Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 dicembre 2017.

Priimta 2017-12-05 · ECLI:EU:C:2017:935 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-600/14
Teismas
Court of Justice
Data
2017-12-05
ECLI
ECLI:EU:C:2017:935
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsPirmininkasA. TizzanoTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasT. von DanwitzTeisėjasJ.L. da Cruz VilaçaTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjas · pranešėjasC. VajdaTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasJ.‑C. BonichotTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasS. RodinTeisėjasF. BiltgenTeisėjasK. JürimäeTeisėjasC. LycourgosTeisėjasM. VilarasGeneralinis advokatasM. SzpunarKanclerisK. Malacek
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

5 dicembre 2017 (*1)

«Ricorso di annullamento – Azione esterna dell’Unione europea – Articolo 216, paragrafo 1, TFUE – Articolo 218, paragrafo 9, TFUE – Determinazione della posizione da adottare a nome dell’Unione in un organo istituito con un accordo internazionale – Comitato di revisione dell’Organizzazione intergovernativa per il trasporto internazionale per ferrovia (OTIF) – Modifica della convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) e dei suoi allegati – Competenza concorrente tra l’Unione e gli Stati membri – Competenza esterna dell’Unione in una materia nella quale l’Unione non ha dettato norme comuni sino a quel momento – Validità della decisione 2014/699/UE – Obbligo di motivazione – Principio di leale cooperazione»

Nella causa C‑600/14,

avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, proposto il 22 dicembre 2014,

Repubblica federale di Germania , rappresentata da T. Henze e J. Möller, in qualità di agenti,

ricorrente,

sostenuta da:

Repubblica francese , rappresentata inizialmente da D. Colas, G. de Bergues e M. Hours, in qualità di agenti, successivamente da D. Colas et M.‑L. Kitamura, in qualità di agenti,

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord , rappresentato da C. Brodie, M. Holt e D. Robertson, in qualità di agenti, assistiti da J. Holmes, QC,

intervenienti

contro

Consiglio dell’Unione europea , rappresentato da E. Finnegan, Z. Kupčová e J.‑P. Hix, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da:

Commissione europea , rappresentata da F. Erlbacher, W. Mölls e J. Hottiaux, in qualità di agenti,

interveniente,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, J.L. da Cruz Vilaça, J. Malenovský e C. Vajda (relatore), presidenti di sezione, A. Borg Barthet, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, S. Rodin, F. Biltgen, K. Jürimäe, C. Lycourgos e M. Vilaras, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 ottobre 2016,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 aprile 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto internazionale

La COTIF

«§1. Il traffico internazionale ferroviario e l’ammissione di materiale ferroviario da utilizzare nel traffico internazionale sono regolamentati, a condizione che non siano state fatte o emanate dichiarazioni e riserve in conformità all’[articolo] 42 [paragrafo] 1 prima frase da:

(…)

(…)

(…)

§2. Le Regole uniformi, il Regolamento ed i regimi enumerati al [paragrafo] 1, compresi i loro Allegati, sono parte integrante della [COTIF]».

«I veicoli ferroviari possono essere sequestrati, su un territorio diverso da quello dello Stato membro in cui il detentore ha la propria sede sociale, solo in forza di una decisione resa dall’autorità giudiziaria di detto Stato. Il termine «detentore» indica colui che utilizza economicamente, in modo durevole, un veicolo ferroviario quale mezzo di trasporto, a prescindere dal fatto di esserne proprietario o aver[e] il diritto di disporne».

L’accordo di adesione

«Senza pregiudizio dell’oggetto e dello scopo della [COTIF] di promuovere, migliorare e agevolare il trasporto internazionale per ferrovia e fatta salva la sua piena applicazione con riferimento alle altre parti della [COTIF], nelle loro relazioni reciproche, le parti della [COTIF] che sono Stati membri dell’Unione applicano le norme dell’Unione e non applicano pertanto le norme derivanti da[la COTIF] salvi i casi in cui non esistano norme dell’Unione che disciplinano la particolare materia in questione».
«1. Per le decisioni su materie di competenza esclusiva dell’Unione, quest’ultima esercita i diritti di voto dei suoi Stati membri a norma della [COTIF].
«La portata della competenza dell’Unione è descritta in termini generali in una dichiarazione scritta emessa dall’Unione al momento della conclusione del presente accordo. Tale dichiarazione può essere modificata, ove opportuno, mediante notifica da parte dell’Unione all’OTIF. Essa non sostituisce o limita in alcun modo le materie che possono essere oggetto di notifiche di competenza della Comunità presentate prima che in seno all’OTIF si proceda all’adozione di decisioni tramite votazione formale o altra procedura».

Diritto dell’Unione

«Nel settore ferroviario, l’Unione europea (…) dispone della competenza concorrente con gli Stati membri dell’Unione (…) a norma degli articoli 90 e 91, in combinato disposto con l’articolo 100, paragrafo 1 e gli articoli 171 e 172 [TFUE].

(…)

Sulla base [degli articoli 91 e 171 TFUE] l’Unione ha adottato numerosi atti giuridici applicabili nel settore dei trasporti ferroviari.

In forza del diritto dell’Unione, l’Unione ha acquisito la competenza esclusiva su questioni in materia di trasporti ferroviari, con riguardo alle quali la [COTIF], o gli strumenti giuridici adottati in virtù di questa possono incidere o modificare la portata delle norme dell’Unione in vigore.

Nelle materie disciplinate dalla [COTIF] che sono di competenza esclusiva dell’Unione, gli Stati membri non hanno alcuna competenza.

Nei casi in cui esistono norme dell’Unione sulle quali non incidono la [COTIF] o gli strumenti giuridici adottati in virtù di questa, l’Unione dispone della competenza concorrente con gli Stati membri nelle materie connesse alla [COTIF].

Un elenco dei pertinenti atti dell’Unione vigenti al momento della conclusione dell’accordo figura nell’appendice del presente accordo. La portata della competenza dell’Unione che discende da tali atti deve essere valutata in relazione alle specifiche disposizioni di ciascun testo, in particolare la misura in cui tali disposizioni stabiliscono norme comuni. La competenza dell’Unione è in continua evoluzione. Nell’ambito del Trattato sull’Unione europea e del [Trattato] FUE le istituzioni competenti dell’Unione possono adottare decisioni che determinano la portata della competenza dell’Unione. L’Unione si riserva pertanto il diritto di modificare di conseguenza la presente dichiarazione, senza che questo costituisca un prerequisito per l’esercizio della sua competenza nelle materie oggetto della [COTIF]».

Fatti e decisione impugnata

«La Repubblica federale di Germania è dell’avviso che l’[Unione europea] non sia competente per le modifiche dell’appendice B, [(…) CIM], dell’appendice D [(…)CUV] e dell’appendice E [(…)CUI] della [COTIF] e ritiene, di conseguenza, che non sia opportuno coordinare la posizione che l’[Unione] dovrà adottare durante la 25 a sessione del comitato di revisione dell’OTIF, che si terrà dal 25 al 27 giugno 2014. Fino ad oggi, l’[Unione] non ha esercitato la propria competenza legislativa nei settori del diritto privato dei contratti relativi ai trasporti disciplinati dalle appendici citate. Gli Stati membri possono dunque continuare ad esercitare la loro competenza conformemente alla seconda frase dell’articolo 2, paragrafo 2 [TFUE]. Inoltre, nei casi in cui la competenza è concorrente, l’articolo 6, paragrafo 2, dell’accordo tra l’OTIF e l’[Unione], relativo all’adesione dell’[Unione] alla [COTIF] prevede espressamente che gli Stati membri possono continuare ad esercitare autonomamente il diritto di voto in questi settori. [La Repubblica federale di Germania] dichiara con la presente, a titolo precauzionale, che essa rifiuta qualsiasi esercizio del proprio diritto di voto da parte della Commissione europea».

«Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il [trattato FUE], in particolare l’articolo 91, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

(…)

considerando quanto segue:

(…)

(…)

(…)

«(…)

Competenza: condivisa.

Diritto di voto: Stati membri.

Posizione coordinata raccomandata:

(…)

Appoggio alle modifiche dell’articolo 12 (Esecuzione di sentenze. Pignoramento e sequestro), in quanto modificano la definizione di “detentore” in linea con il diritto dell’Unione.

(…)».

«(…)

Competenza: condivisa.

Diritto di voto: Unione per gli articoli 6 e 6 bis; Stati membri per gli altri articoli.

Posizione coordinata raccomandata:

Le modifiche dell’articolo 6 e dell’articolo 6 bis riguardano il diritto dell’Unione in quanto relative all’utilizzo della lettera di vettura e dei documenti di accompagnamento corrispondenti per le procedure doganali, sanitarie e fitosanitarie. L’Unione condivide l’intenzione dell’OTIF di dare priorità alla forma elettronica delle lettere di vettura. Tuttavia, l’adozione di queste modifiche in questo momento può causare conseguenze non previste. L’attuale procedura semplificata per il transito doganale per ferrovia è possibile soltanto mediante l’uso di documenti cartacei. Pertanto, se le ferrovie optano per la lettera di vettura elettronica, dovranno utilizzare il regime di transito standard e il nuovo sistema di transito informatizzato.

La Commissione ha già avviato l’istituzione di un gruppo di lavoro incaricato di discutere l’uso di documenti di trasporto elettronici per il transito ai sensi del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU 2013, L 269, pag. 1 )]. La riunione di avvio di tale gruppo di lavoro si terrà il 4-5 giugno 2014. L’Unione sottoscrive inoltre l’intenzione di fornire i documenti di accompagnamento in formato elettronico. Tuttavia, nell’attuale diritto dell’Unione non esiste un fondamento giuridico che preveda un formato elettronico per i documenti di accompagnamento delle merci di carattere sanitario e fitosanitario (ad esempio il documento veterinario comune di entrata o il documento comune di entrata) che devono pertanto essere forniti in formato cartaceo. La Commissione ha preparato un progetto di regolamento che istituisce servizi di certificazione elettronica ed è attualmente in fase di discussione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale regolamento (regolamento sui controlli ufficiali) dovrebbe essere adottato entro la fine del 2015 o l’inizio del 2016, tuttavia per la sua applicazione è previsto un periodo di transizione.

Pertanto, l’Unione propone che non sia adottata alcuna decisione in merito ai suddetti punti nella presente riunione del comitato di revisione e che l’OTIF prosegua la collaborazione con l’UE su questi elementi al fine di concordare una soluzione adeguata in vista di una prossima revisione del CIM che dovrebbe idealmente andare di pari passo con il regolamento (UE) n. 952/2013 e le sue disposizioni di applicazione, la cui entrata in vigore è prevista dal 1 o maggio 2016. Talune procedure elettroniche possono essere introdotte gradualmente fra il 2016 e il 2020, ai sensi dell’articolo 278 del regolamento (UE) n. 952/2013.

(…)».

«(…)

Competenza: condivisa.

Diritto di voto: Unione.

Posizione raccomandata per l’Unione: appoggio alle modifiche degli articoli 2 e 9, in quanto chiariscono i ruoli del detentore e dell’ente responsabile della manutenzione in conformità al diritto dell’Unione (direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [del 16 dicembre 2008, che modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) ( GU L 345 del 23.12.2008, pag. 62 )]). Tuttavia, la proposta di modifica all’articolo 7 presentata dalla [Repubblica francese] relativa alla responsabilità della persona che ha fornito il veicolo ai fini del suo utilizzo come mezzo di trasporto in caso di danni derivanti da un difetto del veicolo deve essere ulteriormente analizzata in seno all’Unione prima che sia adottata una decisione in seno all’OTIF. Di conseguenza, l’Unione non è in grado di appoggiare la suddetta proposta di modifica in sede di riunione del [comitato di revisione dell’OTIF] e propone di rinviare la decisione alla prossima assemblea generale al fine di valutare ulteriormente la questione. L’Unione adotta la stessa posizione, ossia di rinviare la decisione sino alla prossima assemblea generale al fine di valutare ulteriormente la questione, in merito alla proposta della [Repubblica federale di] Germania di un nuovo articolo 1 bis presentato all’OTIF durante il coordinamento dell’Unione.

Posizione supplementare raccomandata per l’Unione: a pagina 6, alla fine del paragrafo 8 bis, del documento CR 25/7 ADD 1, inserire alla fine: “La modifica dell’articolo 9, paragrafo 3, primo trattino, non incide sull’attuale ripartizione delle responsabilità fra [il soggetto incaricato della manutenzione] e il detentore del veicolo ”».

«(…)

Competenza: condivisa:

Diritto di voto: Unione.

Posizione coordinata raccomandata: rifiuto modifiche. Tali modifiche suggerite dal [Comitato internazionale dei trasporti per ferrovia] prevedono l’estensione del campo di applicazione dell’[Appendice E (CUI)] alle operazioni nazionali, l’introduzione di condizioni generali contrattualmente vincolanti e l’estensione della responsabilità del gestore dell’infrastruttura in materia di danni. Esse potrebbero essere oggetto di un ulteriore approfondimento, ma poiché non sono state discusse in nessun consesso interno all’OTIF prima della riunione del [comitato di revisione dell’OTIF], non è stato possibile valutare il loro impatto in maniera sufficientemente dettagliata. Potrebbe rivelarsi prematuro modificare [l’appendice E (CUI)] (che è, nella sua forma attuale, conforme al diritto dell’Unione) nell’ambito del presente [comitato di revisione dell’OTIF] senza un’adeguata preparazione».

Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

Sul ricorso

Sul primo motivo, attinente all’incompetenza dell’Unione e alla violazione del principio di attribuzione, previsto dall’articolo 5, paragrafo 2, prima frase, TUE

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sul secondo motivo, attinente alla violazione dell’obbligo di motivazione ai sensi dell’articolo 296 TFUE

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sul terzo motivo, attinente alla violazione del principio di leale cooperazione, in combinato disposto con il principio di tutela giurisdizionale effettiva

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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