Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 4 maggio 2016.

Priimta 2016-05-04 · ECLI:EU:C:2016:325 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-547/14
Teismas
Court of Justice
Data
2016-05-04
ECLI
ECLI:EU:C:2016:325
Originalas
EUR-Lex ↗
TeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasJ.L. da Cruz VilaçaTeisėjas · pranešėjasA. ArabadjievTeisėjasC. LycourgosTeisėjasJ.-C. BonichotGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisI. Illéssy
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

4 maggio 2016 (*1)

«Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 2014/40/UE — Articoli 7, 18 e 24, paragrafi 2 e 3 — Articoli 8, paragrafo 3, 9, paragrafo 3, 10, paragrafo 1, lettere a), c), e g), 13 e 14 — Lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco — Validità — Base giuridica — Articolo 114 TFUE — Principio di proporzionalità — Principio di sussidiarietà — Diritti fondamentali dell’Unione — Libertà d’espressione — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 11»

Nella causa C‑547/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Administrative Court) (Alta Corte d’Inghilterra e del Galles per questioni di diritto amministrativo, Regno Unito), con decisione del 7 novembre 2014, pervenuta in cancelleria il 1 o dicembre 2014, nel procedimento

The Queen , su richiesta di:

Philip Morris Brands SARL,

Philip Morris Ltd,

British American Tobacco UK Ltd,

contro

Secretary of State for Health,

con l’intervento di:

Imperial Tobacco Ltd,

JT International SA,

Gallaher Ltd,

Tann UK Ltd,

Tannpapier GmbH,

V. Mane Fils,

Deutsche Benkert GmbH & Co. KG,

Benkert UK Ltd,

Joh. Wilh. von Eicken GmbH,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente della prima sezione, facente funzione di presidente della seconda sezione, J.L. da Cruz Vilaça, A. Arabadjiev (relatore), C. Lycourgos e J.-C. Bonichot, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: I. Illéssy, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1 o ottobre 2015,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 dicembre 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

La Convenzione quadro dell’Organizzazione mondiale della sanità per la lotta contro il tabagismo

«(...) Ogni Parte adotta ed applica misure legislative, esecutive, amministrative o altre misure efficaci necessarie per adempiere agli obblighi contemplati dagli articoli da 8 a 13 e coopera, in caso di necessità, con le altre Parti, direttamente o attraverso organismi internazionali competenti, per farli applicare. La Conferenza delle Parti propone direttive appropriate per l’applicazione delle disposizioni contenute in quegli articoli».
«La Conferenza delle Parti, in consultazione con gli organismi internazionali competenti, propone delle direttive per i controlli e l’analisi della composizione e delle emissioni dei prodotti del tabacco, e per la regolamentazione di tale composizione e di tali emissioni. Ogni Parte adotta e applica, su approvazione delle autorità nazionali competenti, misure legislative, esecutive, amministrative e altre misure efficaci riguardanti tali controlli ed analisi e tale regolamentazione».
«1. Ogni Parte, entro tre anni dall’entrata in vigore della [FCTC] per quel che la riguarda, adotta ed applica, conformemente alla sua legislazione interna, misure efficaci per fare in modo che:

(...)

«3.1.2.1 Disposizioni generali

La regolamentazione degli ingredienti diretta a ridurre l’attrattività dei prodotti del tabacco può contribuire a diminuire la diffusione del tabagismo e della dipendenza sia presso i nuovi consumatori che presso i consumatori abituali (...)

3.1.2.2. Prodotti del tabacco

i) Ingredienti impiegati per migliorare il gusto Il carattere aspro e irritante del fumo del tabacco rappresenta un ostacolo significativo alla sperimentazione e al consumo iniziali. Documenti dell’industria del tabacco attestano il compimento di sforzi notevoli per mitigare tali caratteristiche sgradevoli. L’asprezza del fumo può essere attenuata in vari modi, ad esempio aggiungendo diversi ingredienti, eliminando le sostanze note per avere proprietà irritanti, compensando l’irritazione per mezzo di altri effetti sensoriali gradevoli o modificando le proprietà chimiche delle emissioni del prodotto del tabacco tramite l’aggiunta o l’eliminazione di specifiche sostanze.

(...)

Mascherando l’asprezza del fumo del tabacco per mezzo di aromi, si contribuisce a favorire e a mantenere il tabagismo. Gli aromatizzanti impiegati sono ad esempio il benzaldeide, il maltolo, il mentolo e la vanillina.

È anche possibile impiegare spezie ed estratti vegetali per migliorare il gusto dei prodotti del tabacco, ad esempio la cannella, lo zenzero e la menta.

Raccomandazione

Le Parti dovrebbero regolamentare, limitandolo o vietandolo, l’impiego di ingredienti che possano servire a migliorare il gusto dei prodotti del tabacco.

(...)».

«Nella gamma delle misure efficaci per far conoscere i rischi per la salute e far diminuire il consumo del tabacco rientrano avvertenze relative alla salute e messaggi ben concepiti. I fatti dimostrano che le avvertenze relative alla salute e i messaggi sono più efficaci quando sono maggiormente visibili. Rispetto alle avvertenze di dimensioni ridotte costituite unicamente dal testo, le avvertenze di maggiori dimensioni accompagnate da immagini presentano maggiore probabilità di essere notate, sono più efficaci a far conoscere i rischi per la salute, hanno un impatto emozionale più forte e incoraggiano maggiormente i consumatori del tabacco a ridurre o ad abbandonare il consumo stesso. D’altra parte, le avvertenze di più grandi dimensioni accompagnate da immagini presentano maggiore probabilità di rimanere efficaci nel tempo e sono particolarmente atte a far conoscere gli effetti sulla salute a persone poco istruite, ai bambini ed ai giovani. Tra i fattori che accrescono l’efficacia delle avvertenze relative alla salute e dei messaggi rientrano il fatto che essi siano apposti sui lati principali e sulla parte superiore dei lati principali, l’impiego di colori anziché del bianco e nero, l’obbligo di far figurare contemporaneamente più avvertenze relative alla salute e messaggi nonché la periodica rielaborazione di questi ultimi».
«L’articolo 11.1. [lettera b), iv),] della [FCTC] prevede che le avvertenze relative alla salute e i messaggi presenti sulle diverse forme di confezionamento e di etichettatura dei prodotti del tabacco debbano coprire il 50% o più dei lati principali, ma non meno del 30%. È noto che l’efficacia delle avvertenze relative alla salute e degli altri messaggi aumenta con le loro dimensioni, le Parti dovrebbero pertanto studiare la possibilità di utilizzare avvertenze relative alla salute e messaggi che coprano una parte superiore al 50% dei lati principali e adoperarsi affinché essi occupino la maggior porzione possibile di tali lati principali. Il testo delle avvertenze relative alla salute e dei messaggi dovrebbe essere stampato in grassetto, avere dimensioni sufficientemente facili da leggere e in uno stile e in un colore (o in colori) particolare(i) idoneo(i) ad assicurare una visibilità ed una leggibilità ottimali».

La direttiva 2014/40

«(7)

L’intervento legislativo a livello dell’Unione è necessario (...) per dare attuazione alla [FCTC], le cui disposizioni sono vincolanti per l’Unione e i suoi Stati membri. Le disposizioni della FCTC sulla regolamentazione della composizione dei prodotti del tabacco, sulla regolamentazione delle informazioni che devono figurare sui prodotti del tabacco, sul confezionamento e l’etichettatura dei prodotti del tabacco, sulla pubblicità e sul commercio illecito dei prodotti del tabacco sono particolarmente rilevanti. Nel corso di varie conferenze, le parti della FCTC, compresi l’Unione e gli Stati membri, hanno adottato per consenso una serie di linee guida per l’attuazione delle disposizioni della FCTC.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

«La presente direttiva ha l’obiettivo di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti:

nell’intento di agevolare il buon funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, sulla base di un livello elevato di protezione della salute umana, soprattutto per i giovani, e adempiere agli obblighi dell’Unione previsti dalla [FCTC]».

«1. Gli Stati membri vietano l’immissione sul mercato dei prodotti del tabacco con un aroma caratterizzante.

(...)

(...)

«Gli Stati membri vigilano affinché le avvertenze relative alla salute su una confezione unitaria e l’eventuale imballaggio esterno siano stampate in modo inamovibile, indelebili e pienamente visibili, non essendo parzialmente o completamente dissimulate o troncate da bolli fiscali, etichette del prezzo, elementi di sicurezza, incarti, custodie, scatole o altri elementi al momento dell’immissione sul mercato dei prodotti del tabacco. Sulle confezioni unitarie dei prodotti del tabacco diversi dalle sigarette e dal tabacco da arrotolare in buste, le avvertenze relative alla salute possono essere apposte mediante adesivi, a condizione che questi siano inamovibili. Le avvertenze relative alla salute rimangono intatte all’apertura della confezione unitaria eccetto per le confezioni con chiusura di tipo flip-top, ove le avvertenze possano essere separate all’apertura della confezione, ma solo in modo da garantire l’integrità grafica e la visibilità del testo, delle fotografie e delle informazioni sulla disassuefazione dal fumo».
«1. Ciascuna confezione unitaria e l’eventuale imballaggio esterno dei prodotti del tabacco da fumo recano una delle seguenti avvertenze generali:

“Il fumo uccide – smetti subito”

oppure

“Il fumo uccide”.

Gli Stati membri determinano quale di tali avvertenze generali di cui al primo comma deve essere utilizzata.

“Il fumo del tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene”.

Per le confezioni a forma di pacchetto a scatola con chiusura incernierata la cui superficie laterale viene divisa in due quando la confezione è aperta, l’avvertenza generale e il messaggio informativo figurano interamente sulle parti più ampie di tali due superfici. L’avvertenza generale appare altresì all’interno della superficie superiore visibile al momento dell’apertura della confezione.

Le superfici laterali di questo tipo di pacchetto hanno un’altezza non inferiore a 16 mm.

Per il tabacco da arrotolare commercializzato in buste, l’avvertenza generale e il messaggio informativo figurano sulle superfici che garantiscono la piena visibilità di tali avvertenze relative alla salute. Per il tabacco da arrotolare in confezioni di forma cilindrica l’avvertenza generale figura sulla superficie esterna della chiusura e il messaggio informativo sulla sua superficie interna.

Sia l’avvertenza generale sia il messaggio informativo coprono il 50% della superficie sulla quale sono stampati.

(...)».

«1. Ciascuna confezione unitaria e l’eventuale imballaggio esterno dei prodotti del tabacco da fumo recano avvertenze combinate relative alla salute. Le avvertenze combinate relative alla salute:

(...)

(...)

(...)».

«1. L’etichettatura delle confezioni unitarie e dell’eventuale imballaggio esterno e il prodotto del tabacco in sé non comportano alcun elemento o caratteristica che:
«1. Le confezioni unitarie di sigarette hanno forma parallelepipeda. Le confezioni unitarie di tabacco da arrotolare hanno forma parallelepipeda o cilindrica oppure la forma di una busta. Una confezione unitaria di sigarette contiene almeno 20 sigarette. Una confezione unitaria di tabacco da arrotolare contiene non meno di 30 g di tabacco.
«1. Gli Stati membri possono vietare le vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco ai consumatori. Gli Stati membri cooperano per impedire tali vendite. Le rivendite che effettuano vendite a distanza transfrontaliere di prodotti del tabacco non possono rifornire di tali prodotti i consumatori negli Stati membri in cui tali vendite sono state vietate. Gli Stati membri che non vietano tali vendite impongono che le rivendite che intendono effettuare vendite a distanza transfrontaliere a consumatori dell’Unione si registrino presso le autorità competenti dello Stato membro di stabilimento della rivendita e dello Stato membro in cui si trovano i consumatori effettivi o potenziali (...).

(...)

(...)».

«1. Gli Stati membri non possono, per considerazioni attinenti agli aspetti disciplinati dalla presente direttiva, e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, vietare o limitare l’immissione sul mercato del tabacco o dei prodotti correlati conformi alla presente direttiva.

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se la direttiva [2014/40] sia invalida in tutto o in parte in quanto l’articolo 114 TFUE non fornisce una base giuridica adeguata. In particolare:

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità

Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale nella sua interezza

Sulla ricevibilità di talune questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla prima questione, lettera a)

Sulla prima questione, lettera b)

Sulla prima questione, lettera c), i)

a

parte, pag. 34, e 4

a

parte, pag. 6 e seguenti), risulta che, quando la direttiva in discorso è stata adottata, sussistevano significative divergenze tra le regolamentazioni degli Stati membri, in quanto alcuni di essi avevano predisposto diversi elenchi di aromi autorizzati o vietati, mentre altri non avevano adottato al riguardo alcuna regolamentazione specifica.

a

parte, pag. 8). L’argomento secondo cui l’articolo 18 di detta direttiva sarebbe all’origine di tali differenze, pertanto, non può essere accolto.

Sulla seconda questione

Sull’interpretazione dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/40

Sulla validità dell’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2014/40

Sulla terza questione

Sulla terza questione, lettera a)

a

parte, pag. 114, e 6

a

parte, pag. 2), che sul punto non viene contestata, risulta che il suddetto divieto si tradurrebbe in una diminuzione dallo 0,5% allo 0,8% del consumo di sigarette nell’Unione in un periodo di cinque anni.

Sulla terza questione, lettera b)

Sulla terza questione, lettera c)

Sulla settima questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: l’inglese.

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