Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 novembre 2022.

Priimta 2022-11-17 · ECLI:EU:C:2022:894 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-253/20
Teismas
Court of Justice
Data
2022-11-17
ECLI
ECLI:EU:C:2022:894
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasE. ReganTeisėjasD. GratsiasTeisėjas · pranešėjasM. IlešičTeisėjasI. JarukaitisTeisėjasZ. CsehiGeneralinis advokatasM. SzpunarKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

17 novembre 2022 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Articoli 34 e 36 TFUE – Libera circolazione delle merci – Proprietà intellettuale – Marchi – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 9, paragrafo 2 – Articolo 13 – Direttiva 2008/95 – Articolo 5, paragrafo 1 – Articolo 7 – Diritto conferito dal marchio – Esaurimento del diritto conferito dal marchio – Importazione parallela di medicinali – Medicinale di riferimento e medicinale generico – Imprese economicamente collegate – Riconfezionamento del medicinale generico – Nuovo imballaggio esterno – Apposizione del marchio del medicinale di riferimento – Opposizione del titolare del marchio – Compartimentazione artificiosa dei mercati tra Stati membri»

Nelle cause riunite C‑253/20 e C‑254/20,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Hof van beroep te Brussel (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio), con decisioni del 25 maggio 2020, pervenute in cancelleria il 9 giugno 2020, nei procedimenti

Impexeco NV

contro

Novartis AG (C‑253/20),

e

PI Pharma NV

contro

Novartis AG,

Novartis Pharma NV (C‑254/20),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, D. Gratsias, M. Ilešič (relatore), I. Jarukaitis e Z. Csehi, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 13 gennaio 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Regolamento n. 207/2009

«1. La registrazione del marchio UE conferisce al titolare un diritto esclusivo.

(...)».

«1. Il diritto conferito dal marchio UE non permette al titolare di impedirne l’uso per prodotti immessi in commercio nello Spazio economico europeo [(SEE)] con tale marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.

Direttiva 2008/95/CE

«1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

(...)

(...)».

«1. Il diritto conferito dal marchio di impresa non permette al titolare dello stesso di vietare l’uso del marchio di impresa per prodotti immessi in commercio nella Comunità con detto marchio dal titolare stesso o con il suo consenso.

Direttiva 2001/83/CE

«1. In deroga all’articolo 8, paragrafo 3, lettera i), e fatto salvo il diritto sulla tutela della proprietà industriale e commerciale, il richiedente non è tenuto a fornire i risultati delle prove precliniche e delle sperimentazioni cliniche se può dimostrare che il medicinale è un medicinale generico di un medicinale di riferimento che è o è stato autorizzato a norma dell’articolo 6 per almeno otto anni in uno Stato membro o nella Comunità.

(...)

(...)».

Convenzione Benelux

«1. Il marchio di impresa registrato conferisce al titolare un diritto esclusivo. Fatta salva l’eventuale applicazione del regime giuridico ordinario in materia di responsabilità civile, il diritto esclusivo sul marchio di impresa consente al titolare di vietare a qualsiasi terzo, salvo proprio consenso:

(...)

(...)».

«Il diritto esclusivo non conferisce il diritto di opporsi all’uso del marchio per prodotti immessi in commercio nella Comunità europea o nel [SEE] con tale marchio da parte del titolare o con il suo consenso, salvo che sussistano motivi legittimi perché il titolare si opponga all’ulteriore commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato dei prodotti è modificato o alterato dopo la loro immissione in commercio».

Diritto belga

«In deroga alle disposizioni dell’articolo 4, § 1, primo comma, del regio decreto del 14 dicembre 2006 relativo ai medicinali per uso umano e veterinario, chi intenda importare parallelamente un medicinale può ottenere un’autorizzazione a tal fine, a condizione che si tratti di un medicinale:

1 o

che sia oggetto di un’autorizzazione all’immissione in commercio nello Stato membro di provenienza rilasciata dalle autorità competenti di tale Stato membro;

2°

per il quale esiste un medicinale di riferimento;

3°

che, senza essere identico sotto tutti i profili al medicinale di riferimento quantomeno:

Il medicinale è considerato conforme al primo comma, punto 3°, lettera c), se è dimostrato che il medicinale per il quale è stata chiesta un’autorizzazione all’importazione parallela e che è conforme al primo comma, punto 3°, lettere a) e d), ha la stessa composizione qualitativa e quantitativa in termini di eccipienti ed è prodotto secondo lo stesso procedimento.

L’Agenzia federale, qualora constati la non conformità al criterio di cui al primo comma, punto 3°, lettera c), chiede alle autorità competenti dello Stato membro di provenienza le informazioni necessarie per poter valutare la conformità a tale criterio.

Può essere dimostrato, mediante almeno uno dei seguenti studi o sperimentazioni, che il criterio di cui al comma 1, punto 3°, lettera c), è stato soddisfatto:

1 o

studi di bioequivalenza;

2°

sperimentazioni cliniche;

3°

studi farmacodinamici nell’uomo;

4°

studi sulla disponibilità locale del medicinale;

5°

studi di dissoluzione in vitro.

Gli studi o le sperimentazioni utilizzati di cui al comma 4 sono adattati alle caratteristiche specifiche del medicinale».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

Causa C‑253/20

Causa C‑254/20

Elementi comuni alle controversie principali

«1)

Se gli articoli da 34 a 36 TFUE debbano essere interpretati nel senso che, qualora un medicinale originario (medicinale di riferimento) e un medicinale generico siano stati immessi in commercio nel SEE da imprese collegate economicamente, l’opposizione di un titolare di marchio all’ulteriore commercializzazione del medicinale generico ad opera di un importatore parallelo dopo il riconfezionamento di detto medicinale generico apponendo il marchio del medicinale originario (medicinale di riferimento) nel paese di importazione può determinare una compartimentazione artificiosa dei mercati degli Stati membri.

Procedimento dinanzi alla Corte

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

Nel merito

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 13 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea, come modificato dal regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, nonché l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 7 della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, letti alla luce degli articoli 34 e 36 TFUE,

devono essere interpretati nel senso che:

il titolare del marchio di un medicinale di riferimento e del marchio di un medicinale generico può opporsi all’immissione in commercio in uno Stato membro, da parte di un importatore parallelo, di tale medicinale generico, importato da un altro Stato membro, qualora detto medicinale sia stato riconfezionato in un nuovo imballaggio esterno sul quale è stato apposto il marchio del corrispondente medicinale di riferimento, a meno che, da un lato, i due medicinali siano identici sotto tutti gli aspetti e, dall’altro, la sostituzione del marchio soddisfi le condizioni di cui al punto 79 della sentenza dell’11 luglio 1996, Bristol-Myers Squibb e a. ( C 427/93, C 429/93 e C‑436/93 , EU:C:1996:282 ), al punto 32 della sentenza del 26 aprile 2007, Boehringer Ingelheim e a. ( C‑348/04 , EU:C:2007:249 ), nonché al punto 28 della sentenza del 17 maggio 2018, Junek Europ-Vertrieb ( C‑642/16 , EU:C:2018:322 ).

Firme

(*1) Lingua processuale: il neerlandese.

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