Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 ottobre 2013.

Priimta 2013-10-24 · ECLI:EU:C:2013:690 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-151/12
Teismas
Court of Justice
Data
2013-10-24
ECLI
ECLI:EU:C:2013:690
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasT. von DanwitzTeisėjasE. JuhászTeisėjasA. RosasTeisėjasD. ŠvábyTeisėjas · pranešėjasC. VajdaTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisM. Ferreira
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

24 ottobre 2013 (*1)

«Inadempimento di uno Stato — Ambiente — Direttiva 2000/60/CE — Quadro comunitario per l’azione comunitaria in materia di acque — Trasposizione degli articoli 4, paragrafo 8, 7, paragrafo 2, 10, paragrafi 1 e 2, nonché dell’allegato V, punti 1.3 e 1.4, della direttiva 2000/60 — Bacini idrografici intracomunitari e intercomunitari — Articolo 149, paragrafo 3, in fine, della Costituzione spagnola — Clausola suppletiva»

Nella causa C‑151/12,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’articolo 258 TFUE, proposto il 26 marzo 2012,

Commissione europea , rappresentata da G. Valero Jordana, E. Manhaeve e B. Simon, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Regno di Spagna , rappresentato da A. Rubio González, in qualità di agente,

convenuto,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da T. von Danwitz, presidente di sezione, E. Juhász, A. Rosas, D. Šváby e C. Vajda (relatore), giudici,

avvocato generale: J. Kokott

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 aprile 2013,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 30 maggio 2013,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

Gli Stati membri, nell’applicare i paragrafi 3, 4, 5, 6 e 7, assicurano che l’applicazione non pregiudichi la realizzazione degli obiettivi della presente direttiva in altri corpi idrici dello stesso distretto idrografico e che essa sia coerente con l’attuazione di altri atti normativi comunitari in materia di ambiente».

«Per ciascuno dei corpi idrici individuati a norma del paragrafo 1, gli Stati membri, oltre a conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 4 attenendosi ai requisiti prescritti dalla presente direttiva per i corpi idrici superficiali, compresi gli standard di qualità fissati a livello comunitario a norma dell’articolo 16, provvedono a che, secondo il regime di trattamento delle acque applicato e conformemente alla normativa comunitaria, l’acqua risultante soddisfi i requisiti di cui alla direttiva 80/778/CEE, modificata dalla direttiva 98/83/CE».
«I programmi [di monitoraggio dello stato delle acque] devono essere operativi entro sei anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, se non specificato diversamente nella pertinente normativa. Il monitoraggio in questione è effettuato secondo le prescrizioni di cui all’allegato V».
«1. Gli Stati membri garantiscono che tutti gli scarichi nelle acque superficiali, di cui al paragrafo 2, siano controllati secondo l’approccio combinato indicato nel presente articolo.

stabiliti:

entro 12 anni dall’entrata in vigore della presente direttiva, salvo diversa indicazione della normativa in questione».

«La rete di monitoraggio delle acque superficiali è istituita a norma dei requisiti dell’articolo 8. Essa è progettata in modo da fornire una panoramica coerente e complessiva dello stato ecologico e chimico all’interno di ciascun bacino idrografico e permettere la classificazione dei corpi idrici in cinque classi, secondo le definizioni normative di cui alla sezione 1.2. Gli Stati membri forniscono una o più mappe indicanti la rete di monitoraggio delle acque superficiali nel piano di gestione dei bacini idrografici.

In base alla caratterizzazione e alla valutazione dell’impatto svolte a norma dell’articolo 5 e all’allegato II, gli Stati membri definiscono, per ciascun periodo cui si applica un piano di gestione dei bacini idrografici, un programma di monitoraggio di sorveglianza e un programma di monitoraggio operativo. In taluni casi può essere necessario istituire anche programmi di monitoraggio d’indagine.

Gli Stati membri sorvegliano i parametri indicativi dello stato di ogni elemento di qualità pertinente. Nel selezionare i parametri relativi agli elementi di qualità biologica, gli Stati membri individuano il livello tassonomico appropriato per ottenere la necessaria attendibilità e precisione nella classificazione degli elementi di qualità. Il piano riporta le stime sul livello di attendibilità e precisione dei risultati ottenuti con i programmi di monitoraggio».

«i)

Gli Stati membri istituiscono dei sistemi di monitoraggio per stimare i valori degli elementi di qualità biologica specificati per ciascuna categoria di acque superficiali o per i corpi idrici superficiali fortemente modificati o artificiali. Nell’applicare ai corpi idrici fortemente modificati o artificiali la procedura sotto esposta, i riferimenti allo stato ecologico vanno intesi come riferimenti al potenziale ecologico. Tali sistemi possono basarsi su determinate specie o gruppi di specie rappresentativi dell’elemento qualitativo nel suo complesso.

(...)».

La normativa spagnola

«Le materie non espressamente attribuite da questa Costituzione allo Stato possono essere assunte dalle comunità autonome in base ai rispettivi Statuti. La competenza nelle materie non assunte dagli Statuti di autonomia spetta allo Stato, le cui norme, in caso di conflitto, prevalgono su quelle delle comunità autonome in ogni ambito non attribuito alla competenza esclusiva di queste. Il diritto statale è in ogni caso suppletivo del diritto delle comunità autonome».

Fase precontenziosa del procedimento

Sul ricorso

Sulle censure attinenti al difetto di trasposizione delle disposizioni della direttiva 2000/60 quanto ai bacini idrografici intracomunitari situati fuori dalla Catalogna

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulle censure relative al difetto di trasposizione delle disposizioni della direttiva 2000/60 quanto ai bacini idrografici intracomunitari situati in Catalogna

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

Firme

(*1) Lingua processuale: lo spagnolo.

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