Conclusioni dell’avvocato generale A. Rantos, presentate il 27 gennaio 2022.

Priimta 2022-01-27 · ECLI:EU:C:2022:61 · General Court · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Teismas
General Court
Data
2022-01-27
ECLI
ECLI:EU:C:2022:61
Originalas
EUR-Lex ↗
Santrauka
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CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

ATHANASIOS RANTOS

presentate il 27 gennaio 2022 (

Causa C‑405/20

EB,

JS,

DP

contro

Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB)

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Corte amministrativa, Austria)]

«Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Articolo 157 TFUE – Protocollo (n. 33) sull’articolo 157 TFUE – Parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile – Limitazione degli effetti nel tempo – Direttiva 2006/54/CE – Pari opportunità e parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego – Articoli 5 e 12 – Divieto di qualsiasi discriminazione indiretta fondata sul sesso – Regimi professionali di sicurezza sociale – Pensioni di vecchiaia dei dipendenti pubblici nazionali – Proporzione di uomini nella categoria che percepisce le pensioni più elevate – Normativa che prevede un adeguamento annuale delle pensioni di vecchiaia – Rivalutazione decrescente accompagnata da una completa esclusione dei redditi da pensione superiori a una certa soglia – Giustificazioni»

I. Introduzione

II. Contesto normativo

«Lo scopo della presente direttiva è assicurare l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.

A tal fine, essa contiene disposizioni intese ad attuare il principio della parità di trattamento per quanto riguarda:

(...)

c) i regimi professionali di sicurezza sociale. (...)».

«Ai sensi della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

(...)

(...)

«Fermo restando quanto disposto dall’articolo 4, nei regimi professionali di sicurezza sociale è vietata qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata sul sesso, specificamente per quanto riguarda:

(...)

«Qualsiasi misura di attuazione del presente capo, per quanto riguarda i lavoratori subordinati, comprende tutte le prestazioni di regimi professionali di sicurezza sociale derivanti dai periodi di occupazione successivi al 17 maggio 1990 e ha effetto retroattivo a tale data, fatta eccezione per i lavoratori o i loro aventi diritto che, prima di questa data, abbiano promosso un’azione giudiziaria o proposto un reclamo equivalente a norma del diritto nazionale. In questo caso le misure di attuazione hanno effetto retroattivo alla data dell’8 aprile 1976 e comprendono tutte le prestazioni derivanti da periodi di occupazione successivi a tale data. Per gli Stati membri che hanno aderito alla Comunità dopo l’8 aprile 1976 e anteriormente al 17 maggio 1990, tale data è sostituita dalla data in cui l’articolo 141 del trattato [divenuto l’articolo 157 TFUE] è divenuto applicabile sul loro territorio».

«(...)

(2) Le pensioni di vecchiaia e le pensioni di reversibilità dovute in forza della presente legge (...) devono essere adeguate contemporaneamente e nella stessa misura delle pensioni erogate nell’ambito del regime pensionistico obbligatorio,

(...)

(4) Si applicano per analogia le modalità di adeguamento delle pensioni fissate all’articolo 711 del[l’Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (legge generale in materia di previdenza sociale) (

«(1) Il Ministro federale della Previdenza sociale, delle Questioni generazionali e della Tutela dei consumatori fissa l’indice di adeguamento per ciascun anno tenendo conto del valore di riferimento.

(2) Il valore di riferimento è fissato in modo che l’aumento delle pensioni risultante dall’adeguamento con il valore di riferimento corrisponda all’aumento dei prezzi al consumo conformemente al paragrafo 3, arrotondato a tre decimali.

(3) L’aumento dei prezzi al consumo va determinato in funzione dell’aumento medio su dodici mesi fino al mese di luglio dell’anno che precede l’anno di adeguamento, facendo ricorso all’indice dei prezzi al consumo per il 2000 o ad ogni altro indice che lo abbia sostituito. A tal fine, occorre calcolare la media aritmetica dei tassi annui di inflazione pubblicati da Statistik Austria [Istituto austriaco di statistica, Austria] per il periodo oggetto del calcolo».

«(1) Con effetto al 1 o gennaio di ogni anno,

(...)

sono moltiplicate per il coefficiente di adattamento. (...)

(2) L’adattamento di cui al paragrafo 1 è effettuato sulla base della pensione riconosciuta in forza delle disposizioni in vigore al 31 dicembre dell’anno precedente (...)».

«In deroga all’articolo 108h, paragrafo 1, prima frase, e paragrafo 2, per il 2018 l’aumento delle pensioni non si effettua in base al fattore di adeguamento, bensì secondo le seguenti modalità: l’importo complessivo della pensione (paragrafo 2) è aumentato,

Per importi mensili complessivi della pensione superiori a EUR 4980 non si applica alcun aumento».

III. Procedimento principale, questioni pregiudiziali e procedimento dinanzi alla Corte

«1)

Se la limitazione dell’ambito di applicazione temporale del principio della parità di trattamento tra uomini e donne, risultante dalla sentenza C‑262/88, Barber, nonché dal protocollo n. 33 sull’articolo 157 TFUE e dall’articolo 12 della direttiva [2006/54], debba essere interpretata nel senso che un pensionato (austriaco) non può legittimamente invocare il principio della parità di trattamento o può invocarlo solo (proporzionalmente) per la parte del diritto riconducibile a periodi lavorativi successivi al 1 o gennaio 1994 per far valere di essere stato discriminato da norme in materia di adeguamento delle pensioni dei dipendenti pubblici per l’annualità 2018 quali quelle applicate nei procedimenti principali.

IV. Analisi

gennaio 1994 (

V. Conclusione

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