Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 12 ottobre 2017.

Priimta 2017-10-12 · ECLI:EU:C:2017:755 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-218/16
Teismas
Court of Justice
Data
2017-10-12
ECLI
ECLI:EU:C:2017:755
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasM. IlešičTeisėjasA. RosasTeisėjas · pranešėjasC. ToaderTeisėjasA. PrechalTeisėjasE. JarašiūnasGeneralinis advokatasY. BotKanclerisM. Aleksejev
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

12 ottobre 2017 (*1)

«Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Successioni e certificato successorio europeo – Ambito di applicazione – Bene immobile situato in uno Stato membro che non conosce il legato “per rivendicazione” – Diniego del riconoscimento degli effetti reali di un tale legato»

Nella causa C‑218/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Tribunale regionale di Gorzów Wielkopolski, Polonia), con decisione dell’8 marzo 2016, pervenuta in cancelleria il 19 aprile 2016, nel procedimento avviato da

Aleksandra Kubicka

con l’intervento di:

Przemysława Bac, in qualità di notaio

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, A. Rosas, C. Toader (relatore), A. Prechal e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1 o marzo 2017,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 maggio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

«(7)

È opportuno contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere. Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione. I diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell’eredità devono essere garantiti in maniera efficace.

(…)

(…)

(…)

«1. Il presente regolamento si applica alle successioni a causa di morte. Esso non concerne la materia fiscale, doganale e amministrativa.

(…)

«Una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte».
«1. La legge designata a norma dell’articolo 21 o dell’articolo 22 regola l’intera successione.

(…)

(…)

«Se una persona invoca un diritto reale che le spetta secondo la legge applicabile alla successione e la legge dello Stato membro in cui il diritto è invocato non conosce il diritto reale in questione, tale diritto è adattato, se necessario e nella misura del possibile, al diritto reale equivalente più vicino previsto dalla legge di tale Stato, tenendo conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti».
«1. Il presente regolamento istituisce un certificato successorio europeo (“certificato”) che è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro e produce gli effetti di cui all’articolo 69.
«1. Il certificato è destinato a essere utilizzato dagli eredi, dai legatari che vantano diritti diretti sulla successione (…) che, in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari (…).

(…)».

«Il certificato contiene le seguenti informazioni nella misura in cui siano necessarie ai fini per cui esso è rilasciato:

(…)

(…)».

«1. Il certificato produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

(…)

Diritto polacco

Il codice civile

«Nel testamento redatto in forma di atto notarile il testatore può prevedere che una determinata persona acquisti l’oggetto del legato al momento dell’apertura della successione (legato “per rivendicazione”)».

La legge sul notariato

Fatti del procedimento principale e questione pregiudiziale

«Se l’articolo 1, paragrafo 2, lettere k) ed l), o l’articolo 31 del regolamento [n. 650/2012], debbano essere interpretati nel senso che permettono di negare gli effetti reali di un legato “per rivendicazione” (legatum per vindicationem), previsto dalla legge applicabile alla successione, qualora tale legato concerna il diritto di proprietà di un bene immobile situato in uno Stato membro la cui legislazione non conosce l’istituto del legato per rivendicazione ad effetti reali diretti».

Sulla questione pregiudiziale

Sulla ricevibilità

Nel merito

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 1, paragrafo 2, lettere k) ed l), nonché l’articolo 31 del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, devono essere interpretati nel senso che essi ostano al diniego di riconoscimento, da parte di un’autorità di uno Stato membro, degli effetti reali del legato «per rivendicazione», conosciuto dal diritto applicabile alla successione, per il quale un testatore abbia optato conformemente all’articolo 22, paragrafo 1, di detto regolamento, qualora questo diniego si fondi sul motivo vertente sul fatto che tale legato ha ad oggetto il diritto di proprietà su un immobile situato in detto Stato membro, la cui legislazione non conosce l’istituto del legato ad effetti reali diretti alla data di apertura della successione.

Firme

(*1) Lingua processuale: il polacco.

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Sąjungos leidinių biuro „Cellar“ duomenys). Commission Decision 2011/833/EU — free reuse incl. commercial; attribution to EUR-Lex / Court of Justice of the European Union required; EUR-Lex is not the authentic record of the Court.