Sentenza della Corte (Seduta plenaria) del 10 dicembre 2018.

Priimta 2018-12-10 · ECLI:EU:C:2018:999 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-621/18
Teismas
Court of Justice
Data
2018-12-10
ECLI
ECLI:EU:C:2018:999
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsPirmininkasR. Silva de LapuertaTeisėjasJ.-C. BonichotTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasA. PrechalTeisėjasM. VilarasTeisėjasE. ReganTeisėjasT. von DanwitzTeisėjasC. ToaderTeisėjasF. BiltgenTeisėjasK. JürimäeTeisėjasC. LycourgosTeisėjasA. RosasTeisėjasE. JuhászTeisėjasM. IlešičTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasM. SafjanTeisėjasD. ŠvábyTeisėjas · pranešėjasC.G. FernlundTeisėjasC. VajdaTeisėjasS. RodinTeisėjasP.G. XuerebTeisėjasN. PiçarraTeisėjasL.S. RossiTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasM. Campos Sánchez-BordonaKanclerisL. Hewlett
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Seduta Plenaria)

10 dicembre 2018 (*1) (

i

)

«Rinvio pregiudiziale – Articolo 50 TUE – Notifica da parte di uno Stato membro della propria intenzione di recedere dall’Unione europea – Conseguenze della notifica – Diritto di revoca unilaterale della notifica – Presupposti»

Nella causa C‑621/18,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Court of Session, Inner House, First Division (Scotland) [Corte per le cause civili in formazione di appello, prima sezione (Scozia), Regno Unito], con decisione del 3 ottobre 2018, pervenuta in cancelleria alla medesima data, nel procedimento

Andy Wightman,

Ross Greer,

Alyn Smith,

David Martin,

Catherine Stihler,

Jol y on Maugham ,

Joanna Cherry

contro

Secretary of State for Exiting the European Union,

con l’intervento di:

Chris Leslie,

Tom Brake,

LA CORTE (seduta plenaria),

composta da K. Lenaerts, presidente, R. Silva de Lapuerta, vicepresidente, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, A. Prechal, M. Vilaras, E. Regan, T. von Danwitz, C. Toader, F. Biltgen, K. Jürimäe e C. Lycourgos, presidenti di sezione, A. Rosas, E. Juhász, M. Ilešič, J. Malenovský, L. Bay Larsen, M. Safjan, D. Šváby, C.G. Fernlund (relatore), C. Vajda, S. Rodin, P.G. Xuereb, N. Piçarra e L.S. Rossi, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez‑Bordona,

cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 27 novembre 2018,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 dicembre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto internazionale

«Articolo 65. Procedura da seguire in materia di nullità, estinzione, recesso di una parte o sospensione della applicazione di un trattato

(…)

Articolo 67. Atti per dichiarare la nullità di un trattato, la sua estinzione, per realizzare il recesso o sospendere l’applicazione di un trattato

Articolo 68. Revoca delle notifiche e degli strumenti previsti dagli articoli 65 e 67

Una notifica o uno strumento previsti dagli articoli 65 e 67 possono essere revocati in ogni momento prima che abbiano avuto effetto».

Diritto dell’Unione

«L’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini».
«1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall’Unione.

Per maggioranza qualificata s’intende quella definita conformemente all’articolo 238, paragrafo 3, lettera b), [TFUE].

Diritto del Regno Unito

«(…)

(…)».

«(1)

L’accordo di recesso può essere ratificato soltanto se:

e

(…)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

«Nel caso in cui uno Stato membro abbia notificato al Consiglio europeo, ai sensi dell’articolo 50 TUE, la propria intenzione di recedere dall’Unione europea, se il diritto dell’Unione europea consenta che tale notifica sia revocata unilateralmente dallo Stato membro notificante e, qualora così fosse, a quali condizioni e con quale effetto nei confronti dello Stato membro che rimane nell’Unione europea».

Procedimento dinanzi alla Corte

Sulla questione pregiudiziale

Sulla ricevibilità

Nel merito

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (seduta plenaria) dichiara:

L’articolo 50 TUE deve essere interpretato nel senso che, nel caso in cui uno Stato membro abbia notificato al Consiglio europeo, ai sensi di detta disposizione, la propria intenzione di recedere dall’Unione europea, la menzionata disposizione consente a tale Stato membro, fintanto che non sia entrato in vigore un accordo di recesso concluso tra detto Stato membro e l’Unione europea o, in mancanza di siffatto accordo, fino a quando non sia scaduto il termine di due anni previsto al paragrafo 3 del medesimo articolo, eventualmente prorogato in conformità di tale paragrafo, di revocare unilateralmente la notifica, in maniera univoca e incondizionata, mediante comunicazione scritta al Consiglio europeo, dopo che lo Stato membro interessato abbia assunto la decisione di revoca conformemente alle sue norme costituzionali. La revoca in parola è finalizzata a confermare l’appartenenza dello Stato membro di cui trattasi all’Unione europea in termini immutati per quanto riguarda il suo status di Stato membro e pone fine alla procedura di recesso.

Firme

(*1) Lingua processuale: l’inglese.

(

i

) Il punto 45 del presente testo è stato oggetto di una modifica di ordine linguistico, successivamente alla sua pubblicazione iniziale.

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