuerbach ha enunciato, al paragrafo 24 del suo Lehrbuch des gemeinen in Deutschland geltenden peinlichen Rechts (1801), l’espressione latina nulla poena sine lege, ha aggiunto anche che questo principio non ammetteva eccezioni: tutti gli autori di reati devono poterne beneficiare, indipendentemente dalla gravità dei loro atti.

[1]. Armija Republike Bosne i Hercegovine (Armata della Repubblica di Bosnia‑Erzegovina).

[2]. Fino alla guerra del 1992-1995, i Bosgnacchi erano definiti con il termine «Musulmani». Il termine «Bosgnacchi» (Bošnjaci) non deve essere confuso con il termine «Bosniaci» (Bosanci), comunemente utilizzato per designare i cittadini della Bosnia‑Erzegovina indipendentemente dalla loro origine etnica.

[3]. Hrvatsko vijeće obrane (Consiglio di difesa croato).

[4]. Vojska Republike Srpske (Armata della Republika Srpska – Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina).

[5]. Risoluzione 827 (1993) del Consiglio di sicurezza del 25 maggio 1993.

[6]. Si veda il Rapporto sulla situazione giudiziaria del Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia e sulle prospettive di rinvio di alcuni procedimenti ai giudici nazionali redatto dal TPIJ nel giugno 2002 (S/2002/678) e la dichiarazione del Presidente del Consiglio di sicurezza dell’ONU del 23 luglio 2002 (S/PRST/2002/21).

[7]. Risoluzione 1503 (2003) del Consiglio di sicurezza del 28 agosto 2003.

[8]. Per maggiori informazioni su tali poteri, chiamati anche «poteri di Bonn», si veda il Parere sulla situazione costituzionale in Bosnia-Erzegovina e sui poteri dell’Alto rappresentante adottato dalla Commissione di Venezia (parere n. 308/2004 dell’11 marzo 2005, documento CDL-AD(2005)004).

[9]. Gazzetta ufficiale della Bosnia-Erzegovina, nn. 3/03, 37/03, 32/03, 54/04, 61/04, 30/05, 53/06, 55/06, 32/07 e 8/10.

[10]. Gazzetta Ufficiale della Repubblica socialista federale di Jugoslavia, nn. 44/76, 36/77, 56/77, 34/84, 37/84, 74/87, 57/89, 3/90, 38/90 e 45/90.

[11]. Gazzetta ufficiale della Bosnia-Erzegovina, nn. 43/98, 2/99, 15/99, 29/00, 59/02 e 19/03.

[12]. Gazzetta Ufficiale della Republika Srpska, nn. 22/00, 33/00 e 37/01.

[13]. Si veda la decisione CH/97/69 del 12 giugno 1998 emessa dalla camera dei diritti dell’uomo nella causa Herak e la decisione Kž-58/99 del 16 marzo 1999 emessa dalla Corte suprema della Federazione di Bosnia-Erzegovina in un procedimento per genocidio (in questo caso una pena detentiva pari a quaranta anni è stata ridotta a venti anni).

[14]. Si veda, ad esempio, la sentenza Vlahovljak del settembre 2008, nella quale la Corte suprema della Federazione di Bosnia-Erzegovina ha applicato il codice del 2003.

[15]. Decisione X-KRŽ-06/299 del 25 marzo 2009 (procedimento Kurtović).

[16]. Decisioni X-KRŽ-09/847 del 14 giugno 2011 (procedimento Novalić), X-KRŽ-07/330 del 16 giugno 2011 (procedimento Mihaljević), S1 1 K 002590 11 Krž4 del 1o febbraio 2012 (procedimento S.L.), S1 1 K 005159 11 Kžk del 18 aprile 2012 (procedimento Aškraba) e S1 1 K 003429 12 Kžk del 27 giugno 2012 (procedimento Osmić).

[17]. Decisioni X-KRŽ-06/431 dell’11 settembre 2009 (procedimento Kapić) e X-KRŽ-07/394 del 6 aprile 2010 (procedimento Đukić).

[18]. Decisioni X-KRŽ-08/488 del 29 gennaio 2009 (procedimento Vrdoljak) e X-KRŽ-06/243 del 22 settembre 2010 (procedimento Lazarević).

[19]. Decisioni X-KRŽ-06/299 del 25 marzo 2009 (procedimento Kurtović) e S1 1 K 002590 11 Krž4 del 1o febbraio 2012 (procedimento S.L.).

[20]. Decisione X-KRŽ-09/847 del 14 giugno 2011 (procedimento Novalić).

[21]. Una versione consolidata di questa legge è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Bosnia‑Erzegovina n. 49/09 e le successive modifiche sono state pubblicate nei numeri 74/09 e 97/09 della Gazzetta ufficiale.

[22]. Gazzetta ufficiale della Bosnia-Erzegovina, Raccolta di trattati internazionali, nn. 12/04, 7/05 e 8/06.

[23]. Gazzetta ufficiale della Bosnia-Erzegovina, Raccolta di trattati internazionali, nn. 93/06 e 3/07.

[24]. Gazzetta ufficiale della Bosnia-Erzegovina, nn. 3/03, 36/03, 32/03, 26/04, 63/04, 13/05, 48/05, 46/06, 76/06, 29/07, 32/07, 53/07, 76/07, 15/08, 58/08, 12/09, 16/09 e 93/09.

[25]. Pravilnik o pregledu predmeta ratnih zločina, KTA-RZ 47/04-1. Il Governo ha trasmesso alla Corte una copia di questo documento.

[26]. Articolo 8 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (1789): «La Legge deve stabilire solo pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una Legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata.». In definitiva, questo principio risulta dal principio di libertà enunciato all’articolo 4 della stessa dichiarazione: «La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così, l’esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri Membri della Società il godimento di questi stessi diritti. Tali limiti possono essere determinati solo dalla Legge.»

[27]. Beccaria, Dei delitti e delle pene, 1764, capitolo 3 [n.d.t. italiano: segue la traduzione in francese eseguita da Chaillou de Lisy (Parigi, 1773) corrispondente al seguente passaggio]: «[N]essun magistrato (che è parte di società) può con giustizia infligger pene contro ad un altro membro della società medesima. Ma una pena accresciuta al di là dal limite fissato dalle leggi è la pena giusta più un’altra pena; dunque non può un magistrato, sotto qualunque pretesto di zelo o di ben pubblico, accrescere la pena stabilita ad un delinquente cittadino.»

[28]. Tale dichiarazione è stata adottata con una risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni unite il 10 dicembre 1948 (48 voti a 0 e 8 astensioni). Alcuni anni prima, nel suo parere consultivo – fondatore – del 4 dicembre 1935 sulla compatibilità di alcuni decreti legge danzichesi con la costituzione della Città libera (serie A/B, fascicolo n. 65, p. 57), la Corte permanente di giustizia internazionale si era espressa così: «Gli individui devono potersi rendere conto in anticipo della liceità o della punibilità dei loro atti». Era la primissima affermazione di questo principio da parte di un organo giudiziario internazionale.

[29]. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo è stata aperta alla firma il 4 novembre 1950, 47 Stati vi sono parte. Si vedano, su questo principio, Kokkinakis c. Grecia (25 maggio 1993, § 52, serie A n. 260-A), CR c. Regno Unito (n. 20190/92, §§ 34, 60 e 62, 27 ottobre 1995) e Cantoni c. Francia (n. 17862/91, §§ 33 e 35, 15 novembre 1996).

[30]. Il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici è stato adottato con una risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni unite il 16 dicembre 1966, 167 Stati (tra i quali lo Stato convenuto) vi sono parte. Non ha formato oggetto di alcuna riserva quanto al principio di non retroattività dei delitti e delle pene.

[31]. La Convenzione americana relativa ai diritti dell’uomo è stata adottata il 22 novembre 1969, 23 Stati vi sono parte. Si veda, su questo principio, la causa Castillo Petruzzi et al., § 121 (sentenza della Corte interamericana dei diritti dell’uomo del 30 maggio 1999, su un ricorso proposto contro il Perù).

[32]. La Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli è stata adottata il 27 giugno 1981, 53 Stati vi sono parte. Si veda Commissione africana dei diritti dell’uomo e dei popoli, comunicazioni n. 105/93, 129/94, 130/94 e 152/96, Media Rights Agenda e Constitutional Rights Project c. Nigeria (1998), § 59: «I cittadini sono tenuti a obbedire alle leggi in modo molto rigoroso. Se intervenissero cambiamenti con effetti retroattivi, la primazia del diritto ne risentirebbe, in quanto nessuno potrebbe sapere, in un dato momento, se questo o quell’atto è legale o meno. Questa situazione costituisce un’incertezza intollerabile per ogni cittadino rispettoso del diritto, sia esso minacciato o meno di punizione.»

[33]. La Convenzione relativa ai diritti del fanciullo è stata adottata con una risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni unite il 20 novembre 1989, 193 Stati (tra i quali lo Stato convenuto) vi sono parte. Solo due Stati membri dell’Organizzazione delle Nazioni unite non l’hanno ratificata e non è stata depositata alcuna riserva espressa al suo articolo § 2 a).

[34]. Lo Statuto di Roma è stato adottato il 17 luglio 1998, 122 Stati (tra i quali lo Stato convenuto) vi sono parte.

[35]. La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea è divenuta giuridicamente vincolante per l’UE all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, nel dicembre 2009.

[36]. La seconda versione, aggiornata, della Carta araba dei diritti dell’uomo è stata adottata il 22 maggio 2004, 12 Stati vi sono parte. È un’edizione riveduta della prima Carta, che era stata adottata il 15 settembre 1994.

[37]. La Convenzione relativa ai diritti del fanciullo e la Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli non prevedono alcuna possibilità di deroga.

[38]. La terza Convenzione di Ginevra è stata adottata il 12 agosto 1949, 195 Stati vi sono parte. Essa ha sostituito la Convenzione del 27 luglio 1929 relativa al trattamento dei prigionieri di guerra. Non ha formato oggetto di alcuna riserva relativamente alla non retroattività della legge penale.

[39]. La quarta Convenzione di Ginevra è stata adottata il 12 agosto 1949, 195 Stati vi sono parte. Essa integra le disposizioni del Regolamento dell’Aia del 1907. Non ha formato oggetto di alcuna riserva relativamente alla non retroattività della legge penale.

[40]. Questo protocollo è stato adottato l’8 giugno 1977, 173 Stati (tra i quali lo Stato convenuto) vi sono parte. Non ha formato oggetto di alcuna riserva relativamente alla non retroattività della legge penale.

[41]. Questo protocollo è stato adottato l’8 giugno 1977, 167 Stati (tra i quali lo Stato convenuto) vi sono parte. Non ha formato oggetto di alcuna riserva relativamente alla non retroattività della legge penale.

[42]. Si vedano, ad esempio, l’articolo 29 § 1 della costituzione albanese, l’articolo 31 della costituzione croata, l’articolo 42 § 1 della costituzione polacca, l’articolo 20 della costituzione ruandese e l’articolo 35 § 3-1) della costituzione sudafricana. Il principio dell’esercizio dell’azione penale nel diritto internazionale è enunciato anche nei primi due principi di Norimberga: il Principio I enuncia che «[c]hiunque commetta un atto costituente crimine di diritto internazionale è di questo responsabile e passibile di condanna»; il Principio II precisa che «[i]l fatto che il diritto interno non imponga una pena per un atto che secondo il diritto internazionale costituisce un crimine non solleva la persona che ha commesso l'atto dalle proprie responsabilità secondo il diritto internazionale» (Principi del diritto internazionale sanciti dallo statuto del Tribunale di Norimberga e nella sentenza di tale Tribunale, versione annotata, 1950).

[43]. Tra gli esempi incontestati di tali atti figurano la pirateria, il traffico di schiavi e le aggressioni di diplomatici, che sono soggetti non solo al diritto convenzionale ma anche al diritto consuetudinario.

[44]. Ad esempio, gli atti in questione erano passibili di sanzione in virtù di norme di diritto internazionale vincolanti per lo Stato convenuto al momento della loro commissione, indipendentemente dal fatto che tali norme siano state applicate dalle autorità nell’ambito di una politica repressiva (si veda Streletz Kessler e Krenz c. Germania, Recueil des arrêts et décisions 2001-II, §§ 56-64, nonché le constatazioni del Comitato dei diritti dell’uomo nella causa Baumgarten c. Germania, comunicazione 960/2000, 31 luglio 2003, § 9.5).

[45]. Si veda la mia opinione separata nella causa Hidir Durmaz c. Turchia (n. 2), n. 26291/05, 12 luglio 2011.

[46]. Gli Stati Uniti si sono riservati il diritto di non applicare questo articolo, l’Italia e Trinidad e Tobago si sono riservate il diritto di applicarlo soltanto ai procedimenti pendenti al momento del cambiamento della legge, e la Germania si è riservata il diritto di non applicarlo in caso di circostanze straordinarie.

[47]. Nella sentenza Dragan Nikolic (n. IT-94-2-A) del 4 febbraio 2005, la Sezione d’appello del TPIJ ha dichiarato (§ 85) che il principio della lex mitior si applicava allo Statuto del Tribunale internazionale.

[48]. Nella causa Berlusconi e altri, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha dichiarato che il principio dell’applicazione retroattiva della pena più lieve faceva parte delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri (si veda la sentenza del 3 maggio 2005 emessa nelle cause riunite C-387/02, C-391/02 e C-403/02).

[49]. La versione precedente della Carta araba (versione del 1994) era più incisiva nel suo articolo 6: «L’imputato beneficerà della legge sopravvenuta se a lui più favorevole».

[50]. Questo principio è confermato dalla prassi degli Stati, tanto a livello costituzionale (si vedano, ad esempio, l’articolo 29 § 3 della costituzione albanese, l’articolo 65 § 4 della costituzione angolana riveduta, l’articolo 22 della costituzione armena, l’articolo 71-VIII della costituzione azerbaigiana, l’articolo 5 § 4 della costituzione brasiliana, l’articolo 11-i) della costituzione canadese, l’articolo 30 § 2 della costituzione capoverdiana, l’articolo 19 § 3 della costituzione cilena, l’articolo 29 della costituzione colombiana, l’articolo 31 della costituzione croata, l’articolo 31 § 5 della costituzione di Timor Est, l’articolo 42 § 5 della costituzione georgiana, l’articolo 33 § 2 della costituzione della Guinea-Bissau, l’articolo 89 della costituzione lettone, l’articolo 52 della costituzione macedone, l’articolo 34 della costituzione montenegrina, l’articolo 99 § 2 della costituzione del Mozambico, l’articolo 29

§ 4 della costituzione portoghese, l’articolo 15 § 2 della costituzione rumena, l’articolo 54 della costituzione russa, l’articolo 36 § 2 della costituzione di São Tomé e Príncipe, l’articolo 197 della costituzione serba, l’articolo 50 § 6 della costituzione slovacca, l’articolo 28 della costituzione slovena, l’articolo 35 § 3 della costituzione sudafricana e l’articolo 9 § 3 della costituzione spagnola) quanto a livello legislativo (articolo 1 del codice penale austriaco, articolo 2 del codice penale belga, articolo 4 del codice penale bosniaco, articolo 2 del codice penale bulgaro, articolo 12 del codice penale cinese, articolo 4 del codice penale danese, articolo 2 del codice penale tedesco, articolo 2 del codice penale ungherese, articolo 2 del codice penale islandese, articoli 4-6 del codice penale israeliano, articolo 6 del codice penale giapponese, articolo 3 del codice penale lituano, articolo 2 del codice penale lussemburghese, articolo 1 § 2 del codice penale dei Paesi Bassi, articolo 25 g) della Dichiarazione dei diritti dell’uomo della nuova Zelanda e articolo 2 § 2 del codice penale svizzero). Si può dire che ne beneficia la grande maggioranza della popolazione mondiale.

[51]. Scoppola c. Italia (n. 2) ([GC], n. 10249/03, § 109, 17 settembre 2009) e, già in precedenza, G. c. Francia (n. 15312/89, § 26, 27 settembre 1995), così come, dinanzi al Comitato dei diritti dell’uomo, McIsaac c. Canada (comunicazione n. 55/1979, 14 ottobre 1982, §§ 11-13), Westerman c. Paesi Bassi (comunicazione n. 682/1996, 13 dicembre 1999, § 9.2), Gombert c. Francia (comunicazione n. 987/2001, 11 aprile 2003, § 6-4), Filipovitch c. Lituania (comunicazione n. 875/1999, 19 settembre 2003, § 7-2), Gomez de Casafranca c. Perù (comunicazione n. 981/2001, 19 settembre 2003, § 7-4) e Van der Platt c. Nuova Zelanda (comunicazione n. 1492/2006, 22 luglio 2008, § 6-4).

[52]. Per non parlare dei casi più complessi in cui vi sono state leggi intermedie tra la legge in vigore al momento dei fatti e la legge in vigore al momento della sentenza. In queste cause, la comparazione deve riguardare tutte le leggi che sono o sono state applicabili ai fatti dalla loro commissione fino alla sentenza.

[53] Per questo motivo, non posso condividere ciò che è detto nei paragrafi 69 e 70, che sono dei paragrafi essenziali della sentenza, in quanto in essi la maggioranza ha proceduto ad una comparazione in astratto dei limiti di pena inferiori delle leggi penali applicabili.

[54]. Come ha fatto recentemente la sezione d’appello della Corte di Stato della Bosnia Erzegovina, che ha continuato ad applicare il codice del 2003 ai crimini di guerra più gravi e il codice del 1976 ai crimini di guerra meno gravi.

[55]. Ad esempio, tra due leggi penali, quella la cui pena massima è inferiore non porta necessariamente all’irrogazione di una pena più lieve di quella la cui pena massima è superiore. Il giudice che infligge la pena deve tenere conto dei fatti della causa e dell’integralità del quadro giuridico applicabile, compresi gli eventuali fattori di attenuazione della pena e la possibilità di una sospensione della pena. Così, una legge penale che preveda una pena massima inferiore ma non preveda alcuna possibilità di sospensione di pena o la subordini a condizioni rigidissime può essere la lex gravior rispetto ad una legge penale la cui pena massima sia più elevata ma offra anche migliori possibilità di sospensione di pena, se l’imputato non può in pratica beneficiare di una sospensione di pena nell’ambito della prima ma può farlo nell’ambito della seconda. Lo stesso può dirsi se si compara una legge che prevede una pena massima inferiore ma meno fattori di attenuazione della pena ad una legge che prevede una pena massima più elevata ma la correda di un insieme più ampio di fattori di attenuazione, consentendo al tribunale di pronunciare, nelle circostanze del caso di specie, con la seconda legge una pena inferiore a quella che avrebbe irrogato con la prima.

[56]. Usando i termini dell’articolo 15 della Carta araba riveduta, «l’imputato beneficerà della legge sopravvenuta se a lui più favorevole». O, per riprendere le parole di Von Liszt, il principio nullum crime, nulla poena sine lege è «il baluardo del cittadino contro l’onnipotenza dello Stato, esso protegge l’individuo dal potere implacabile della maggioranza, dal Leviatano. Per quanto paradossale possa sembrare, il codice penale è la magna carta del criminale. Gli garantisce il diritto di essere punito solo quando sussistono le esigenze previste dalla legge e solo nei limiti da essa fissati» (von Liszt, Die deterministischen Gegner der Zweckstrafe, in Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, 1893, p. 357).

[57]. Il Comitato internazionale della Croce Rossa condivide il parere secondo il quale la non retroattività dei delitti e delle pene è un principio di diritto internazionale consuetudinario tanto in tempo di pace quanto in tempo di guerra (si veda la Norma 101 del suo Studio sul diritto internazionale umanitario consuetudinario).

[58]. La primissima bozza di questa disposizione è stata presentata alla seconda sessione della Commissione dei diritti dell’uomo, nel dicembre 1947, su iniziativa del Belgio e delle Filippine, per la bozza di Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo. La disposizione, chiamata «clausola di Norimberga/Tokyo», alla fine è stata rigettata in quanto non apportava niente alla norma principale, dato che i principi generali di diritto facevano parte del diritto internazionale. Durante il dibattito sulla bozza di Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici tenutosi alla sesta sessione della Commissione dei diritti dell’uomo, nel maggio 1950, anche Eleanor Roosevelt vi si è opposta adducendo argomenti simili: riteneva che l’espressione «secondo il diritto nazionale o internazionale» coprisse già le azioni giudiziarie nel diritto penale internazionale e osservò che l’espressione «i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili» fosse già utilizzata all’articolo 38 c) dello Statuto della CIG per designare una delle fonti del diritto internazionale. Nel febbraio 1950 la stessa proposta fu fatta da un esperto lussemburghese nell’ambito dell’elaborazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Nonostante le opposizioni incontrate, alla fine la disposizione fu adottata sia nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sia nella Convenzione, espressamente al fine di consentire i processi per i crimini perpetrati durante la Seconda guerra mondiale (si vedano i lavori preparatori della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, volume III, pp. 163, 193 e 263, e, in seguito, le cause X. c. Belgio (n. 268/57, decisione della Commissione del 20 luglio 1957, Annuario 1, p. 241) e Kononov c. Lettonia ([GC], n. 36376/04, § 186, 17 maggio 2010).

[59]. Quattro paesi hanno persino inserito nella loro costituzione la «clausola di Norimberga/Tokyo»: Canada (articolo 11 g)), Capo Verde (articolo 30), Polonia (articolo 42 § 1) e Sri Lanka (articolo 13 § 6).

[60]. Il 30 settembre 1946, il Tribunale militare internazionale ha proclamato urbi et orbi il principio della giustizia nella causa Göring e altri: «In primo luogo, è opportuno osservare che la massima nullum crime sine lege non è una limitazione apportata alla sovranità, ma un principio di giustizia generale. Affermare che è ingiusto punire coloro i quali, in spregio dei trattati e delle assicurazioni date, hanno attaccato Stati vicini senza avvertimento è manifestamente falso, in quanto in simili circostanze l’aggressore deve sapere che agisce male e, lungi dall’essere ingiusto punirlo, sarebbe ingiusto lasciare impunito il suo misfatto.» (Atti del processo di Norimberga, Vol. 22, p. 461).

[61]. Il reato di oltraggio al tribunale è stato presentato come un esempio di atto delittuoso rispetto ai principi generali di diritto (si veda Il Procuratore c. Dusko Tadic, sentenza confermativa della sezione d’appello del TPIJ relativa alla denuncia di oltraggio a carico dell’ex difensore, Milan Vujin, § 15, causa n. IT‑94-1-A-AR77, 27 febbraio 2001).

[62]. La Grande Camera avrebbe quindi dovuto prendere chiaramente le distanze dalla decisione infelice emessa nella causa Naletilić c. Croazia (n. 51891/99), in cui la Corte aveva ritenuto che l’articolo 7 § 2 della Convenzione fosse applicabile alla denuncia del ricorrente consistente nel dire che egli rischiava una pena più pesante dinanzi al TPIJ che dinanzi ai giudici nazionali. Essa avrebbe dovuto farlo per due motivi: in primo luogo, questa interpretazione dell’articolo 7 § 2 è problematica; in secondo luogo, la decisione Naletilić riguardava una causa in cui un procuratore internazionale aveva tradotto il ricorrente accusato dinanzi ad un tribunale internazionale per un atto il cui carattere delittuoso era sancito dal diritto internazionale, mentre nella presente causa, i ricorrenti erano accusati dinanzi ad un giudice nazionale di un crimine previsto dal diritto interno.

[63]. Strategia di riforma del settore della giustizia della Bosnia Erzegovina per il 2008‑2012, Sarajevo, giugno 2008, p. 70.

[64]. La Commissione di Venezia ha espresso la stessa opinione politica nel suo Parere n. 648/2011, ai paragrafi 38 e 65.

[65]. OSCE, Delivering Justice in Bosnia and Herzegovina: An Overview of War Crimes Processing from 2005 to 2010, maggio 2011, p. 19. Si veda anche il documento del settembre 2009 comunicato dal centro internazionale per la giustizia di transizione (International Center for Transitional Justice) al Consiglio dei diritti dell’uomo delle Nazioni Unite alla settima sessione del gruppo di lavoro sull’Esame periodico universale, in cui è stata esaminata la situazione della Bosnia Erzegovina, e i documenti di Human Rights Watch (HRW) intitolati Still Waiting: Bringing Justice for War Crimes, Crimes against Humanity, and Genocide in Bosnia and Herzegovina’s Cantonal and District Courts (luglio 2008) e Justice for Atrocity Crimes, Lessons of International Support for Trials before the State Court of Bosnia and Herzegovina (marzo 2012).

[66]. Consiglio dei ministri della Bosnia Erzegovina, Strategia nazionale sui crimini di guerra, 28 dicembre 2008, p. 4.

[67]. Zekerija Mujkanovic, The orientation Criteria document in Bosnia and Herzegovina, FICHL Publication Series n. 4 (2010, seconda edizione), p. 88.

[68]. HRW, Narrowing the Impunity Gap: Trials before Bosnia’s War Crimes Chamber, febbraio 2007, p. 9.

[69]. HRW, Justice for atrocity crimes, sopra citato, p. 42

[70]. Come conclude il centro internazionale per la giustizia di transizione, «i criteri di complessità delle cause sono un lungo elenco di fattori da esaminare per stabilire se il procedimento sarà condotto dinanzi alla Corte della Bosnia Erzegovina. In breve, tali criteri sono estremamente ampi e non precisano chiaramente quali soglie debbano essere superate per giustificare che una causa sia considerata «più complessa» o «meno complessa» (documento presentato al Consiglio dei diritti dell’uomo riguardo alla Bosnia Erzegovina nel quadro dell’Esame periodico universale, sopra citato). L’ampiezza di tali criteri e in particolare di quello che riguarda «altre circostanze importanti per valutare la complessità della causa» è particolarmente problematica. Non si può fare a meno di pensare al principio del giudice naturale o legittimo e al solenne divieto dei tribunali penali straordinari enunciato all’articolo 8 della Convenzione americana relativa ai diritti dell’uomo e nelle disposizioni costituzionali di un numero considerevole di paesi, tra i quali l’articolo 135 § 2 della costituzione albanese, l’articolo 85 § 2 della costituzione andorrana, l’articolo 176 § 5 della costituzione angolana riveduta, l’articolo 18 della costituzione argentina, l’articolo 92 della costituzione armena, l’articolo 125-VI della costituzione azerbaigiana, gli articoli 14 e 116-II della costituzione boliviana, l’articolo 5-XXXVII della costituzione brasiliana, l’articolo 19 § 3 della costituzione cilena, l’articolo 61 della legge costituzionale danese, l’articolo 123 § 2 della costituzione di Timor Est, l’articolo 15 della costituzione del Salvador, l’articolo 78 § 4 della costituzione etiope, l’articolo 101 della Legge fondamentale (Grundgesetz) tedesca, gli articoli 25 e 102 della costituzione italiana, l’articolo 76 della costituzione giapponese, l’articolo 33 § 1 della costituzione del Liechtenstein, l’articolo 111 della costituzione lituana, l’articolo 86 della costituzione lussemburghese, l’articolo XXV-1 della costituzione macedone, l’articolo 118 della costituzione montenegrina, l’articolo 13 della costituzione messicana, l’articolo 167 § 2 della costituzione del Mozambico, l’articolo 4 § 8 della costituzione nigeriana, l’articolo 17 § 3 della costituzione del Paraguay, l’articolo 139 § 3 della costituzione peruviana, l’articolo 172 § 2 della costituzione polacca, l’articolo 209 § 3 della costituzione portoghese, l’articolo 126 § 5 della costituzione rumena, l’articolo 118 § 3 della costituzione russa, l’articolo 143 della costituzione ruandese, l’articolo 39 § 7 della costituzione di São Tomé e Príncipe, l’articolo 48 § 1 della costituzione slovacca, l’articolo 117 della costituzione spagnola, l’articolo 11 dello Strumento di governo svedese, l’articolo 30 § 1 della costituzione svizzera, l’articolo 125 della costituzione ucraina e l’articolo 19 della costituzione dell’Uruguay. Ampie clausole di trasferimento e di ritiro delle cause penali sono state in passato strumenti essenziali del funzionamento di tali tribunali e sono inaccettabili sotto il profilo del principio del giudice naturale o legittimo.

[71]. La presente causa è molto simile a quella della comunicazione n. 981/2001 (sopra citata, § 7-4). Come i ricorrenti nel caso di specie, il sig. Gómez Casafranca era stato condannato alla pena minima della nuova legge, che era di 25 anni, ossia più del doppio della pena minima prevista dalla vecchia legge, e ciò senza che i giudici nazionali spiegassero quale sarebbe stata la pena in virtù della vecchia legge se questa fosse stata ancora applicabile.

[72] Le cause dei sigg. Damjanovic e Maktouf illustrano benissimo le conclusioni alle quali è giunto lo stesso governo convenuto nei confronti della situazione generale, precedentemente descritta, dell’organizzazione del sistema di esercizio dell’azione penale e di giudizio in Bosnia Erzegovina (Consiglio dei ministri della Bosnia Erzegovina, Strategia nazionale sui crimini di guerra, 28 dicembre 2008, p. 15).

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