Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 17 maggio 2018.

Priimta 2018-05-17 · ECLI:EU:C:2018:324 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-531/16
Teismas
Court of Justice
Data
2018-05-17
ECLI
ECLI:EU:C:2018:324
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasT. von DanwitzTeisėjasC. VajdaTeisėjas · pranešėjasE. JuhászTeisėjasK. JürimäeTeisėjasC. LycourgosGeneralinis advokatasM. Campos Sánchez-BordonaKanclerisA. Calot Escobar
institution_agentA. SteiblytėVyriausybės atstovasDeividas KriaučiūnasVyriausybės atstovasG. TaluntytėVyriausybės atstovasR. Butvydytė
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

17 maggio 2018 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/18/CE – Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi – Sussistenza di rapporti fra offerenti che hanno presentato offerte separate per il medesimo appalto – Obblighi degli offerenti, dell’amministrazione aggiudicatrice e del giudice nazionale»

Nella causa C‑531/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema di Lituania), con decisione dell’11 ottobre 2016, pervenuta in cancelleria il 18 ottobre 2016, nel procedimento

Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras,

« Ecoservice projektai» UAB , già «Specializuotas transportas» UAB

con l’intervento di:

«VSA Vilnius» UAB,

«Švarinta» UAB,

«Specialus autotransportas» UAB,

«Ecoservice» UAB,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, C. Vajda, E. Juhász (relatore), K. Jürimäe e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 22 novembre 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Direttiva 89/665

«Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che, per quanto riguarda gli appalti disciplinati dalla direttiva 2004/18/CE, le decisioni prese dalle amministrazioni aggiudicatrici possano essere oggetto di un ricorso efficace e, in particolare, quanto più rapido possibile, secondo le condizioni previste negli articoli da 2 a 2 septies della presente direttiva, sulla base del fatto che hanno violato il diritto comunitario in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici o le norme nazionali che lo recepiscono».
«Gli Stati membri provvedono affinché i provvedimenti presi in merito alle procedure di ricorso di cui all’articolo 1 prevedano i poteri che consentono di:

(…)

(…)».

Direttiva 2004/18

«Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità, in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza».
«Può essere escluso dalla partecipazione all’appalto ogni operatore economico:

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se la libera circolazione delle persone e dei servizi sancita, rispettivamente, dagli articoli 45 TFUE e 56 TFUE, i principi della parità di trattamento degli offerenti e di trasparenza sanciti dall’articolo 2 della direttiva 2004/18 e il principio, che discende da questi, della libera e leale concorrenza tra gli operatori economici (letti in combinato disposto tra loro o separatamente, ma non limitandosi a tali disposizioni) debbano essere interpretati nel senso che:

se offerenti collegati, i cui legami economici, amministrativi, finanziari o di altra natura possono dare adito a dubbi quanto alla loro indipendenza e alla protezione di informazioni confidenziali e/o possono offrire loro i presupposti (potenziali) per avere un vantaggio rispetto ad altri offerenti, che hanno deciso di presentare offerte separate (indipendenti) nella procedura di aggiudicazione d’appalto pubblico, abbiano in ogni caso l’obbligo di svelare i loro legami all’amministrazione aggiudicatrice, anche se detta autorità non lo chiede esplicitamente, senza riguardo alla circostanza se le disposizioni nazionali in materia di appalti pubblici stabiliscano o meno che detto obbligo di fatto esiste.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni prima e seconda

Sulle questioni dalla terza alla quinta

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 2 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che:

Firme

(*1) Lingua processuale: il lituano.

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