Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 6 novembre 2012.

Priimta 2012-11-06 · ECLI:EU:C:2012:685 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-245/11
Teismas
Court of Justice
Data
2012-11-06
ECLI
ECLI:EU:C:2012:685
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisPirmininkasK. LenaertsTeisėjasA. TizzanoTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjas · pranešėjasL. Bay LarsenTeisėjasA. RosasTeisėjasM. BergerTeisėjasE. JarašiūnasTeisėjasE. JuhászTeisėjasJ.-C. BonichotTeisėjasD. ŠvábyTeisėjasA. PrechalTeisėjasC.G. FernlundGeneralinis advokatasV. TrstenjakKanclerisR. Şereş
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

6 novembre 2012 (*1)

«Regolamento (CE) n. 343/2003 — Determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo — Clausola umanitaria — Articolo 15 di tale regolamento — Persona che beneficia dell’asilo in uno Stato membro dipendente dall’assistenza del richiedente asilo perché affetta da una grave malattia — Articolo 15, paragrafo 2, del regolamento — Obbligo di tale Stato membro, che non è competente alla luce dei criteri elencati al capo III del medesimo regolamento, di esaminare la domanda di asilo presentata da detto richiedente asilo — Presupposti»

Nella causa C-245/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’Asylgerichtshof (Austria), con decisione del 20 maggio 2011, pervenuta in cancelleria il 23 maggio 2011, nel procedimento

K

contro

Bundesasylamt,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dal sig. K. Lenaerts, vicepresidente, dal sig. A. Tizzano, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. L. Bay Larsen (relatore), A. Rosas, dalla sig.ra M. Berger, e dal sig. E. Jarašiūnas, presidenti di sezione, dai sigg. E. Juhász, J.-C. Bonichot, D. Šváby, dalla sig.ra A. Prechal e dal sig. C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 maggio 2012,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 giugno 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Il regolamento n. 343/2003

«(3)

Secondo le conclusioni del Consiglio europeo di Tampere, il regime europeo comune in materia di asilo dovrebbe prevedere a breve termine un meccanismo per determinare con chiarezza e praticità lo Stato membro competente per l’esame di una domanda di asilo.

«(6)

L’unità del nucleo familiare dovrebbe essere preservata, nella misura compatibile con gli altri obiettivi perseguiti attraverso l’individuazione dei criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo.

«c)

“domanda d’asilo”: la domanda presentata da un cittadino di un paese terzo che può considerarsi una richiesta di protezione internazionale da parte di uno Stato membro, a norma della convenzione di Ginevra[, del 28 luglio 1951, relativa allo status dei rifugiati]. Tutte le domande di protezione internazionale sono considerate domande di asilo, salvo che il cittadino di un paese terzo solleciti esplicitamente un distinto tipo di protezione, che può essere richiesto con domanda separata;

(...)

«1. Gli Stati membri esaminano la domanda di asilo di un cittadino di un paese terzo presentata alla frontiera o nel rispettivo territorio. Una domanda d’asilo è esaminata da un solo Stato membro, che è quello individuato come Stato competente in base ai criteri enunciati al capo III.
«1. Qualsiasi Stato membro può, pur non essendo competente in applicazione dei criteri definiti dal presente regolamento, procedere al ricongiungimento dei membri di una stessa famiglia nonché di altri parenti a carico, per ragioni umanitarie, fondate in particolare su motivi familiari o culturali. In tal caso detto Stato membro esamina, su richiesta di un altro Stato membro, la domanda di asilo dell’interessato. Le persone interessate debbono acconsentire.

(...)

«Lo Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo in forza del presente regolamento è tenuto a:

(...)

(...)».

Il regolamento (CE) n. 1560/2003

«1. L’articolo 15, paragrafo 2, del [regolamento n. 343/2003] si applica sia al richiedente asilo che dipenda dall’assistenza del familiare soggiornante in uno Stato membro, sia al familiare soggiornante in uno Stato membro che dipenda dall’assistenza del richiedente asilo.

(...)

(...)».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’articolo 15 del regolamento n. 343/2003 debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro che, in conformità alle disposizioni degli articoli 6-14 del regolamento stesso, non sia competente in merito al procedimento di una richiedente asilo, diviene obbligatoriamente competente quando in tale Stato si trovi la nuora della richiedente, gravemente ammalata ed esposta a grave minaccia per motivi culturali, o vi si trovino i [suoi] nipoti minori, bisognosi di essere accuditi a causa della malattia della nuora, e la richiedente asilo sia disposta a, ed in condizione di, prestare aiuto alla nuora o ai nipoti. Se ciò valga anche in mancanza di una richiesta, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 343/2003, da parte dello Stato membro altrimenti competente.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

In circostanze quali quelle del procedimento principale, l’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, deve essere interpretato nel senso che, uno Stato membro che non è competente per l’esame di una domanda d’asilo in base ai criteri elencati al capo III di tale regolamento lo diventa. Spetta allo Stato membro divenuto lo Stato membro competente ai sensi del medesimo regolamento assumere gli obblighi connessi a tale competenza. Esso ne informa lo Stato membro anteriormente competente. Tale interpretazione del suddetto articolo 15, paragrafo 2, si applica anche quando lo Stato membro che era competente in forza dei criteri elencati al capo III di detto regolamento non ha presentato richiesta in tal senso conformemente al paragrafo 1, seconda frase, del medesimo articolo.

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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