Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 17 luglio 2014.

Priimta 2014-07-17 · ECLI:EU:C:2014:2087 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-48/13
Teismas
Court of Justice
Data
2014-07-17
ECLI
ECLI:EU:C:2014:2087
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisPirmininkasK. LenaertsTeisėjasA. TizzanoTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasM. IlešičTeisėjasE. JuhászTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasA. RosasTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjas · pranešėjasJ.-C. BonichotTeisėjasC. VajdaTeisėjasS. RodinTeisėjasF. BiltgenGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nella causa C‑48/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Østre Landsret (Corte d’appello della Regione Est, Danimarca), con decisione del 22 gennaio 2013, pervenuta in cancelleria il 28 gennaio 2013, nel procedimento

Nordea Bank Danmark A/S

contro

Skatteministeriet,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta da V. Skouris, presidente, K. Lenaerts, vicepresidente, A. Tizzano, R. Silva de Lapuerta, M. Ilešič, E. Juhász e A. Borg Barthet, presidenti di sezione, A. Rosas, J. Malenovský, J.-C. Bonichot (relatore), C. Vajda, S. Rodin e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

Motivazione della sentenza

Sentenza

Contesto normativo

Diritto internazionale

«Gli utili di un’impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in tale Stato, a meno che l’impresa non eserciti la sua attività nell’altro Stato contraente per il tramite di una stabile organizzazione ivi situata. Se l’impresa esercita la propria attività secondo questa modalità, i suoi utili sono imponibili nell’altro Stato, ma unicamente entro i limiti in cui sono imputabili alla suddetta stabile organizzazione».

Diritto danese

«I soggetti passivi che:

1) sono controllati da persone fisiche o giuridiche, o

2) controllano persone giuridiche, o

3) fanno parte di un gruppo di cui fa parte anche una persona giuridica, o

4) hanno una stabile organizzazione situata all’estero, o

5) sono persone fisiche o giuridiche straniere con una stabile organizzazione situata in Danimarca, determinano il loro reddito imponibile prendendo in considerazione le operazioni commerciali o economiche effettuate con le persone fisiche e giuridiche e con le stabili organizzazioni sopra menzionate (operazioni controllate) in base ai prezzi e alle condizioni che avrebbero ottenuto se tali operazioni fossero state effettuate con soggetti ad essi non collegati».

«Nel caso in cui una stabile organizzazione situata in uno Stato estero, nelle Isole Færøer o in Groenlandia venga ceduta, interamente o in parte, ad una società dello stesso gruppo (…), le perdite portate in deduzione, che non siano compensate da utili negli esercizi successivi, vengono prese in considerazione nella determinazione del reddito imponibile, senza riguardo al metodo di sgravio applicato (...)».

Procedimento principale e questione pregiudiziale

«Se l’articolo 49 TFUE, in combinato disposto con l’articolo 54 TFUE (in precedenza articolo 43 CE, in combinato disposto con l’articolo 48 CE), e l’articolo 31 dell’Accordo SEE, in combinato disposto con l’articolo 34 di quest’ultimo, vietino ad uno Stato membro, il quale consente ad una società residente di dedurre sistematicamente le perdite subite da una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro, di reintegrare nel reddito imponibile di detta società la totalità delle perdite della stabile organizzazione (nei limiti in cui queste non siano oggetto di compensazioni con utili realizzati negli esercizi successivi), nell’ipotesi in cui la stabile organizzazione venga chiusa e, in tale contesto, parte della sue attività venga trasferita ad una società appartenente allo stesso gruppo e residente nello stesso Stato membro della stabile organizzazione, e si debba ritenere che le possibilità di far valere fiscalmente le perdite medesime siano state esaurite».

Sulla questione pregiudiziale

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Gli articoli 49 TFUE e 54 TFUE, nonché gli articoli 31 e 34 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, del 2 maggio 1992, ostano a una legislazione di uno Stato membro la quale preveda che, in caso di cessione, da parte di una società residente, di una stabile organizzazione situata in un altro Stato membro o in un altro Stato parte dell’Accordo sullo Spazio economico europeo a una società non residente dello stesso gruppo, le perdite in precedenza dedotte in relazione alla stabile organizzazione ceduta siano reintegrate nell’utile imponibile della società cedente, se e in quanto il primo Stato membro assoggetti a imposta sia gli utili realizzati da tale stabile organizzazione prima della sua cessione, sia quelli derivanti dalla plusvalenza realizzata in occasione di detta cessione.

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