Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 dicembre 2017.

Priimta 2017-12-07 · ECLI:EU:C:2017:947 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-329/16
Teismas
Court of Justice
Data
2017-12-07
ECLI
ECLI:EU:C:2017:947
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasT. von DanwitzTeisėjasC. VajdaTeisėjas · pranešėjasE. JuhászTeisėjasK. JürimäeTeisėjasC. LycourgosGeneralinis advokatasM. Campos Sánchez-BordonaKanclerisV. Giacobbo-Peyronnel
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

7 dicembre 2017 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Dispositivi medici – Direttiva 93/42/CEE – Ambito di applicazione – Nozione di “dispositivo medico” – Marcatura CE – Normativa nazionale che sottopone i software di supporto alla prescrizione medica a una procedura di certificazione stabilita da un’autorità nazionale»

Nella causa C‑329/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Consiglio di Stato, Francia), con decisione dell’8 giugno 2016, pervenuta in cancelleria il 13 giugno 2016, nel procedimento

Syndicat national de l’industrie des technologies médicales (Snitem),

Philips France

contro

Premier ministre,

Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, C. Vajda, E. Juhász (relatore), K. Jürimäe e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: M. Campos Sánchez-Bordona

cancelliere: V. Giacobbo-Peyronnel, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 aprile 2017,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 giugno 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

«considerando che le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti negli Stati membri sulle caratteristiche di sicurezza, di protezione della salute e di funzionamento dei dispositivi medici hanno contenuto e campo di applicazione diverso in ciascuno Stato; che le procedure di certificazione e di controllo di detti dispositivi differiscono da uno Stato membro all’altro; che siffatte divergenze rappresentano un ostacolo agli scambi all’interno della Comunità;

considerando che occorre armonizzare le disposizioni nazionali in materia di sicurezza e protezione della salute dei pazienti, degli utilizzatori ed eventualmente dei terzi nell’uso dei dispositivi medici in modo da garantire la libera circolazione dei dispositivi stessi nel mercato interno;

considerando che le disposizioni armonizzate devono rimanere distinte dalle misure prese dagli Stati membri per il finanziamento dei sistemi di sanità pubblica e di assicurazione contro le malattie che riguardano direttamente o indirettamente tali dispositivi; che pertanto tali disposizioni lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri di applicare dette misure nel rispetto del diritto comunitario».

«1. La presente direttiva si applica ai dispositivi medici e ai relativi accessori. Ai fini della presente direttiva gli accessori sono considerati dispositivi medici a pieno titolo. In appresso i dispositivi medici ed i loro accessori vengono indicati col termine “dispositivi”.

la cui azione principale voluta nel corpo o sul corpo umano non sia conseguita con mezzi farmacologici né immunologici né mediante metabolismo, ma la cui funzione possa essere assistita da questi mezzi.

(…)

(…)».

«Gli Stati membri non impediscono nel proprio territorio l’immissione in commercio e la messa in servizio dei dispositivi recanti la marcatura CE di cui all’articolo 17 che dimostra che essi hanno formato oggetto del procedimento di valutazione della conformità ai sensi dell’articolo 11».
«Gli Stati membri presumono conformi ai requisiti essenziali (…) i dispositivi che soddisfano le norme nazionali corrispondenti, adottate in applicazione delle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ; gli Stati membri pubblicano i numeri di riferimento di dette norme nazionali».
«Qualsiasi Stato membro, qualora constati che un dispositivo di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, secondo trattino, installato ed utilizzato correttamente secondo la sua destinazione e oggetto di manutenzione regolare, può compromettere la salute e/o la sicurezza dei pazienti, degli utilizzatori o eventualmente di terzi, prende le misure provvisorie necessarie per ritirare tale dispositivo dal mercato, vietarne o ridurne l’immissione in commercio o la messa in servizio. Lo Stato membro comunica immediatamente tali misure alla Commissione, indicando i motivi della sua decisione e in particolare se la non conformità alla presente direttiva derivi:
«I dispositivi sono suddivisi nelle seguenti classi: classi I, IIa, IIb e III. La classificazione segue le regole di classificazione di cui all’allegato IX».
«I dispositivi, ad esclusione di quelli su misura e di quelli destinati ad indagini cliniche, che soddisfano i requisiti essenziali previsti all’articolo 3 devono recare al momento dell’immissione in commercio una marcatura di conformità CE».

«I. Definizioni

(…)

1.4.

Dispositivo medico attivo

(…) Il software indipendente (stand-alone) è considerato un dispositivo medico attivo.

(…)

II. Regole di applicazione

(…)

2.1.

L’applicazione delle regole di classificazione deve basarsi sulla destinazione dei dispositivi.

2.2.

Se un dispositivo è destinato ad essere utilizzato in combinazione con un altro dispositivo, le regole di classificazione devono applicarsi separatamente a ciascun dispositivo. Gli accessori sono classificati separatamente dal dispositivo con cui sono impiegati.

2.3.

Il software destinato a far funzionare un dispositivo o ad influenzarne l’uso rientra automaticamente nella stessa classe del dispositivo.

(…)».

«Occorre chiarire che un software è di per sé un dispositivo medico quando è specificamente destinato dal fabbricante ad essere impiegato per una o più delle finalità mediche stabilite nella definizione di dispositivo medico. Anche se utilizzato in un contesto sanitario, il software generico non è un dispositivo medico».

Diritto francese

«(…)

Tale procedura di certificazione contribuisce al miglioramento delle pratiche relative alle prescrizioni di medicinali. Essa garantisce la conformità dei software a requisiti minimi in termini di sicurezza, conformità ed efficienza della prescrizione.

(…)

Tali certificazioni sono obbligatorie per qualsiasi software di cui almeno una funzionalità sia intesa a offrire supporto all’elaborazione delle prescrizioni mediche o alla distribuzione dei medicinali, alle condizioni stabilite con decreto del Conseil d’État [Consiglio di Stato] entro e non oltre il 1 o gennaio 2015».

«Qualsiasi software inteso ad offrire, ai soggetti che eseguono prescrizioni privatamente, in un ambulatorio o in un centro medico-sociale, un supporto nell’elaborazione della prescrizione di medicinali è soggetto all’obbligo di certificazione di cui all’articolo L. 161‑38, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli R. 5211‑1 e seguenti del Code de la santé publique [codice della sanità pubblica]. I software che hanno funzionalità diverse dal supporto alla prescrizione medica sono soggetti a certificazione solo per quest’ultima funzionalità».
«Il software di supporto alla prescrizione medica è certificato con riferimento a un repertorio stabilito dall’Alta autorità sanitaria, il quale prevede:

1 o

requisiti minimi di sicurezza, concernenti, in particolare, l’assenza di informazioni diverse dalla prescrizione e di informazioni pubblicitarie di qualsiasi natura, nonché concernenti la sua qualità ergonomica;

2°

requisiti minimi di conformità della prescrizione alle disposizioni normative e alle regole di buona pratica della prescrizione di medicinali;

3°

requisiti minimi di efficienza che garantiscono la riduzione del costo della terapia in condizioni di pari qualità;

4°

la prescrizione mediante l’impiego di una denominazione comune, come definita all’articolo R. 5121‑1, paragrafo 5, del codice della sanità pubblica;

5°

informazioni sul medicinale derivanti da una banca dati sui medicinali che soddisfa una carta di qualità elaborata dall’Alta autorità sanitaria;

6°

informazioni relative al disegnatore del software e al finanziamento per l’elaborazione dello stesso».

«Le certificazioni previste dagli articoli R. 161‑76‑1 e R. 161‑76‑10 sono obbligatorie a decorrere dal 1 o gennaio 2015».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

«Se la direttiva [93/42] debba essere interpretata nel senso che un software inteso ad offrire, ai soggetti che eseguono prescrizioni privatamente, in un ambulatorio o in un centro medico-sociale, un supporto nell’elaborazione della prescrizione di medicinali, per migliorare la sicurezza della prescrizione, agevolare il lavoro del soggetto prescrivente, favorire la conformità della prescrizione ai requisiti normativi nazionali e ridurre il costo della terapia in condizioni di pari qualità, costituisca un dispositivo medico, ai sensi della direttiva medesima, qualora tale software abbia almeno una funzionalità che consenta l’utilizzo dei dati personali di un paziente al fine di aiutare il suo medico nella predisposizione della sua prescrizione, in particolare rilevando le controindicazioni, le interazioni con altri medicinali e le posologie eccessive, anche qualora lo stesso non agisca nel o sul corpo umano».

Sulla questione pregiudiziale

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici, come modificata dalla direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, devono essere interpretati nel senso che un software che, tra le altre funzionalità, consenta l’utilizzo di dati personali di un paziente, ai fini, segnatamente, di rilevare le controindicazioni, le interazioni tra medicinali e le posologie eccessive, costituisce, quanto a tale funzionalità, un dispositivo medico, ai sensi di tali disposizioni, e ciò anche qualora detto software non agisca direttamente nel o sul corpo umano.

Firme

(*1) Lingua processuale: il francese.

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