Sentenza della Corte (Ottava Sezione) dell'11 giugno 2015.

Priimta 2015-06-11 · ECLI:EU:C:2015:387 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-256/14
Teismas
Court of Justice
Data
2015-06-11
ECLI
ECLI:EU:C:2015:387
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasA. ÓcaoimhTeisėjas · pranešėjasE. JarašiūnasTeisėjasC.G. FernlundGeneralinis advokatasN. JääskinenKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nella causa C‑256/14,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portogallo), con decisione del 19 novembre 2013, pervenuta in cancelleria il 28 maggio 2014, nel procedimento

Lisboagás GDL – Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa SA

contro

Autoridade Tributária e Aduaneira,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da A. Ó Caoimh, presidente di sezione, E. Jarašiūnas (relatore) e C. G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

«Si considera “soggetto passivo” chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività.

Si considera “attività economica” ogni attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole, nonché quelle di professione libera o assimilate. Si considera, in particolare, attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità».

«Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni».
«Per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli da 74 a 77, la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali operazioni».

Il diritto portoghese

«1 – Sono assoggettati all’imposta:

a) le persone fisiche o giuridiche che, in maniera indipendente e abituale, esercitano attività di produzione, di commercializzazione o di prestazione di servizi, comprese le attività estrattive, agricole e quelle di professione libera, nonché i soggetti i quali, sempre in maniera indipendente, svolgono una sola operazione imponibile, anche se tale operazione sia accessoria all’esercizio di dette attività, quale che sia il luogo in cui essa si svolge, o qualora, indipendentemente da un siffatto nesso, tale operazione soddisfi le condizioni dell’incidenza reale dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (…) e dell’imposta sui redditi delle persone giuridiche (…) (…)

2 – Lo Stato e le altre persone giuridiche di diritto pubblico non sono tuttavia soggetti passivi d’imposta allorché pongono in essere operazioni nell’esercizio dei propri poteri di autorità, anche qualora ricevano, a fronte dell’attività svolta, canoni o corrispettivi di qualsiasi altro genere, sempreché la loro esenzione non provochi distorsioni della concorrenza.

(…)».

«1 – Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 10, la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi imponibili corrisponde al valore della controprestazione percepita o da percepirsi da parte dell’acquirente, del destinatario o di un terzo.

(…)

5 – Devono ricomprendersi nella base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi imponibili i seguenti elementi:

a) le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, ad eccezione della stessa imposta sul valore aggiunto; (…)

6 – Non sono compresi nella base imponibile di cui al paragrafo precedente i seguenti elementi:

(…)

c) gli importi versati in nome e per conto dell’acquirente dei beni o del destinatario dei servizi, debitamente registrati dal soggetto passivo in conti di terzi; (…)».

«Le imposte degli enti locali consistono in tributi basati sulla prestazione concreta di un servizio pubblico locale, sull’uso privato di beni demaniali e privati degli enti locali o sulla rimozione di un ostacolo giuridico al comportamento dei privati, quando la legge attribuisce agli enti locali tale competenza».

Fatti del procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1) Se il diritto dell’Unione si opponga alla liquidazione dell’IVA al momento della ripercussione, senza maggiorazione alcuna, da parte di una impresa privata che fornisce infrastrutture di distribuzione di gas naturale ad un’impresa che acquista i suoi servizi, degli importi della tassa di occupazione del sottosuolo, pagati ai comuni in cui sono presenti tubature facenti parte di tali infrastrutture.

2) Se, dal momento che le tasse di occupazione del sottosuolo sono liquidate dagli enti locali, nell’esercizio dei loro poteri di autorità, senza liquidazione dell’IVA, il diritto dell’Unione si opponga alla liquidazione dell’IVA al momento della ripercussione degli importi di tali tasse pagate da un’impresa privata che fornisce infrastrutture di distribuzione di gas naturale ad un’impresa che acquista i suoi servizi».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

Gli articoli 9, paragrafo 1, 73, 78, primo comma, lettera a), e 79, primo comma, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che l’importo delle tasse, quali quelle di cui al procedimento principale, versato ai comuni da parte della società concessionaria della rete di distribuzione di gas per l’utilizzo del demanio pubblico di detti comuni e che è in seguito riversato da detta società su un’altra, incaricata della commercializzazione del gas, e infine da quest’ultima sui consumatori finali, deve essere compreso nella base imponibile dell’imposta sul valore aggiunto applicabile alla prestazione fornita dalla prima di tali società alla seconda in forza dell’articolo 73 di detta direttiva.

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