Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 20 novembre 2018.

Priimta 2018-11-20 · ECLI:EU:C:2018:925 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-626/15
Teismas
Court of Justice
Data
2018-11-20
ECLI
ECLI:EU:C:2018:925
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsTeisėjasJ.-C. BonichotTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasM. VilarasTeisėjasT. von DanwitzTeisėjasF. BiltgenTeisėjasK. JürimäeTeisėjasE. JuhászTeisėjasM. IlešičTeisėjas · pranešėjasJ. MalenovskýTeisėjasE. LevitsTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasS. RodinGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisV. Giacobbo-Peyronnel
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

20 novembre 2018 (*1)

«Ricorso di annullamento – Decisione del Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) – Decisione con cui si approva la presentazione di un documento di riflessione a un organismo internazionale – Ricevibilità – Atto impugnabile – Competenza esclusiva, competenza concorrente o competenza complementare dell’Unione europea – Azione individuale dell’Unione in un organo internazionale oppure partecipazione degli Stati membri a fianco dell’Unione – Conservazione delle risorse biologiche marine – Pesca – Tutela dell’ambiente – Ricerca – Aree marine protette (AMP) – Trattato sull’Antartide – Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico – Mare di Weddell e Mare di Ross»

Nelle cause riunite C‑626/15 e C‑659/16,

aventi ad oggetto due ricorsi di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, proposti rispettivamente il 23 novembre 2015 (C‑626/15) e il 20 dicembre 2016 (C‑659/16),

Commissione europea , rappresentata da A. Bouquet, E. Paasivirta e C. Hermes, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea , rappresentato da A. Westerhof Löfflerová, R. Liudvinaviciute-Cordeiro e M. Simm, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da:

Repubblica federale di Germania , rappresentata da T. Henze, J. Möller, K. Stranz e S. Eisenberg, in qualità di agenti,

Repubblica ellenica , rappresentata da G. Karipsiadis e K. Boskovits, in qualità di agenti,

Regno di Spagna , rappresentato da M. A. Sampol Pucurull, in qualità di agente,

Repubblica francese , rappresentata da F. Fize, D. Colas, G. de Bergues e B. Fodda, in qualità di agenti,

Regno dei Paesi Bassi , rappresentato da M. Gijzen, M. Bulterman e M. Noort, in qualità di agenti,

Repubblica portoghese , rappresentata da L. Inez Fernandes, M. Figueiredo e M. L. Duarte, in qualità di agenti,

Repubblica di Finlandia , rappresentata da J. Heliskoski, in qualità di agente,

Regno di Svezia , rappresentato da A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, N. Otte Widgren, L. Zettergren e L. Swedenborg, in qualità di agenti,

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord , rappresentato da C. Brodie, in qualità di agente, assistita da J. Holmes, QC,

intervenienti (C‑626/15),

Commissione europea , rappresentata da A. Bouquet, E. Paasivirta e C. Hermes, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Consiglio dell’Unione europea , rappresentato da A. Westerhof Löfflerová, R. Liudvinaviciute-Cordeiro e M. Simm, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da:

Regno del Belgio , rappresentato da J. Van Holm, C. Pochet e L. Van den Broeck, in qualità di agenti,

Repubblica federale di Germania , rappresentata da T. Henze, J. Möller, K. Stranz e S. Eisenberg, in qualità di agenti,

Regno di Spagna , rappresentato da M. A. Sampol Pucurull, in qualità di agente,

Repubblica francese , rappresentata da D. Colas e B. Fodda, in qualità di agenti,

Granducato di Lussemburgo , rappresentato da D. Holderer, in qualità di agente,

Regno dei Paesi Bassi , rappresentato da B. Koopman, M. Bulterman e M. Noort, in qualità di agenti,

Repubblica portoghese , rappresentata da L. Inez Fernandes, M. Figueiredo e L. Medeiros, in qualità di agenti,

Repubblica di Finlandia , rappresentata da J. Heliskoski, in qualità di agente,

Regno di Svezia , rappresentato da A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev e L. Zettergren, in qualità di agenti;

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord , rappresentato da C. Brodie e G. Brown, in qualità di agenti, assistite da J. Holmes, QC, e da J. Gregory, barrister,

intervenienti (C‑659/16),

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, M. Vilaras, T. von Danwitz, F. Biltgen e K. Jürimäe, presidenti di sezione, E. Juhász, M. Ilešič, J. Malenovský (relatore), E. Levits, L. Bay Larsen e S. Rodin, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: V. Giacobbo-Peyronnel, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 marzo 2018,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 31 maggio 2018,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto internazionale pubblico

Il Trattato sull’Antartide

«Le disposizioni del presente Trattato si applicano alla regione situata a Sud del 60° grado di latitudine Sud, compresi tutti i tavolati glaciali; (…)».
«1. I rappresentanti delle Parti contraenti (…) si adunano a Canberra [Australia] nei due mesi successivi alla sua entrata in vigore e, in seguito, ad intervalli e in luoghi appropriati, per scambiarsi informazioni, consultarsi riguardo a questioni d’interesse comune concernenti l’Antartide, studiare, formulare e raccomandare ai loro governi provvedimenti destinati ad assicurare l’osservanza dei principii e il perseguimento delle finalità del presente Trattato, in particolare misure:

(…)

La Convenzione sulla conservazione delle risorse biologiche dell’Antartico

«riconosc[on]o l’importanza di salvaguardare l’ambiente e di tutelare l’integrità dell’ecosistema dei mari intorno all’Antartico;

constatan[o] la concentrazione di risorse biologiche marine nelle acque antartiche e l’accresciuto interesse per le possibilità offerte dall’utilizzazione di tali risorse quali fonti di proteine;

[sono] consapevoli dell’urgenza di garantire la conservazione delle risorse biologiche marine dell’Antartico;

riten[gon]o essenziale accrescere la conoscenza dell’ecosistema marino antartico e dei suoi componenti in modo da poter deciderne lo sfruttamento sulla base di una solida informazione scientifica;

riten[gon]o che la conservazione delle risorse biologiche marine dell’Antartico richied[a] una politica di cooperazione internazionale, tenendo in debito conto le norme del [Trattato sull’Antartide] e con l’attiva partecipazione di tutti gli Stati impegnati in attività di ricerca o di sfruttamento nelle acque antartiche;

riconosc[on]o la primaria responsabilità delle parti consultive del [Trattato sull’Antartide] in ordine alla protezione e alla preservazione dell’ambiente antartico e, in particolare, le loro responsabilità ai sensi dell’articolo IX, paragrafo 1, lettera f, di tale trattato in ordine alla salvaguardia e conservazione delle risorse biologiche nell’Antartico;

[si] richiaman[o] all’azione già avviata dalla parti consultive del [Trattato sull’Antartide], in particolare alle misure concordate per la conservazione della fauna e della flora antartica, nonché alle disposizioni della convenzione per la conservazione delle foche antartiche;

ten[gon]o conto delle preoccupazioni in ordine alla conservazione delle risorse biologiche marine dell’Antartico, espresse dalle parti consultive nella nona riunione consultiva del [Trattato sull’Antartide], nonché dell’importanza delle disposizioni della raccomandazione IX-2, in base alle quali è stata elaborata la presente convenzione;

(…)

riconosc[on]o, in base a quanto precede, che è opportuno stabilire una appropriata struttura organizzativa per la raccomandazione, promozione, decisione e coordinazione dei provvedimenti e degli studi scientifici necessari per la conservazione delle risorse biologiche marine dell’Antartico».

«1. La presente convenzione si applica alle risorse biologiche marine dell’Antartico presenti nella zona situata al 60° di latitudine sud, nonché alle stesse risorse presenti nella regione compresa tra questa latitudine e la convergenza antartica, che costituiscono parte dell’ecosistema marino antartico.
«1. L’obiettivo della presente convenzione è la conservazione delle risorse biologiche marine dell’Antartico.
«1. Le parti contraenti non aderenti al [Trattato sull’Antartide] riconoscono gli obblighi e le responsabilità particolari delle parti consultive del [Trattato sull’Antartide] in materia di protezione e di conservazione dell’ambiente nella zona soggetta al trattato.
«1. Le parti contraenti istituiscono e convengono di assicurare il mantenimento della [commissione CAMLR].

(…)

(…)».

«1. La [commissione CAMLR] ha il compito di realizzare l’obiettivo e i principi di cui all’articolo II della presente convenzione. A tal fine, essa deve:

(…)

(…)

(…)

«La presente convenzione è aperta all’adesione delle organizzazioni regionali di integrazione economica costituite da Stati sovrani e comprendenti uno o più Stati membri della commissione [CAMLR], alle quali gli Stati aderenti abbiano trasferito, integralmente o parzialmente, le competenze relative alle questioni oggetto della presente convenzione. L’adesione di dette organizzazioni regionali d’integrazione economica deve essere oggetto di consultazione tra gli Stati membri della commissione [CAMLR]».

Il quadro generale per la creazione di aree marine protette

«La [commissione CAMLR],

ricordando la sua adesione al programma di lavoro del comitato scientifico, il cui intento è di istituire un sistema rappresentativo di aree marine protette dell’Antartico (AMP), con l’obiettivo di preservare la biodiversità marina nella zona della Convenzione e, conformemente alla decisione adottata dal vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (WSSD) nel 2002, di creare una rete rappresentativa di AMP entro il 2012,

(…)

riconoscendo che le AMP della [commissione CAMLR] mirano a contribuire a mantenere la struttura e la funzione dell’ecosistema anche in settori esterni alle AMP, a mantenere la capacità di adattamento al cambiamento climatico e a ridurre la potenziale introduzione di specie esogene dovuta ad attività umane (…)».

«Le AMP della [commissione CAMLR] sono stabilite sulla base delle migliori prove scientifiche disponibili e contribuiscono, tenendo pienamente conto dell’articolo II [della Convenzione di Canberra] in cui la conservazione comprende l’impiego razionale, al conseguimento dei seguenti obiettivi:

Diritto dell’Unione

La posizione pluriennale

«(…) la Commissione europea trasmette al Consiglio o ai suoi organi preparatori, con congruo anticipo prima di ogni riunione annuale della [commissione CAMLR], un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell’Unione, per esame e approvazione, i dettagli della posizione da esprimere a nome dell’Unione.

Qualora, nel corso di ulteriori riunioni, anche sul posto, sia impossibile raggiungere un accordo che permetta di tenere conto di nuovi elementi nella posizione dell’Unione, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori».

I regolamenti (CE) n. 600/2004 e (CE) n. 601/2004

«(4)

Alcune misure tecniche adottate dalla [commissione CAMLR] sono state recepite con il regolamento (CEE) n. 3943/90 del Consiglio, del 19 dicembre 1990, concernente l’applicazione del sistema di vigilanza e d’ispezione istituito a norma dell’articolo XXIV della [Convenzione di Canberra], nonché con il regolamento (CE) n. 66/98 del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che stabilisce talune misure di conservazione e di controllo applicabili alle attività di pesca nell’Antartico [ GU 1998, L 6, pag. 41 ].

«Il presente regolamento stabilisce misure tecniche relative alle attività dei pescherecci [dell’Unione] che catturano e conservano a bordo organismi marini provenienti dalle risorse marine che vivono nella zona della convenzione [di Canberra] (…)».
«Per consentire l’attuazione delle nuove misure di conservazione adottate dalla [commissione CAMLR], è opportuno abrogare [i regolamenti (CE) n. 3943/90, (CE) n. 66/98 e (CE) n. 1721/1999 del Consiglio, del 29 luglio 1999, che stabilisce talune misure di controllo concernenti i pescherecci che battono bandiera di parti non contraenti della Convenzione di Canberra ( GU 1999, L 203, pag. 14 )] e sostituirli con un unico regolamento che comprenda l’insieme delle disposizioni specifiche in materia di controllo delle attività di pesca derivanti dagli obblighi che incombono [all’Unione] in qualità di parte contraente della convenzione».
«Il presente regolamento stabilisce i principi generali e le condizioni per l’applicazione, da parte [dell’Unione]:

Il regolamento (UE) n. 1380/2013

«Occorre applicare alla gestione della pesca un approccio basato sugli ecosistemi, limitare l’impatto ambientale delle attività di pesca nonché evitare e ridurre nella misura del possibile le catture accidentali».
«1. La [politica comune della pesca (in prosieguo: la “PCP”)] garantisce che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell’approvvigionamento alimentare.

(…)

«Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

(…)

Antefatti delle controversie

La causa C‑626/15

La causa C‑659/16

Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento

Sui ricorsi

Sulla ricevibilità del ricorso nella causa C‑626/15

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Nel merito

Sul primo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), TFUE

Sul secondo motivo, dedotto in subordine, vertente su una violazione dell’articolo 3, paragrafo 2, TFUE

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

Firme

(*1) Lingua processuale: il francese.

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