Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 12 novembre 2010.

Priimta 2010-11-12 · ECLI:EU:C:2010:680 · General Court · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Teismas
General Court
Data
2010-11-12
ECLI
ECLI:EU:C:2010:680
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasK. SchiemannTeisėjasL. Bay LarsenTeisėjas · pranešėjasC. ToaderGeneralinis advokatasJ. KokottKanclerisA. Calot Escobar
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑339/10,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria), con decisione 14 giugno 2010, pervenuta in cancelleria il 7 luglio 2010, nella causa

Krasimir Asparuhov Estov,

Monika Lyusien Ivanova,

Kemko International EAD

contro

Ministerski savet na Republika Bulgaria,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta dal sig. K. Schiemann, presidente di sezione, dal sig. L. Bay Larsen e dalla sig.ra C. Toader (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

sentito l’avvocato generale,

ha emesso la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

«La Carta (…), che ha forza giuridicamente vincolante, conferma i diritti fondamentali garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri.

La Carta non estende l’ambito di applicazione del diritto dell’Unione al di là delle competenze dell’Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l’Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai trattati».

Diritto nazionale

«(…)

(…)».

«(…)

(…)

(…)».

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1) Se sia ammissibile sottrarre atti amministrativi, che pregiudicano diritti e libertà garantiti dal diritto dell’Unione, dal controllo giurisdizionale previsto dall’art. 47 della Carta (…).

2) Qualora tale possibilità sia ammissibile, se esistano criteri per stabilire i tipi d’atto amministrativo nei confronti dei quali, secondo l’art. 47 della Carta (…), sia possibile escludere il controllo giurisdizionale e quali siano tali criteri.

3) Se sia possibile escludere il controllo giurisdizionale rispetto ai piani regolatori generali che pregiudicano il diritto di proprietà».

Sulla competenza della Corte

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

La Corte di giustizia dell’Unione europea è manifestamente incompetente a risolvere le questioni presentate dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) con decisione 14 giugno 2010.

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