Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 10 novembre 2016.

Priimta 2016-11-10 · ECLI:EU:C:2016:856 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-174/15
Teismas
Court of Justice
Data
2016-11-10
ECLI
ECLI:EU:C:2016:856
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasL. Bay LarsenTeisėjasM. VilarasTeisėjas · pranešėjasJ. MalenovskýTeisėjasM. SafjanTeisėjasD. ŠvábyTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasM. SzpunarKanclerisM. Ferreira
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

10 novembre 2016 (*1)

«Rinvio pregiudiziale — Diritto d’autore e diritti connessi — Diritto di noleggio e di prestito di opere tutelate — Direttiva 2006/115/CE — Articolo 1, paragrafo 1 — Prestito delle copie di opere — Articolo 2, paragrafo 1 — Prestito — Prestito della copia di un libro in formato digitale — Biblioteche pubbliche»

Nella causa C‑174/15,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Rechtbank Den Haag (tribunale dell’Aia, Paesi Bassi), con decisione del 1 o aprile 2015, pervenuta in cancelleria il 17 aprile 2015, nel procedimento

Vereniging Openbare Bibliotheken

contro

Stichting Leenrecht,

con l’intervento di:

Vereniging Nederlands Uitgeversverbond,

Stichting LIRA,

Stichting Pictoright,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, M. Vilaras, J. Malenovský (relatore), M. Safjan e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 marzo 2016,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 giugno 2016,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto internazionale

«Gli autori di:

hanno il diritto esclusivo di autorizzare il noleggio al pubblico, a scopo di lucro, delle loro opere originali o di copie delle stesse».

«Per “copie” e “opere originali o copia delle stesse”, in quanto oggetto del diritto di distribuzione e del diritto di noleggio ai sensi degli articoli in questione, si intendono esclusivamente copie fissate su un supporto materiale, che possono essere immesse in commercio come oggetti tangibili».

Diritto dell’Unione

Direttiva 2001/29

«(2)

Il Consiglio europeo nella sua riunione di Corfù del 24 e 25 giugno 1994 ha sottolineato la necessità di istituire un quadro giuridico generale e flessibile a livello comunitario per favorire lo sviluppo della società dell’informazione in Europa. Ciò presuppone, tra l’altro, l’esistenza di un mercato interno dei nuovi prodotti e servizi. Sono già stati o stanno per essere adottati importanti atti legislativi comunitari per attuare tale quadro normativo. Il diritto d’autore e i diritti connessi svolgono un’importante funzione in questo contesto in quanto proteggono e stimolano lo sviluppo e la commercializzazione di nuovi prodotti e servizi nonché la creazione e lo sfruttamento del loro contenuto creativo.

(…)

«Salvo i casi di cui all’articolo 11, la presente direttiva non modifica e non pregiudica le vigenti disposizioni comunitarie in materia di:

(…)

(…)».

«1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo.

Direttiva 2006/115

«(2)

Il noleggio e il prestito delle opere protette dal diritto d’autore e delle realizzazioni protette dai diritti connessi stanno acquistando un’importanza crescente, in particolare per gli autori, gli artisti e i produttori di fonogrammi e di pellicole. È un settore in cui si registra un pericoloso aumento della pirateria.

(…)

(…)

«1. Nell’osservanza delle disposizioni del presente capo, gli Stati membri riconoscono, fatto salvo l’articolo 6, il diritto di autorizzare o proibire il noleggio e il prestito degli originali e delle copie di opere protette dal diritto d’autore e di altre realizzazioni indicate all’articolo 3, paragrafo 1.
«Ai sensi della presente direttiva, s’intende per:

(…)».

«Gli Stati membri possono derogare al diritto esclusivo previsto all’articolo 1 per il prestito da parte di istituzioni pubbliche, a condizione che almeno gli autori ricevano una remunerazione per tale prestito. Gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire tale remunerazione tenendo conto dei loro obiettivi di promozione culturale».

Diritto olandese

«Per opere letterarie, scientifiche o artistiche si intendono, ai sensi della presente legge:

1 o .

i libri, gli opuscoli, i giornali, le riviste e tutti gli altri scritti;

(…)

nonché, in via generale, qualsiasi prodotto del campo letterario, scientifico o artistico, espresso con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma».

«1. La divulgazione di un’opera letteraria, scientifica o artistica comprende:

(…)

3°

Il noleggio od il prestito di tutta o una parte di una copia dell’opera, ad eccezione degli edifici e delle opere di arte applicata, o di una sua riproduzione, immessa in commercio dal titolare del diritto o con il suo consenso;

(…)

(…)».

«Non si considera violazione del diritto d’autore su un’opera letteraria, scientifica o artistica, il prestito, quale previsto all’articolo 12, paragrafo 1, punto 3°, totale o parziale di una copia dell’opera, o di una riproduzione della medesima, immessa in commercio dal titolare del diritto o con il suo consenso, a condizione che un’equa remunerazione venga versata da chi effettua o fa effettuare tale prestito. (…)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’articolo 1, paragrafo 1, l’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2006/115 debbano essere intesi nel senso che nel termine “prestito”, ai sensi di dette disposizioni, sia compresa anche la cessione in uso, ma non ai fini di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto, di romanzi, di raccolte di racconti, di biografie, di cronache di viaggio, di libri per bambini e di letteratura per l’infanzia protetti da diritto d’autore, quando il prestito viene effettuato da istituzioni aperte al pubblico

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulla terza questione

Sulla quarta questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il neerlandese.

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