Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 gennaio 2013.

Priimta 2013-01-29 · ECLI:EU:C:2013:39 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-396/11
Teismas
Court of Justice
Data
2013-01-29
ECLI
ECLI:EU:C:2013:39
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisPirmininkasK. LenaertsTeisėjasA. TizzanoTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjasA. RosasTeisėjasM. BergerTeisėjasE. JarašiūnasTeisėjasE. JuhászTeisėjas · pranešėjasA. ÓcaoimhTeisėjasJ.-C. BonichotTeisėjasA. PrechalTeisėjasC.G. FernlundGeneralinis advokatasE. SharpstonKanclerisM. Aleksejev
Vyriausybės atstovasR. MackevičienėVyriausybės atstovasA. Svinkūnaitė
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

29 gennaio 2013 * (*1)

«Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2002/584/GAI — Mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri — Mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale — Motivi di rifiuto dell’esecuzione»

Nella causa C-396/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Curtea de Apel Constanţa (Romania), con decisione del 18 maggio 2011, pervenuta in cancelleria il 27 luglio 2011, nel procedimento relativo all’esecuzione di mandati d’arresto europei emessi nei confronti di

Ciprian Vasile Radu,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dal sig. K. Lenaerts, vicepresidente, dal sig. A. Tizzano, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. L. Bay Larsen, A. Rosas, dalla sig.ra M. Berger e dal sig. E. Jarašiūnas, presidenti di sezione, dai sigg. E. Juhász, A. Ó Caoimh (relatore), J.-C. Bonichot, dalla sig.ra A. Prechal e dal sig. C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig. M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 luglio 2012,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 ottobre 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

«(1)

In base alle conclusioni del Consiglio di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ed in particolare il punto 35, è opportuno abolire tra gli Stati membri la procedura formale di estradizione per quanto riguarda le persone che si sottraggono alla giustizia dopo essere state condannate definitivamente ed accelerare le procedure di estradizione per quanto riguarda le persone sospettate di aver commesso un reato.

(...)

(...)

(...)

La presente decisione quadro non osta a che gli Stati membri applichino le loro norme costituzionali relative al giusto processo, al rispetto del diritto alla libertà di associazione, alla libertà di stampa e alla libertà di espressione negli altri mezzi di comunicazione.

«1. Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.
«L’autorità giudiziaria dello Stato membro di esecuzione (in prosieguo: “autorità giudiziaria dell’esecuzione”) rifiuta di eseguire il mandato d’arresto europeo nei casi seguenti:

(...)

(...)».

«L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo:

(...)

(...)

(...)».

«d)

natura e qualificazione giuridica del reato, in particolare tenendo conto dell’articolo 2;

«Quando il ricercato è arrestato l’autorità giudiziaria dell’esecuzione competente lo informa, in conformità con il proprio diritto interno, del mandato d’arresto europeo e del suo contenuto, nonché della possibilità di acconsentire alla propria consegna all’autorità giudiziaria emittente».
«1. Se l’arrestato indica di acconsentire alla propria consegna, il consenso ed eventualmente la rinuncia espressa al beneficio della regola della specialità, definita all’articolo 27, paragrafo 2, sono raccolti dall’autorità giudiziaria dell’esecuzione in conformità con il diritto interno dello Stato membro di esecuzione.
«2. L’autorità giudiziaria dell’esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna, richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione agli articoli 3, 4, 5 e 8 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell’esigenza di rispettare i termini fissati all’articolo 17.
«1. L’audizione della persona ricercata è effettuata da un’autorità giudiziaria, assistita da un’altra persona designata conformemente alla legislazione dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente.

Diritto rumeno

«Articolo 98 –

Motivi di rifiuto dell’esecuzione

(2) L’autorità giudiziaria rumena dell’esecuzione può rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo nei seguenti casi: (...)

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se le disposizioni dell’articolo 5, paragrafo 1, della [CEDU] e dell’articolo 6 [della Carta], in combinato disposto con gli articoli 48 e 52 di [quest’ultima], anche con riferimento agli articoli 5, paragrafi 3 e 4, e 6, paragrafi 2 e 3, della citata [CEDU], siano norme di diritto [dell’Unione] primario, contenute nei Trattati istitutivi.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità

Nel merito

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

La decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, deve essere interpretata nel senso che le autorità giudiziarie di esecuzione non possono rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esercizio di un’azione penale a motivo del fatto la persona ricercata non è stata sentita nello Stato membro emittente prima dell’emissione di tale mandato d’arresto.

Firme

(*1) * Lingua processuale: il rumeno.

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