Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 giugno 2016.

Priimta 2016-06-14 · ECLI:EU:C:2016:435 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-263/14
Teismas
Court of Justice
Data
2016-06-14
ECLI
ECLI:EU:C:2016:435
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsPirmininkasA. TizzanoTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasT. von DanwitzTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasC. ToaderTeisėjasD. ŠvábyTeisėjasC. LycourgosTeisėjas · pranešėjasA. RosasTeisėjasE. JuhászTeisėjasM. SafjanTeisėjasM. BergerTeisėjasE. JarašiūnasTeisėjasC.G. FernlundTeisėjasK. JürimäeTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisL. Hewlett
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

14 giugno 2016 (*1)

«Ricorso di annullamento — Politica estera e di sicurezza comune (PESC) — Decisione 2014/198/PESC — Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica unita di Tanzania sulle condizioni del trasferimento delle persone sospettate di atti di pirateria e dei relativi beni sequestrati da parte della forza navale diretta dall’Unione europea alla Repubblica unita di Tanzania — Scelta della base giuridica — Obbligo di informare immediatamente e pienamente il Parlamento europeo in tutte le fasi della procedura di negoziazione e conclusione di accordi internazionali — Mantenimento degli effetti della decisione di annullamento»

Nella causa C‑263/14,

avente ad oggetto un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE, proposto il 28 maggio 2014,

Parlamento europeo , rappresentato da R. Passos, A. Caiola e M. Allik, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

sostenuto da:

Commissione europea , rappresentata da M. Konstantinidis, R. Troosters e D. Gauci, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente,

contro

Consiglio dell’Unione europea , rappresentato da F. Naert, G. Étienne, M. Bishop e M.-M. Joséphidès, in qualità di agenti,

convenuto,

sostenuto da:

Repubblica ceca , rappresentata da M. Smolek, E. Ruffer, J. Vláčil, J. Škeřik e M. Hedvábná, in qualità di agenti,

Regno di Svezia , rappresentato da A. Falk, C. Meyer-Seitz, U. Persson, M. Rhodin, E. Karlsson e L. Swedenborg, in qualità di agenti,

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord , rappresentato da J. Kraehling e V. Kaye, in qualità di agenti, assistite da G. Facenna, barrister,

intervenienti,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da K. Lenaerts, presidente, A. Tizzano, vicepresidente, L. Bay Larsen, T. von Danwitz, A. Arabadjiev, C. Toader, D. Šváby e C. Lycourgos, presidenti di sezione, A. Rosas (relatore), E. Juhász, M. Safjan, M. Berger, E. Jarašiūnas, C.G. Fernlund e K. Jürimäe, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 22 settembre 2015,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 28 ottobre 2015,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Il diritto internazionale

La convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare

«Nell’alto mare o in qualunque altro luogo fuori della giurisdizione di qualunque Stato, ogni Stato può sequestrare una nave o aeromobile pirata o una nave o aeromobile catturati con atti di pirateria e tenuti sotto il controllo dei pirati; può arrestare le persone a bordo e requisirne i beni. Gli organi giurisdizionali dello Stato che ha disposto il sequestro hanno il potere di decidere la pena da infliggere nonché le misure da adottare nei confronti delle navi, aeromobili o beni, nel rispetto dei diritti dei terzi in buona fede».

Il diritto dell’Unione

L’azione comune 2008/851

«L’Unione europea (...) conduce un’operazione militare a sostegno delle risoluzioni 1814 (2008), 1816 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008) e 1851 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite in modo conforme all’azione autorizzata in caso di pirateria in applicazione degli articoli 100 e seguenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (...) e mediante, in particolare, impegni assunti con gli Stati terzi (“Atalanta”), al fine di contribuire:
«Atalanta, alle condizioni stabilite dal diritto internazionale applicabile, in particolare dalla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, e dalle risoluzioni 1814 (2008), 1816 (2008) e 1838 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, e nel limite delle sue capacità disponibili:

(...)

(...)».

«1. Fatti salvi l’autonomia decisionale dell’[Unione] e il quadro istituzionale unico, e in base agli orientamenti pertinenti del Consiglio europeo, gli Stati terzi possono essere invitati a partecipare all’operazione.

(...)

(...)

«1. Sulla base dell’accettazione da parte della Somalia dell’esercizio della giurisdizione ad opera degli Stati membri o degli Stati terzi, da un lato, e dell’articolo 105 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dall’altro, le persone che si sospetta intendano, ai sensi degli articoli 101 e 103 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, commettere, che commettono o che hanno commesso atti di pirateria o rapine a mano armata nelle acque territoriali o interne della Somalia o in alto mare, arrestate e fermate ai fini dell’esercizio di azioni giudiziarie, nonché i beni che sono serviti a compiere tali atti, sono trasferiti:

L’accordo UE-Tanzania

«Ai fini del presente accordo si intende per:

(...)

«Il presente accordo definisce le condizioni e le modalità del trasferimento dall’EUNAVFOR alla Tanzania delle persone sospettate di voler commettere, di commettere o di aver commesso atti di pirateria e fermate dall’EUNAVFOR, e dei relativi beni sequestrati dall’EUNAVFOR, e del loro trattamento dopo tale trasferimento».

Fatti e decisione impugnata

Conclusioni delle parti e procedimento dinanzi alla Corte

Sul ricorso

Sul motivo principale, concernente la scelta errata della base giuridica

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sul secondo motivo, vertente su una violazione dell’articolo 218, paragrafo 10, TFUE

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sul mantenimento degli effetti della decisione impugnata

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara e statuisce:

Firme

(*1) Lingua processuale: l’inglese.

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