Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 5 settembre 2012.

Priimta 2012-09-05 · ECLI:EU:C:2012:518 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-71/11
Teismas
Court of Justice
Data
2012-09-05
ECLI
ECLI:EU:C:2012:518
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasV. SkourisTeisėjasA. TizzanoTeisėjasJ.N. Cunha RodriguesTeisėjasK. LenaertsTeisėjasJ.-C. BonichotTeisėjasA. RosasTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjasE. LevitsTeisėjasA. ÓcaoimhTeisėjas · pranešėjasL. Bay LarsenTeisėjasT. von DanwitzTeisėjasA. ArabadjievTeisėjasC.G. FernlundTeisėjasPrincipal AdministratorGeneralinis advokatasY. BotKanclerisL. Hewlett
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)

5 settembre 2012 (*1)

«Direttiva 2004/83/CE — Norme minime sull’attribuzione dello status di rifugiato o dello status conferito dalla protezione sussidiaria — Articolo 2, lettera c) — Riconoscimento quale “rifugiato” — Articolo 9, paragrafo 1 — Nozione di “atti di persecuzione” — Articolo 10, paragrafo 1, lettera b) — Religione come motivo della persecuzione — Collegamento fra tale motivo di persecuzione e gli atti di persecuzione — Cittadini pachistani membri della comunità religiosa Ahmadiyya — Atti delle autorità pachistane diretti a vietare il diritto di manifestare la propria religione in pubblico — Atti sufficientemente gravi da giustificare il fondato timore dell’interessato di essere esposto a persecuzione a causa della sua religione — Esame su base individuale dei fatti e delle circostanze — Articolo 4»

Nelle cause riunite C-71/11 e C-99/11,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesverwaltungsgericht (Germania), con decisioni del 9 dicembre 2010, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 18 febbraio ed il 2 marzo 2011, nei procedimenti

Bundesrepublik Deutschland

contro

Y (C-71/11),

Z (C-99/11),

con l’intervento di:

Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht,

Bundesbeauftragter für Asylangelegenheiten beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge,

LA CORTE (Grande Sezione),

composta dal sig. V. Skouris, presidente, dai sigg. A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues, K. Lenaerts e J.-C. Bonichot, presidenti di sezione, dal sig. A. Rosas, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Levits, A. Ó Caoimh, L. Bay Larsen (relatore), T. von Danwitz, A. Arabadjiev e C.G. Fernlund, giudici,

avvocato generale: sig. Y. Bot

cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 febbraio 2012,

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 aprile 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Il diritto internazionale

La Convenzione relativa allo status dei rifugiati

La Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

«1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.
«1. In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte contraente può adottare delle misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in conflitto con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale.

(...)».

Il diritto dell’Unione

La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

La direttiva

«(16)

Dovrebbero essere stabilite norme minime per la definizione ed il contenuto dello status di rifugiato, al fine di orientare le competenti autorità nazionali degli Stati membri nell’applicazione della convenzione di Ginevra.

«a)

“protezione internazionale”: lo status di rifugiato e di protezione sussidiaria quale definito alle lettere d) e f);

(...)

(...)».

«L’esame della domanda di protezione internazionale deve essere effettuato su base individuale e prevede la valutazione:

(...)».

«I responsabili della persecuzione o del danno grave possono essere:
«1. Gli atti di persecuzione ai sensi dell’articolo 1A della convenzione di Ginevra devono:

(...)».

«Nel valutare i motivi di persecuzione, gli Stati membri tengono conto dei seguenti elementi:

(...)

(...)».

Il diritto tedesco

«I perseguitati politici beneficiano del diritto di asilo».
«Uno straniero è un rifugiato a norma della [Convenzione di Ginevra] se è esposto a minacce ai sensi dell’articolo 60, paragrafo 1, della legge [in materia di soggiorno, lavoro e integrazione degli stranieri nel territorio federale (Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet), nella versione pubblicata il 25 febbraio 2008 (BGBl. 2008 I, pag. 162; in prosieguo: l’«Aufenthaltsgesetz»)] nello Stato di cui è cittadino (…)».
«In applicazione della Convenzione [di Ginevra], uno straniero non può essere accompagnato coattivamente alla frontiera verso uno Stato nel quale la sua vita o la sua libertà siano minacciate a causa della sua razza, religione, cittadinanza, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche. (…) Per valutare se si configuri una persecuzione ai sensi della prima frase, occorre applicare (...) in modo complementare l’articolo 4, paragrafo 4, e gli articoli 7-10 della [direttiva] (...)».

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

«1)

Se l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva (...) debba essere interpretato nel senso che non è necessariamente ravvisabile un atto di persecuzione nell’accezione della succitata norma in qualunque lesione della libertà di religione che costituisca una violazione dell’articolo 9 della CEDU, e che invece una violazione grave della libertà di religione quale diritto umano fondamentale sussista solo quando ne sia colpito il nucleo essenziale.

Se sussista un timore fondato di essere perseguitato nell’accezione dell’articolo 2, lettera c), della direttiva (...), qualora sia accertato che il richiedente, una volta tornato nel paese di origine, compirà talune pratiche religiose – esulanti dal nucleo essenziale della libertà di religione – sebbene queste comportino un pericolo per la sua incolumità, vita o libertà fisica, oppure se ci si possa ragionevolmente aspettare che il richiedente rinunci a tali pratiche».

Sulle questioni pregiudiziali

Osservazioni preliminari

Sulla prima e sulla seconda questione

Sulla terza questione

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Firme

(*1) Lingua processuale: il tedesco.

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