26 marzo 2015 (*1)
«Impugnazione — Mercato interno del gas naturale — Obbligo delle imprese di gas naturale — Organizzazione di un sistema di accesso negoziato dei terzi agli impianti di stoccaggio di gas — Decisione delle autorità ceche — Deroga temporanea per i futuri impianti di stoccaggio sotterraneo di gas di Dambořice — Decisione della Commissione — Ordine di revocare la decisione di deroga — Direttive 2003/55/CE e 2009/73/CE — Applicazione nel tempo»
Nella causa C‑596/13 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 21 novembre 2013,
Commissione europea , rappresentata da L. Armati e K. Herrmann, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
Moravia Gas Storage a.s ., già Globula a.s., con sede in Hodonín (Repubblica ceca), rappresentata da P. Zákoucký e D. Koláček, advokáti,
ricorrente in primo grado,
Repubblica ceca , rappresentata da M. Smolek, T. Müller e J. Vláčil, in qualità di agenti,
interveniente in primo grado,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta da R. Silva de Lapuerta (relatore), presidente di sezione, J.‑C. Bonichot, A. Arabadjiev, J.L. da Cruz Vilaça e C. Lycourgos, giudici,
avvocato generale: J. Kokott
cancelliere: A. Calot Escobar
vista la fase scritta del procedimento,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 dicembre 2014,
ha pronunciato la seguente
1Con la sua impugnazione, la Commissione europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea Globula/Commissione (T‑465/11, EU:T:2013:406; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui quest’ultimo ha annullato la decisione C(2011) 4509 della Commissione, del 27 giugno 2011, relativa alla deroga per un impianto di stoccaggio sotterraneo di gas a Dambořice alle norme del mercato interno sull’accesso dei terzi (in prosieguo: la «decisione controversa»).
2L’articolo 22 della direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE ( GU L 176, pag. 57 ), così dispone:
«1. Nuove importanti infrastrutture del sistema del gas, ossia interconnector tra Stati membri, impianti di [gas naturale liquefatto (GNL)] e impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta, di una deroga alle disposizioni degli articoli 18, 19 e 20, nonché dell’articolo 25, paragrafi 2, 3 e 4 alle seguenti condizioni:
2Il paragrafo 1 si applica anche ad un aumento significativo della capacità di infrastrutture esistenti e a modifiche di queste ultime tali da permettere lo sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento di gas.
L’autorità di regolamentazione di cui all’articolo 25 può decidere, caso per caso, in merito alla deroga di cui ai paragrafi 1 e 2. Tuttavia gli Stati membri possono prevedere che le autorità di regolamentazione presentino all’organo competente dello Stato membro, affinché adotti una decisione formale, il loro parere sulla richiesta di deroga. Questo parere è pubblicato assieme alla decisione.
La deroga può riguardare in tutto o in parte, rispettivamente, la nuova infrastruttura, l’infrastruttura esistente oggetto di un significativo aumento di capacità o la modifica dell’infrastruttura esistente.
4La decisione di deroga è notificata senza indugio dall’autorità competente alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni pertinenti alla decisione. Tali informazioni possono essere sottoposte alla Commissione in forma aggregata, per permettere alla Commissione di decidere in maniera fondata.
Le informazioni comprendono in particolare:
Entro due mesi dal ricevimento della notifica la Commissione può chiedere all’autorità di regolamentazione o allo Stato membro interessato di modificare o di ritirare la decisione di concessione della deroga. Il periodo di due mesi può essere prorogato di un ulteriore mese, ove la Commissione richieda informazioni supplementari.
Se l’autorità di regolamentazione o lo Stato membro interessato non dà seguito ad una richiesta entro quattro settimane, una decisione definitiva è adottata secondo la procedura di cui all’articolo 30, paragrafo 2.
La Commissione garantisce la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili».
3L’articolo 36 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE ( GU L 211, pag. 94 ), prevede quanto segue:
«1. Nuove importanti infrastrutture del sistema del gas, vale a dire interconnettori, impianti di GNL e impianti di stoccaggio possono essere oggetto, su richiesta e per un periodo di tempo definito, di una deroga alle disposizioni degli articoli 9, 32, 33 e 34 e dell’articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10 alle seguenti condizioni:
2Il paragrafo 1 si applica anche ad un aumento significativo della capacità di infrastrutture esistenti e a modifiche di queste ultime tali da permettere lo sviluppo di nuove fonti di approvvigionamento di gas.
3L’autorità di regolamentazione di cui al capitolo VIII può decidere, caso per caso, in merito alla deroga di cui ai paragrafi 1 e 2.
4Quando l’infrastruttura di cui trattasi è situata nel territorio di più Stati membri, l’Agenzia può presentare un parere consultivo alle autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati, che può essere usato come base per la loro decisione, entro due mesi dalla data in cui la richiesta della deroga è stata ricevuta dall’ultima di tali autorità di regolamentazione.
Qualora tutte le autorità di regolamentazione siano d’accordo sulla richiesta di deroga entro sei mesi dalla data in cui la richiesta è stata ricevuta dall’ultima delle autorità di regolamentazione, informano l’Agenzia di tale decisione.
L’Agenzia esercita i compiti conferiti alle autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati dal presente articolo:
Tutte le autorità di regolamentazione interessate possono richiedere congiuntamente che il periodo di cui alla lettera a) del terzo comma sia prorogato fino a tre mesi.
5Prima di prendere una decisione, l’Agenzia consulta le autorità di regolamentazione interessate ed i richiedenti.
6Una deroga può riguardare in tutto o in parte, rispettivamente, la capacità della nuova infrastruttura o dell’infrastruttura esistente oggetto di un significativo aumento di capacità.
Nel decidere sulla concessione di una deroga, si tiene conto, a seconda dei casi, dell’esigenza di imporre condizioni riguardanti la durata della deroga e l’accesso non discriminatorio all’infrastruttura. Nel decidere tali condizioni si tiene conto, in particolare, della capacità supplementare da creare o della modifica della capacità esistente, dei tempi previsti per il progetto e delle circostanze nazionali.
Prima di concedere una deroga l’autorità di regolamentazione adotta le norme e i meccanismi per la gestione e l’assegnazione della capacità. Le norme impongono di invitare tutti i potenziali utilizzatori dell’infrastruttura a manifestare il loro interesse a utilizzare la capacità prima che sia effettuata l’assegnazione della capacità nella nuova infrastruttura, anche per uso proprio. L’autorità di regolamentazione impone che le regole di gestione della congestione contengano l’obbligo di offrire la capacità non utilizzata sul mercato e che gli utilizzatori dell’infrastruttura abbiano il diritto di vendere sul mercato secondario la capacità acquisita. Nel valutare i criteri di cui al paragrafo 1, lettere a), b) ed e), l’autorità di regolamentazione tiene conto del risultato della procedura di assegnazione della capacità.
La decisione di deroga, incluse le condizioni di cui al secondo comma del presente paragrafo, è debitamente motivata e pubblicata.
7Nonostante il paragrafo 3, gli Stati membri possono disporre che la loro autorità di regolamentazione o l’Agenzia, a seconda dei casi, trasmettano al pertinente organo nello Stato membro, ai fini di una decisione formale, un parere sulla domanda di deroga. Il parere è pubblicato assieme alla decisione.
8Non appena riceve una domanda di deroga, l’autorità di regolamentazione la trasmette senza indugio alla Commissione. L’autorità competente notifica senza indugio la decisione alla Commissione, unitamente a tutte le informazioni rilevanti ai fini della decisione stessa. Tali informazioni possono essere sottoposte alla Commissione in forma aggregata, per permetterle di decidere in maniera fondata. Le informazioni comprendono in particolare:
9Entro un periodo di due mesi a decorrere dal giorno successivo alla ricezione di una notifica, la Commissione può adottare una decisione che impone all’autorità di regolamentazione di rettificare o revocare la decisione di concedere una deroga. Detto periodo di due mesi può essere prorogato di un periodo aggiuntivo di due mesi qualora la Commissione richieda ulteriori informazioni. Il termine aggiuntivo decorre dal giorno successivo a quello di ricezione delle informazioni complete. Il periodo iniziale di due mesi può inoltre essere prorogato con il consenso sia della Commissione sia dell’autorità di regolamentazione.
La notifica è considerata ritirata se le informazioni richieste non sono fornite entro il termine stabilito, a meno che, prima della scadenza, il termine non sia stato prorogato con il consenso della Commissione e dell’autorità di regolamentazione ovvero a meno che l’autorità di regolamentazione non abbia informato la Commissione, con comunicazione debitamente motivata, di considerare la notifica completa.
L’autorità di regolamentazione ottempera alla decisione della Commissione che le impone di rettificare o revocare la decisione di deroga entro un mese e ne informa la Commissione.
La Commissione garantisce la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.
L’approvazione da parte della Commissione di una decisione di deroga perde effetto due anni dopo la sua adozione qualora, alla scadenza di tale termine, la costruzione dell’infrastruttura non sia ancora iniziata, e cinque anni dopo la sua adozione qualora, alla scadenza di tale termine, l’infrastruttura non sia ancora operativa, a meno che la Commissione non decida che il ritardo è dovuto a gravi ostacoli che esulano dal controllo della persona cui la deroga è stata concessa.
10La Commissione può adottare orientamenti per l’applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e per la determinazione della procedura da seguire ai fini dell’applicazione dei paragrafi 3, 6, 8 e 9 del presente articolo. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 51, paragrafo 3».
4Ai sensi dell’articolo 53 della direttiva 2009/73, la direttiva 2003/55 è abrogata con effetto dal 3 marzo 2011 e, a partire da tale data, i riferimenti a quest’ultima direttiva s’intendono fatti alla direttiva 2009/73 e dovrebbero essere interpretati secondo la tavola di concordanza di cui al suo allegato II. Conformemente a tale tavola, l’articolo 22 della direttiva 2003/55 corrisponde all’articolo 36 della direttiva 2009/73.
5Il 14 aprile 2009, la Moravia Gas Storage a.s. (in prosieguo: la «MGS»), già Globula a.s., ha proposto una domanda presso il Ministero dell’Industria e del Commercio ceco (in prosieguo: il «Ministero»), intesa ad ottenere un’autorizzazione per la costruzione di un impianto di stoccaggio sotterraneo di gas a Dambořice (Repubblica ceca; in prosieguo: l’«impianto SSG»). Nell’ambito di tale domanda, essa ha chiesto una deroga temporanea, relativa a tutta la capacità supplementare dell’impianto SSG, dall’obbligo di fornire un accesso negoziato ai terzi al predetto impianto.
6Con decisione del 26 ottobre 2010, il Ministero ha autorizzato la costruzione dell’impianto SSG e ha concesso alla MGS una deroga temporanea dall’obbligo di fornire un accesso negoziato ai terzi, riguardante il 90% della capacità dell’impianto SSG, per quindici anni a partire dalla data di efficacia dell’autorizzazione d’uso.
7Con lettera del Ministero dell’11 febbraio 2011, ricevuta il 18 febbraio 2011, la predetta decisione è stata notificata alla Commissione.
8Con lettera del 15 aprile 2011, la Commissione ha chiesto informazioni aggiuntive al Ministero, precisando che, se avesse dovuto chiedergli di modificare o di revocare la decisione del 26 ottobre 2010, lo avrebbe fatto prima del 18 giugno 2011. Il Ministero ha risposto il 29 aprile 2011, nel termine fissato dalla Commissione.
9Con lettera del 13 maggio 2011, la Commissione ha rivolto al Ministero una seconda richiesta di informazioni aggiuntive, indicando nuovamente che, se avesse dovuto chiedergli di modificare o di revocare la predetta decisione, lo avrebbe fatto prima del 18 giugno 2011. Il Ministero ha risposto il 20 maggio 2011, nel termine fissato dalla Commissione.
10Con lettera del 23 giugno 2011, firmata dal membro della Commissione per le questioni energetiche, la Commissione ha informato il Ministero che avrebbe adottato una decisione formale prima del 29 giugno 2011.
11Con la decisione controversa, notificata il 28 giugno 2011 alla Repubblica ceca, la Commissione ha ordinato a tale Stato membro di revocare la decisione del 26 ottobre 2010.
12Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 agosto 2011, la MSG ha proposto un ricorso inteso all’annullamento della decisione controversa e alla condanna della Commissione alle spese.
13A sostegno del suo ricorso, la MGS ha fatto valere tre motivi, vertenti, in primo luogo, su errori nell’individuazione della normativa applicabile; in secondo luogo, su una violazione del principio del legittimo affidamento e, in terzo luogo, su un errore manifesto di valutazione dei fatti.
14Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto il primo motivo della MGS e ha annullato la decisione controversa poiché quest’ultima avrebbe dovuto essere adottata non già sulla base delle disposizioni della direttiva 2009/73, bensì su quella delle disposizioni della direttiva 2003/55. In tal modo, il Tribunale non ha esaminato i motivi secondo e terzo dedotti dalla MGS a sostegno del suo ricorso.
15Con la sua impugnazione, la Commissione chiede che la Corte voglia:
16La MGS chiede che la Corte voglia:
17La Repubblica ceca chiede che la Corte voglia:
18A sostegno della sua impugnazione, la Commissione deduce un unico motivo, con cui sostiene, in sostanza, che, dichiarando che le norme della direttiva 2003/55 erano applicabili alla controversia di cui era adito, il Tribunale ha violato gli articoli 288 TFUE e 297, paragrafo 1, TFUE.
19A suo avviso, finché il termine di cui essa dispone per esigere la modifica o la revoca di una decisione nazionale di deroga non è decorso, la notifica di siffatta decisione ai sensi degli articoli 22 della direttiva 2003/55 e 36 della direttiva 2009/73 costituisce non già una situazione definitivamente acquisita, bensì una tappa della procedura di deroga in corso.
20Nel caso di specie, la Commissione fa valere che tale procedura non era terminata alla data di abrogazione della direttiva 2003/55, vale a dire il 3 marzo 2011, per cui, in tale momento, non vi era una situazione definitivamente acquisita, e che, a partire da tale medesima data, erano applicabili le norme della direttiva 2009/73.
21Peraltro, la Commissione sostiene che, considerando che la sentenza Meridionale Industria Salumi e a. (da 212/80 a 217/80, EU:C:1981:270 ) era applicabile nel caso di specie e dichiarando che le modifiche procedurali e sostanziali introdotte dall’articolo 36 della direttiva 2009/73 formano un tutt’uno inscindibile, il Tribunale ha commesso un errore di diritto.
22Essa ritiene, segnatamente, che la deroga derivante da tale sentenza per quanto concerne l’applicazione nel tempo di nuove disposizioni di legge debba essere interpretata in modo rigoroso e che essa non si applichi nel caso di una direttiva nuova che modifica una preesistente normativa dell’Unione.
23In particolare, la Commissione considera che non si può dedurre dalla circostanza che la direttiva 2009/73 ha introdotto modifiche, nel caso di specie procedurali, che le norme procedurali e sostanziali di tale direttiva formino un tutt’uno inscindibile e che esse non possano essere considerate isolatamente in ordine alla loro efficacia nel tempo.
24Ad avviso della MGS, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto dichiarando che la Commissione avrebbe dovuto applicare le norme della direttiva 2003/55.
25Infatti, la MGS sostiene che l’adozione della decisione di deroga nazionale e la sua notifica alla Commissione costituiscono una situazione anteriormente acquisita in seguito a cui essa avrebbe acquisito taluni diritti e cui non possono essere applicate norme nuove.
26Peraltro, la MGS considera che un approccio diverso porterebbe a violare i principi di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento.
27La MGS sostiene che l’eccezione derivante dalla sentenza Meridionale Industria Salumi e a. (da 212/80 a 217/80, EU:C:1981:270 ) può essere applicata a una situazione in cui una direttiva dell’Unione sostituisce una direttiva anteriore e che, nel caso di specie, il Tribunale ha correttamente applicato tale eccezione.
28La Repubblica ceca fa valere che, dato che la Commissione, nell’ambito della procedura di deroga prevista dalle direttive 2003/55 e 2009/73, esamina la regolarità di una decisione adottata in precedenza dalle autorità di uno Stato membro, vale a dire il rispetto delle condizioni applicabili al momento in cui essa è stata adottata, tale esame non può essere logicamente effettuato alla luce delle norme adottate successivamente ad essa.
29Ad avviso del predetto Stato membro, in virtù del principio di certezza del diritto, la notifica della decisione di deroga nazionale condiziona lo svolgimento delle altre tappe della procedura, segnatamente per quanto concerne il diritto applicabile nell’ambito dell’esame di tale decisione, giacché quest’ultima instaura una situazione «acquisita anteriormente».
30Inoltre, la Repubblica ceca ritiene che l’interpretazione della Commissione consentirebbe a quest’ultima di valutare in modo diverso decisioni di deroga nazionali notificate nella medesima data, posto che la scelta delle disposizioni applicabili dipenderebbe in realtà dalla data in cui la Commissione si è attivata in ordine a tali decisioni e sarebbe, quindi, lasciata alla sua discrezionalità. Ciò porterebbe ad una disparità di trattamento delle predette decisioni, che sarebbe contraria ai principi di parità e di equità.
31Infine, detto Stato membro rileva che tali affermazioni sono corroborate dalla circostanza che la direttiva 2009/73 non contiene alcuna disposizione in ordine al trattamento delle procedure pendenti al momento in cui essa è entrata in vigore.
32Si deve ricordare che una nuova norma giuridica si applica a partire dall’entrata in vigore dell’atto recante la medesima e che, sebbene non si applichi alle situazioni giuridiche sorte e definitivamente acquisite in vigenza della vecchia legge, si applica agli effetti futuri delle medesime, nonché alle situazioni giuridiche nuove, a meno che, fatto salvo il principio di irretroattività degli atti giuridici, la nuova norma sia accompagnata da disposizioni particolari che determinano specificamente le proprie condizioni di applicazione nel tempo (sentenza Gemeinde Altrip e a., C‑72/12, EU:C:2013:712 , punto 22 nonché giurisprudenza ivi citata).
33In particolare, secondo costante giurisprudenza, le norme procedurali si considerano generalmente applicabili a tutte le controversie pendenti al momento in cui esse entrano in vigore (sentenza Commissione/Spagna, C‑610/10, EU:C:2012:781 , punto 45 e giurisprudenza ivi citata), a differenza delle norme sostanziali, che, secondo la comune interpretazione, concernono rapporti giuridici definiti anteriormente alla loro entrata in vigore solo se dal loro testo, dalla loro ratio o dalla loro struttura risulti chiaramente che va loro attribuita tale efficacia (v. sentenze Meridionale Industria Salumi e a., da 212/80 a 217/80, EU:C:1981:270 , punto 9; Molenbergnatie, C‑201/04, EU:C:2006:136 , punto 31, nonché Commissione/Freistaat Sachsen, C‑334/07 P, EU:C:2008:709 , punto 44).
34La Corte ha del pari dichiarato che la disposizione che costituisce il fondamento normativo di un atto che legittima un’istituzione dell’Unione ad adottare l’atto medesimo dev’essere in vigore alla data dell’adozione di quest’ultimo (v. sentenza ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, C‑352/09 P, EU:C:2011:191 , punto 88).
35Nel caso di specie, il Tribunale ha dichiarato che le modifiche procedurali e sostanziali introdotte dall’articolo 36 della direttiva 2009/73 formavano un tutt’uno inscindibile. Pertanto, conformemente alla sentenza Meridionale Industria Salumi e a. (da 212/80 a 217/80, EU:C:1981:270 ), non può riconoscersi efficacia retroattiva al complesso di tali disposizioni e, di conseguenza, erano le norme della direttiva 2003/55 ad essere applicabili, per quanto riguarda sia il merito sia la procedura.
36Si deve ricordare che, al punto 11 di detta sentenza, la Corte, facendo eccezione alla regola interpretativa ricordata al punto 33 della presente sentenza, ha ritenuto che una normativa dell’Unione, che mirava a istituire una disciplina globale del recupero dei dazi doganali, contenesse norme sia procedurali sia sostanziali che formavano un tutt’unico inscindibile e le cui singole disposizioni non potevano essere considerate isolatamente in ordine alla loro efficacia nel tempo. Siffatta eccezione trovava la sua giustificazione nella sostituzione di un regime comunitario nuovo ai preesistenti regimi nazionali e nell’obiettivo di pervenire ad un’applicazione coerente ed uniforme della normativa comunitaria così istituita in materia doganale (v. sentenza Molenbergnatie, C‑201/04, EU:C:2006:136 , punto 32).
37A tal riguardo, si deve constatare che la situazione in esame nella causa all’origine della sentenza Meridionale Industria Salumi e a. (da 212/80 a 217/80, EU:C:1981:270 ) non può essere paragonata a quella di cui trattasi nel caso di specie. Infatti, la direttiva 2009/73 abroga e sostituisce una preesistente normativa dell’Unione applicabile nello stesso settore, vale a dire la direttiva 2003/55. In proposito, la direttiva 2009/73 non crea un regime nuovo, ma rientra in una linea di continuità diretta con la direttiva 2003/55, di cui non modifica, peraltro, il contenuto delle disposizioni sostanziali, segnatamente quelle concernenti le condizioni sostanziali alle quali è subordinato il beneficio di una deroga, previste agli articoli 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2003/55 nonché 36, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/73.
38In tale contesto, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 48 e 49 delle sue conclusioni, il fatto che le disposizioni procedurali della direttiva 2003/55 siano state modificate dalla direttiva 2009/73 non è di per sé sufficiente, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale al punto 36 della sentenza impugnata, a dimostrare che le disposizioni procedurali e sostanziali di cui all’articolo 36 di quest’ultima direttiva presentino un carattere «inscindibile», ai sensi della sentenza Meridionale Industria Salumi e a. (da 212/80 a 217/80, EU:C:1981:270 ).
39Peraltro, la circostanza che, nelle predette direttive, le stesse disposizioni sostanziali siano accompagnate da disposizioni procedurali differenti tende ad indicare che, nelle circostanze del caso di specie, tali disposizioni sostanziali possono essere dissociate da dette disposizioni procedurali.
40Di conseguenza, l’eccezione di cui al punto 36 della presente sentenza non può essere applicata nel caso di specie.
41Alla luce delle suesposte considerazioni, poiché la direttiva 2003/55 è stata abrogata con effetto dal 3 marzo 2001, data in cui essa è stata sostituita dalla direttiva 2009/73, le disposizioni vigenti alla data dell’adozione della decisione controversa, vale a dire il 27 giugno 2011, non erano quelle della direttiva 2003/55, bensì quelle della direttiva 2009/73.
42Ne consegue che la Commissione non ha applicato retroattivamente le disposizioni della direttiva 2009/73, ma ha adottato la decisione controversa sulla base della normativa all’epoca vigente.
43Peraltro, si deve rilevare che, ai sensi degli articoli 22 della direttiva 2003/55 e 36 della direttiva 2009/73, la Commissione, dopo aver ricevuto la notifica di una decisione di deroga nazionale, può chiedere la modifica, l’annullamento o la revoca di tale decisione.
44In tal modo, contrariamente a quanto sostiene la MGS e come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 66, 70 e 71 delle sue conclusioni, siffatta decisione o notifica non può essere considerata costitutiva di una «situazione sort[a] e definitivamente acquisit[a]» o di una «situazione maturata anteriormente», ai sensi della giurisprudenza richiamata ai punti 32 e 33 della presente sentenza.
45Ne consegue che, in assenza di disposizioni particolari che determinino in modo speciale le sue condizioni di applicazione nel tempo, la direttiva 2009/73 doveva essere applicata alle procedure pendenti a partire dalla data della sua entrata in vigore, vale a dire il 3 marzo 2011. Pertanto, il Tribunale ha commesso un errore di diritto considerando che la Commissione aveva erroneamente applicato tale direttiva quando ha adottato la decisione controversa.
46Per quanto concerne, in tale contesto, l’asserita violazione del principio di tutela del legittimo affidamento invocata dalla MGS e dalla Repubblica ceca, è sufficiente ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, tale principio non può essere esteso al punto da impedire, in via generale, che una nuova norma si applichi agli effetti futuri di situazioni sorte in vigenza della norma antecedente (v. sentenze Tomadini, 84/78, EU:C:1979:129 , punto 21; Commissione/Freistaat Sachsen, C‑334/07, EU:C:2008:709 , punto 43, e Stadt Papenburg, C‑226/08, EU:C:2010:10 , punto 46).
47Per quanto riguarda la violazione dei principi di parità di trattamento e di equità dedotta dalla Repubblica ceca, si deve rilevare che, come indicato dall’avvocato generale ai paragrafi 62 e 63 delle sue conclusioni, dato che il cambiamento del regime giuridico applicabile si basa su un elemento oggettivo, vale a dire l’entrata in vigore della direttiva 2009/73, che, secondo quanto accertato dal Tribunale, la notifica della decisione di deroga nazionale di cui trattasi nel caso di specie ha preceduto solo di qualche giorno tale momento e che non è affatto dimostrato che la Commissione abbia arbitrariamente e senza alcuna ragione oggettiva, secondo i casi, accelerato o ritardato la trattazione delle decisioni di deroga nazionali notificate alla medesima data al fine di chiudere talune procedure prima e altre dopo l’entrata in vigore della predetta direttiva, non si può affermare che vi sia stata una violazione di detti principi nel caso di specie.
48Di conseguenza, dichiarando che, nel caso di specie, le norme della direttiva 2003/55 erano applicabili per quanto riguarda sia il merito sia la procedura, il Tribunale è incorso in un errore di diritto.
49Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve accogliere il motivo unico sollevato dalla Commissione a sostegno della sua impugnazione e annullare la sentenza impugnata.
50Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. In tal caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.
51Nel caso di specie, la Corte ritiene che occorra statuire definitivamente sul primo motivo del ricorso inteso all’annullamento della decisione controversa e proposto dalla MGS.
52A tal riguardo è sufficiente rilevare che, per le ragioni esposte ai punti da 35 a 47 della presente sentenza, tale motivo dev’essere respinto.
53Tuttavia, dal momento che il Tribunale non ha esaminato i motivi secondo e terzo dedotti dalla MGS a sostegno del suo ricorso di annullamento, la Corte considera che la controversia non è matura per la decisione.
54Di conseguenza, si deve rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché quest’ultimo statuisca su tali motivi secondo e terzo.
55Poiché la causa è rinviata dinanzi al Tribunale, occorre riservare le spese relative alla presente impugnazione.
Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce:
Firme
(*1) Lingua processuale: l’inglese.
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