Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 21 giugno 2012.

Priimta 2012-06-21 · ECLI:EU:C:2012:373 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-80/11
Teismas
Court of Justice
Data
2012-06-21
ECLI
ECLI:EU:C:2012:373
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasE. JuhászTeisėjasG. ArestisTeisėjas · pranešėjasT. von DanwitzGeneralinis advokatasP. MengozziKanclerisC. Strömholm
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nelle cause riunite C-80/11 e C-142/11,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Baranya Megyei Bíróság (Ungheria) e dallo Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság (Ungheria), con decisioni del 9 febbraio e del 9 marzo 2011, pervenute in cancelleria il 22 febbraio ed il 23 marzo 2011, nei procedimenti

Mahagében kft

contro

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága (C-80/11),

e

Péter Dávid

contro

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága (C-142/11),

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. J. Malenovský, E. Juhász, G. Arestis e T. von Danwitz (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 marzo 2012,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

«Nella misura in cui i beni e i servizi sono impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta, il soggetto passivo ha il diritto, nello Stato membro in cui effettua tali operazioni, di detrarre dall’importo dell’imposta di cui è debitore gli importi seguenti:

a) l’IVA dovuta o assolta in tale Stato membro per i beni che gli sono o gli saranno ceduti e per i servizi che gli sono o gli saranno resi da un altro soggetto passivo».

«Per poter esercitare il diritto a detrazione, il soggetto passivo deve soddisfare le condizioni seguenti:

a) per la detrazione di cui all’articolo 168, lettera a), relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi, essere in possesso di una fattura redatta conformemente agli articoli da 220 a 236 e agli articoli 238, 239 e 240; (...)».

«Gli Stati membri possono stabilire, nel rispetto della parità di trattamento delle operazioni interne e delle operazioni effettuate tra Stati membri da soggetti passivi, altri obblighi che essi ritengono necessari ad assicurare l’esatta riscossione dell’IVA e ad evitare le evasioni, a condizione che questi obblighi non diano luogo, negli scambi tra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.

Gli Stati membri non possono avvalersi della facoltà di cui al primo comma per imporre obblighi di fatturazione supplementari rispetto a quelli previsti al capo 3».

Il diritto ungherese

«L’emittente della fattura o della fattura semplificata è responsabile della veridicità dei dati che figurano nella fattura o nella fattura semplificata. I diritti in materia di imposizione del soggetto passivo che figuri come acquirente nel documento giustificativo non potranno essere messi in discussione ove questi abbia agito con la dovuta diligenza con riferimento al fatto generatore dell’imposta, considerate le circostanze della cessione di beni o della prestazione di servizi».

Cause principali e questioni pregiudiziali

Causa C-80/11

«1) Se la direttiva 2006/112 debba essere interpretata nel senso che un soggetto passivo che soddisfi tutte le condizioni sostanziali per la detrazione dell’IVA, conformemente alla direttiva in parola, possa essere privato del suo diritto a detrazione da una normativa o una prassi nazionale che vieta la detrazione dell’IVA pagata in occasione dell’acquisto di beni qualora l’unica prova atta a dimostrare che la cessione dei beni è stata effettivamente realizzata sia la fattura quale documento facente fede, ma il soggetto passivo non disponga di documenti provenienti dall’emittente della fattura idonei a dimostrare che quest’ultimo disponeva di detti beni, che era in grado di fornirli e che ha adempiuto i suoi obblighi di dichiarazione. Se lo Stato membro possa imporre, in forza dell’articolo 273 della suddetta direttiva, per assicurare l’esatta riscossione dell’IVA ed evitare le evasioni, che il destinatario della fattura disponga di altri documenti atti a provare che l’emittente della fattura disponeva dei beni di cui trattasi e che questi ultimi sono stati forniti o trasportati a favore del destinatario della fattura.

2) Se la nozione di “dovuta diligenza”, prevista all’articolo 44, paragrafo 5, della legge [sull’]IVA, sia compatibile con i principi di neutralità e di proporzionalità, riconosciuti in diverse occasioni dalla Corte (...) in merito all’applicazione della direttiva [2006/112], riguardo alla quale l’amministrazione fiscale e la costante giurisprudenza hanno disposto che il destinatario della fattura deve accertarsi del fatto che l’emittente di quest’ultima sia soggetto passivo dell’imposta, che abbia registrato contabilmente i beni, che disponga delle fatture di acquisto dei medesimi e che abbia adempiuto i suoi obblighi in termini di dichiarazione e di pagamento dell’IVA.

3) Se gli articoli 167 e 178, lettera a), della direttiva 2006/112, (...) debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa o a una prassi nazionale che subordina l’esercizio del diritto a detrazione alla condizione che il soggetto passivo destinatario della fattura dimostri che la società emittente della fattura ha agito in modo conforme al diritto».

Causa C-142/11

«1) Se le disposizioni relative alla detrazione dell’[IVA] di cui alla sesta direttiva (...) e, per quanto riguarda l’anno [2007], della direttiva [2006/112], possano essere interpretate nel senso che esse consentono all’amministrazione fiscale – fondandosi sulla responsabilità oggettiva – di limitare o di privare il soggetto passivo del diritto a detrazione che quest’ultimo intende esercitare, qualora l’emittente della fattura non sia in grado di dimostrare di aver fatto ricorso ad altri subappaltatori in modo conforme al diritto.

2) Se, ove l’amministrazione fiscale non contesti l’effettiva esecuzione dell’operazione economica indicata nella fattura e quest’ultima corrisponda formalmente alle disposizioni di legge, tale amministrazione possa legittimamente escludere il recupero dell’IVA in quanto i subappaltatori di cui l’emittente della fattura si è avvalso non sono identificabili, o l’emissione di fatture da parte dei subappaltatori non è conforme alla normativa applicabile.

3) Se l’amministrazione fiscale che esclude il diritto a detrazione [in circostanze come quelle descritte nella seconda questione] sia tenuta a provare, nel corso del procedimento fiscale, che il soggetto passivo che ha fatto valere il suo diritto a detrazione fosse a conoscenza del comportamento illecito – diretto eventualmente all’evasione fiscale – delle imprese situate a valle nella catena dei subappalti, o che vi abbia lui stesso contribuito».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni poste nella causa C-142/11

Sulle questioni poste nella causa C-80/11

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1) Gli articoli 167, 168, lettera a), 178, lettera a), 220, punto 1, e 226 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano a una prassi nazionale in base alla quale l’amministrazione fiscale nega ad un soggetto passivo il diritto di detrarre, dall’importo dell’imposta sul valore aggiunto di cui egli è debitore, l’importo dell’imposta dovuta o versata per i servizi che gli sono stati forniti, con la motivazione che l’emittente della fattura correlata a tali servizi, o uno dei suoi fornitori, ha commesso irregolarità, senza che detta amministrazione dimostri, alla luce di elementi oggettivi, che il soggetto passivo interessato sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si iscriveva in un’evasione commessa dal suddetto emittente o da un altro operatore intervenuto a monte nella catena di prestazioni.

2) Gli articoli 167, 168, lettera a), 178, lettera a), e 273 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che ostano a una prassi nazionale in base alla quale l’amministrazione fiscale nega il diritto a detrazione con la motivazione che il soggetto passivo non si è assicurato che l’emittente della fattura correlata ai beni a titolo dei quali viene richiesto l’esercizio del diritto a detrazione avesse la qualità di soggetto passivo, che disponesse dei beni di cui trattasi e fosse in grado di fornirli e che avesse soddisfatto i propri obblighi di dichiarazione e di pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, o con la motivazione che il suddetto soggetto passivo non dispone, oltre che di detta fattura, di altri documenti idonei a dimostrare la sussistenza delle circostanze menzionate, benché ricorrano le condizioni di sostanza e di forma previste dalla direttiva 2006/112 per l’esercizio del diritto a detrazione e sebbene il soggetto passivo non disponga di indizi che giustifichino il sospetto dell’esistenza di irregolarità o evasioni nella sfera del suddetto emittente.

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