Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 13 luglio 2017.

Priimta 2017-07-13 · ECLI:EU:C:2017:537 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-151/16
Teismas
Court of Justice
Data
2017-07-13
ECLI
ECLI:EU:C:2017:537
Originalas
EUR-Lex ↗
Pirmininkas · pranešėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasE. ReganTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasC.G. FernlundTeisėjasS. RodinGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisA. Calot Escobar
institution_agentA. SteiblytėVyriausybės atstovasDeividas KriaučiūnasVyriausybės atstovasK. DieninisVyriausybės atstovasRičard DzikovičVyriausybės atstovasD. Stepanienė
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

13 luglio 2017 (*1)

«Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2003/96/CE — Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità — Articolo 14, paragrafo 1, lettera c) — Esenzione dei prodotti energetici utilizzati come carburanti per la navigazione nelle acque dell’Unione europea e per produrre elettricità a bordo delle imbarcazioni — Carburante utilizzato da una nave per navigare dal cantiere di costruzione ad un porto di un altro Stato membro al fine di imbarcare in tal luogo il suo primo carico commerciale»

Nella causa C‑151/16,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema, Lituania), con decisione dell’8 marzo 2016, pervenuta in cancelleria il 14 marzo 2016, nel procedimento

«Vakarų Baltijos laivų statykla» UAB

contro

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, E. Regan, A. Arabadjiev, C. G. Fernlund e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 2 marzo 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

«(3)

Il buon funzionamento del mercato interno e il conseguimento degli obiettivi di altre politiche comunitarie richiedono che siano fissati nella Comunità livelli minimi di tassazione per la maggior parte dei prodotti energetici, compresi l’elettricità, il gas naturale e il carbone.

«Gli Stati membri tassano i prodotti energetici e l’elettricità conformemente alla presente direttiva».
«In aggiunta alle disposizioni generali di cui alla direttiva 92/12/CEE [del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa ( GU 1992, L 76, pag. 1 )] relative alle esenzioni di cui godono i prodotti tassabili quando sono destinati a determinati usi, e fatte salve le altre disposizioni comunitarie, gli Stati membri esentano dalla tassazione i prodotti elencati in appresso, alle condizioni da essi stabilite al fine di garantire un’agevole e corretta applicazione delle esenzioni stesse e di evitare frodi, evasioni o abusi:

(…)

Ai fini della presente direttiva per “imbarcazioni private da diporto” si intende qualsiasi imbarcazione usata dal suo proprietario o dalla persona fisica o giuridica autorizzata ad utilizzarla in virtù di un contratto di locazione o di qualsiasi altro titolo, per scopi non commerciali ed in particolare per scopi diversi dal trasporto di passeggeri o merci o dalla prestazione di servizi a titolo oneroso o per conto di autorità pubbliche».

Diritto lituano

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96 debba essere interpretato nel senso che l’accisa non possa gravare sulla fornitura di prodotti energetici qualora, come nel caso di specie, tali prodotti siano forniti ad una nave come carburante da utilizzarsi per la navigazione nelle acque dell’Unione europea con l’obiettivo – senza che ciò costituisca oggetto di sinallagma diretto – di condurre la nave stessa, con i propri mezzi, dal cantiere di costruzione ad un porto di un altro Stato membro, al fine di imbarcare in tal luogo il suo primo carico commerciale.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il lituano.

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