Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 aprile 2020.

Priimta 2020-04-02 · ECLI:EU:C:2020:267 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-567/18
Teismas
Court of Justice
Data
2020-04-02
ECLI
ECLI:EU:C:2020:267
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasE. ReganTeisėjasI. JarukaitisTeisėjasE. JuhászTeisėjas · pranešėjasM. IlešičTeisėjasC. LycourgosGeneralinis advokatasM. Campos Sánchez-BordonaKanclerisD. Dittert
institution_agentSaulius Lukas Kalėda
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

2 aprile 2020 (*1)

[Testo rettificato con ordinanza del 15 giugno 2020]

«Rinvio pregiudiziale – Marchio dell’Unione europea – Regolamento (CE) n. 207/2009 – Articolo 9 – Regolamento (UE) 2017/1001 – Articolo 9 – Diritti conferiti dal marchio – Uso – Stoccaggio di prodotti al fine di offrirli o di immetterli in commercio – Magazzinaggio in vista della spedizione di prodotti, venduti su un sito per il commercio on-line, che violano un diritto di marchio»

Nella causa C‑567/18,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), con decisione del 26 luglio 2018, pervenuta in cancelleria il 7 settembre 2018, nel procedimento

Coty Germany GmbH

contro

Amazon Services Europe Sàrl,

Amazon Europe Core Sàrl,

Amazon FC Graben GmbH,

Amazon EU Sàrl,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, I. Jarukaitis, E. Juhász, M. Ilešič (relatore) e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: D. Dittert, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 19 settembre 2019,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 novembre 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Regolamento n. 207/2009

«1. Il marchio [dell’Unione europea] conferisce al suo titolare un diritto esclusivo. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

(...)

(...)».

Regolamento 2017/1001

«1. La registrazione del marchio UE conferisce al titolare un diritto esclusivo.

(...)

(...)».

Direttiva 2000/31/CE

«Gli Stati membri provvedono affinché, nella prestazione di un servizio della società dell’informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

Direttiva 2004/48/CE

«Gli Stati membri assicurano che, in presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato una violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano emettere nei confronti dell’autore della violazione un’ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

«Se una persona che conserva per conto di un terzo prodotti che violano un diritto di marchio, senza essere a conoscenza di tale violazione, effettui lo stoccaggio di tali prodotti ai fini dell’offerta o dell’immissione in commercio, nel caso in cui solo il terzo, e non anche essa stessa, intenda offrire o immettere in commercio detti prodotti».

Sulla questione pregiudiziale

Sulla ricevibilità

Nel merito

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

L’articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio [dell’Unione europea], e l’articolo 9, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che una persona che conservi per conto di un terzo prodotti che violano un diritto di marchio, senza essere a conoscenza di tale violazione, si deve ritenere che non stocchi tali prodotti ai fini della loro offerta o della loro immissione in commercio ai sensi delle succitate disposizioni, qualora non persegua essa stessa dette finalità.

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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