Conclusioni dell’avvocato generale J. Kokott, presentate il 31 maggio 2016.

Priimta 2016-05-31 · ECLI:EU:C:2016:382 · General Court · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Teismas
General Court
Data
2016-05-31
ECLI
ECLI:EU:C:2016:382
Originalas
EUR-Lex ↗
Santrauka
Rengiama…

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

JULIANE KOKOTT

del 31 maggio 2016 (

Causa C‑157/15

Samira Achbita

e

Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

contro

G4S Secure Solutions NV

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie (Corte di cassazione, Belgio)]

«Diritti fondamentali — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Nozione di discriminazione fondata sulla religione o le convinzioni personali — Delimitazione fra discriminazione diretta e indiretta — Giustificazione — Divieto interno all’impresa di indossare segni politici, filosofici e religiosi visibili — Neutralità religiosa e ideologica — Licenziamento di una lavoratrice di fede musulmana a causa della sua ferma intenzione di indossare un velo islamico sul luogo di lavoro»

I – Introduzione

II – Contesto normativo

A – Diritto dell’Unione

«stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento».
«1. Ai fini della presente direttiva, per “principio della parità di trattamento” si intende l’assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta basata su uno dei motivi di cui all’articolo 1.

(…)

«1. Nei limiti dei poteri conferiti alla Comunità, la presente direttiva, si applica a tutte le persone, sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene:

(…)

(…)».

«Fatto salvo l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a un[o] qualunque dei motivi di cui all’articolo 1 non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato».

B – La normativa nazionale

«quando una disparità di trattamento, la quale difetti di una giustificazione oggettiva e ragionevole, sia fondata direttamente sul sesso, su una cosiddetta razza, sul colore della pelle, sull’origine, sulla discendenza nazionale o etnica, sull’orientamento sessuale, sullo stato civile, sulla nascita, sul patrimonio, sull’età, sulla religione o le convinzioni personali, sullo stato di salute attuale o futuro, su un handicap o su una caratteristica fisica».
«quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri abbiano, in quanto tali, un effetto pregiudizievole nei confronti di persone alle quali si applica uno dei motivi di discriminazione elencati al paragrafo 1, a meno che tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano fondati su una giustificazione oggettiva e ragionevole».

III – Fatti e procedimento principale

«È fatto divieto ai dipendenti di indossare sul luogo di lavoro segni visibili delle loro convinzioni politiche, filosofiche o religiose e/o manifestare qualsiasi rituale che ne derivi».

IV – Domanda di pronuncia pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte

Se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE debba essere interpretato nel senso che il divieto per una donna musulmana di indossare un velo islamico sul luogo di lavoro non configura una discriminazione diretta qualora la regola vigente presso il datore di lavoro vieti a tutti i dipendenti di indossare sul luogo di lavoro segni esteriori di convinzioni politiche, filosofiche e religiose.

V – Analisi

A – L’ambito di applicazione della direttiva 2000/78

B – La nozione di discriminazione fondata sulla religione

C – Le possibilità di giustificazione

a) Il criterio del requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa

i) Requisito per lo svolgimento dell’attività lavorativa

ii) Requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa

b) I criteri della finalità legittima e del requisito proporzionato

i) Finalità legittima

ii) Controllo di proporzionalità («finalità legittima»)

c) Conclusione intermedia

a) I diritti e le libertà altrui interessati

b) La nozione di misure a tutela dei diritti e delle libertà altrui

c) Conclusione intermedia

VI – Conclusione

A tal riguardo occorre prendere in considerazione, in particolare:

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