Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 gennaio 2023.

Priimta 2023-01-17 · ECLI:EU:C:2023:28 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-632/20
Teismas
Court of Justice
Data
2023-01-17
ECLI
ECLI:EU:C:2023:28
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsPirmininkasL. Bay LarsenTeisėjasA. PrechalTeisėjasK. JürimäeTeisėjasC. LycourgosTeisėjasM. SafjanTeisėjasM. IlešičTeisėjasJ.-C. BonichotTeisėjasT. von DanwitzTeisėjasI. JarukaitisTeisėjasA. KuminTeisėjas · pranešėjasN. JääskinenTeisėjasM. GavalecTeisėjasZ. CsehiTeisėjasO. Spineanu-MateiGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

17 gennaio 2023 (*1)

«Impugnazione – Relazioni esterne – Accordo di stabilizzazione e di associazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da un lato, e il Kosovo, dall’altro – Comunicazioni elettroniche – Regolamento (UE) 2018/1971 – Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) – Articolo 35, paragrafo 2 – Partecipazione dell’autorità di regolamentazione del Kosovo a tale organismo – Nozioni di “paese terzo” e di “Stato terzo” – Competenza della Commissione europea»

Nella causa C‑632/20 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 24 novembre 2020,

Regno di Spagna , rappresentato inizialmente da S. Centeno Huerta, successivamente da A. Gavela Llopis, in qualità di agenti,

ricorrente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea , rappresentata da F. Castillo de la Torre, M. Kellerbauer e T. Ramopoulos, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, L. Bay Larsen, vicepresidente, A. Prechal, K. Jürimäe, C. Lycourgos e M. Safjan, presidenti di sezione, M. Ilešič, J.‑C. Bonichot, T. von Danwitz, I. Jarukaitis, A. Kumin, N. Jääskinen (relatore), M. Gavalec, Z. Csehi e O. Spineanu-Matei, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 giugno 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

L’ASA Kosovo

«Nessuna parola, formulazione o definizione utilizzata nel presente accordo e nei relativi allegati e protocolli costituisce un riconoscimento del Kosovo come Stato indipendente da parte dell’UE, né costituisce un riconoscimento del Kosovo come tale da parte dei singoli Stati membri che non abbiano proceduto in tal senso».
«La cooperazione si concentra prevalentemente sui settori prioritari connessi all’acquis dell’UE in questo settore.

Le parti intensificano in particolare la cooperazione in materia di reti di comunicazioni elettroniche e servizi connessi, con il fine ultimo di consentire al Kosovo di recepire l’acquis dell’UE in tali settori dopo cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo, vegliando particolarmente a garantire e consolidare l’indipendenza delle competenti autorità di regolamentazione».

Il regolamento (UE) 2018/1971

«(5)

[L’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC)] sono stati istituiti dal regolamento (CE) n. 1211/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, [del 25 novembre 2009, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Ufficio ( GU 2009, L 337, pag. 1 )]. Il BEREC ha sostituito il [gruppo dei regolatori europei per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (GRE)] e doveva contribuire, da una parte, allo sviluppo e, dall’altra, al miglior funzionamento del mercato interno delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche, mirando ad assicurare un’attuazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche. Il BEREC agisce come forum per la cooperazione tra le [autorità nazionali di regolamentazione (ANR)] e tra queste ultime e la Commissione [europea], nell’esercizio di tutte le loro responsabilità nell’ambito del quadro normativo dell’Unione. Il BEREC è stato istituito per fornire competenze e agire in modo indipendente e trasparente.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

«1. Il BEREC opera nell’ambito dei regolamenti (UE) n. 531/2012 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione ( GU 2012, L 172, pag. 10 )] e (UE) 2015/2120 [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione ( GU 2015, L 310, pag. 1 )] e della direttiva (UE) 2018/1972 [del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche ( GU 2018, L 321, pag. 36 )].

(...)».

«Fermo restando il rispetto del pertinente diritto dell’Unione, le ANR e la Commissione tengono nel massimo conto gli orientamenti, i pareri, le raccomandazioni, le posizioni comuni e le migliori pratiche adottati dal BEREC al fine di garantire l’applicazione coerente del quadro normativo delle comunicazioni elettroniche nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1».
«1. Nell’assolvimento dei compiti a esso attribuiti e fatta salva la possibilità che i suoi membri agiscano a nome della rispettiva ANR, il comitato dei regolatori agisce in modo indipendente e obiettivo nell’interesse dell’Unione, senza tener conto di particolari interessi nazionali o personali.
«Il comitato dei regolatori ha le funzioni seguenti:

(...)

(...)».

«I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti non sollecitano né accettano istruzioni da governi, istituzioni, persone od organismi».
«Il consiglio di amministrazione ha le seguenti funzioni amministrative:

(...)

(...)».

«3. Fatte salve le competenze del comitato dei regolatori, del consiglio di amministrazione e della Commissione, il direttore esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da governi, istituzioni, persone od organismi.

(...)

(...)

«1. Se necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente regolamento e dello svolgimento dei loro compiti, e fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell’Unione, il BEREC e l’Ufficio BEREC possono collaborare con gli organi, gli organismi e i gruppi consultivi competenti dell’Unione, con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali.

A tal fine, il BEREC e l’Ufficio BEREC possono, previa approvazione da parte della Commissione, stabilire accordi di lavoro. Tali accordi non creano obblighi di natura giuridica.

Nell’ambito delle pertinenti disposizioni di tali accordi, sono elaborati accordi di lavoro che specificano, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione, senza diritto di voto, delle autorità di regolamentazione dei paesi terzi interessati ai lavori del BEREC e dell’Ufficio BEREC, comprese le disposizioni sulla partecipazione alle iniziative intraprese dal BEREC, sui contributi finanziari e sul personale dell’Ufficio BEREC. In materia di personale, tali disposizioni rispettano in ogni caso lo statuto dei funzionari.

«1. I membri del comitato dei regolatori e del consiglio di amministrazione, il direttore, gli esperti nazionali distaccati e gli altri membri del personale non dipendenti dall’Ufficio BEREC redigono ciascuno una dichiarazione scritta di impegni e una dichiarazione con la quale indicano l’assenza o la presenza di interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza.

(...)

(...)».

Decisione controversa

«L’[ANR] del Kosovo con responsabilità primaria di sorvegliare il funzionamento quotidiano dei mercati delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche ha facoltà di partecipare al comitato dei regolatori e ai gruppi di lavoro del [BEREC] e al consiglio di amministrazione dell’Ufficio BEREC.

I termini di riferimento della partecipazione dell’[ANR] del Kosovo figurano nell’allegato».

Fatti

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

Sull’impugnazione

Sul primo motivo

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sul secondo motivo

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sul terzo motivo

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulla prima parte del quarto motivo

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulla seconda parte del quarto motivo e sul quinto motivo

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sul procedimento dinanzi al Tribunale

Sul mantenimento degli effetti della decisione controversa

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

Firme

(*1) Lingua processuale: lo spagnolo.

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