Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 novembre 2011.

Priimta 2011-11-17 · ECLI:EU:C:2011:745 · Court of Justice · Kalbos: LT · EN · IT · SV · PL · LV · ET · SL · FR · DE

Byla
C-327/10
Teismas
Court of Justice
Data
2011-11-17
ECLI
ECLI:EU:C:2011:745
Originalas
EUR-Lex ↗
PirmininkasA. TizzanoTeisėjas · pranešėjasM. SafjanTeisėjasA. Borg BarthetTeisėjasJ.-J. KaselTeisėjasM. BergerGeneralinis advokatasV. TrstenjakKanclerisK. Sztranc-Sławiczek
Santrauka
Rengiama…

Parti

Motivazione della sentenza

Dispositivo

Parti

Nel procedimento C‑327/10,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dall’Okresní soud v Chebu (Repubblica ceca) con decisione 1° giugno 2010, pervenuta in cancelleria il 5 luglio 2010, nella causa

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contro

Udo Mike Lindner,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. M. Safjan (relatore), A. Borg Barthet, J.-J. Kasel, e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Sławiczek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 25 maggio 2010,

considerate le osservazioni presentate:

Sentenza

Motivazione della sentenza

Contesto normativo

La normativa dell’Unione

Il regolamento n. 44/2001

«Alcune divergenze tra le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento delle decisioni rendono più difficile il buon funzionamento del mercato interno. È pertanto indispensabile adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale e di semplificare le formalità affinché le decisioni emesse dagli Stati membri vincolati dal presente regolamento siano riconosciute ed eseguite in modo rapido e semplice».
«1. Salve le disposizioni del presente regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro.
«1. Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti ai giudici di un altro Stato membro solo in base alle norme enunciate nelle sezioni da 2 a 7 del presente capo.
«1. Se il convenuto non è domiciliato nel territorio di uno Stato membro, la competenza è disciplinata, in ciascuno Stato membro, dalla legge di tale Stato, salva l’applicazione degli articoli 22 e 23.
«L’azione dell’altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore».
«Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:

(...)

3) che, stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, attribuisca la competenza ai giudici di tale Stato membro, sempre che la legge di quest’ultimo non vieti siffatte convenzioni».

«Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, il giudice di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l’incompetenza o se esiste un altro giudice esclusivamente competente ai sensi dell’articolo 22».
«1. Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato membro è citato davanti ad un giudice di un altro Stato membro e non compare, il giudice, se non è competente in base al presente regolamento, dichiara d’ufficio la propria incompetenza.
«1. Per determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello Stato membro in cui è pendente il procedimento, il giudice applica la legge nazionale.

La direttiva 93/13

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolano il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

La normativa nazionale

«La funzione del tutore è stata creata affinché, per mezzo della stessa, gli interessi della persona assente siano difesi allo stesso modo in cui li dovrebbe difendere un rappresentante che agisce in base ad un contratto. Laddove una parte del procedimento abbia un proprio rappresentante di sua scelta, tale parte risponde essa stessa della sua scelta e dei passi concreti compiuti nel procedimento. Allorché invece è il giudice che designa un tutore quale rappresentante di una parte del procedimento, esso è responsabile del fatto che il tutore difenderà i diritti e gli interessi legittimi della parte del procedimento. Esso ha l’obbligo di rimuovere il tutore dalle sue funzioni qualora accerti che quest’ultimo non svolge affatto la sua funzione nel procedimento (...) o lo faccia in modo del tutto insufficiente».

Causa principale e questioni pregiudiziali

«1) Qualora una delle parti di un procedimento giudiziario sia cittadino di uno Stato membro diverso dallo Stato in cui tale procedimento si svolge, se detta circostanza rappresenti una implicazione transnazionale ai sensi dell’art. 81 (già art. 65) del Trattato, che costituisce una delle condizioni per l’applicabilità del regolamento n. 44/2001 (...).

2) Se il regolamento [n. 44/2001] osti all’applicazione di una disposizione di diritto nazionale che consente che si svolga un procedimento contro una persona di cui è ignoto il domicilio.

3) Per l’ipotesi di soluzione negativa alla seconda questione, se le osservazioni presentate da un tutore del convenuto designato nella causa dal giudice possano di per sé essere considerate accettazione, da parte del convenuto, della competenza giurisdizionale del giudice adito, ai sensi dell’art. 24 del regolamento n. 44/2001, anche laddove oggetto del procedimento sia un diritto derivante da un contratto con un consumatore e, ai sensi dell’art. 16, n. 2, del [predetto] regolamento, gli organi giurisdizionali della Repubblica ceca non siano competenti a decidere su tale controversia.

4) Se si possa ritenere che un accordo sulla competenza territoriale di un determinato giudice possa costituire il fondamento per la competenza internazionale del foro prescelto, ai sensi dell’art. 17, n. 3, del regolamento [n. 44/2001], e, in caso di risposta affermativa, se ciò valga anche nell’ipotesi in cui si tratti di un accordo sulla competenza territoriale nullo in quanto contrario all’art. 6, n. 1, della direttiva 93/13 (…), concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

Sulla seconda questione

Sulle spese

Dispositivo

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1) Il regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che l’applicazione delle norme stabilite dallo stesso presuppone che la situazione di cui trattasi nella controversia pendente dinanzi a un giudice di uno Stato membro sia atta a sollevare questioni relative alla determinazione della competenza internazionale di tale giudice. Una simile situazione si presenta in un caso come quello di cui alla causa principale, nella quale un giudice di uno Stato membro è investito di un’azione intentata contro un cittadino di un altro Stato membro il cui domicilio non è noto a tale giudice.

2) Il regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che:

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