Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 marzo 2015.

Priimta 2015-03-26 · ECLI:EU:C:2015:203 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-596/13
Teismas
Court of Justice
Data
2015-03-26
ECLI
ECLI:EU:C:2015:203
Originalas
EUR-Lex ↗
Pirmininkas · pranešėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasJ.‑C. BonichotTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasJ.L. da Cruz VilaçaTeisėjasC. LycourgosGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

26 marzo 2015 (*1)

«Impugnazione — Mercato interno del gas naturale — Obbligo delle imprese di gas naturale — Organizzazione di un sistema di accesso negoziato dei terzi agli impianti di stoccaggio di gas — Decisione delle autorità ceche — Deroga temporanea per i futuri impianti di stoccaggio sotterraneo di gas di Dambořice — Decisione della Commissione — Ordine di revocare la decisione di deroga — Direttive 2003/55/CE e 2009/73/CE — Applicazione nel tempo»

Nella causa C‑596/13 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 21 novembre 2013,

Commissione europea , rappresentata da L. Armati e K. Herrmann, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Moravia Gas Storage a.s ., già Globula a.s., con sede in Hodonín (Repubblica ceca), rappresentata da P. Zákoucký e D. Koláček, advokáti,

ricorrente in primo grado,

Repubblica ceca , rappresentata da M. Smolek, T. Müller e J. Vláčil, in qualità di agenti,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, J.L. da Cruz Vilaça e C. Lycourgos, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 dicembre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

«1. Nuove importanti infrastrutture del sistema del gas, ossia interconnector tra Stati membri, impianti di [gas naturale liquefatto (GNL)] e impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta, di una deroga alle disposizioni degli articoli 18, 19 e 20, nonché dell’articolo 25, paragrafi 2, 3 e 4 alle seguenti condizioni:

L’autorità di regolamentazione di cui all’articolo 25 può decidere, caso per caso, in merito alla deroga di cui ai paragrafi 1 e 2. Tuttavia gli Stati membri possono prevedere che le autorità di regolamentazione presentino all’organo competente dello Stato membro, affinché adotti una decisione formale, il loro parere sulla richiesta di deroga. Questo parere è pubblicato assieme alla decisione.

La deroga può riguardare in tutto o in parte, rispettivamente, la nuova infrastruttura, l’infrastruttura esistente oggetto di un significativo aumento di capacità o la modifica dell’infrastruttura esistente.

Le informazioni comprendono in particolare:

Entro due mesi dal ricevimento della notifica la Commissione può chiedere all’autorità di regolamentazione o allo Stato membro interessato di modificare o di ritirare la decisione di concessione della deroga. Il periodo di due mesi può essere prorogato di un ulteriore mese, ove la Commissione richieda informazioni supplementari.

Se l’autorità di regolamentazione o lo Stato membro interessato non dà seguito ad una richiesta entro quattro settimane, una decisione definitiva è adottata secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2.

La Commissione garantisce la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili».

«1. Nuove importanti infrastrutture del sistema del gas, vale a dire interconnettori, impianti di GNL e impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta e per un periodo di tempo definito, di una deroga alle disposizioni degli articoli 9, 32, 33 e 34 e dell’articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10 alle seguenti condizioni:

Qualora tutte le autorità di regolamentazione siano d’accordo sulla richiesta di deroga entro sei mesi dalla data in cui la richiesta è stata ricevuta dall’ultima delle autorità di regolamentazione, informano l’Agenzia di tale decisione.

L’Agenzia esercita i compiti conferiti alle autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati dal presente articolo:

Tutte le autorità di regolamentazione interessate possono richiedere congiuntamente che il periodo di cui alla lettera a) del terzo comma sia prorogato fino a tre mesi.

Nel decidere sulla concessione di una deroga, si tiene conto, a seconda dei casi, dell’esigenza di imporre condizioni riguardanti la durata della deroga e l’accesso non discriminatorio all’infrastruttura. Nel decidere tali condizioni si tiene conto, in particolare, della capacità supplementare da creare o della modifica della capacità esistente, dei tempi previsti per il progetto e delle circostanze nazionali.

Prima di concedere una deroga l’autorità di regolamentazione adotta le norme e i meccanismi per la gestione e l’assegnazione della capacità. Le norme impongono di invitare tutti i potenziali utilizzatori dell’infrastruttura a manifestare il loro interesse a utilizzare la capacità prima che sia effettuata l’assegnazione della capacità nella nuova infrastruttura, anche per uso proprio. L’autorità di regolamentazione impone che le regole di gestione della congestione contengano l’obbligo di offrire la capacità non utilizzata sul mercato e che gli utilizzatori dell’infrastruttura abbiano il diritto di vendere sul mercato secondario la capacità acquisita. Nel valutare i criteri di cui al paragrafo 1, lettere a), b) ed e), l’autorità di regolamentazione tiene conto del risultato della procedura di assegnazione della capacità.

La decisione di deroga, incluse le condizioni di cui al secondo comma del presente paragrafo, è debitamente motivata e pubblicata.

La notifica è considerata ritirata se le informazioni richieste non sono fornite entro il termine stabilito, a meno che, prima della scadenza, il termine non sia stato prorogato con il consenso della Commissione e dell’autorità di regolamentazione ovvero a meno che l’autorità di regolamentazione non abbia informato la Commissione, con comunicazione debitamente motivata, di considerare la notifica completa.

L’autorità di regolamentazione ottempera alla decisione della Commissione che le impone di rettificare o revocare la decisione di deroga entro un mese e ne informa la Commissione.

La Commissione garantisce la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

L’approvazione da parte della Commissione di una decisione di deroga perde effetto due anni dopo la sua adozione qualora, alla scadenza di tale termine, la costruzione dell’infrastruttura non sia ancora iniziata, e cinque anni dopo la sua adozione qualora, alla scadenza di tale termine, l’infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che la Commissione non decida che il ritardo è dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo della persona cui la deroga è stata concessa.

I fatti

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

Conclusioni delle parti

Sull’impugnazione

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sul ricorso dinanzi al Tribunale

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:

Firme

(*1) Lingua processuale: l’inglese.

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