Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 luglio 2024.

Priimta 2024-07-29 · ECLI:EU:C:2024:653 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-119/23
Teismas
Court of Justice
Data
2024-07-29
ECLI
ECLI:EU:C:2024:653
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsPirmininkasL. Bay LarsenTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasC. LycourgosTeisėjasE. ReganTeisėjasF. BiltgenTeisėjasN. PiçarraTeisėjasP.G. XuerebTeisėjas · pranešėjasL.S. RossiTeisėjasA. KuminTeisėjasN. WahlTeisėjasI. ZiemeleTeisėjasJ. PasserGeneralinis advokatasN. EmiliouKanclerisM. Aleksejev
institution_agentA. SteiblytėVyriausybės atstovasK. DieninisVyriausybės atstovasV. Kazlauskaitė-ŠvenčionienėVyriausybės atstovasRičard DzikovičVyriausybės atstovasE. Kurelaitytė
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

29 luglio 2024 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE – Articolo 254, secondo comma, TFUE – Nomina dei giudici del Tribunale dell’Unione europea – Garanzie di indipendenza – Capacità per l’esercizio di alte funzioni giurisdizionali – Procedimento nazionale di proposta di un candidato alle funzioni di giudice del Tribunale dell’Unione europea – Gruppo di esperti indipendenti incaricato di valutare i candidati – Elenco di merito dei candidati che soddisfano i requisiti previsti dall’articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE e dall’articolo 254, secondo comma, TFUE – Proposta di un candidato iscritto nell’elenco di merito diverso dal candidato classificato al primo posto – Parere del comitato previsto dall’articolo 255 TFUE sull’adeguatezza dei candidati»

Nella causa C‑119/23,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania), con decisione del 9 febbraio 2023, pervenuta in cancelleria il 28 febbraio 2023, nel procedimento

Virgilijus Valančius

contro

Lietuvos Republikos Vyriausybė,

in presenza di:

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija,

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija,

Saulius Lukas Kalėda,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Arabadjiev, C. Lycourgos, E. Regan, F. Biltgen e N. Piçarra, presidenti di sezione, P.G. Xuereb, L.S. Rossi (relatrice), A. Kumin, N. Wahl, I. Ziemele e J. Passer, giudici,

avvocato generale: N. Emiliou

cancelliere: M. Aleksejev, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 gennaio 2024,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 aprile 2024,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto giuridico

Diritto dell’Unione

«Quando il governo di uno Stato membro propone un candidato, tale proposta è trasmessa dal segretariato generale del Consiglio al presidente del comitato.

Il comitato può chiedere al governo che ha presentato la proposta di fornire al comitato stesso informazioni supplementari o altri elementi che reputa necessari per le sue deliberazioni».

Diritto lituano

Legge sul governo

Descrizione della procedura di selezione

«1. La [descrizione della procedura di selezione] viene applicata nell’ambito dell’organizzazione della selezione del candidato della Repubblica di Lituania alle funzioni di giudice del Tribunale dell’Unione europea (in prosieguo: la “selezione”). Tale selezione ha per scopo di aiutare il governo – il quale, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 3, [della legge sul governo], propone i candidati alle funzioni di giudice del Tribunale – a formulare una proposta riguardante un determinato candidato.

(…)

(…)

(…)

(…)

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’articolo 254 TFUE, ai sensi del quale i membri del [Tribunale] devono essere scelti tra le persone “che offrano tutte le garanzie di indipendenza e possiedano la capacità per l’esercizio di alte funzioni giurisdizionali”, in combinato disposto con l’articolo 19, paragrafo 2, TUE, esiga che un candidato alla nomina a giudice del [Tribunale] sia scelto in uno Stato membro dell’Unione europea esclusivamente in base alle capacità professionali.

Fatti successivi alla domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

Sulla competenza della Corte

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

L’articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE e l’articolo 254, secondo comma, TFUE

devono essere interpretati nel senso che:

essi non ostano a che il governo di uno Stato membro, il quale abbia istituito un gruppo di esperti indipendenti incaricato di valutare i candidati alle funzioni di giudice del Tribunale dell’Unione europea e di redigere un elenco di merito dei candidati che soddisfano i requisiti previsti da dette disposizioni, proponga, tra i candidati iscritti in tale elenco, un candidato diverso da quello classificato al primo posto, purché il candidato proposto soddisfi tali requisiti.

Firme

(*1) Lingua processuale: il lituano.

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