Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 luglio 2012.

Priimta 2012-07-12 · ECLI:EU:C:2012:447 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-59/11
Teismas
Court of Justice
Data
2012-07-12
ECLI
ECLI:EU:C:2012:447
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. LenaertsTeisėjasJ. MalenovskýTeisėjasR. Silva de LapuertaTeisėjas · pranešėjasG. ArestisTeisėjasD. ŠvábyGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

12 luglio 2012 (*1)

«Agricoltura — Direttive 98/95/CE, 2002/53/CE, 2002/55/CE e 2009/145/CE — Validità — Ortaggi — Vendita, sul mercato nazionale dei semi, di sementi da orto non contenute nel catalogo ufficiale comune delle varietà delle specie di ortaggi — Inosservanza del regime di previa autorizzazione all’immissione sul mercato — Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura — Principio di proporzionalità — Libertà d’impresa — Libera circolazione delle merci — Parità di trattamento»

Nella causa C-59/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla cour d’appel de Nancy (Francia), con decisione del 4 febbraio 2011, pervenuta in cancelleria il 9 febbraio 2011, nel procedimento

Association Kokopelli

contro

Graines Baumaux SAS,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dal sig. J. Malenovský, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. G. Arestis (relatore) e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

considerate le osservazioni presentate:

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 19 gennaio 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Contesto normativo

Il trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura

«5.1. Ogni parte contraente, fatte salve le disposizioni della propria legislazione nazionale e in collaborazione con altre parti contraenti, promuove, se del caso, un approccio integrato alla ricerca, alla conservazione e all’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura e, se del caso, si adopera, in particolare, per:

(...)

(...)».

«6.1. Le parti contraenti adottano e attuano politiche e disposizioni giuridiche adeguate volte a promuovere l’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura».
«9.1. Le parti contraenti riconoscono l’enorme contributo che le comunità locali e autoctone e gli agricoltori di tutte le regioni del mondo, in particolare quelli dei centri di origine e di diversità delle piante coltivate, hanno apportato e continueranno ad apportare alla conservazione e alla valorizzazione delle risorse fitogenetiche che costituiscono la base della produzione alimentare e agricola nel mondo intero.

(...)

9.3. Fatta salva la legislazione nazionale e secondo necessità, nessuna disposizione del presente articolo dovrà essere interpretata come comportante una limitazione del diritto degli agricoltori di conservare, utilizzare, scambiare e vendere sementi o materiale di moltiplicazione».

Il diritto dell’Unione

La direttiva 2002/55

«(2)

La produzione di sementi di ortaggi occupa un posto importante nell’agricoltura della Comunità europea.

(…)

«Gli Stati membri prescrivono che le sementi di ortaggi possono essere certificate, controllate quali sementi standard e commercializzate soltanto se la loro varietà è ufficialmente ammessa almeno in uno Stato membro».
«1. Gli Stati membri provvedono affinché una varietà venga ammessa solo ove sia distinta, stabile e sufficientemente omogenea.

(...)

«1. Una varietà è distinta se, indipendentemente dall’origine, artificiale o naturale, della variazione iniziale da cui proviene, si distingue nettamente per uno o più caratteri importanti da qualsiasi altra varietà nota nella Comunità.

I caratteri di una varietà si debbono poter riconoscere con precisione e descrivere con altrettanta precisione.

(...)

«2. Con la procedura di cui all’articolo 46, paragrafo 2, sono stabilite condizioni specifiche per tener conto di nuovi sviluppi per quanto riguarda la conservazione in situ e l’utilizzazione sostenibile di risorse fitogenetiche mediante la coltivazione e la commercializzazione di sementi di:
«1. Con la procedura di cui all’articolo 46, paragrafo 2, possono essere stabilite condizioni specifiche che tengano conto dei nuovi sviluppi per quanto riguarda:

(...)

(...)

La direttiva 2009/145

«(1)

Le problematiche connesse alla biodiversità e alla preservazione delle risorse fitogenetiche hanno assunto un’importanza crescente in questi ultimi anni, come dimostrano diversi sviluppi intervenuti a livello sia internazionale sia comunitario. Basti citare la decisione 93/626/CEE del Consiglio, del 25 ottobre 1993, relativa alla conclusione della convenzione sulla diversità biologica [ GU L 309, pag. 1 ], la decisione [2004/869], il regolamento (CE) n. 870/2004 del Consiglio, del 24 aprile 2004, che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l’utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il regolamento (CE) n. 1467/94 [ GU L 162, pag. 18 ], e il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [ GU L 277, pag. 1 ]. Occorre fissare condizioni specifiche a titolo della direttiva [2002/55] per tener conto di questi elementi nell’ambito della commercializzazione delle sementi di ortaggi.

(…)

«1. Per quanto riguarda le specie vegetali di cui alla direttiva [2002/55], la presente direttiva prevede alcune deroghe in materia di conservazione in situ e di utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche attraverso la coltivazione e la commercializzazione:
«Entro il 31 dicembre 2013 la Commissione valuta l’applicazione della presente direttiva».

Causa principale e questione pregiudiziale

«Se [le direttive 98/95/CE, 2002/53/CE e 2002/55/CE del Consiglio e la direttiva 2009/145 della Commissione] siano valide, alla luce di taluni diritti e principi fondamentali dell’Unione europea, cioè quelli del libero esercizio dell’attività economica, di proporzionalità, di parità di trattamento o di non discriminazione, della libera circolazione delle merci, nonché in considerazione degli impegni presi in forza del [Tirfaa], in particolare nella parte in cui esse impongono vincoli di produzione e di immissione in commercio per sementi e piante antiche».

Sulla questione pregiudiziale

Sulla ricevibilità

Nel merito

Sulla violazione del principio di proporzionalità

Sulla violazione del principio di parità di trattamento

Sull’inosservanza del principio del libero esercizio di un’attività economica

Sull’inosservanza del principio della libera circolazione delle merci

Sulla violazione del Tirfaa

Sulle spese

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Dall’esame della questione sollevata non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi, e della direttiva 2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l’ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall’erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà.

Firme

(*1) Lingua processuale: il francese.

Tekstas iš mūsų archyvo (Europos Sąjungos leidinių biuro „Cellar“ duomenys). Commission Decision 2011/833/EU — free reuse incl. commercial; attribution to EUR-Lex / Court of Justice of the European Union required; EUR-Lex is not the authentic record of the Court.