Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 marzo 2019.

Priimta 2019-03-07 · ECLI:EU:C:2019:177 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-420/16
Teismas
Court of Justice
Data
2019-03-07
ECLI
ECLI:EU:C:2019:177
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasR. Silva de LapuertaTeisėjasJ.‑C. BonichotTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasE. ReganTeisėjas · pranešėjasS. RodinGeneralinis advokatasP. MengozziKanclerisR. Şereş
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

7 marzo 2019 (*1)

«Impugnazione – Diritto delle istituzioni – Iniziativa dei cittadini – Regolamento (UE) n. 211/2011 – Registrazione della proposta di iniziativa dei cittadini – Articolo 4, paragrafo 2, lettera b) – Condizione che la proposta non esuli manifestamente dalla competenza della Commissione europea a presentare una proposta di atto legislativo ai fini dell’applicazione dei trattati – Onere della prova – Coesione economica, sociale e territoriale – Articolo 174 TFUE – Iniziativa dei cittadini “Politica di coesione per l’uguaglianza delle regioni e la preservazione delle culture regionali” – Domanda di registrazione – Rifiuto della Commissione»

Nel procedimento C‑420/16 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 28 luglio 2016,

Balázs-Árpád Izsák , residente in Târgu Mureş (Romania),

Attila Dabis , residente in Budapest (Ungheria),

rappresentati da D. Sobor, ügyvéd,

ricorrenti,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea , rappresentata da K. Banks, K. Talabér-Ritz, H. Krämer e B.-R. Killmann, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

Ungheria , rappresentata da M.Z. Fehér, in qualità di agente;

Repubblica ellenica;

Romania , rappresentata da R.H. Radu, C.R. Canţăr, C.-M. Florescu, L. Liţu ed E. Gane, in qualità di agenti;

Repubblica slovacca , rappresentata da B. Ricziová, in qualità di agente,

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Prima Sezione, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, E. Regan e S. Rodin (relatore), giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: R. Şereş, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 maggio 2018,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 ottobre 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

«(1)

Il trattato sull’Unione europea (TUE) rafforza la cittadinanza dell’Unione e potenzia ulteriormente il funzionamento democratico dell’Unione, prevedendo, tra l’altro, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione mediante l’iniziativa dei cittadini europei. Tale procedura offre la possibilità ai cittadini di rivolgersi direttamente alla Commissione sottoponendole una richiesta in cui la invita a presentare una proposta di un atto legislativo dell’Unione, ai fini dell’applicazione dei trattati, analogamente al diritto conferito al Parlamento europeo a norma dell’articolo 225 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e al Consiglio a norma dell’articolo 241 TFUE.

(…)

(…)

«Il presente regolamento stabilisce le procedure e le condizioni relative a un’iniziativa dei cittadini, quale prevista all’articolo 11 TUE e all’articolo 24 TFUE».
«Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(…)

«1. Prima d’iniziare la raccolta delle dichiarazioni di sostegno dei firmatari per una proposta d’iniziativa dei cittadini, gli organizzatori sono tenuti a chiederne la registrazione alla Commissione fornendo le informazioni indicate nell’allegato II, riguardanti in particolare l’oggetto e gli obiettivi di tale iniziativa dei cittadini.

Le suddette informazioni sono introdotte in una delle lingue ufficiali dell’Unione, in un registro elettronico messo a disposizione a tale scopo dalla Commissione (il “registro”).

Gli organizzatori forniscono, per il registro e, se del caso, sul loro sito web, informazioni regolarmente aggiornate sulle fonti di sostegno e di finanziamento della proposta d’iniziativa dei cittadini.

Dopo la conferma della registrazione a norma del paragrafo 2, gli organizzatori possono inserire nel registro la proposta d’iniziativa dei cittadini in altre lingue ufficiali dell’Unione. La traduzione della proposta d’iniziativa dei cittadini in altre lingue ufficiali dell’Unione è di responsabilità degli organizzatori.

La Commissione istituisce un punto di contatto per la fornitura di informazioni e di assistenza.

(…)

(…)

Qualora rifiuti di registrare una proposta d’iniziativa dei cittadini, la Commissione informa gli organizzatori dei motivi di tale rifiuto e di tutti i possibili ricorsi giudiziari ed extragiudiziari a loro disposizione».

Fatti e decisione controversa

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

Conclusioni delle parti

Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento

Sull’impugnazione

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulla controversia in primo grado

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

Firme

(*1) Lingua processuale: l’ungherese.

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