Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 dicembre 2019.

Priimta 2019-12-19 · ECLI:EU:C:2019:1118 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-453/18
Teismas
Court of Justice
Data
2019-12-19
ECLI
ECLI:EU:C:2019:1118
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasJ.‑C. BonichotTeisėjasM. SafjanTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjas · pranešėjasC. ToaderTeisėjasN. JääskinenGeneralinis advokatasE. SharpstonKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

19 dicembre 2019 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento – Regolamento (CE) n. 1896/2006 – Fornitura di documenti complementari a fondamento del credito – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Controllo da parte del giudice adito nel quadro di una domanda d’ingiunzione di pagamento europea»

Nelle cause riunite C‑453/18 e C‑494/18,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Juzgado de Primera Instancia n. 11 de Vigo (Tribunale di primo grado n. 11 di Vigo, Spagna) e dallo Juzgado de Primera Instancia n. 20 de Barcelona (Tribunale di primo grado n. 20 di Barcellona, Spagna), con decisioni del 28 giugno e del 17 luglio 2018, pervenute in cancelleria l’11 e il 27 luglio 2018, nei procedimenti

Bondora AS

contro

Carlos V.C . (C‑453/18),

XY (C‑494/18),

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, M. Safjan, L. Bay Larsen, C. Toader (relatrice) e N. Jääskinen, giudici,

avvocato generale: E. Sharpston

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 31 ottobre 2019,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

Direttiva 93/38/CEE

«1. La presente direttiva è volta a ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore.
«Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».
«1. Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive (…)».
«1. Gli Stati membri, nell’interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori.

(…)».

Regolamento n. 1896 /2006

«(9)

Il presente regolamento intende semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento e assicurare la libera circolazione in tutti gli Stati membri dell’ingiunzione di pagamento europea definendo norme minime il cui rispetto rende superflui, nello Stato membro di esecuzione, procedimenti intermedi per il riconoscimento e l’esecuzione.

(…)

(…)

«Il presente regolamento intende

«Il presente regolamento si applica, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale (…)».
«Ai fini del presente regolamento si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito».
«Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(…)

«1. La domanda d’ingiunzione di pagamento europea è presentata utilizzando il modulo standard A riprodotto nell’Allegato I.

e

(…)».

«Il giudice a cui è presentata la domanda d’ingiunzione di pagamento europea valuta, quanto prima e sulla scorta del contenuto del modulo di domanda, se siano soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7 e se il credito sia fondato. Tale esame può essere effettuato mediante una procedura automatizzata».
«1. In caso di mancato rispetto dei requisiti di cui all’articolo 7 e a meno che il credito sia manifestamente infondato o la domanda irricevibile, il giudice dà al ricorrente la possibilità di completare o rettificare la domanda. Il giudice utilizza il modulo standard B riprodotto nell’Allegato II.
«1. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 8, il giudice emette quanto prima, di norma entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, un’ingiunzione di pagamento europea utilizzando il modulo standard E riprodotto nell’Allegato V.

Il periodo di 30 giorni non comprende i tempi utilizzati dal ricorrente per completare, rettificare o modificare la domanda.

oppure

«1. Il convenuto può presentare opposizione all’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice d’origine utilizzando il modulo standard F riprodotto nell’Allegato VI, che gli viene consegnato unitamente all’ingiunzione di pagamento europea.

(…)».

Diritto spagnolo

«2. La domanda d’ingiunzione di pagamento europea è presentata mediante il modulo standard A di cui all’allegato I del regolamento n. 1896/2006, senza che occorra produrre alcuna documentazione; qualora venga prodotta, detta documentazione è irricevibile.

(…)

«Se il credito azionato è fondato su un contratto tra una società o un professionista e un consumatore o utente, il Letrado de la Administración de Justicia (cancelliere) deve comunicarlo al giudice prima [dell’emissione] dell’ingiunzione di pagamento affinché questi possa valutare l’eventuale carattere abusivo di tutte le clausole che costituiscono il fondamento della domanda o intervengono nella determinazione dell’importo esigibile.

Il giudice esamina d’ufficio se una delle clausole che costituiscono il fondamento della domanda o intervengono nella determinazione dell’importo esigibile possa essere qualificata come abusiva. Qualora ritenga che una clausola possa essere considerata abusiva, concede alle parti un termine di cinque giorni per presentare le loro osservazioni. Dopo avere sentito le parti, il giudice si pronuncia con ordinanza entro cinque giorni. Questa fase non richiede l’intervento di un avvocato o di un procuratore.

Ove il giudice riconosca il carattere abusivo di una o più clausole contrattuali, l’ordinanza emanata stabilisce le conseguenze di tale accertamento dichiarando l’infondatezza della domanda o disponendo la prosecuzione del procedimento senza applicazione delle clausole considerate tali.

Ove non ravvisi la presenza di clausole abusive, il giudice rende una dichiarazione in tal senso e il Letrado de la Administración de Justicia (cancelliere) invia al debitore un’ingiunzione nei termini previsti nel paragrafo 1.

L’ordinanza così pronunciata è in ogni caso direttamente impugnabile».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

Causa C‑453/18

«1)

Se l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, come interpretato dalla giurisprudenza, debba essere interpretato nel senso che osta a una norma nazionale, quale la ventitreesima disposizione finale [della LEC], secondo cui, ai fini della domanda d’ingiunzione di pagamento europea, non è necessario produrre alcuna documentazione e, qualora sia prodotta, detta documentazione non deve essere ammessa.

Causa C‑494/18

«1)

Se sia compatibile con l’articolo 38 della Carta, con l’articolo 6, paragrafo 1, [TUE] e con gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 13/93, una normativa nazionale come il paragrafo [2] della ventitreesima disposizione finale della [LEC], che non consente di fornire né di richiedere un contratto né il dettaglio del credito in una domanda [del credito] in cui il convenuto è un consumatore e vi sono elementi indicanti che potrebbero essere reclamati importi basati su clausole abusive.

Procedimento dinanzi alla Corte

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima e seconda questione nei procedimenti C‑453/18 e C‑494/18, nonché sulla terza questione nel procedimento C‑494/18

Sulla quarta questione nella causa C‑494/18

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 7, paragrafo 2, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, nonché l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, quali interpretati dalla Corte e letti alla luce dell’articolo 38 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che consentono a un «giudice», ai sensi di detto regolamento, adito nel contesto di un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, di chiedere al creditore informazioni complementari relative alle clausole del contratto invocate a fondamento del credito in questione, al fine di effettuare il controllo d’ufficio del carattere eventualmente abusivo di dette clausole e, di conseguenza, nel senso che ostano a una normativa nazionale che dichiara irricevibili i documenti complementari forniti a tal fine.

Firme

(*1) Lingua processuale: lo spagnolo.

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