CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
ATHANASIOS RANTOS
presentate il 27 gennaio 2022 (
1)
Causa C‑405/20
EB,
JS,
DP
contro
Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB)
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria)]
«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Articolo 157 TFUE – Protocollo (n. 33) sull’articolo 157 TFUE – Parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Limitazione degli effetti nel tempo – Direttiva 2006/54/CE – Pari opportunità e parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego – Articoli 5 e 12 – Divieto di qualsiasi discriminazione indiretta fondata sul sesso – Regimi professionali di sicurezza sociale – Pensioni di vecchiaia dei dipendenti pubblici nazionali – Proporzione di uomini nella categoria che percepisce le pensioni più elevate – Normativa che prevede un adeguamento annuale delle pensioni di vecchiaia – Rivalutazione decrescente accompagnata da una completa esclusione dei redditi da pensione superiori a una certa soglia – Giustificazioni»
I. Introduzione
- 1. Come risulta dalla sentenza Defrenne III (
2), l’eliminazione delle discriminazioni fondate sul sesso fa parte dei diritti fondamentali della persona umana, quali principi generali del diritto dell’Unione europea, di cui la Corte deve garantire l’osservanza.
- 2. A tale riguardo, a partire della sentenza Defrenne II (
3), la Corte ha riconosciuto un’efficacia diretta all’articolo 119 del Trattato CEE (divenuto, previa modifica, articolo 141 CE, divenuto a sua volta articolo 157 TFUE), che prevede l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro. In forza della sentenza del 17 maggio 1990, Barber (C‑262/88; in prosieguo: la «sentenza Barber, EU:C:1990:209 ), l’articolo 119 del Trattato CEE si applica ai regimi professionali di sicurezza sociale (
4), fermo restando che l’efficacia diretta non può essere fatta valere per chiedere il riconoscimento del diritto alla pensione con effetto da una data precedente a quella di detta sentenza (
5). Questa giurisprudenza è ora codificata dal protocollo (n. 33) sull’articolo 157 TFUE e dalla direttiva 2006/54/CE (
6).
- 3. Nel caso di specie, EB, JS e DP (in prosieguo: i «ricorrenti nel procedimento principale») sono dipendenti pubblici federali austriaci di sesso maschile collocati in quiescenza. La normativa nazionale relativa all’adeguamento delle pensioni di vecchiaia per l’anno 2018, loro applicabile, ha attuato una rivalutazione decrescente accompagnata da una completa esclusione dei redditi da pensione superiori a una certa soglia, con la conseguenza che le loro pensioni non sono aumentate o sono aumentate in misura molto contenuta, a differenza di quelle dei pensionati che percepiscono pensioni di importo inferiore.
- 4. Nell’ambito della controversia che li contrappone al Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) (Cassa malattie dei dipendenti ed agenti pubblici, delle ferrovie e del settore minerario, Austria; in prosieguo: la «BVAEB»), i ricorrenti nel procedimento principale hanno sostenuto dinanzi al Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria), il giudice del rinvio, che detta normativa comportava una discriminazione indiretta fondata sul sesso poiché i dipendenti pubblici federali che percepiscono le pensioni di vecchiaia più elevate sono in grande maggioranza uomini.
- 5. Detto giudice chiede alla Corte di pronunciarsi sull’interpretazione dell’articolo 157 TFUE, del protocollo (n. 33) sull’articolo 157 TFUE e della direttiva 2006/54 per sapere se la suddetta normativa sia conforme al diritto dell’Unione.
- 6. Nelle presenti conclusioni proporrò alla Corte di rispondere alle questioni sollevate affermando che, nel caso di specie, il principio della parità di retribuzione si applica senza limitazione dei suoi effetti nel tempo e che, fatte salve le verifiche che spetta a detto giudice compiere, il diritto dell’Unione non osta a una normativa come quella oggetto del procedimento principale, nella misura in cui essa è giustificata da fattori oggettivi estranei a ogni discriminazione fondata sul sesso.
II. Contesto normativo
- A. Diritto dell’Unione
- 7. L’articolo 1 della direttiva 2006/54, dal titolo «Scopo», enuncia quanto segue:
«Lo scopo della presente direttiva è assicurare l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.
A tal fine, essa contiene disposizioni intese ad attuare il principio della parità di trattamento per quanto riguarda:
(...)
c) i regimi professionali di sicurezza sociale. (...)».
- 8. L’articolo 2 di detta direttiva, dal titolo «Definizioni», prevede, al suo paragrafo 1, quanto segue:
«Ai sensi della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:
(...)
- b) discriminazione indiretta: situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell’altro sesso, a meno che detta disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari;
(...)
- f) regimi professionali di sicurezza sociale: regimi non regolati dalla direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale [ (
7) ] aventi lo scopo di fornire ai lavoratori, subordinati o autonomi, raggruppati nell’ambito di un’impresa o di un gruppo di imprese, di un ramo economico o di un settore professionale o interprofessionale, prestazioni destinate a integrare le prestazioni fornite dai regimi legali di sicurezza sociale o di sostituirsi ad esse, indipendentemente dal fatto che l’affiliazione a questi regimi sia obbligatoria o facoltativa».
- 9. L’articolo 5 della direttiva 2006/54, contenuto nel capo 2, intitolato «Parità di trattamento nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale», del titolo II della stessa, così enuncia:
«Fermo restando quanto disposto dall’articolo 4, nei regimi professionali di sicurezza sociale è vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso, specificamente per quanto riguarda:
(...)
- c) il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni».
- 10. L’articolo 7 della direttiva di cui trattasi, dal titolo «Campo di applicazione materiale», prevede, al suo paragrafo 1, lettera a), iii), che le disposizioni contenute in detto capo 2 si applicano ai regimi professionali di sicurezza sociale che assicurano una protezione contro il rischio «vecchiaia», compreso il caso del pensionamento anticipato.
- 11. L’articolo 12 della suddetta direttiva, dal titolo «Effetto retroattivo», al suo paragrafo 1, così dispone:
«Qualsiasi misura di attuazione del presente capo, per quanto riguarda i lavoratori subordinati, comprende tutte le prestazioni di regimi professionali di sicurezza sociale derivanti dai periodi di occupazione successivi al 17 maggio 1990 e ha effetto retroattivo a tale data, fatta eccezione per i lavoratori o i loro aventi diritto che, prima di questa data, abbiano promosso un’azione giudiziaria o proposto un reclamo equivalente a norma del diritto nazionale. In questo caso le misure di attuazione hanno effetto retroattivo alla data dell’8 aprile 1976 e comprendono tutte le prestazioni derivanti da periodi di occupazione successivi a tale data. Per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità dopo l’8 aprile 1976 e anteriormente al 17 maggio 1990, tale data è sostituita dalla data in cui l’articolo 141 del trattato [divenuto l’articolo 157 TFUE] è divenuto applicabile sul loro territorio».
- B. Diritto austriaco
- 12. L’articolo 41 del Bundesgesetz über die Pensionsansprüche der Bundesbeamten, ihrer Hinterbliebenen und Angehörigen (Pensionsgesetz 1965) [legge federale relativa ai diritti pensionistici dei dipendenti pubblici federali, dei loro superstiti e dei loro familiari (legge del 1965 relativa alle pensioni)], del 18 novembre 1965 (
8), nella sua versione in vigore alla data dei fatti di cui al procedimento principale (
9) (in prosieguo: il «PG 1965»), dal titolo «Effetti delle modifiche future alla presente legge federale e adeguamento delle prestazioni periodiche», enuncia quanto segue:
«(...)
(2) Le pensioni di vecchiaia e le pensioni di reversibilità dovute in forza della presente legge (...) devono essere adeguate contemporaneamente e nella stessa misura delle pensioni erogate nell’ambito del regime pensionistico obbligatorio,
- 1. quando il diritto alla pensione è già maturato anteriormente al 1 o gennaio dell’anno interessato
(...)
(4) Si applicano per analogia le modalità di adeguamento delle pensioni fissate all’articolo 711 del[l’Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (legge generale in materia di previdenza sociale) (
10) (in prosieguo: l’«ASVG»)] per l’anno civile 2018 (...). In caso di aumento in forza dell’articolo 711, paragrafo 1, punto 2, dell’ASVG, l’importo totale dell’aumento deve essere imputato alla pensione di vecchiaia o di reversibilità».
- 13. L’articolo 108f dell’ASVG, nella sua versione in vigore alla data dei fatti oggetto del procedimento principale (
11), prevede quanto segue:
«(1) Il Ministro federale della Previdenza sociale, delle Questioni generazionali e della Tutela dei consumatori fissa l’indice di adeguamento per ciascun anno tenendo conto del valore di riferimento.
(2) Il valore di riferimento è fissato in modo che l’aumento delle pensioni risultante dall’adeguamento con il valore di riferimento corrisponda all’aumento dei prezzi al consumo conformemente al paragrafo 3, arrotondato a tre decimali.
(3) L’aumento dei prezzi al consumo va determinato in funzione dell’aumento medio su dodici mesi fino al mese di luglio dell’anno che precede l’anno di adeguamento, facendo ricorso all’indice dei prezzi al consumo per il 2000 o ad ogni altro indice che lo abbia sostituito. A tal fine, occorre calcolare la media aritmetica dei tassi annui di inflazione pubblicati da Statistik Austria [Istituto austriaco di statistica, Austria] per il periodo oggetto del calcolo».
- 14. L’articolo 108h dell’ASVG, nella sua versione in vigore alla data dei fatti oggetto del procedimento principale (
12), così dispone:
«(1) Con effetto al 1 o gennaio di ogni anno,
- a) tutte le pensioni erogate dalla previdenza sociale per le quali il giorno di riferimento (articolo 223, paragrafo 2) è anteriore al 1 o gennaio di tale anno,
(...)
sono moltiplicate per il coefficiente di adattamento. (...)
(2) L’adattamento di cui al paragrafo 1 è effettuato sulla base della pensione riconosciuta in forza delle disposizioni in vigore al 31 dicembre dell’anno precedente (...)».
- 15. L’articolo 711 dell’ASVG, nella sua versione in vigore alla data dei fatti oggetto del procedimento principale (
13), è formulato, al suo paragrafo 1, come segue:
«In deroga all’articolo 108h, paragrafo 1, prima frase, e paragrafo 2, per il 2018 l’aumento delle pensioni non si effettua in base al fattore di adeguamento, bensì secondo le seguenti modalità: l’importo complessivo della pensione (paragrafo 2) è aumentato,
1per importi mensili non superiori a EUR 1500, del 2,2%;
2per importi mensili superiori a EUR 1500 fino a EUR 2000, di EUR 33;
3per importi mensili superiori a EUR 2000 fino a EUR 3355, dell’1,6%;
4per importi mensili superiori a EUR 3355 fino a EUR 4980, in base a un tasso percentuale che diminuisce linearmente tra i sopraccitati valori dall’1,6% fino allo 0%.
Per importi mensili complessivi della pensione superiori a EUR 4980 non si applica alcun aumento».
III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte
- 16. I ricorrenti nel procedimento principale, di sesso maschile e nati rispettivamente nel 1940, nel 1948 e nel 1941, hanno lavorato in qualità di dipendenti pubblici federali in Austria. A seguito del pensionamento, intervenuto rispettivamente nel 2000, 2013 e 2006, essi percepiscono pensioni di vecchiaia in forza del PG 1965, il cui importo mensile lordo era, nel 2017, per il primo EUR 6872,43, per il secondo EUR 4676,48 e, per il terzo, EUR 5713,22.
- 17. Ciascuno dei ricorrenti nel procedimento principale chiedeva alla BVAEB l’adozione di una decisione volta a fissare l’ammontare delle loro pensioni di vecchiaia a partire dal 1 o gennaio 2018. La BVAEB stabiliva che l’ammontare delle pensioni di vecchiaia di EB e di DP non doveva essere adeguato poiché superava il massimale di EUR 4980 mensili di cui all’articolo 711, paragrafo 1, dell’ASVG. Quanto alla pensione di vecchiaia di JS, l’adeguamento veniva determinato applicando una maggiorazione dello 0,2989%.
- 18. I ricorrenti nel procedimento principale proponevano ricorso avverso dette decisioni dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale, Austria), affermando che l’articolo 41, paragrafo 4, del PG 1965, in combinato disposto con l’articolo 711, paragrafo 1, punto 4 e ultima frase, dell’ASVG (in prosieguo: la «normativa di cui trattasi»), che li priva interamente o quasi interamente di una rivalutazione per l’anno 2018 in ragione del loro reddito da pensione di vecchiaia, a differenza di quanto accade per i pensionati che percepiscono somme più contenute, non è conforme al diritto dell’Unione sussistendo una discriminazione indiretta fondata sul sesso.
- 19. A fondamento del loro ricorso, essi sostenevano che la normativa in materia di retribuzione e di pensioni loro applicabile si era progressivamente inasprita dal 1995 e che, dal 31 dicembre 1998, l’adeguamento dell’importo delle pensioni non seguiva più l’andamento delle retribuzioni dei dipendenti pubblici in attività, come previsto dalla normativa in vigore fino a tale data, ma avveniva ormai in funzione di un coefficiente di adattamento che rifletteva in sostanza l’andamento del potere d’acquisto. Essi aggiungevano che negli anni precedenti non era sempre stato attuato l’adeguamento delle pensioni che sarebbe stato necessario per «preservare il valore monetario intrinseco», previsto in linea di principio dalla normativa sull’adeguamento delle pensioni.
- 20. I ricorrenti nel procedimento principale producevano un’analisi statistica volta a mostrare la ripartizione per sesso e per importo dei beneficiari di pensioni di vecchiaia e di pensioni di reversibilità rientranti nel PG 1965. Da detta analisi risulterebbe che la categoria dei beneficiari di pensioni di vecchiaia di importo superiore a EUR 4980 mensili comprendeva in totale 8417 uomini e 1086 donne. Prendendo in considerazione le sole pensioni di vecchiaia, all’interno di detta categoria di pensionati vi sarebbero 8417 uomini e 1040 donne. Per contro, il numero totale di beneficiari di pensioni di vecchiaia della funzione pubblica federale austriaca sarebbe pari a 79491 uomini e 22470 donne. Nel corso del procedimento dinanzi al Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale), tali cifre non sarebbero state contestate né dalla BVAEB, né da detto giudice.
- 21. Nelle sentenze riguardanti EB e DP, rispettivamente del 29 novembre e del 10 dicembre 2018, il giudice suddetto constatava che la normativa di cui trattasi interessa, nella parte relativa all’articolo 711, paragrafo 1, ultima frase, dell’ASVG, molti più uomini che donne poiché la categoria di persone che percepiscono pensioni superiori alla base di calcolo massima comprende soprattutto uomini. Per contro, il medesimo giudice non compiva alcun accertamento di questo tipo nella sentenza riguardante JS, pronunciata, tenuto conto dell’importo mensile della pensione di vecchiaia da quest’ultimo percepita, sulla base di tale normativa nella parte relativa all’articolo 711, paragrafo 1, punto 4, dell’ASVG.
- 22. Con le suddette sentenze, il Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) respingeva i ricorsi dei ricorrenti nel procedimento principale. A tale riguardo, detto giudice riteneva che la giurisprudenza della Corte tratta dalla sentenza del 20 ottobre 2011, Brachner ( C‑123/10 , EU:C:2011:675 ), non fosse applicabile nel caso di specie poiché i procedimenti principali non concernono una discriminazione relativa alle pensioni minime, bensì un trattamento sfavorevole in ragione del sesso per i beneficiari delle pensioni più elevate, che deve essere valutato alla luce di un criterio diverso. Il suddetto giudice stabiliva altresì che il fatto che l’appartenenza alla categoria dei beneficiari delle pensioni più elevate sia associata a un trattamento sfavorevole in sede di incremento della prestazione di cui trattasi non poteva comportare l’insorgenza di alcuna discriminazione.
- 23. I ricorrenti nel procedimento principale proponevano un ricorso per cassazione ( Revision ) avverso dette sentenze dinanzi al giudice del rinvio, il quale riuniva le cause.
- 24. Detto giudice osserva che i ricorrenti nel procedimento principale percepiscono le loro pensioni di vecchiaia ai sensi non dell’ASVG ma del PG 1965, le cui disposizioni, se pertinenti nel caso di specie, si applicano alle pensioni dei funzionari nati prima del 1955, assunti in seno alla funzione pubblica non oltre il 2005 e successivamente collocati in quiescenza.
- 25. A parere del suddetto giudice, tenuto conto della giurisprudenza della Corte, le pensioni di vecchiaia percepite dai ricorrenti nel procedimento principale rientrano nella nozione di «retribuzione», ai sensi dell’articolo 157 TFUE, e devono essere considerate come prestazioni versate a titolo di «regime professionale di sicurezza sociale», a norma del protocollo (n. 33) sull’articolo 157 TFUE e del capo 2 del titolo II della direttiva 2006/54.
- 26. Lo stesso giudice sottolinea che il protocollo e l’articolo 12 della direttiva 2006/54 prevedono una limitazione degli effetti nel tempo del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne con riferimento alle «prestazioni di regimi professionali di sicurezza sociale», che trova la sua origine nella sentenza Barber. Per gli Stati membri che, come la Repubblica d’Austria, hanno aderito all’accordo sullo Spazio economico europeo (
14) il 1 o gennaio 1994, il principio succitato non può essere invocato per prestazioni pensionistiche relative a periodi lavorativi antecedenti a tale data.
- 27. Il giudice del rinvio si chiede se e in quale misura tale limitazione incida sulla possibilità per i ricorrenti nel procedimento principale di avvalersi del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne con riferimento alla normativa di cui trattasi, relativa all’adeguamento delle pensioni di vecchiaia per l’anno 2018. Esso ritiene che siano ipotizzabili tre interpretazioni.
- 28. Secondo la prima interpretazione proposta dal suddetto giudice, l’adeguamento delle pensioni di vecchiaia costituisce un elemento della prestazione riconducibile a periodi di occupazione anteriori al 1 o gennaio 1994, la data di riferimento, il che precluderebbe ai ricorrenti nel procedimento principale ogni possibilità di invocare il principio della parità di trattamento come previsto dell’articolo 157 TFUE e della direttiva 2006/54. Tuttavia, questa prima interpretazione contrasta sia con i chiarimenti forniti dalla Corte, segnatamente, nella sentenza del 6 ottobre 1993, Ten Oever ( C‑109/91 , EU:C:1993:833 ), sia con la formulazione del protocollo (n. 33) sull’articolo 157 TFUE.
- 29. In base alla seconda interpretazione, i periodi di occupazione maturati impedirebbero di invocare l’applicazione del principio della parità di trattamento nella misura in cui sono anteriori alla data di riferimento. Occorrerebbe quindi calcolare, per ciascuno dei ricorrenti nel procedimento principale, la parte dei rispettivi periodi di occupazione successivi al 1 o gennaio 1994 rispetto all’insieme dei loro periodi di occupazione e riconoscere loro un adeguamento della pensione di vecchiaia in modo non discriminatorio solo per detta parte.
- 30. La terza interpretazione consiste nel considerare che la limitazione degli effetti nel tempo del principio della parità di trattamento non si applica a elementi della prestazione quali un adeguamento annuale delle pensioni di vecchiaia. A parere del giudice del rinvio, la giurisprudenza della Corte andrebbe nel senso di tale interpretazione.
- 31. Detto giudice osserva inoltre che, ai sensi dell’articolo 108h dell’ASVG, l’importo delle pensioni di vecchiaia deve essere adeguato annualmente in funzione del tasso di inflazione. Orbene, in forza della normativa di cui trattasi, i dipendenti pubblici che percepiscono una pensione di vecchiaia mensile superiore a un determinato importo sarebbero svantaggiati rispetto a quelli la cui pensione di vecchiaia è meno elevata, poiché, a differenza di questi ultimi, è stato loro negato integralmente o quasi integralmente ogni aumento per l’anno 2018. La questione se una discriminazione indiretta fondata sul sesso risultante da detta normativa possa, se del caso, essere considerata giustificata alla luce del diritto dell’Unione rivestirebbe un’importanza determinante ai fini della definizione delle cause oggetto del procedimento principale.
- 32. A tale riguardo, la BVAEB ha sostenuto dinanzi al giudice del rinvio che la disciplina di cui trattasi persegue, oltre al classico obiettivo del mantenimento del potere di acquisto delle pensioni, anche una finalità avente una «componente sociale». Infatti, se l’adeguamento delle pensioni dovesse avvenire ogni anno in ragione di una percentuale uniforme senza distinguere in base al loro importo, detto adeguamento farebbe insorgere molto rapidamente un «divario ingiustificabile». Sarebbe quindi comprensibile, sia dal punto di vista del mantenimento del potere d’acquisto sia di detta componente sociale, che il legislatore nazionale intervenga per regolare la situazione «dando una spinta» alle pensioni di importo contenuto, senza riconoscere la necessità di rafforzare il potere d’acquisto per i trattamenti pensionistici molto superiori alla media. La degressività per scaglioni scelta dal legislatore nel quadro dell’adeguamento delle pensioni di vecchiaia per l’anno 2018 sarebbe giustificata dal fatto che le pensioni di importo ridotto o medio sono state toccate da un aumento superiore alla media dei costi dei prodotti alimentari e del costo della vita (cibo, bevande, abitazione).
- 33. Il giudice del rinvio nutre dubbi quanto al carattere necessario, idoneo e, soprattutto, coerente della normativa di cui trattasi. Essa sarebbe infatti circoscritta ai beneficiari di pensioni di vecchiaia benché esistano strumenti di politica sociale adeguati, il cui ambito di applicazione è definito in maniera oggettiva, come le aliquote progressive dell’imposta sul reddito, i trasferimenti e le altre prestazioni di assistenza finanziate mediante imposta. Inoltre, in forza del diritto interno, le persone interessate dall’articolo 41 del PG 1965, vale a dire i dipendenti pubblici in quiescenza, si troverebbero in una situazione particolare che le distingue in modo essenziale dai beneficiari di pensioni erogate da sistemi previdenziali, poiché la pensione di vecchiaia di un dipendente pubblico è una retribuzione di diritto pubblico che deve essere considerata come una compensazione per i servizi resi. Secondo la giurisprudenza del Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale, Austria), la caratteristica sostanziale delle pensioni di vecchiaia dei dipendenti pubblici risiede, inter alia, nel fatto che il vincolo che lega il dipendente pubblico al suo datore di lavoro è un rapporto giuridico a vita, nell’ambito del quale anche la pensione di vecchiaia costituisce una prestazione erogata esclusivamente dal datore di lavoro. Così, mentre le pensioni erogate nel quadro dei sistemi previdenziali si fondano sul principio di un finanziamento mediante contributi e sono dovute da un ente assicurativo, i contributi dei dipendenti pubblici in servizio attivo non sono versati alla cassa di un regime pensionistico assicurativo, ma al bilancio dello Stato.
- 34. Non solo: nel procedere ad un intervento di rilievo quanto all’adeguamento delle pensioni dei dipendenti pubblici per l’anno 2018, il legislatore nazionale avrebbe omesso di adottare una siffatta misura di «perequazione sociale» rispetto ai dipendenti pubblici in attività, per i quali non è stata applicato alcuna degressività in sede di adeguamento delle retribuzioni per l’anno 2018. I dipendenti pubblici in attività avrebbero beneficiato di un incremento generale del 2,33% che non si è limitato a un adeguamento all’inflazione, ma ha comportato, altresì, un aumento supplementare giustificato dal fatto che i funzionari avrebbero diritto a trarre parzialmente vantaggio dalla crescita economica. Allo stesso modo, detto legislatore sarebbe intervenuto unicamente nel quadro del regime professionale di previdenza sociale dei dipendenti pubblici, astenendosi invece nel contempo da interventi analoghi negli altri regimi professionali di sicurezza sociale, ad esempio privata, scelta questa che non sembrerebbe coerente.
- 35. A parere del giudice del rinvio, si pone anche la questione se, nell’esaminare la proporzionalità e la coerenza della normativa di cui trattasi, sia consentito concentrarsi unicamente su un anno, considerato isolatamente, o se occorra tener conto del fatto che non si è trattato di una misura unica nel suo genere, poiché il legislatore aveva già derogato in più occasioni per singoli anni al regime di adeguamento fondamentale introdotto nel corso del 2004. Uno dei ricorrenti nel procedimento principale avrebbe così sostenuto, senza essere contestato dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale), che tra il suo pensionamento e l’anno 2017, l’adeguamento della sua pensione ha comportato una riduzione complessiva del 22% rispetto al recupero corretto dell’inflazione e, dopo l’entrata in vigore della normativa di cui trattasi, del 25% in totale.
- 36. Occorre infine stabilire se l’esistenza di una categoria di persone definita dal fatto che fruisce di pensioni di vecchiaia più elevate e comprende una percentuale maggiore di uomini poiché – a causa degli svantaggi subiti storicamente dalle donne nella vita lavorativa – questi hanno raggiunto più di frequente posizioni che comportavano pensioni di vecchiaia più elevate, costituisca a tutti gli effetti un motivo di giustificazione o escluda la possibilità di invocare, in un contesto siffatto, una discriminazione a danno degli uomini.
- 37. È in tale contesto che il Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1)
Se la limitazione dell’ambito di applicazione temporale del principio della parità di trattamento tra uomini e donne, risultante dalla sentenza C‑262/88, Barber, nonché dal protocollo n. 33 sull’articolo 157 TFUE e dall’articolo 12 della direttiva [2006/54], debba essere interpretata nel senso che un pensionato (austriaco) non può legittimamente invocare il principio della parità di trattamento o può invocarlo solo (proporzionalmente) per la parte del diritto riconducibile a periodi lavorativi successivi al 1 o gennaio 1994 per far valere di essere stato discriminato da norme in materia di adeguamento delle pensioni dei dipendenti pubblici per l’annualità 2018 quali quelle applicate nei procedimenti principali.
- 2) Se il principio della parità di trattamento tra uomini e donne (ai sensi dell’articolo 157 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 5 della direttiva 2006/54) debba essere interpretato nel senso che una disparità di trattamento indiretta, quale quella eventualmente risultante dalle norme sull’adeguamento delle pensioni del 2018, applicabili nei procedimenti principali, risulta giustificata, anche tenendo conto di misure analoghe adottate in precedenza e della perdita considerevole causata dal loro effetto cumulativo, rispetto ad un adeguamento inflazionistico del valore reale delle pensioni (del 25% nel caso di specie), in particolare
- al fine di evitare che si crei un “divario” (che si produrrebbe in caso di un adeguamento regolare ad un tasso unico) tra le pensioni di vecchiaia più alte e quelle più basse, ancorché puramente nominale e ininfluente sul rapporto tra i valori;
- al fine di realizzare una generale “componente sociale”, nel senso di rafforzare il potere d’acquisto dei beneficiari di pensioni più basse, nonostante a) tale obiettivo possa anche essere raggiunto senza limitare l’adeguamento delle pensioni più elevate, e b) il legislatore non preveda parimenti una tale misura anche per rafforzare il potere d’acquisto delle retribuzioni più basse dei dipendenti pubblici tramite un adeguamento all’inflazione (a scapito dell’adeguamento delle retribuzioni più elevate), né abbia adottato alcuna normativa relativa a un intervento analogo di rivalutazione delle pensioni erogate da altri regimi professionali di sicurezza sociale (senza partecipazione dello Stato) al fine di rafforzare il potere d’acquisto delle pensioni più basse (a scapito dell’adeguamento delle pensioni più elevate);
- al fine di mantenere e finanziare “il sistema”, quand’anche le pensioni di vecchiaia dei dipendenti pubblici siano dovute non da un sistema di tipo assicurativo e contributivo proprio di un ente assicurativo, bensì dallo Stato federale, in quanto datore di lavoro dei dipendenti pubblici in quiescenza, come retribuzione per il lavoro svolto, di modo che determinanti non sarebbero la conservazione o il finanziamento di un sistema, ma, in definitiva, considerazioni di bilancio;
- poiché sussiste un motivo di giustificazione autonomo oppure (preliminarmente a ciò) è esclusa a priori l’esistenza di una discriminazione indiretta fondata sul sesso, ai sensi della direttiva 2006/54, a danno degli uomini, se il numero statisticamente molto più elevato di uomini nel gruppo dei beneficiari di pensioni più alte deve essere considerato come la conseguenza di una tipica assenza di pari opportunità per le donne in materia di occupazione e impiego, in particolare in passato; o
- poiché la normativa è consentita in quanto azione positiva ai sensi dell’articolo 157, paragrafo 4, TFUE».
- 38. Hanno presentato osservazioni scritte i ricorrenti nel procedimento principale, il governo austriaco e la Commissione europea. DP ha depositato altresì osservazioni scritte supplementari.
IV. Analisi
- A. Sulla prima questione pregiudiziale
- 39. Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se il protocollo (n. 33) sull’articolo 157 TFUE e l’articolo 12 della direttiva 2006/54 debbano essere interpretati nel senso che la limitazione degli effetti nel tempo del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile previsto da dette disposizioni si applichi a una normativa nazionale relativa a prestazioni erogate in forza di un regime professionale di sicurezza sociale che prevede un adeguamento annuale delle pensioni di vecchiaia posteriore al 1 o gennaio 1994, quando i periodi di lavoro della persona interessata si collocano in parte prima di tale data.
- 40. In via preliminare, occorre verificare se pensioni di vecchiaia come quelle dei ricorrenti nel procedimento principale rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 157 TFUE e della direttiva 2006/54.
- 41. A norma dell’articolo 157, paragrafo 2, TFUE, per «retribuzione» si intende il salario o trattamento normale di base o minimo e tutti gli altri vantaggi pagati direttamente o indirettamente, in contanti o in natura, dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell’impiego di quest’ultimo. Secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di «retribuzione», ai sensi della disposizione succitata, deve essere interpretata in senso ampio e comprende, segnatamente, tutti i benefici, in contanti o in natura, attuali o futuri, purché siano consentiti, sia pure indirettamente, dal datore di lavoro al lavoratore in base all’impiego di quest’ultimo, in forza di un contratto di lavoro, di disposizioni di legge o a titolo volontario (
15).
- 42. Per quanto attiene, in particolare, alle pensioni erogate ai dipendenti pubblici federali in forza del PG 1965, la Corte ha osservato che l’importo della pensione di vecchiaia dipende dai periodi di servizio e dai periodi assimilabili nonché dal trattamento che il funzionario percepiva. La pensione di vecchiaia costituisce un pagamento futuro in contanti, versato dal datore di lavoro ai suoi dipendenti, quale diretta conseguenza del rapporto di lavoro di questi ultimi. Tale pensione è considerata infatti, secondo il diritto naturale, come una retribuzione che continua ad essere corrisposta nel contesto di un rapporto di servizio che prosegue successivamente all’ammissione del funzionario al beneficio delle prestazioni pensionistiche. La Corte ha quindi stabilito che detta pensione costituisce, a tale titolo, una «retribuzione» ai sensi dell’articolo 157, paragrafo 2, TFUE (
16).
- 43. Inoltre, l’articolo 1, lettera c), della direttiva 2006/54 enuncia che essa contiene disposizioni intese ad attuare il principio della parità di trattamento per quanto riguarda i «regimi professionali di sicurezza sociale». L’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva di cui trattasi definisce questi ultimi come i «regimi non regolati dalla direttiva [79/7] aventi lo scopo di fornire ai lavoratori, subordinati o autonomi, raggruppati nell’ambito di un’impresa o di un gruppo di imprese, di un ramo economico o di un settore professionale o interprofessionale, prestazioni destinate a integrare le prestazioni fornite dai regimi legali di sicurezza sociale o di sostituirsi ad esse, indipendentemente dal fatto che l’affiliazione a questi regimi sia obbligatoria o facoltativa».
- 44. Dalla giurisprudenza della Corte emerge che il regime pensionistico dei dipendenti pubblici federali previsto nel quadro del PG 1965 costituisce un regime che fornisce ai lavoratori di un determinato settore professionale prestazioni destinate a sostituirsi alle prestazioni fornite da un regime legale di sicurezza sociale, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/54. Infatti, i dipendenti pubblici federali sono esclusi dal regime di assicurazione pensionistica istituito dall’ASVG in ragione del loro impiego nella funzione pubblica dello Stato federale, considerato che il loro rapporto di lavoro conferisce loro un diritto a prestazioni relative al collocamento a riposo equivalenti a quelle previste dal regime di assicurazione di collocamento a riposo (
17).
- 45. Pertanto, come osservato dal giudice del rinvio, pensioni di vecchiaia come quelle percepite dai ricorrenti nel procedimento principale devono essere considerate come una «retribuzione», ai sensi dell’articolo 157, paragrafo 2, TFUE, e come prestazioni versate a titolo di un «regime professionale di sicurezza sociale», a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/54, cosicché esse rientrano nell’ambito di applicazione di quest’ultima.
- 46. Per quanto concerne tali prestazioni, il diritto dell’Unione ha previsto una limitazione nel tempo dell’applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile. A questo proposito, nella sentenza Barber, la Corte ha stabilito che considerazioni tassative di certezza del diritto ostano alla rimessa in discussione di rapporti giuridici che hanno esaurito i loro effetti nel passato dal momento che in tal caso l’equilibrio finanziario di numerosi regimi pensionistici di deroga convenzionale rischierebbe di essere retroattivamente sconvolto e che si deve, tuttavia, predisporre un’eccezione a favore di chi si sia adoperato in tempo utile per salvaguardare i propri diritti. In base a detta sentenza, non può essere ammessa alcuna limitazione degli effetti di detta interpretazione per quanto riguarda il diritto alla pensione a decorrere dalla data della sentenza succitata, con la conseguenza che l’efficacia diretta dell’articolo 119 del Trattato CEE (divenuto, previa modifica, articolo 157 TFUE) non può essere fatta valere per chiedere il riconoscimento del diritto alla pensione con effetto da una data precedente a quella di detta stessa sentenza, ad eccezione dei lavoratori o dei loro aventi diritto che, prima di tale data, hanno esperito un’azione giurisdizionale o proposto un ricorso equivalente a norma del diritto nazionale (
18).
- 47. Pertanto, conformemente alla sentenza Barber, l’efficacia diretta dell’articolo 119 del Trattato CEE (divenuto, previa modifica, l’articolo 157 TFUE) può essere fatta valere, per esigere la parità di trattamento in materia di pensioni erogate da regimi professionali, soltanto con riferimento alle prestazioni dovute per i periodi lavorativi successivi al 17 maggio 1990, data di detta sentenza, fatta salva l’eccezione prevista (
19). Questa limitazione è ripresa dal protocollo (n. 33) sull’articolo 157 TFUE, la cui formulazione è identica al protocollo (n. 2) sull’articolo 119 del Trattato CE, il quale presenta un collegamento evidente con la sentenza Barber poiché si riferisce in particolare alla stessa data del 17 maggio 1990 (
20). Una siffatta limitazione compare parimenti nell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2006/54.
- 48. Nel caso di specie, alla luce della giurisprudenza della Corte, posto che i fatti oggetto del procedimento principale riguardano periodi di lavoro collocati sia prima che dopo l’adesione della Repubblica d’Austria all’accordo sullo Spazio economico europeo e all’Unione, il principio della parità di retribuzione tra uomini e donne non può essere invocato per prestazioni pensionistiche relative a periodi di lavoro precedenti al 1 o
gennaio 1994 (
21).
- 49. Dalla decisione di rinvio risulta che la normativa di cui trattasi, concernente l’adeguamento delle pensioni per l’anno 2018 nel quadro del PG 1965, ha previsto una rivalutazione decrescente con un’esclusione totale al di sopra di un determinato reddito da pensione. Ne consegue che i ricorrenti nel procedimento principale non hanno beneficiato in alcuna misura (EB e DP) o in misura oltremodo limitata (JS) di un aumento delle pensioni, in ragione del loro importo mensile superiore a EUR 4980, o vicino ad esso, a differenza dei pensionati che percepiscono pensioni di importo inferiore. Essi hanno sostenuto dinanzi al giudice del rinvio che la categoria dei beneficiari di pensioni di importo mensile superiore a EUR 4 980 è composta in grande maggioranza da uomini, i quali sarebbero così vittime di una discriminazione fondata sul sesso.
- 50. Detto giudice si chiede in quale misura i ricorrenti nel procedimento principale possano invocare il principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile per affermare che la normativa di cui trattasi comporta una discriminazione fondata sul sesso vietata dal diritto dell’Unione. A tale riguardo, il suddetto giudice menziona tre possibili interpretazioni (
22), ritenendo che numerosi argomenti depongano a favore della terza, secondo cui la limitazione degli effetti nel tempo del principio della parità di retribuzione previsto dal protocollo (n. 33) sull’articolo 157 TFUE e dall’articolo 12 della direttiva 2006/54 non si applica a un adeguamento annuale delle pensioni di vecchiaia come quello oggetto del procedimento principale.
- 51. Condivido l’analisi del giudice del rinvio. Detto protocollo enuncia infatti che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 157 TFUE, le prestazioni in virtù di un regime professionale di sicurezza sociale non saranno considerate come retribuzione se e nella misura in cui esse possono essere attribuite ai periodi di occupazione precedenti il 17 maggio 1990 (
23). Orbene, come risulta dalla giurisprudenza della Corte (
24), detto protocollo deve essere letto alla luce della sentenza Barber. A questo proposito, la causa che ha dato luogo a detta sentenza riguardava il fatto che un lavoratore di sesso femminile aveva diritto a una pensione di vecchiaia immediatamente a seguito del suo licenziamento per motivi economici, mentre, in un caso analogo, un lavoratore di sesso maschile della stessa età poteva esigere soltanto una pensione differita (
25). La Corte ha stabilito che l’efficacia diretta dell’articolo 119 del Trattato CEE (divenuto, previa modifica, articolo 157 TFUE) non poteva essere fatta valere per chiedere il riconoscimento del diritto alla pensione con effetto da una data precedente a quella di detta sentenza (
26).
- 52. Tuttavia, nel caso di specie, le cause oggetto del procedimento principale non vertono sul riconoscimento di un diritto a pensione. I ricorrenti nel procedimento principale sono stati collocati in quiescenza successivamente al 1 o gennaio 1994 e beneficiano di una pensione di cui non contestano né la data di riconoscimento, né l’importo fissato inizialmente. Essi non rimettono nemmeno in discussione l’ammontare della loro pensione in collegamento con i versamenti effettuati in passato, né con i periodi di occupazione anteriori al 1 o gennaio 1994.
- 53. I ricorrenti nel procedimento principale invocano il principio della parità di retribuzione unicamente con riferimento alla normativa relativa all’adeguamento delle pensioni di vecchiaia per l’anno 2018. Tale adeguamento opera solo per detto anno e non ha effetto retroattivo. Date le circostanze, ritengo che non vi sia motivo di limitare l’applicazione del principio della parità di retribuzione alla parte dei loro diritti pensionistici che possono essere ricondotti a periodi di occupazione successivi al 1 o gennaio 1994. Al contrario, i ricorrenti nel procedimento principale possono invocare pienamente detto principio, senza limitazione degli effetti nel tempo.
- 54. Propongo pertanto di rispondere alla prima questione affermando che il protocollo (n. 33) sull’articolo 157 TFUE e l’articolo 12 della direttiva 2006/54 devono essere interpretati nel senso che la limitazione degli effetti nel tempo del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile previsto da dette disposizioni non si applica a una normativa nazionale relativa a prestazioni erogate in forza di un regime professionale di sicurezza sociale, che prevede un adeguamento annuale delle pensioni di vecchiaia posteriore al 1 o gennaio 1994, anche quando i periodi di occupazione della persona interessata si collocano in parte prima di tale data.
- B. Sulla seconda questione pregiudiziale
- 55. Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’articolo 157 TFUE e l’articolo 5 della direttiva 2006/54 debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che prevede un adeguamento annuale delle pensioni di vecchiaia dei dipendenti pubblici nazionali sotto forma di una rivalutazione decrescente accompagnata da una completa esclusione dei redditi da pensione superiori a una certa soglia ove detta normativa colpisca negativamente in proporzione significativamente maggiore gli uomini rispetto alle donne.
- 56. Ai sensi dell’articolo 5, lettera c), della direttiva 2006/54, è vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso nel calcolo delle prestazioni erogate nei regimi professionali di sicurezza sociale che, conformemente all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), iii), di tale direttiva, assicurano una protezione, in particolare, contro il rischio «vecchiaia» (
27).
- 57. Si deve constatare, anzitutto, che una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale non comporta una discriminazione direttamente fondata sul sesso, dal momento che essa si applica indistintamente ai lavoratori e alle lavoratrici.
- 58. Quanto alla questione se una normativa siffatta determini una discriminazione indiretta fondata sul sesso, tale nozione è definita, ai fini della direttiva 2006/54, all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), di quest’ultima, come la situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso, rispetto a persone dell’altro sesso, a meno che detta disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.
- 59. Come osservato dal giudice del rinvio, in forza della normativa di cui trattasi, i dipendenti pubblici federali che percepiscono una pensione di vecchiaia mensile superiore a un determinato importo sono svantaggiati rispetto a quelli la cui pensione di vecchiaia è meno elevata, poiché le loro pensioni non hanno beneficiato di alcun aumento.
- 60. Tenuto conto dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/54, la Corte ha dichiarato che l’esistenza di un siffatto particolare svantaggio potrebbe essere dimostrata, segnatamente, se fosse provato che una normativa nazionale colpisce negativamente in proporzione significativamente maggiore le persone di un determinato sesso rispetto a quelle dell’altro sesso (
28). La valutazione dei fatti che consentono di presumere l’esistenza di una discriminazione indiretta è una questione di competenza del giudice nazionale, secondo il diritto o la prassi nazionale, che possono prevedere, in particolare, che la discriminazione indiretta sia accertata con qualsiasi mezzo, compresa l’evidenza statistica (
29). Pertanto, spetta a detto giudice valutare in qual misura i dati statistici prodotti dinanzi ad esso siano affidabili e se possano essere presi in considerazione, vale a dire se, in particolare, non riflettano fenomeni puramente fortuiti o congiunturali e se siano sufficientemente significativi (
30).
- 61. A tale riguardo, il giudice del rinvio afferma che, sulla base degli accertamenti compiuti dal Bundesverwaltungsgericht (Corte amministrativa federale) con riferimento alle cause riguardanti EB e DP, non è escluso che siano soddisfatte le condizioni statistiche di una discriminazione indiretta fondata sul sesso. Ove il giudice del rinvio dovesse giungere alla conclusione che la normativa di cui trattasi colpisce negativamente in proporzione significativamente maggiore gli uomini delle donne, spetterebbe a detto giudice verificare in quale misura una tale differenza di trattamento possa tuttavia essere giustificata da fattori oggettivi estranei a ogni discriminazione fondata sul sesso, come risulta dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/54.
- 62. Conformemente alla giurisprudenza della Corte, tale ipotesi ricorre, in particolare, se gli strumenti scelti rispondono a uno scopo legittimo di politica sociale, sono idonei a conseguire l’obiettivo perseguito dalla disciplina in esame e sono necessari a tal fine, fermo restando che essi possono essere considerati idonei a garantire l’obiettivo indicato solo se soddisfano realmente l’intento di raggiungerlo e se sono attuati in maniera coerente e sistematica (
31). È allo Stato membro interessato, quale autore della norma che si presume discriminatoria, che spetta dimostrare che detta norma risponde ad un obiettivo legittimo di politica sociale, che tale obiettivo è estraneo a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso e che lo stesso Stato poteva ragionevolmente ritenere che gli strumenti prescelti fossero idonei alla realizzazione di detto obiettivo (
32). La Corte ha altresì dichiarato che, nello scegliere i provvedimenti atti a realizzare gli obiettivi della loro politica sociale e occupazionale, gli Stati membri dispongono di un’ampia discrezionalità (
33).
- 63. Dalla giurisprudenza della Corte risulta inoltre che, sebbene spetti in ultima analisi al giudice nazionale, che è il solo competente a valutare i fatti e ad interpretare il diritto nazionale, stabilire se ed entro quali limiti la disposizione di legge di cui trattasi sia giustificata da tale fattore oggettivo, la Corte, chiamata a fornire ad esso risposte utili nell’ambito di un rinvio pregiudiziale, è competente per dare indicazioni, vertenti sugli atti del procedimento principale nonché sulle osservazioni scritte e orali sottopostele, idonee a consentire al giudice nazionale di pronunciarsi (
34).
- 64. Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio e dalle osservazioni scritte del governo austriaco risulta che la normativa di cui trattasi persegue, oltre all’obiettivo del mantenimento del potere di acquisto delle pensioni, una finalità avente una «componente sociale», nel senso che, con riferimento all’anno 2018, l’incremento superiore alla media dei beni di consumo corrente (prodotti alimentari) ha toccato in maniera più forte i dipendenti pubblici in quiescenza che percepiscono pensioni di importo modesto. Il peculiare meccanismo di adeguamento delle pensioni previsto da detta normativa sarebbe stato finalizzato a compensare la perdita di potere d’acquisto specifico dei redditi più modesti e medi grazie a un adeguamento più consistente rispetto a quello normalmente previsto dall’articolo 108h dell’ASVG. Inoltre, secondo il governo austriaco, la rivalutazione decrescente delle pensioni accompagnata da una completa esclusione dei redditi da pensione superiori a una certa soglia avrebbe consentito al sistema delle pensioni dei dipendenti pubblici, finanziato non attraverso contributi, ma con risorse statali, di realizzare un risparmio (
35). La normativa di cui trattasi si porrebbe così nell’ottica di un finanziamento sostenibile delle prestazioni e dell’equità generazionale.
- 65. A tal riguardo, la Corte ha dichiarato che, benché considerazioni di bilancio non possano giustificare una discriminazione a sfavore di uno dei sessi, gli obiettivi consistenti nell’assicurare il finanziamento sostenibile delle prestazioni pensionistiche e nel ridurre il divario tra i livelli delle pensioni finanziate dallo Stato possono essere considerati, tenuto conto dell’ampio margine di discrezionalità di cui godono gli Stati membri, come obiettivi legittimi di politica sociale estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso (
36).
- 66. Ciò premesso, occorre ritenere che la normativa di cui trattasi sia oggettivamente giustificata da finalità legittime ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/54.
- 67. Nel caso di specie, fatte salve le verifiche che spetta al giudice del rinvio effettuare al riguardo, la normativa sembra idonea a perseguire finalità siffatte. Infatti, da una parte, il risparmio ottenuto grazie al mancato adeguamento delle pensioni di vecchiaia più elevate ha consentito di rivalutare le pensioni più ridotte realizzando un contenimento dei costi di bilancio per lo Stato volto ad assicurare il finanziamento a lungo termine delle pensioni dei dipendenti pubblici (
37).
- 68. Dall’altra, come sottolinea la Commissione, un’indicizzazione delle pensioni di vecchiaia al tasso di inflazione non modifica di per sé le differenze di livello tra le diverse pensioni e il divario tra queste ultime resterebbe invariato dal punto di vista matematico. Tuttavia, la volontà del legislatore nazionale di proteggere anzitutto le pensioni di vecchiaia meno elevate è un obiettivo di politica sociale accettabile nella misura in cui il rialzo dei prezzi pesa soprattutto sul tenore di vita delle persone che percepiscono pensioni di vecchiaia di importo modesto. Nella specie, poiché la normativa di cui trattasi incide soltanto sulle prestazioni il cui importo supera una determinata soglia, essa ha l’effetto di ravvicinare queste ultime al livello delle pensioni meno elevate (
38).
- 69. La normativa de qua non sembra comportare misure che vadano al di là di quanto necessario per raggiungere gli obiettivi perseguiti, in particolare poiché le limitazioni all’aumento delle pensioni previste all’articolo 711 dell’ASVG sono scaglionate in funzione degli importi delle prestazioni concesse (
39).
- 70. Alla luce degli argomenti addotti dal giudice del rinvio, occorre verificare se una normativa come quella oggetto del procedimento principale sia attuata in maniera coerente e sistematica.
- 71. In primo luogo, detto giudice osserva che la normativa di cui trattasi concerne esclusivamente i beneficiari di pensioni di vecchiaia benché esistano strumenti di politica sociale adeguati, come le aliquote progressive dell’imposta sul reddito o le prestazioni di assistenza finanziate mediante imposta. Tuttavia, a mio parere, l’esistenza di altri strumenti di politica sociale non può privare uno Stato membro della possibilità di modulare l’adeguamento dell’importo delle pensioni di vecchiaia. Nell’ambito dell’ampio potere discrezionale di cui dispone, detto Stato membro deve avere la facoltà di utilizzare tali diversi mezzi, insieme o separatamente, nell’ottica di perseguire una finalità legittima di politica sociale.
- 72. In secondo luogo, il suddetto giudice sottolinea che, mentre le pensioni erogate nel quadro dei sistemi previdenziali si fondano sul principio di un finanziamento mediante contributi e sono dovute da un ente assicurativo, i contributi dei dipendenti pubblici in servizio attivo non sono versati alla cassa di un regime pensionistico assicurativo, bensì al bilancio dello Stato. A mio avviso, questa differenza nello status giuridico dei dipendenti pubblici e delle persone che versano contributi a un regime di sicurezza sociale non significa che le pensioni di vecchiaia dei dipendenti pubblici debbano necessariamente essere rivalutate in maniera uniforme in funzione del tasso di inflazione. Infatti, il finanziamento sostenibile delle pensioni di vecchiaia e la riduzione del divario tra i livelli delle pensioni, obiettivi legittimi di politica sociale estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, possono applicarsi sia a un regime pensionistico finanziato dallo Stato sia a un regime fondato sui contributi versati a un ente assicurativo.
- 73. In terzo luogo, lo stesso giudice osserva che il legislatore nazionale, pur avendo effettuato un intervento di rilievo nell’adeguare le pensioni dei dipendenti pubblici per l’anno 2018, avrebbe omesso di adottare una siffatta misura di «perequazione sociale» rispetto ai dipendenti pubblici in attività, per i quali non è stata applicata alcuna degressività in sede di adeguamento delle retribuzioni per l’anno 2018. Tuttavia, ritengo che, nel verificare se gli strumenti scelti per rispondere a una finalità legittima di politica sociale siano stati attuati in maniera coerente e sistematica, occorra fare riferimento alla categoria interessata, vale a dire a quella dei dipendenti in quiescenza. A tale riguardo, spetta al giudice del rinvio verificare se, come sostiene il governo austriaco, la normativa di cui trattasi si applichi allo stesso modo a tutti i beneficiari di una pensione statale. In caso negativo, detta normativa non sembrerebbe coerente sotto tale profilo. In caso affermativo, la differenza tra le pensioni di vecchiaia dei dipendenti pubblici e i trattamenti dei dipendenti pubblici in attività non rientra, a mio avviso, nell’ambito di applicazione dell’articolo 5 della direttiva 2006/54, che mira unicamente a vietare ogni discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale.
- 74. In quarto luogo, il giudice del rinvio osserva che il legislatore è intervenuto unicamente nel quadro del regime professionale di previdenza sociale dei dipendenti pubblici, astenendosi invece nel contempo da interventi analoghi negli altri regimi professionali di sicurezza sociale, ad esempio privata. Per quanto attiene a questo argomento, mi sembra, ancora una volta, che esso non rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 5 della direttiva 2006/54. Occorre infatti esaminare se, per quanto riguarda il regime professionale di sicurezza sociale di cui trattasi e quelli dello stesso tipo, sia rispettato il principio della parità di retribuzione tra i lavoratori di sesso maschile e i lavoratori di sesso femminile. L’attuazione di detto principio non richiede che la normativa nazionale si applichi nello stesso modo a tutti i regimi professionali di sicurezza sociale dello Stato membro, compresi quelli non rientranti nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/54.
- 75. In quinto luogo, il giudice del rinvio osserva che, a seguito dell’entrata in vigore della normativa di cui trattasi, per uno dei ricorrenti nel procedimento principale la pensione di vecchiaia si è ridotta del 25% rispetto a un corretto recupero dell’inflazione a partire dalla data del suo collocamento in quiescenza. Nelle loro osservazioni scritte, i ricorrenti nel procedimento principale sostengono che, quali dipendenti pubblici legati al loro datore di lavoro da un rapporto di lavoro di diritto pubblico, l’elemento decisivo consiste nell’avvenuta erogazione da parte loro di una prestazione lavorativa corrispondente a una retribuzione rivista, oggi, al ribasso. Tuttavia, a mio avviso, tale situazione rientra nel diritto interno e nella politica sociale che lo Stato membro intende adottare. Infatti, il diritto dell’Unione non impone che l’ammontare di una pensione di vecchiaia segua il tasso di inflazione e resti stabile, in valuta costante. Per quanto concerne, in particolare, l’articolo 157 TFUE e la direttiva 2006/54, di cui è richiesta l’interpretazione, tali disposizioni prevedono unicamente l’applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne, nell’ambito del quale, come osservato, la riduzione del divario tra i livelli di pensioni di vecchiaia finanziate dallo Stato rappresenta una finalità legittima di politica sociale e nell’ambito del quale gli Stati membri dispongono di un ampio margine di discrezionalità.
- 76. In termini generali, mi sembra che questi primi cinque argomenti sollevati dal giudice del rinvio riguardino i limiti che possono essere posti alla libertà d’azione di uno Stato membro nel settore della politica sociale. Essi non riguardano, in quanto tali, il principio della parità di trattamento nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2006/54, che impone che, nell’ambito di tale regime, sia garantita la parità tra uomini e donne.
- 77. Infine, il giudice del rinvio si chiede se favorire le donne sotto il profilo della rivalutazione delle pensioni di vecchiaia, in ragione degli svantaggi da loro storicamente subiti nella vita lavorativa, costituisca una finalità legittima ai sensi dell’articolo 157, paragrafo 4, TFUE. A questo proposito, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, la disposizione di cui trattasi non può essere applicata a una normativa nazionale se essa si limita a concedere alle donne una pensione di vecchiaia più elevata senza porre rimedio ai problemi che esse possono incontrare nel corso della loro carriera lavorativa e considerando che tale aumento non appare idoneo a compensare gli svantaggi ai quali sarebbero esposte le donne, aiutandole in tale carriera, e ad assicurare così l’effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa (
40).
- 78. Ne consegue che, a mio avviso, con riserva delle verifiche che spetta al giudice del rinvio compiere, una normativa come quella oggetto del procedimento principale è attuata in maniera coerente e sistematica.
- 79. In conclusione, desidero sottolineare che, come osservato dal giudice del rinvio nella seconda questione pregiudiziale, la sovra-rappresentazione statistica degli uomini nella categoria delle persone che percepiscono pensioni di vecchiaia più elevate trae origine dalle minori opportunità delle donne rispetto agli uomini a livello occupazionale. Infatti, il divario tra l’importo delle pensioni degli uomini e quelle delle donne è frutto, storicamente, delle differenze nel percorso professionale. A mio avviso, l’applicazione del principio della parità di trattamento nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale, come previsto dall’articolo 157 TFUE e dalla direttiva 2006/54, non mira a far perdurare detta disparità di trattamento mantenendo gli uomini in una situazione nettamente più favorevole. Ne deriva che i requisiti per la giustificazione di un’eventuale discriminazione indiretta fondata sul sesso devono esser proporzionalmente di minore portata (
41).
- 80. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo di rispondere alla seconda questione che l’articolo 157 TFUE e l’articolo 5 della direttiva 2006/54 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che prevede un adeguamento annuale delle pensioni di vecchiaia dei dipendenti pubblici nazionali sotto forma di una rivalutazione decrescente accompagnata da una completa esclusione dei redditi da pensione superiori a una certa soglia, ove detta normativa colpisca negativamente in proporzione significativamente maggiore gli uomini rispetto alle donne, a condizione che detta normativa sia giustificata da fattori oggettivi estranei a ogni discriminazione fondata sul sesso.
V. Conclusione
- 81. Alla luce delle suesposte considerazioni, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria) nel modo seguente:
- 1) Il protocollo (n. 33) sull’articolo 157 TFUE e l’articolo 12 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, devono essere interpretati nel senso che la limitazione degli effetti nel tempo del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile prevista da dette disposizioni non si applica a una normativa nazionale relativa a prestazioni erogate in forza di un regime professionale di sicurezza sociale, che prevede un adeguamento annuale delle pensioni di vecchiaia posteriore al 1 o gennaio 1994, anche quando i periodi di occupazione della persona interessata si collocano in parte prima di tale data.
- 2) L’articolo 157 TFUE e l’articolo 5 della direttiva 2006/54 devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che prevede un adeguamento annuale delle pensioni di vecchiaia dei dipendenti pubblici nazionali sotto forma di una rivalutazione decrescente accompagnata da una completa esclusione dei redditi da pensione superiori a una certa soglia, ove detta normativa colpisca negativamente in proporzione significativamente maggiore gli uomini rispetto alle donne, a condizione che detta normativa sia giustificata da fattori oggettivi estranei a ogni discriminazione fondata sul sesso.
(
1) Lingua originale: il francese.
(
2) Sentenza del 15 giugno 1978, Defrenne, detta Defrenne III ( 149/77 , EU:C:1978:130 , punti 26 e 27 ).
(
3) Sentenza dell’8 aprile 1976, Defrenne, detta Defrenne II ( 43/75 , EU:C:1976:56 , punto 40 ).
(
4) Sentenza Barber, punto 30.
(
5) Sentenza Barber, punto 45. Esiste un’eccezione per i lavoratori o i loro aventi diritto che, prima di questa data, hanno esperito un’azione giurisdizionale o proposto un ricorso equivalente a norma del diritto nazionale applicabile.
(
6) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego ( GU 2006, L 204, pag. 23 ).
(
7) GU 1979, L 6, pag. 24 .
(
8) BGBl., 340/1965.
(
9) BGBl. I, 151/2017.
(
10) BGBl., 189/1955.
(
11) BGBl. I, 29/2017.
(
12) BGBl. I, 111/2010.
(
13) BGBl. I, 151/2017.
(
14) Accordo firmato il 2 maggio 1992 ( GU 1994, L 1, pag. 3 ) e approvato con la decisione 94/1/CE, CECA del Consiglio e della Commissione, del 13 dicembre 1993, relativa alla conclusione dell’accordo sullo Spazio economico europeo tra le Comunità europee, i loro Stati membri e la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione elvetica ( GU 1994, L 1, pag. 1 ).
(
15) Sentenza dell’8 maggio 2019, Praxair MRC ( C‑486/18 , EU:C:2019:379 , punto 70 e giurisprudenza citata).
(
16) Sentenza del 21 gennaio 2015, Felber ( C‑529/13 , EU:C:2015:20 , punto 23 ).
(
17) Sentenza del 16 giugno 2016, Lesar ( C‑159/15 , EU:C:2016:451 , punto 28 ).
(
18) Punti 44 e 45 della sentenza Barber. V., altresì, sentenza del 23 ottobre 2003, Schönheit e Becker ( C‑4/02 e C‑5/02 , EU:C:2003:583 , punto 99 ).
(
19) Sentenza del 23 ottobre 2003, Schönheit e Becker ( C‑4/02 e C‑5/02 , EU:C:2003:583 , punto 100 e giurisprudenza citata).
(
20) V., in tal senso, sentenza del 23 ottobre 2003, Schönheit e Becker ( C‑4/02 e C‑5/02 , EU:C:2003:583 , punto 101 e giurisprudenza citata).
(
21) V., per analogia, sentenza del 12 settembre 2002, Niemi ( C‑351/00 , EU:C:2002:480 , punti 54 e 55 ). Nello stesso senso, l’articolo 12, paragrafo 3, della direttiva 2006/54 dispone che «[p]er gli Stati membri la cui adesione alla Comunità sia successiva al 17 maggio 1990 e che al 1 o gennaio 1994 erano parti contraenti dell’accordo sullo Spazio economico europeo, la data del 17 maggio 1990 (...) è sostituita da quella del 1 o gennaio 1994».
(
22) V. paragrafi da 28 a 30 delle presenti conclusioni.
(
23) L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2006/54 è formulato in termini quasi identici a quelli del protocollo (n. 33) sull’articolo 157 TFUE, stabilendo che «[q]ualsiasi misura di attuazione del presente capo, per quanto riguarda i lavoratori subordinati, comprende tutte le prestazioni di regimi professionali di sicurezza sociale derivanti dai periodi di occupazione successivi al 17 maggio 1990 e ha effetto retroattivo a tale data». Queste due disposizioni fanno salva un’eccezione non applicabile a cause come quelle oggetto del procedimento principale.
(
24) V. paragrafo 47 delle presenti conclusioni.
(
25) Sentenza Barber, punto 38.
(
26) Fatta salva un’eccezione non applicabile a cause come quelle oggetto del procedimento principale.
(
27) Sentenza del 24 settembre 2020, YS (Pensioni aziendali del personale dirigente) (C‑223/19; in prosieguo: la «sentenza YS, EU:C:2020:753 , punto 41 ).
(
28) Sentenza YS, punto 49 e giurisprudenza citata.
(
29) Sentenza YS, punto 50 e giurisprudenza citata.
(
30) Sentenza YS, punto 51 e giurisprudenza citata. Sottolineo che tali dati statistici hanno un valore solo relativo e non possono essere intesi come un riferimento assoluto al fine di accertare un particolare svantaggio a carico delle persone di un sesso rispetto alle persone dell’altro sesso.
(
31) Sentenza YS, punto 56 e giurisprudenza citata.
(
32) Sentenza del 17 luglio 2014, Leone ( C‑173/13 , EU:C:2014:2090 , punto 55 e giurisprudenza citata).
(
33) Sentenza YS, punto 57 e giurisprudenza citata.
(
34) V., in tal senso, sentenza YS, punto 58 e giurisprudenza citata.
(
35) Osservo che, nelle sue osservazioni scritte, DP contesta che detti obiettivi rappresentino il fondamento della normativa di cui trattasi.
(
36) Sentenza YS, punti 60 e 61. V., altresì, sentenza del 21 gennaio 2021, INSS ( C‑843/19 , EU:C:2021:55 , punto 38 ).
(
37) V., a tal riguardo, conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa NK (Pensioni aziendali del personale dirigente) ( C‑223/19 , EU:C:2020:356 , paragrafo 79 ), secondo cui il legislatore sembra perseguire l’obiettivo del contenimento della spesa pubblica in modo completo e sistematico.
(
38) V., in tal senso, sentenza YS, punto 63.
(
39) V., in tal senso, sentenza YS, punto 65.
(
40) V., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2019, Instituto Nacional de la Seguridad Social (Integrazione della pensione per le madri) ( C‑450/18 , EU:C:2019:1075 , punto 65 e giurisprudenza citata).
(
41) V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa NK (Pensioni aziendali del personale dirigente) ( C‑223/19 , EU:C:2020:356 , paragrafo 76 ).
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